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Testo di legge
Fedlex ↗

1Ogni Cantone deve designare un’autorità incaricata di vigilare sugli uffici d’esecuzione e sugli uffici dei fallimenti. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.

Uebersicht

Art. 13 SchKG — Art. 13 SchKG