Se l’azione di risarcimento è fondata sull’atto illecito dell’autorità cantonale superiore di vigilanza o dell’istanza cantonale superiore dei concordati, il Tribunale federale è solo competente.
1Il precetto è steso in doppio originale; l’uno pel debitore, l’altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.
2Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto è notificato al debitore. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Ove siano presentate più domande d’esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente.
3Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore.
1La notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2All’atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta.
1Dopo l’apertura dell’esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l’ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.
2L’invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giudice, in una lite successiva, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.
1Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2Se l’escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero credito. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
3Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.
1Non è necessario motivare l’opposizione. Adducendone i motivi, il debitore non rinuncia a far valere ulteriori eccezioni.
2Il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna (art. 265, 265 a ) deve dichiararlo esplicitamente nell’opposizione, altrimenti si reputa che egli abbia rinunciato a tale eccezione.
3Sono salve le disposizioni sull’opposizione tardiva (art. 77) e sull’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 179 cpv. 1).
1Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.
2Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.
1Se il creditore cambia in corso d’esecuzione, l’escusso può fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione di fallimento. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2L’escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
3Il giudice, ricevuto l’atto di opposizione, può ordinare la provvisoria sospensione dell’esecuzione; udite le parti, decide sull’ammissibilità dell’opposizione.
4Se l’opposizione tardiva è ammessa ma un pignoramento è già stato eseguito, l’ufficiale impartisce al creditore un termine di dieci giorni per promuovere l’azione di riconoscimento del suo credito. Trascorso infruttuosamente il termine, il pignoramento decade. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
5L’ufficio d’esecuzione avvisa il debitore di ogni cambiamento di creditore. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1L’opposizione sospende l’esecuzione.
2Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l’esecuzione può proseguirsi per l’ammontare non contestato. Se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione.
Uebersicht
Art. 7 SchKG — Art. 7 SchKG