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Testo di legge
Fedlex ↗
1Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell’anonimato hanno il diritto: a. di mantenere segreta la loro vera identità durante l’intero procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa; b. a che nessuna indicazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti.
2Chi dirige il procedimento adotta le necessarie misure protettive.
Uebersicht
Art. 151 StPO — Art. 151 StPO