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Testo di legge
Fedlex ↗

1Gli oggetti di un conferimento in natura valgono come copertura se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1. possono essere iscritti a bilancio negli attivi; 2. possono essere trasferiti nel patrimonio della società; 3. la società, dopo l’iscrizione nel registro di commercio, può immediatamente e liberamente disporne come proprietaria o, se si tratta di fondi, ottiene il diritto incondizionato di chiederne l’iscrizione nel registro fondiario; 4. possono essere realizzati mediante trasferimento a terzi.

2Il conferimento in natura va stipulato per scritto. Il contratto richiede l’atto pubblico se per il trasferimento dell’oggetto in questione è prescritta tale forma.

3È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi oggetto del conferimento sono situati in più Cantoni. L’atto va steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede della società.

4Lo statuto deve indicare l’oggetto e la stima del conferimento come pure il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società. L’assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.

1La liberazione può essere effettuata anche mediante la compensazione di un credito.

2La compensazione di un credito vale come copertura anche se il credito non è più coperto da attivi.

3Lo statuto deve indicare l’importo del credito da compensare, il nome dell’azionista e le azioni che gli sono attribuite. L’assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.

1Il consiglio d’amministrazione decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate.

2Il conferimento ulteriore può essere effettuato in denaro, in natura, mediante compensazione di un credito o mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.

Uebersicht

Art. 634 OR — Art. 634 OR