Testo di legge
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1La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.

2Prende provvedimenti: a. per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato; b. contro la concorrenza sleale.

Art. 96 Cost. — Politica della concorrenza

Panoramica

L'art. 96 Cost. obbliga la Confederazione a tutelare la libera concorrenza e a lottare contro le limitazioni dannose della concorrenza. La norma costituisce il fondamento costituzionale di tutto il diritto svizzero della concorrenza.

Cosa disciplina la norma? L'art. 96 Cost. affida alla Confederazione il compito di disciplinare tre ambiti: primo, deve emanare prescrizioni contro i cartelli e altre limitazioni della concorrenza economicamente o socialmente dannose (cpv. 1). Secondo, deve impedire gli abusi nei prezzi da parte di imprese che detengono una posizione dominante sul mercato (cpv. 2 lett. a). Terzo, deve lottare contro la concorrenza sleale (cpv. 2 lett. b).

Chi è interessato? Sono interessate tutte le imprese che partecipano alla vita economica. Ciò comprende sia le aziende private che le imprese pubbliche. Possono essere coinvolte anche associazioni professionali e altre organizzazioni quando prendono decisioni rilevanti per la concorrenza.

Quali sono le conseguenze giuridiche? L'art. 96 Cost. porta a tre importanti leggi: la legge sui cartelli (RS 251) combatte gli accordi sui prezzi e l'abuso di posizione dominante. In caso di infrazioni minacciano multe fino al 10% del fatturato svizzero degli ultimi tre anni (art. 49a cpv. 1 LCart). La legge sulla sorveglianza dei prezzi (RS 942.20) controlla i prezzi delle imprese che detengono una posizione dominante sul mercato. La legge contro la concorrenza sleale (RS 241) protegge dalla pubblicità ingannevole e da altre pratiche commerciali sleali.

Esempi concreti: Se imprese di costruzione si accordano segretamente sui prezzi, la Commissione della concorrenza (COMCO) può infliggere multe elevate secondo l'art. 7 LCart. Se un operatore telefonico abusa della sua posizione dominante sul mercato e pretende prezzi eccessivi, il Sorvegliante dei prezzi può ordinare una riduzione dei prezzi secondo l'art. 13 LSPr. Se un'impresa fa pubblicità con false promesse ambientali, i concorrenti possono esigere l'interruzione secondo l'art. 9 LCD.

La Commissione della concorrenza sorveglia il rispetto di queste regole. Può aprire inchieste (art. 27 LCart), raccogliere prove (art. 42 LCart) e infliggere sanzioni in caso di infrazioni. Il Tribunale federale ha confermato che le multe del diritto dei cartelli hanno carattere penale e che pertanto si applicano rigorose garanzie procedurali (DTF 139 I 72).