1Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile).
2Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti: 1. i fatti dello stato civile come nascita, matrimonio, registrazione di un’unione domestica, morte; 2. lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione domestica registrata; 3. i nomi; 4. i diritti di attinenza cantonali e comunali; 5. la cittadinanza nazionale.
1L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.
2L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
3La curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.
1L’autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato.
2Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, quella degli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche.
3Il curatore può aprire la corrispondenza o accedere all’abitazione dell’interessato senza il suo consenso soltanto se l’autorità di protezione degli adulti gliene ha espressamente conferito il potere. Se l’istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all’estensione dei compiti, l’autorità di protezione degli adulti può: 1. provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico; 2. conferire a un terzo l’incarico di provvedere a singoli compiti; oppure 3. designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.
1Se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un’amministrazione di sostegno.
2L’amministrazione di sostegno non limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato.
1Se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza.
2L’autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l’esercizio dei diritti civili dell’interessato.
3Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l’interessato è obbligato dagli atti del curatore.
1Se istituisce una curatela di rappresentanza per l’amministrazione dei beni, l’autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l’intero reddito o l’intero patrimonio o l’insieme di reddito e patrimonio.
2Salvo che l’autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d’amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio.
3L’autorità di protezione degli adulti può privare l’interessato dell’accesso a dati beni senza limitarne l’esercizio dei diritti civili.
4... Abrogato dalla cifra I della LF 16 dic. 2026 (Comunicazione di misure di protezione degli adulti), con effetto dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 84 ; FF 2016 4585 , 4599 ).
1Una curatela di cooperazione è istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d’aiuto, per proteggerla.
2L’esercizio dei diritti civili dell’interessato è limitato di conseguenza per legge. L’amministrazione di sostegno e le curatele di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate.
1Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento.
2La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche.
3L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili.
1La curatela prende fine per legge con la morte dell’interessato.
2Appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.
Uebersicht
Art. 39 ZGB — Art. 39 ZGB