1L’azione di risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
2Se il fatto commesso dalla persona che ha cagionato il danno costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante, l’ufficiale gli assegna un termine per provvedersene. Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ). Durante questo termine l’esecuzione è sospesa. In caso di grave malattia del debitore, l’ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato. In caso di epidemia o di pubblica calamità e in tempo di guerra, il Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consiglio federale, può accordare la sospensione per determinate parti del territorio o di popolazione. Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
1Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de’ suoi impiegati.
2Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.
1Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè: 1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell’autorità esecutiva, o al servizio designato da quest’autorità; 2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un’associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore; 3. per altra persona giuridica, al presidente dell’amministrazione o all’amministratore; 4. per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. .
2Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato.
3Se l’esecuzione è diretta contro un’eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell’eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi. Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 ( RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
1Quando il debitore non dimori nel luogo dell’esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.
2In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell’ufficio del domicilio del debitore o per posta.
3Se il debitore è domiciliato all’estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
4La notificazione si fa mediante pubblicazione quando: 1. il domicilio del debitore è sconosciuto; 2. il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione; 3. il debitore è domiciliato all’estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
5... Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1La domanda d’esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all’ufficio d’esecuzione. Essa deve enunciare: 1. il nome ed il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e, ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera; in mancanza d’indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione; 2. Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 ( RU 24 233 Tit. fin. art. 60). il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un’eredità dev’essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione; 3. l’ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati; 4. il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
2Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall’articolo 151. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
3Della domanda d’esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
1Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
2Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione.
1Se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale del debitore sia fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse.
2Ciascun coniuge può fare opposizione.
3... Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1Mediante la procedura di rivendicazione Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. (art. 106–109), il debitore o il suo coniuge può far valere che un bene pignorato appartiene ai beni propri di quest’ultimo.
2Se l’esecuzione verte unicamente sui beni propri del debitore e sulla sua quota di beni comuni, ciascun coniuge può inoltre, mediante la procedura di rivendicazione (art. 106–109), opporsi al pignoramento di beni comuni.
3Se l’esecuzione è continuata sui beni propri e sulla quota di beni comuni, il pignoramento e la realizzazione di quest’ultima sono retti dall’articolo 132; rimane salvo il pignoramento di entrate successive provenienti dall’attività lucrativa del coniuge escusso (art. 93). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
4La quota di beni comuni non può essere realizzata Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. all’incanto.
5L’autorità di vigilanza può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.
1Se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale. Se è stata istituita una curatela secondo l’articolo 325 CC RS 210 , gli atti esecutivi sono notificati al curatore e ai detentori dell’autorità parentale, sempre che la nomina del curatore sia stata comunicata all’ufficio d’esecuzione.
2Se tuttavia il credito deriva dall’esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l’amministrazione del provento del lavoro o dei beni liberi da parte di un minorenne (art. 321 cpv. 2, 323 cpv. 1 e 327 b CC), gli atti esecutivi si notificano al debitore e al suo rappresentante legale.
1Se l’amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore o a un mandatario designato con mandato precauzionale e l’autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l’ufficio d’esecuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario.
2Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se non è limitato nell’esercizio dei diritti civili. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2016 3643 ; FF 2014 7505 ). Nella procedura di rivendicazione (art. 106 a 109), se il debitore risponde soltanto con i beni liberi, si può far valere l’estraneità del bene pignorato a questi beni.
1Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.
2Il precetto contiene: 1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle; 3. l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio («fare opposizione») entro dieci giorni dalla notificazione del precetto; 4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
Uebersicht
Art. 6 SchKG — Art. 6 SchKG