1Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l’uniforme applicazione della presente legge. Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 1205 ; FF 2001 3764 ).
2Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all’attuazione della medesima.
3Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.
4... Abrogato dall’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).
5Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico. Introdotto dall’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).
Uebersicht
Art. 15 SchKG — Art. 15 SchKG