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Testo di legge
Fedlex ↗

1I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934 RS 952.0 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.

2La banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l’iscrizione di quest’ultima nel registro di commercio.

3Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario.

Uebersicht

Art. 633 OR — Art. 633 OR