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Testo di legge
Fedlex ↗
1Nelle assemblee generali, le azioni costituite in pegno sono rappresentate dall’azionista e non dal creditore pignoratizio.
2Nelle assemblee dei soci, le quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno sono rappresentate dal socio e non dal creditore pignoratizio. Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 ( RU 2007 4791 ; FF 2002 2841 , 2004 3545 ).
Uebersicht
Art. 905 ZGB — Art. 905 ZGB