Testo di legge
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1La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.

2Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.

3Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata.

4Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.

Art. 94 Cost. — Principi dell'ordinamento economico

Panoramica

L'art. 94 Cost. è la norma fondamentale della costituzione economica svizzera (Uhlmann, BSK BV, Art. 94 N. 1). La disposizione vincola la Confederazione e i Cantoni al principio della libertà economica. Ciò significa un ordinamento economico fondamentalmente libero dall'intervento statale con iniziativa privata e concorrenza funzionale (Vallender, SG Komm. BV, Art. 94 N. 5).

La norma disciplina quattro aspetti centrali: In primo luogo, tutte le autorità statali devono attenersi al principio della libertà economica (cpv. 1). In secondo luogo, esse devono contribuire con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica (cpv. 2). In terzo luogo, devono creare condizioni quadro favorevoli per l'economia privata (cpv. 3). In quarto luogo, le deroghe al principio sono ammesse solo se previste dalla Costituzione federale o giustificate da diritti di regalia cantonali (cpv. 4).

Sono interessate tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono o intendono svolgere un'attività economica. L'art. 94 Cost. protegge sia il libero accesso al mercato sia il libero esercizio della professione (DTF 142 I 162). La norma agisce come parametro costituzionale oggettivo e completa il diritto fondamentale individuale della libertà economica di cui all'art. 27 Cost. (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N. 1654).

Le conseguenze giuridiche sono di ampia portata: Le misure statali che violano il principio sono incostituzionali, salvo che non sussista un'eccezione (DTF 142 I 99). Il Tribunale federale ha tuttavia chiarito che l'attività economica statale è fondamentalmente ammessa in base alla prassi costituzionale vissuta, purché non spiazzi l'offerta privata (Uhlmann, BSK BV, Art. 94 N. 11–12; DTF 138 I 378).

Un esempio pratico: Un Cantone non può senza altro fondare un'impresa Internet comunale che sia in diretta concorrenza con fornitori privati. Deve dimostrare che esiste un interesse pubblico e che viene preservata la neutralità concorrenziale (DTF 143 II 425). D'altro canto, può concedere in concessione la forza idrica come regalia cantonale, poiché ciò è escluso dal campo di applicazione della libertà economica (DTF 142 I 99).

La disposizione è centrale per il rapporto tra Stato ed economia in Svizzera. Garantisce un ordinamento di economia di mercato, ma permette correzioni statali in caso di fallimento del mercato (Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, § 11 N. 34).