Testo di legge
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1La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elettrica.

2La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.

Panoramica

L'art. 91 Cost. attribuisce alla Confederazione la competenza esclusiva per due settori importanti: il trasporto e la fornitura di energia elettrica (cpv. 1) e le condotte per combustibili e carburanti (cpv. 2).

Che cosa disciplina la norma?

Il capoverso 1 autorizza la Confederazione a emanare leggi sulle reti elettriche e sull'approvvigionamento elettrico. Ciò comprende sia le linee tecniche (linee ad alta tensione, reti di distribuzione) sia i rapporti giuridici tra fornitori di energia elettrica e clienti. La Confederazione ha attuato questa competenza nella legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7).

Il capoverso 2 riguarda le condotte per petrolio, gas naturale e altri combustibili liquidi o gassosi. Questa competenza è disciplinata nella legge sulle condotte (LCond; RS 746.1).

Chi è interessato?

Tutti i fornitori di energia elettrica, i gestori di rete e i clienti dell'elettricità in Svizzera sottostanno al diritto federale. Cantoni e Comuni non possono più fissare tariffe elettriche proprie (DTF 138 I 468). Lo stesso vale per i gestori di condotte del gas e del petrolio e per i loro clienti.

Quali sono le conseguenze giuridiche?

Il diritto federale sostituisce completamente le normative cantonali e comunali. La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) sorveglia l'approvvigionamento elettrico (art. 21 LAEl), mentre l'Ufficio federale dell'energia (UFE) è competente per le condotte (art. 13 LCond).

Esempio: Un Comune, dall'entrata in vigore della LAEl nel 2008, non può più approvare le tariffe elettriche della propria azienda elettrica locale. Questa competenza spetta esclusivamente all'ElCom o è disciplinata per legge. Il Tribunale federale lo ha confermato per il Comune di Wangen (DTF 138 I 468).