1La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili.
2Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni.
3Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.
Art. 88 Percorsi pedonali, itinerari di escursionismo e piste ciclabili
L'art. 88 Cost. disciplina la competenza della Confederazione per le reti di percorsi pedonali, itinerari di escursionismo e piste ciclabili in tre ambiti. L'articolo è nato dall'iniziativa popolare del 1979 ed è stato ampliato nel 2018 per includere le piste ciclabili (FF 2018 7891).
Fissare principi (cpv. 1): La Confederazione può stabilire regole generali per le reti di percorsi. Ha utilizzato questa competenza attraverso la legge federale sui percorsi pedonali e gli itinerari di escursionismo (LPI) e la legge federale sulle piste ciclabili (LPC). I percorsi pedonali sono collegamenti per pedoni (art. 2 LPI), gli itinerari di escursionismo servono per la ricreazione (art. 3 LPI). Le piste ciclabili sono vie di circolazione separate per biciclette e veicoli a propulsione muscolare.
Sostegno e coordinamento (cpv. 2): La Confederazione può sostenere finanziariamente Cantoni e privati nella costruzione e manutenzione dei percorsi. Può anche coordinare tra loro diversi progetti. I Cantoni rimangono tuttavia competenti per la pianificazione concreta e la costruzione.
Considerazione e sostituzione (cpv. 3): Quando la Confederazione pianifica propri progetti, deve tener conto delle reti di percorsi esistenti. Se deve sopprimere percorsi, è obbligata a creare percorsi sostitutivi. Questo obbligo vale indipendentemente dal proprietario del fondo su cui si trova il percorso (DTF 130 III 182 consid. 5.5.1).
Esempio: Nel risanamento della tangenziale est di Basilea, la Confederazione ha dovuto esaminare come sostituire i collegamenti pedonali soppressi sul ponte della Foresta Nera (TAF A-4598/2022 del 29.1.2025). I Cantoni devono creare percorsi ciclabili e pedonali nelle zone residenziali (art. 3 cpv. 3 lett. c LPT).
Art. 88 Reti di sentieri pedonali, percorsi escursionistici e piste ciclabili
N. 1 L'art. 88 Cost. rappresenta la disposizione successiva all'art. 37quater aCost. precedente, che fu inserito nella Costituzione federale nel 1979 (Kern, BSK BV, Art. 88 N. 1). L'articolo costituzionale costituì la base per la legge federale sui sentieri pedonali e i percorsi escursionistici (LSP) del 4 ottobre 1985. La revisione costituzionale del 1999 riprese il contenuto della disposizione precedente sostanzialmente invariato.
N. 2 Con l'accettazione del controprogetto diretto all'iniziativa sulla bicicletta del 23 settembre 2018, l'art. 88 Cost. è stato completato con le piste ciclabili (FF 2018 7891). Questa estensione ha portato all'adozione della legge federale sulle piste ciclabili (LPC) del 18 marzo 2022, che realizza il trattamento paritario di sentieri pedonali, percorsi escursionistici e piste ciclabili a livello costituzionale.
N. 3 L'art. 88 Cost. si trova nella 3ª sezione della Costituzione federale su Confederazione, Cantoni e Comuni sotto il 4° titolo «Ambiente e pianificazione del territorio». La norma è in stretta connessione sistematica con la costituzione dei trasporti (art. 82 segg. Cost.), ma si distingue per il suo focus sulla mobilità lenta (Kern, BSK BV, Art. 88 N. 3).
N. 4 La disposizione presenta collegamenti trasversali con ulteriori norme costituzionali: → art. 75 Cost. (pianificazione del territorio) richiede l'utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo, il che comprende anche la messa a disposizione di reti di percorsi per la mobilità lenta. ↔ Art. 78 Cost. (protezione della natura e del paesaggio) è in rapporto di tensione con la realizzazione di nuovi percorsi, il che deve essere considerato nell'interpretazione dell'art. 88 Cost. (Griffel, Verkehrsverfassungsrecht, 2008, p. 45).
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto della norma
N. 5Sentieri pedonali e percorsi escursionistici: La LSP definisce i sentieri pedonali come collegamenti che servono prevalentemente al traffico pedonale (art. 2 LSP). I percorsi escursionistici sono invece collegamenti pedonali che servono prevalentemente alla ricreazione (art. 3 LSP). La distinzione è rilevante per i requisiti di costruzione e manutenzione (Kern, BSK BV, Art. 88 N. 7).
N. 6Piste ciclabili: Con la revisione costituzionale del 2018, le piste ciclabili sono state equiparate ai sentieri pedonali e ai percorsi escursionistici. La LPC le definisce come percorsi di traffico destinati alle biciclette e ad altri veicoli azionati da forza muscolare, che sono possibilmente separati dal traffico motorizzato.
N. 7Carattere di rete: Il termine «reti» implica collegamenti di percorsi coerenti e continui. Tratti di percorso isolati non soddisfano i requisiti dell'art. 88 Cost. (Keller/Hauser, Verfassungsgrundlagen des Langsamverkehrs, 2006, p. 23).
N. 8Competenza di principio (cpv. 1): La Confederazione ottiene la competenza per la definizione di principi, ma non per una regolamentazione completa. I Cantoni rimangono competenti per la pianificazione concreta, la realizzazione e la manutenzione delle reti di percorsi (Kern, BSK BV, Art. 88 N. 10). Il legislatore federale ha fatto uso di questa competenza attraverso l'emanazione della LSP e della LPC.
N. 9Compito di sostegno e coordinamento (cpv. 2): La Confederazione può agire sussidiariamente sostenendo finanziariamente o coordinando misure cantonali e private. Questa facoltà è facoltativa («può») e rispetta espressamente le competenze cantonali (Kern, BSK BV, Art. 88 N. 12).
N. 10Obbligo di riguardo (cpv. 3): La Confederazione è sottoposta a un obbligo qualificato di riguardo nell'adempimento dei suoi compiti. L'obbligo di rimpiazzo in caso di soppressione di percorsi concretizza questo obbligo. Nella DTF 130 III 182 consid. 5.5.1, il Tribunale federale ha stabilito che l'obbligo di rimpiazzo sussiste indipendentemente dalla proprietà del fondo del percorso e si orienta secondo il criterio funzionale del mantenimento della rete.
N. 11Portata dell'obbligo di rimpiazzo: Nella dottrina è controverso se l'obbligo di rimpiazzo secondo il cpv. 3 valga solo per i percorsi formalmente classificati o per tutti i collegamenti che servono di fatto alla mobilità lenta. Schmid (FS Kaufmann, 1989, p. 334) sostiene un'interpretazione ampia, mentre Häner (Strassenrecht, 2008, p. 190) propende per una limitazione ai percorsi inventariati. Il Tribunale amministrativo federale tende all'interpretazione estensiva (sentenza A-4598/2022 del 29.1.2025).
N. 12Rapporto con la protezione dell'ambiente: La ponderazione tra sviluppo dei percorsi e protezione della natura è discussa controversamente. Griffel (Verkehrsverfassungsrecht, 2008, p. 47) sottolinea la priorità della protezione ambientale, mentre Keller/Hauser (Verfassungsgrundlagen, 2006, p. 45) sostengono la parità di rango dei beni costituzionali. La prassi mostra una ponderazione degli interessi caso per caso (DTF 1C_217/2023 del 21.11.2024).
N. 13 Nella pianificazione di progetti infrastrutturali è essenziale il coinvolgimento precoce dei servizi specializzati cantonali per i sentieri pedonali e i percorsi escursionistici nonché per il traffico ciclabile. L'obbligo di rimpiazzo secondo il cpv. 3 si applica anche agli allestimenti temporanei di cantiere, per cui sono imperativi i concetti di deviazione.
N. 14 I Comuni devono rispettare nella pianificazione dell'utilizzazione i requisiti dell'art. 3 cpv. 3 lett. c LPT, che prescrive la considerazione dei sentieri pedonali e dei percorsi escursionistici. La garanzia giuridica dei diritti di passaggio avviene idealmente attraverso l'iscrizione nel registro fondiario come servitù (OGVE 2018/19 n. 73).
N. 15 L'obbligo di coordinamento secondo il cpv. 2 si manifesta nella prassi attraverso i Sentieri Svizzeri e SvizzeraMobile come centri di coordinamento nazionali. I contributi federali presuppongono il rispetto degli standard qualitativi secondo l'art. 6 cpv. 2 LSP rispettivamente delle corrispondenti disposizioni della LPC.
#Principi di pianificazione e progettazione di percorsi pedonali e piste ciclabili
1C_486/2019 del 16.10.2020
Progetto stradale per collegamento pedonale e ciclabile tra Hubertusstrasse e Grütlistrasse a San Gallo. Il Tribunale federale conferma la base costituzionale dell'art. 88 Cost. per la realizzazione di percorsi pedonali e piste ciclabili nel territorio edificato.
«In considerazione di ciò, l'istanza precedente ha potuto giustamente riconoscere, valutando le condizioni locali, un interesse pubblico per il tratto, poiché esso contribuisce a una rete di percorsi diversificata e sufficientemente densa nel territorio edificato. [...] Nell'applicazione della legislazione cantonale stradale, l'istanza precedente ha giustamente tenuto conto del principio di pianificazione di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. c LPT relativo al territorio edificato, secondo cui le piste ciclabili e i percorsi pedonali devono essere conservati e creati (cfr. anche art. 88 Cost.).»
1C_217/2023 del 21.11.2024
Progetto di percorso pedonale e sentiero escursionistico lungo il Bünibach tra Herrliberg e Meilen. Il Tribunale federale precisa il significato dell'art. 88 Cost. come base costituzionale per progetti di percorsi intercomunali e i loro limiti di diritto ambientale.
«Il nuovo percorso pedonale e sentiero escursionistico ha lo scopo, da un lato, di rendere fruibile come spazio ricreativo la gola del Bünibach e, dall'altro, di creare un collegamento pedonale tra quartieri residenziali contigui di Herrliberg e Meilen nonché verso la Fondazione Stöckenweid.»
#Obbligo di sostituzione nei progetti di strade nazionali
A-4598/2022 del 29.1.2025 (TAF)
Approvazione di piani per risanamento fonico della tangenziale est di Basilea con effetti sui collegamenti pedonali. Il Tribunale amministrativo federale concretizza l'obbligo di sostituzione secondo l'art. 88 cpv. 3 Cost. nei progetti di strade nazionali.
L'Associazione Traffico pedonale Svizzera ha richiesto per il collegamento pedonale soppressionerato lato valle sul ponte della Foresta Nera una sostituzione reale d'intesa con l'ufficio cantonale specializzato per percorsi pedonali e sentieri escursionistici. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato l'obbligo di esaminare misure sostitutive in caso di soppressione di collegamenti pedonali esistenti.
#Competenze e obblighi di mantenimento nella rete di sentieri escursionistici
AGVE 2010 Nr. 29 del 4.6.2010 (Tribunale amministrativo AG)
Competenza di manutenzione per ponti nella rete cantonale di sentieri escursionistici. Il Tribunale amministrativo argoviese chiarisce la ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni per l'infrastruttura dei sentieri escursionistici.
«Il Cantone deve mantenere soltanto quei sentieri escursionistici della rete cantonale che non servono ad altri scopi ovvero ai quali non spetta nessun'altra funzione (di allacciamento).»
#Garanzia giuridica di percorsi pedonali e sentieri escursionistici
OGVE 2018/19 Nr. 73 del 19.12.2022 (Tribunale amministrativo OW)
Competenza del Comune attinente per la garanzia giuridica dell'accesso pubblico di percorsi pedonali e sentieri escursionistici. Il Tribunale amministrativo di Obvaldo precisa gli obblighi comunali per la garanzia dei diritti di passaggio.
«Il Comune attinente è competente per la garanzia giuridica dell'accesso pubblico dei percorsi pedonali e sentieri escursionistici situati nel Comune. Come garanzia, il Comune attinente può acquisire un diritto di passaggio o un diritto alla manutenzione dei percorsi come diritti reali limitati e farli iscrivere nel registro fondiario.»
ARGVP 1991 Nr. 1212 del 26.2.1991 (Consiglio di Stato AR)
Ammissibilità di dispositivi di sbarramento su percorsi pedonali pubblici. Il Consiglio di Stato di Appenzello Esterno ha deciso sulla compatibilità di una «scaletta» con il libero transito sui percorsi pedonali.
La decisione concretizza i requisiti per la libera percorribilità secondo l'art. 6 cpv. 1 lett. b LPPed come disposizione d'esecuzione dell'art. 88 Cost., secondo cui i diritti di passaggio non devono essere compromessi illecitamente.