Testo di legge
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Nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

Panoramica

L'art. 81 Cost. autorizza la Confederazione a realizzare o sostenere grandi progetti infrastrutturali. Questa competenza vale soltanto per opere pubbliche che giovano all'intero Paese o a grandi parti di esso. La Confederazione può realizzare tali progetti direttamente, gestirli o sostenerli finanziariamente.

Cosa sono le opere pubbliche? La dottrina tradizionale le intende come impianti fisici, ancorati al suolo come strade o centrali elettriche (Kern, BSK BV, Art. 81 n. 9). La dottrina più recente vuole includere anche infrastrutture non ancorate al suolo come satelliti o reti digitali (Lendi/Vogel, SG Komm. BV, Art. 81 n. 23).

Quando può intervenire la Confederazione? Solo se il progetto ha importanza sovraregionale. Opere puramente locali o cantonali non rientrano in questa disposizione. Un esempio: la Confederazione può costruire un'autostrada nazionale che collega più Cantoni, ma non finanziare una strada comunale.

L'articolo offre alla Confederazione tre possibilità: può realizzare e gestire opere direttamente, rilevare impianti esistenti o sostenere finanziariamente progetti privati e cantonali. La scelta rientra nel potere discrezionale politico.

Conseguenza importante: per le opere federali spetta alla Confederazione il diritto di espropriazione (Kern, BSK BV, Art. 81 n. 16). Può quindi acquisire fondi dietro indennizzo, se prevale l'interesse pubblico.

L'art. 81 Cost. è una competenza residuale. Per settori specifici come i trasporti o l'energia si applicano prioritariamente le disposizioni speciali (art. 82-93 Cost.). Il messaggio del 1997 qualifica la norma come «clausola generale per tutti i settori dell'infrastruttura» (FF 1997 I 222).