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Testo di legge
Fedlex ↗

1All’atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione.

2In ogni caso, la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a 50 000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera, i conferimenti effettuati devono corrispondere, all’atto della costituzione, a un controvalore di almeno 50 000 franchi. Per. introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

Uebersicht

Art. 632 OR — Art. 632 OR