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Testo di legge
Fedlex ↗

1In ogni fase del procedimento le autorità penali tutelano i diritti della personalità della vittima.

2In tutti gli atti procedurali la vittima può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia.

3Se la vittima lo domanda, le autorità penali le evitano di incontrare l’imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all’imputato il diritto di essere sentito. In particolare, possono interrogare la vittima applicando le misure protettive di cui all’articolo 149 capoverso 2 lettere b e d.

4Un confronto può essere ordinato se: a. il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo; oppure b. un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.

Uebersicht

Art. 152 StPO — Art. 152 StPO