L'art. 85a Cost. autorizza la Confederazione a riscuotere una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. Questa disposizione costituisce il fondamento costituzionale per la nota contrassegno autostradale.
Chi è interessato? Tutti i detentori di autoveicoli e rimorchi che vogliono circolare sulle autostrade e semiautostrade svizzere. Sono esclusi gli autocarri pesanti, che devono già pagare la tassa sul traffico pesante.
Che cosa disciplina la norma? L'articolo conferisce alla Confederazione la competenza (autorizzazione) di esigere una tassa annua forfettaria per l'utilizzazione delle autostrade. La Confederazione non deve esercitare questa competenza, ma ha creato una corrispondente regolamentazione con la legge sulla tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.
Quali conseguenze giuridiche sorgono? Chi circola in autostrada senza contrassegno valido commette una contravvenzione e deve pagare una tassa sostitutiva di 200 franchi più i costi del contrassegno. Il contrassegno deve essere applicato correttamente al parabrezza - non basta tenerlo semplicemente nell'auto.
Esempio concreto: La famiglia Müller vuole viaggiare in auto da Zurigo a Berna. Deve acquistare un contrassegno annuale per 40 franchi e incollarlo dall'interno al parabrezza. Se tiene il contrassegno solo sciolto nell'auto o lo applica su pellicola trasparente, rischia una multa.
I proventi del contrassegno sono vincolati allo scopo e possono essere utilizzati solo per compiti stradali. Un aumento del prezzo del contrassegno è sottoposto al referendum facoltativo e può quindi essere respinto dal popolo alle urne.
N. 1 L'art. 85a Cost. risale alla votazione popolare del 26 febbraio 1984, quando fu accettata l'introduzione di una tassa per le strade nazionali (vignetta autostradale) insieme alla tassa sul traffico pesante (FF 1983 I 445). La base costituzionale fu inizialmente inserita nella vecchia Costituzione federale come art. 36quater aCost. e trasferita materialmente invariata nell'art. 85a Cost. con la revisione totale (DTF 136 II 337 consid. 2.1).
N. 2 La disposizione crea una tassa vincolata a uno scopo per il finanziamento delle strade nazionali. Il costituente voleva così stabilire una tassa d'uso che tenesse conto del principio di causalità e contribuisse a coprire i costi dell'infrastruttura (FF 1982 III 505). La tassa fu concepita deliberatamente come tassa annuale forfettaria per garantire un'esecuzione semplice.
N. 3 L'art. 85a Cost. è collocato sistematicamente nella sezione sulle competenze della Confederazione nell'ambito del traffico stradale (3ª sezione: Strada). La norma è strettamente connessa con:
→ Art. 83 Cost. (Strade nazionali): definisce la competenza federale per le strade nazionali
→ Art. 85 Cost. (Tassa sul traffico pesante): disciplina la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)
→ Art. 86 Cost. (Imposta sugli oli minerali e altri tributi): determina l'utilizzazione dei proventi per i compiti stradali
N. 4 La tassa per le strade nazionali fa parte del sistema costituzionale del finanziamento stradale. Insieme all'imposta sugli oli minerali (art. 86 Cost.) e alla tassa sul traffico pesante (art. 85 Cost.) costituisce il terzo pilastro del finanziamento del traffico stradale (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4ª ed. 2023, Art. 85a N. 2).
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto normativo
N. 5Obbligo di tassa: La norma costituzionale fonda una competenza federale per la riscossione di una tassa. La Confederazione non è obbligata a esercitare questa competenza, ma l'ha fatto con la Legge sulla tassa per le strade nazionali (LTSN, RS 741.71).
N. 6Oggetto della tassa: La tassa comprende "autoveicoli e rimorchi". Il concetto comprende tutti i veicoli a motore nel senso del diritto della circolazione stradale e i loro rimorchi. La definizione esatta avviene a livello di legge (art. 2 LTSN).
N. 7Utilizzo delle strade nazionali: La tassa è legata all'utilizzo effettivo o potenziale delle strade nazionali. Una differenziazione secondo la frequenza d'uso non è prevista costituzionalmente (forfettaria).
N. 8Eccezione traffico pesante: I veicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante secondo l'art. 85 Cost. sono esentati dalla tassa per le strade nazionali. Questa delimitazione sistematica impedisce un doppio onere (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2ª ed. 2024, Art. 85a N. 5).
N. 9 La norma costituzionale conferisce alla Confederazione una competenza legislativa completa per la configurazione della tassa per le strade nazionali. Questa comprende:
Definizione delle categorie di veicoli soggetti alla tassa
Determinazione dell'importo della tassa
Disciplina di eccezioni ed esenzioni
Modalità esecutive inclusi i meccanismi di controllo e sanzione
N. 10 I proventi della tassa per le strade nazionali devono essere utilizzati secondo l'art. 86 cpv. 3 lett. a Cost. vincolatamente per compiti e spese in relazione al traffico stradale. Un utilizzo per scopi generali della Confederazione è escluso costituzionalmente (JAAC 70.1 del 3 agosto 2005).
N. 11Configurazione forfettaria vs. commisurata alle prestazioni: Nella dottrina si discute se la concezione costituzionale come forfettaria sia obbligatoria. L'opinione dominante (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, Art. 85a N. 6; Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, Art. 85a N. 8) sostiene che l'interpretazione storica e sistematica depone per una soluzione forfettaria. Una minoranza (Griffel, in: Umweltrecht in der Praxis 2015, 234) ritiene costituzionalmente ammissibile una configurazione dipendente dai chilometri.
N. 12Importo della tassa: È controverso quali limiti costituzionali esistano per l'importo della tassa. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N. 2854) richiedono un orientamento al principio di equivalenza. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N. 2341) sottolineano al contrario il margine politico del legislatore.
N. 13 La tassa per le strade nazionali viene riscossa sotto forma di vignetta annuale (attualmente CHF 40.-). La vignetta deve essere applicata regolarmente al veicolo; un semplice trasporto non è sufficiente (DTF 112 IV 102).
N. 14 Le manipolazioni alla vignetta realizzano la fattispecie della falsificazione di valori ufficiali secondo l'art. 245 CP. Ciò vale anche per l'applicazione su pellicola trasparente al fine dell'uso multiplo (DTF 141 IV 336).
N. 15 In caso di revisione dell'importo della tassa si deve considerare il referendum facoltativo secondo l'art. 141 cpv. 1 lett. c Cost. Gli aumenti della vignetta forfettaria sono così soggetti alla potenziale votazione popolare, il che limita di fatto il margine d'azione politico.
#Basi costituzionali della perequazione finanziaria
DTF 136 II 337 consid. 2.1 del 19 aprile 2010
Data: 19 aprile 2010
Massima: L'art. 85a Cost. rappresenta, come altre disposizioni sulla perequazione finanziaria, una base di competenza costituzionale per la configurazione legislativa federale.
Rilevanza: Il Tribunale federale tratta l'art. 85a Cost. come parte del quadro costituzionale per i prelievi vincolati a uno scopo e per il loro utilizzo.
«L'art. 36 quater della vecchia Costituzione federale (vCost.), accettato nella votazione popolare del 20 febbraio 1994 (RU 1994 1096), ha creato la competenza per riscuotere sul traffico pesante un tributo commisurato alle prestazioni o al consumo (TTPCP). Questo sostituisce il precedente tributo forfettario sul traffico pesante [...] L'art. 36 quater vCost. è stato trasferito materialmente immutato nell'art. 85 Cost. nel quadro della revisione totale della Costituzione federale.»
DTF 135 I 43 consid. 1.2 del 27 novembre 2008
Data: 27 novembre 2008
Massima: I sistemi di perequazione finanziaria toccano l'autonomia comunale senza tuttavia creare un ambito di autonomia protetto.
Rilevanza: Mostra la delimitazione tra le competenze costituzionali di perequazione finanziaria e l'autoamministrazione comunale.
«I Comuni interessati dalla perequazione finanziaria intercomunale possono invocare l'autonomia comunale; manca tuttavia un ambito di autonomia protetto.»
#Diritto fiscale e effetti sulla perequazione finanziaria
DTF 150 II 321 consid. 4 del 2 aprile 2024
Data: 2 aprile 2024
Massima: I casi di doppia imposizione possono provocare distorsioni nella Perequazione finanziaria nazionale, ma non fondano pretese costituzionali di singoli Cantoni.
Rilevanza: Chiarisce le complesse interazioni tra diritto fiscale e sistema di perequazione finanziaria.
«Le distorsioni nella Perequazione finanziaria nazionale (NPC) che possono essere provocate da casi di doppia imposizione devono essere accettate, nella misura in cui si mantengono nei limiti e non portano a risultati inaccettabili.»
La giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 85a Cost. è limitata, poiché la disposizione rappresenta principalmente una base di competenza per la configurazione legislativa della perequazione finanziaria. La giurisprudenza disponibile tratta l'art. 85a Cost. principalmente nel contesto dei principi costituzionali generali sui sistemi di perequazione finanziaria, senza che si siano sviluppate controversie costituzionali specifiche sulla disposizione stessa. L'applicazione pratica avviene prevalentemente a livello legale e di ordinanza attraverso la legge sulla perequazione finanziaria e le relative disposizioni d'esecuzione.