1L’autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all’anno la gestione di ogni ufficio.
2Nei confronti dell’ufficiale o dell’impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’ammonimento; 2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). la multa sino a 1000 franchi; 3. la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi; 4. la destituzione.
Uebersicht
Art. 14 SchKG — Art. 14 SchKG