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Testo di legge
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1Se non si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire: a. in caso di contestazione dell’aumento della pigione o del fitto, al locatore; b. negli altri casi, all’attore.

2L’autorizzazione ad agire contiene: a. il nome e l’indirizzo delle parti e dei loro eventuali rappresentanti; b. la domanda dell’attore con l’oggetto litigioso e l’eventuale domanda riconvenzionale; c. la data d’inizio della procedura di conciliazione; d. la decisione sulle spese della procedura di conciliazione; e. la data dell’autorizzazione ad agire; f. la firma dell’autorità di conciliazione.

3L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.

4Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa è di 30 giorni. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).

Uebersicht

Art. 209 ZPO — Art. 209 ZPO