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Testo di legge
Fedlex ↗

1Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia.

2Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell’altro.

3In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta.

Uebersicht

Art. 906 ZGB — Art. 906 ZGB