Testo di legge
Fedlex ↗

1Bund und Kantone sorgen für ein ausreichendes Angebot an öffentlichem Verkehr auf Schiene, Strasse, Wasser und mit Seilbahnen in allen Landesgegenden. Die Belange des Schienengüterverkehrs sind dabei angemessen zu berücksichtigen.

2Die Kosten des öffentlichen Verkehrs werden zu einem angemessenen Teil durch die von den Nutzerinnen und Nutzern bezahlten Preise gedeckt.

Art. 81a Cost.

Panoramica

L'art. 81a Cost. disciplina il servizio universale di trasporto pubblico e il relativo finanziamento. La disposizione impone congiuntamente alla Confederazione e ai Cantoni di garantire un'offerta sufficiente di trasporto pubblico. Al contempo, gli utenti devono sostenere una parte adeguata dei costi.

Il primo capoverso obbliga la Confederazione e i Cantoni a fornire in tutte le regioni della Svizzera collegamenti sufficienti di treno, autobus, battelli e funivie. «Sufficiente» significa un servizio universale che renda raggiungibili tutte le zone (Griffel secondo Kern, BSK BV, Art. 81a N. 10). Ciò comprende sia il numero di collegamenti sia la loro qualità. Anche il trasporto merci su rotaia deve essere adeguatamente considerato.

Il secondo capoverso stabilisce che i passeggeri devono pagare una «parte adeguata» dei costi tramite i prezzi dei biglietti. Il Tribunale federale ha deciso che questa quota non può essere nulla (BGE 149 I 182). Il trasporto pubblico completamente gratuito è pertanto incostituzionale. Nella pratica, i passeggeri coprono tra il 40 e il 60 per cento dei costi nel traffico regionale e fino all'80 per cento nel traffico a lunga percorrenza (Stückelberger/Haldimann, Schienenverkehrsrecht, 2008, p. 265).

La disciplina è stata introdotta nel 2005 con la Riforma delle ferrovie 2 (FF 2005 2289). Da un lato deve garantire un approvvigionamento capillare di trasporti, dall'altro rafforzare il principio di causalità.

Esempio: Un Comune vuole offrire gratuitamente i propri autobus urbani. La sentenza 1C_490/2024 mostra che tali iniziative a tariffa zero violano l'art. 81a cpv. 2 Cost. Il Comune potrebbe però introdurre tariffe fortemente agevolate, purché i passeggeri sostengano ancora una parte adeguata dei costi d'esercizio.

Nella dottrina è controverso se l'art. 81a cpv. 2 Cost. stabilisca anche un limite superiore per i prezzi. Mentre Uhlmann ammette un tale limite superiore (SG Komm. BV, Art. 81a N. 34), Kern lo nega (BSK BV, Art. 81a N. 32).