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Testo di legge
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1Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri.

2I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.

3L’ufficio d’esecuzione rettifica d’ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.

1Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti.

2Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto.

3Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi: a. nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale; b. per i quali il debitore ha esercitato con successo l’azione di ripetizione dell’indebito; c. per i quali il creditore ha ritirato l’esecuzione; d. Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2018 ( RU 2018 4583 ; FF 2015 2641 4779 ). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025 (Possibilità di non comunicare le iscrizioni presenti nei registri delle esecuzioni), in vigore dal 1° gen. 2026 ( RU 2025 522 ; FF 2024 1797 , 1978 ). per i quali il debitore che ha fatto opposizione abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, ma prima dell’estinzione del diritto di consultazione di terzi, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi, sempre che il debitore non fornisca la prova che la domanda del creditore di eliminazione dell’opposizione non è stata accolta e che tale esito è definitivo.

4Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro.

1Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).

2Sono parificati alle decisioni giudiziarie: Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ). 1. le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; 1 bis . Introdotto dall’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ). i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 347–352 CPC RS 272 ; 2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ). le decisioni di autorità amministrative svizzere; 3. Abrogato dall’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ). ... 4. Introdotto dall’all. n. 3 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 ( RU 2007 359 ; FF 2002 3243 ). le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell’articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005 RS 822.41 contro il lavoro nero; 5. Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2017 3575 ; FF 2015 2161 ). nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente.

1Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.

2Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l’escusso può sollevare altre eccezioni contro l’obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.

3Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l’escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987 RS 291 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni. Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 5601 ; FF 2009 1435 ).

1Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

2Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.

1Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l’opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell’inventario a’ termini dell’articolo 162.

2Tuttavia l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

3Se l’escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

4Il decorso del termine di cui all’articolo 165 capoverso 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l’azione di disconoscimento del debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del fallimento pone termine agli effetti dell’inventario quando cessano di esistere le condizioni per ordinarlo. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1Il giudice del luogo d’esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell’opposizione.

2Non appena ricevuta la domanda, dà all’escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni. Se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione.

1A prescindere da una sua eventuale opposizione, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 4583 ; FF 2015 2641 4779 ).

2Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell’esecuzione: 1. nell’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione; 2. nell’esecuzione in via di fallimento, dopo la notificazione della comminatoria di fallimento.

3Se l’azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l’esecuzione.

4... Abrogato dall’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).

1Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).

2L’azione per la ripetizione dell’indebito si può promuovere, a scelta dell’attore, o avanti al giudice dell’esecuzione o al foro ordinario del convenuto.

3In eccezione all’articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO) RS 220 , per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l’inesistenza del debito. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Pel precetto nella esecuzione in via di realizzazione del pegno, valgono le speciali disposizioni degli articoli 151 a 153; pel precetto e per l’opposizione nella esecuzione cambiaria, quelle degli articoli 178 a 189.

1Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.

2Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.

3Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede.

4A richiesta del creditore, l’ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno della domanda di continuazione. Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.

Uebersicht

Art. 8 SchKG — Art. 8 SchKG