Testo di legge
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1La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

2Disciplina in particolare: a. la detenzione e la cura di animali; b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c. l’utilizzazione di animali; d. l’importazione di animali e di prodotti animali; e. il commercio e il trasporto di animali; f. l’uccisione di animali.

3L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Art. 80 — Protezione degli animali

Panoramica

L'art. 80 Cost. disciplina la competenza federale per la protezione degli animali e deriva da un'iniziativa popolare del 1973 (Schärmeli/Griffel, BSK BV, Art. 80 N. 1). La Costituzione autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni per la protezione degli animali.

Il capoverso 1 conferisce alla Confederazione una competenza legislativa completa per la protezione degli animali. Tale competenza è stata esercitata mediante la Legge sulla protezione degli animali (LPAn) e l'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). La Confederazione può disciplinare tutti gli aspetti della protezione degli animali, non solo gli ambiti menzionati al capoverso 2.

Il capoverso 2 elenca importanti ambiti di regolamentazione: detenzione e cura degli animali, esperimenti sugli animali, impiego di animali, importazione di animali, commercio e trasporto di animali nonché uccisione di animali. Per quanto concerne gli esperimenti sugli animali, occorre ponderare tra l'interesse della ricerca e la sofferenza dell'animale (DTF 135 II 384 consid. 4.3). Né la libertà della ricerca né la protezione degli animali hanno la precedenza.

Il capoverso 3 trasferisce l'esecuzione delle prescrizioni sulla protezione degli animali in linea di principio ai Cantoni. La Confederazione può tuttavia riservarsi competenze esecutive, come ha fatto per gli esperimenti sugli animali e il commercio internazionale.

La Costituzione protegge il benessere degli animali, ma non la loro vita (FF 2003 623). Questa posizione è controversa in dottrina (Schärmeli/Griffel, BSK BV, Art. 80 N. 43). In caso di violazioni ripetute delle prescrizioni sulla protezione degli animali, i Cantoni possono sequestrare gli animali e pronunciare divieti di detenzione di durata illimitata (sentenza 2C_122/2019 consid. 3).

Esempio: Un agricoltore detiene i suoi maiali in cattive condizioni. Il servizio veterinario cantonale può, basandosi sull'art. 80 Cost. e sulla LPAn, sequestrare gli animali e imporre al detentore un divieto di detenzione di animali. Al contempo, il detentore può essere perseguito penalmente.