Testo di legge
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1La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili.

2Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni.

3Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.

Art. 88 Percorsi pedonali, itinerari di escursionismo e piste ciclabili

Panoramica

L'art. 88 Cost. disciplina la competenza della Confederazione per le reti di percorsi pedonali, itinerari di escursionismo e piste ciclabili in tre ambiti. L'articolo è nato dall'iniziativa popolare del 1979 ed è stato ampliato nel 2018 per includere le piste ciclabili (FF 2018 7891).

Fissare principi (cpv. 1): La Confederazione può stabilire regole generali per le reti di percorsi. Ha utilizzato questa competenza attraverso la legge federale sui percorsi pedonali e gli itinerari di escursionismo (LPI) e la legge federale sulle piste ciclabili (LPC). I percorsi pedonali sono collegamenti per pedoni (art. 2 LPI), gli itinerari di escursionismo servono per la ricreazione (art. 3 LPI). Le piste ciclabili sono vie di circolazione separate per biciclette e veicoli a propulsione muscolare.

Sostegno e coordinamento (cpv. 2): La Confederazione può sostenere finanziariamente Cantoni e privati nella costruzione e manutenzione dei percorsi. Può anche coordinare tra loro diversi progetti. I Cantoni rimangono tuttavia competenti per la pianificazione concreta e la costruzione.

Considerazione e sostituzione (cpv. 3): Quando la Confederazione pianifica propri progetti, deve tener conto delle reti di percorsi esistenti. Se deve sopprimere percorsi, è obbligata a creare percorsi sostitutivi. Questo obbligo vale indipendentemente dal proprietario del fondo su cui si trova il percorso (DTF 130 III 182 consid. 5.5.1).

Esempio: Nel risanamento della tangenziale est di Basilea, la Confederazione ha dovuto esaminare come sostituire i collegamenti pedonali soppressi sul ponte della Foresta Nera (TAF A-4598/2022 del 29.1.2025). I Cantoni devono creare percorsi ciclabili e pedonali nelle zone residenziali (art. 3 cpv. 3 lett. c LPT).