Testo di legge
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La legislazione nel campo dell’energia nucleare compete alla Confederazione.

Panoramica

L'art. 90 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza esclusiva per tutte le leggi nel settore dell'energia nucleare. Ciò comprende tutti gli aspetti dell'utilizzazione pacifica dell'energia atomica: ricerca, costruzione, esercizio e disattivazione di centrali nucleari, trattamento di sostanze radioattive, trasporti e smaltimento (Kern, BSK BV, Art. 90 N. 4). I Cantoni non possono emanare leggi proprie in questo settore.

La Confederazione ha esercitato questa competenza mediante la legge sull'energia nucleare (LENu). Chi vuole gestire una centrale nucleare necessita di un'autorizzazione d'esercizio della Confederazione (art. 19 LENu). Il Tribunale federale ha stabilito che tali autorizzazioni possono essere limitate nel tempo soltanto per motivi di sicurezza, non per ragioni politiche (BGE 139 II 185 consid. 5.2). Una controversia importante riguarda la costituzionalità di un'uscita completa dal nucleare: l'Ufficio federale di giustizia ritiene che un'uscita motivata dalla sicurezza sia costituzionalmente ammissibile, mentre altri giuristi lo contestano (Müller, ZBl 2013, 666).

Esempio pratico: Se un'impresa vuole costruire una nuova centrale nucleare, deve richiedere alla Confederazione un'autorizzazione generale, un'autorizzazione di costruzione e infine un'autorizzazione d'esercizio. Non sono necessarie autorizzazioni edilizie cantonali o comunali, poiché il diritto federale le sopprime (Weber/Kratz, Elektrizitätswirtschaftsrecht, 2005, pag. 234). Contro l'autorizzazione generale gli aventi diritto di voto possono indire il referendum (art. 48 cpv. 4 LENu).