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Testo di legge
Fedlex ↗

1Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l’autorizzazione del governo cantonale.

2I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica.

3Essi possono imporre tasse particolari sull’esercizio di tali imprese.

Uebersicht

Art. 907 ZGB — Art. 907 ZGB