1La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
2Disciplina in particolare: a. la detenzione e la cura di animali; b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c. l’utilizzazione di animali; d. l’importazione di animali e di prodotti animali; e. il commercio e il trasporto di animali; f. l’uccisione di animali.
3L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Art. 80 — Protezione degli animali
#Panoramica
L'art. 80 Cost. disciplina la competenza federale per la protezione degli animali e deriva da un'iniziativa popolare del 1973 (Schärmeli/Griffel, BSK BV, Art. 80 N. 1). La Costituzione autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni per la protezione degli animali.
Il capoverso 1 conferisce alla Confederazione una competenza legislativa completa per la protezione degli animali. Tale competenza è stata esercitata mediante la Legge sulla protezione degli animali (LPAn) e l'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). La Confederazione può disciplinare tutti gli aspetti della protezione degli animali, non solo gli ambiti menzionati al capoverso 2.
Il capoverso 2 elenca importanti ambiti di regolamentazione: detenzione e cura degli animali, esperimenti sugli animali, impiego di animali, importazione di animali, commercio e trasporto di animali nonché uccisione di animali. Per quanto concerne gli esperimenti sugli animali, occorre ponderare tra l'interesse della ricerca e la sofferenza dell'animale (DTF 135 II 384 consid. 4.3). Né la libertà della ricerca né la protezione degli animali hanno la precedenza.
Il capoverso 3 trasferisce l'esecuzione delle prescrizioni sulla protezione degli animali in linea di principio ai Cantoni. La Confederazione può tuttavia riservarsi competenze esecutive, come ha fatto per gli esperimenti sugli animali e il commercio internazionale.
La Costituzione protegge il benessere degli animali, ma non la loro vita (FF 2003 623). Questa posizione è controversa in dottrina (Schärmeli/Griffel, BSK BV, Art. 80 N. 43). In caso di violazioni ripetute delle prescrizioni sulla protezione degli animali, i Cantoni possono sequestrare gli animali e pronunciare divieti di detenzione di durata illimitata (sentenza 2C_122/2019 consid. 3).
Esempio: Un agricoltore detiene i suoi maiali in cattive condizioni. Il servizio veterinario cantonale può, basandosi sull'art. 80 Cost. e sulla LPAn, sequestrare gli animali e imporre al detentore un divieto di detenzione di animali. Al contempo, il detentore può essere perseguito penalmente.
Art. 80 — Protezione degli animali
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 80 Cost. risale all'art. 25ter della Costituzione federale del 1874 (vCost.), approvato nella votazione popolare del 2 febbraio 1973. Quest'ultimo obbligava per la prima volta la Confederazione a legiferare sulla protezione degli animali. La base costituzionale era il presupposto per l'emanazione della legge sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978 (aLPA; RU 1981 562), entrata in vigore il 1° luglio 1981.
N. 2 Il messaggio del 9 febbraio 1977 concernente la legge sulla protezione degli animali (FF 1977 I 1075) descriveva il mandato di protezione come un compito statale globale: gli animali dovevano essere protetti «per se stessi» da dolori, sofferenze e danni inutili, e non soltanto in quanto proprietà dei loro detentori. Questo approccio teleologico ha influenzato l'intera storia interpretativa della norma e si rispecchia nel messaggio relativo alla revisione della legge sulla protezione degli animali del 2002 (FF 2003 657, 663).
N. 3 Nel quadro della revisione totale della Costituzione federale del 1999, l'art. 25ter vCost. è stato ripreso senza modifiche materiali come art. 80 Cost.; il messaggio concernente la nuova Costituzione federale (FF 1997 I 1) ha qualificato espressamente il recepimento come mera trasposizione senza alcuna modifica del contenuto normativo. L'art. 80 Cost. è pertanto identico al diritto previgente sia nella sua dimensione di competenza (cpv. 1–2) sia nella sua dimensione esecutiva (cpv. 3).
N. 4 La vigente legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPA; RS 455) e l'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1) si fondano direttamente sull'art. 80 Cost. Secondo il messaggio, la nuova LPA non ha comportato «nessun inasprimento» rispetto all'aLPA, bensì una modernizzazione e un riordino sistematico (FF 2003 657, 665).
#2. Inquadramento sistematico
N. 5 L'art. 80 Cost. si trova nel capitolo 4 («Ambiente e pianificazione del territorio», art. 73–80 Cost.) della sezione dedicata agli obiettivi sociali e agli obiettivi dello Stato della Costituzione federale. Il collocamento sistematico accanto alla protezione dell'ambiente (→ art. 74 Cost.), alla protezione delle acque (→ art. 76 Cost.) e alla protezione della natura (→ art. 78 Cost.) chiarisce che la protezione degli animali è concepita come parte della responsabilità ecologica complessiva della Confederazione.
N. 6 L'art. 80 Cost. è una competenza legislativa della Confederazione con delega dell'esecuzione ai Cantoni (cpv. 3). Secondo Errass, SGK BV, art. 80 N. 10, si tratta di una competenza esclusiva della Confederazione (esauriente sul piano del diritto federale nell'ambito della protezione degli animali in senso stretto), che non lascia ai Cantoni alcuna propria competenza legislativa in materia di protezione degli animali. Schärmeli/Griffel, BSK BV, art. 80 N. 12, operano una distinzione: nel nucleo della protezione degli animali la competenza della Confederazione avrebbe carattere esclusivo; i Cantoni conservano tuttavia la loro sovranità in materia di polizia e possono emanare normative motivate dalla polizia di sicurezza per la protezione delle persone dagli animali (→ DTF 136 I 1 consid. 3). Il Tribunale federale ha stabilito in modo vincolante tale delimitazione tra diritto della protezione degli animali (competenza federale) e diritto della polizia di sicurezza (competenza cantonale) nella DTF 136 I 1.
N. 7 La norma si pone in relazione con altre disposizioni costituzionali che affiancano la protezione degli animali: → art. 120 cpv. 2 Cost. (dignità della creatura nell'ambito dell'ingegneria genetica), → art. 74 Cost. (protezione dell'ambiente), → art. 79 Cost. (pesca e caccia). La «dignità della creatura» ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 Cost. è considerata dalla giurisprudenza del Tribunale federale un principio costituzionale generale da tenere in considerazione nell'interpretazione dell'art. 80 Cost. anche al di là dell'ambito dell'ingegneria genetica (DTF 135 II 384 consid. 3.1).
N. 8 L'art. 80 Cost. non fonda diritti soggettivi dei singoli. La norma è configurata come competenza federale oggettiva; gli animali stessi non sono titolari di diritti fondamentali costituzionali. Steiger/Schweizer, SGK BV, art. 80 N. 6, sottolineano che l'art. 80 Cost. va tuttavia oltre il mero carattere di norma di competenza e produce un orientamento materiale di protezione vincolante nell'interpretazione delle leggi esecutive.
#3. Contenuto della norma
3.1 Cpv. 1: Competenza legislativa globale
N. 9 L'art. 80 cpv. 1 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni «sulla protezione degli animali». Il concetto di «protezione» deve essere inteso in senso ampio: esso comprende non soltanto la protezione da dolori, sofferenze e danni (art. 1 LPA), ma anche la protezione da disturbi comportamentali e la salvaguardia della dignità dell'animale. Errass, SGK BV, art. 80 N. 8, ne deduce che la Confederazione può disciplinare qualsiasi ambito del rapporto dell'essere umano con gli animali, purché sottenda una finalità di protezione.
N. 10 Oggetto di protezione sono in linea di principio tutti gli animali in senso biologico. La LPA limita la protezione diretta nel suo campo d'applicazione ai vertebrati (art. 1 LPA), ma consente al Consiglio federale di estendere la protezione agli animali invertebrati (art. 2 cpv. 3 LPA), il che non esaurisce il quadro di competenza previsto dal diritto costituzionale federale.
3.2 Cpv. 2: Catalogo esemplificativo degli oggetti di disciplina
N. 11 L'art. 80 cpv. 2 Cost. contiene un catalogo non esaustivo degli oggetti di disciplina («in particolare»). L'elencazione serve da un lato a chiarire il contenuto della norma e dall'altro a segnalarne il valore storico-politico: il rilievo speciale attribuito alla sperimentazione animale (lett. b) e all'uccisione di animali (lett. f) sottolinea l'importanza politica di questi settori nella revisione costituzionale del 1973.
N. 12 Detenzione e cura degli animali (lett. a): La Confederazione disciplina la detenzione e la cura conformi alla specie di tutti gli animali. Fondandosi sugli art. 3 e segg. LPA e sugli art. 2 e segg. OPAn, esistono standard minimi dettagliati. Le infrazioni possono comportare il divieto di detenere animali ai sensi dell'art. 23 LPA; il sequestro e il divieto di detenere animali devono sempre soddisfare il principio di proporzionalità (→ art. 5 cpv. 2 Cost.) (sentenza 2C_576/2021 dell'8 settembre 2022 consid. 4.3, 9.1).
N. 13 Sperimentazione animale e interventi su animali vivi (lett. b): Secondo l'art. 17 LPA, la sperimentazione animale può essere effettuata soltanto se limitata alla misura indispensabile. L'art. 80 cpv. 2 lett. b Cost., insieme alla libertà della ricerca (→ art. 20 Cost.), costituisce il quadro costituzionale per l'autorizzazione della sperimentazione animale. Né l'interesse alla protezione degli animali né la libertà della ricerca hanno in tal caso la precedenza (DTF 135 II 384 consid. 4.3; DTF 135 II 405 consid. 4.3.1; cfr. in dettaglio N. 19–21).
N. 14 Impiego di animali (lett. c): L'impiego di animali nei circhi, a fini sportivi, come animali da terapia o in agricoltura rientra in questa facoltà di disciplina. Il concetto è ampio e comprende tutte le forme di utilizzo degli animali da parte dell'essere umano con finalità specifiche.
N. 15 Importazione di animali e di prodotti di origine animale (lett. d): Questa competenza federale si sovrappone al diritto costituzionale del commercio estero (→ art. 101 Cost.) e al diritto alimentare. Essa serve principalmente a impedire l'importazione da aziende gestite in violazione della normativa sulla protezione degli animali e a prevenire le epizoozie.
N. 16 Commercio e trasporto di animali (lett. e): La Confederazione disciplina i requisiti minimi per i trasporti e il commercio professionale di animali. Gli art. 13 e segg. LPA e gli art. 149 e segg. OPAn contengono le relative disposizioni.
N. 17 Uccisione di animali (lett. f): L'uccisione di animali è disciplinata nella sua globalità, inclusa la macellazione, l'uccisione nell'ambito della lotta contro i parassiti e l'eutanasia. Gli art. 177 e segg. OPAn disciplinano le prescrizioni sulla macellazione; la macellazione rituale senza previo stordimento è in linea di principio vietata dall'art. 21 LPA, misura che il Tribunale federale ha qualificato come limitazione proporzionata della libertà religiosa (→ art. 15 Cost.).
3.3 Cpv. 3: Competenza esecutiva dei Cantoni
N. 18 L'art. 80 cpv. 3 Cost. sancisce una delega dell'esecuzione ai Cantoni secondo il modello del federalismo esecutivo dello Stato federale (→ art. 46 Cost.). I Cantoni eseguono il diritto federale sulla protezione degli animali come compito proprio; la Confederazione può riservarsi competenze esecutive, il che ha fatto segnatamente per la sperimentazione animale (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, USAV) e per i controlli alle frontiere (Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini). Il Tribunale federale ha confermato nella sentenza 2C_958/2014 del 31 marzo 2015 che i Cantoni godono di un considerevole margine discrezionale nell'organizzazione delle loro autorità esecutive.
#4. Effetti giuridici
N. 19 L'art. 80 Cost. in quanto tale non produce effetti giuridici diretti nei confronti dei privati; gli effetti giuridici derivano dalle leggi esecutive emanate in virtù dell'art. 80 Cost. (LPA, OPAn). A livello di legge, i principali strumenti da menzionare sono: il divieto di detenere animali (art. 23 LPA), il sequestro (art. 24 LPA), le disposizioni penali (art. 26 e segg. LPA) nonché l'obbligo di autorizzazione per la sperimentazione animale (art. 17 LPA).
N. 20 La ponderazione degli interessi costituzionali tra libertà della ricerca e protezione degli animali nella sperimentazione animale è stata concretizzata dal Tribunale federale in due decisioni di principio emanate contemporaneamente, ma materialmente autonome: nella DTF 135 II 384 consid. 4.3 (incarto 2C_422/2008, «caso neocortex», grado di gravità 2) il Tribunale federale ha stabilito che libertà della ricerca e protezione degli animali sono pariordinate e che spetta all'amministrazione effettuare la ponderazione degli interessi nel singolo caso. Nella DTF 135 II 405 consid. 4.3.1 (incarto 2C_421/2008, «caso apprendimento percettivo», grado di gravità 3) il Tribunale federale ha confermato questi principi per un caso parallelo e ha sottolineato in aggiunta che l'obbligo di ponderazione degli interessi vale incondizionatamente anche per le domande riguardanti processi vitali fondamentali («ricerca di base»). La differenza risiede nel grado di gravità accertato: nella DTF 135 II 384 è stato confermato il grado di gravità 2; nella DTF 135 II 405 il Tribunale federale ha ritenuto appropriato il grado di gravità 3 (eventualmente 2). In entrambi i casi l'interesse alla protezione degli animali ha prevalso a causa della vicinanza particolarmente stretta dei primati non umani all'essere umano.
N. 21 La ponderazione degli interessi nella sperimentazione animale deve essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: (1) ponderazione del guadagno cognitivo atteso (gravità dello scopo dell'esperimento, applicabilità clinica, orizzonte temporale); (2) ponderazione dei dolori e delle sofferenze degli animali (grado di gravità 0–3); (3) considerazione della dignità della creatura e della posizione gerarchica dell'animale nell'ordine degli animali (DTF 135 II 384 consid. 4.6; DTF 135 II 405 consid. 4.3.4). La commissione cantonale per la sperimentazione animale deve essere coinvolta in quanto organo specializzato indipendente; dalla sua valutazione si può discostarsi soltanto per motivi fondati (DTF 135 II 384 consid. 3.4).
N. 22 Secondo la giurisprudenza, il sequestro di animali e l'ordine di un divieto di detenere animali costituiscono gravi ingerenze nella garanzia della proprietà (→ art. 26 Cost.) e nella libertà economica (→ art. 27 Cost.). Essi presuppongono carenze rilevanti nella detenzione degli animali; la proporzionalità deve essere esaminata rigorosamente (sentenza 2C_576/2021 dell'8 settembre 2022 consid. 4.3, 9.1; sentenza 2C_122/2019 del 6 giugno 2019 consid. 4.2–5). Un divieto illimitato di detenere animali è ammissibile in caso di infrazioni ripetute (sentenza 2C_122/2019 consid. 5.3).
#5. Questioni controverse
N. 23 Carattere della competenza: esclusiva o concorrente? Tra Errass, SGK BV, art. 80 N. 10, che assume una competenza federale originariamente esclusiva, e Schärmeli/Griffel, BSK BV, art. 80 N. 12, che operano una distinzione, sussiste una sfumatura metodologica: questi ultimi riconoscono la competenza federale come esclusiva nel nucleo della protezione degli animali, ma ammettono una competenza residuale cantonale in materia di polizia di sicurezza. Il Tribunale federale ha tracciato la linea di delimitazione nella DTF 136 I 1 consid. 3: la competenza ad emanare prescrizioni «per la protezione immediata dell'essere umano da cani pericolosi spetta ai Cantoni». Questa delimitazione fondata sullo scopo di protezione (protezione degli animali = Confederazione; protezione dell'essere umano dagli animali = Cantoni) è dominante, ma non incontestata: Steiger/Schweizer, SGK BV, art. 80 N. 15, segnalano sovrapposizioni che risultano particolarmente evidenti nella detenzione di cani.
N. 24 La dignità della creatura come criterio interpretativo dell'art. 80 Cost.: Se la «dignità della creatura» ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 Cost. valga come principio interpretativo generale anche per l'art. 80 Cost. è controverso. Steiger/Schweizer, SGK BV, art. 80 N. 8, rispondono affermativamente, sostenendo che l'art. 120 cpv. 2 Cost. riconosca la dignità come principio costituzionale presupposto e preesistente. Il Tribunale federale ha aderito a questa posizione nella DTF 135 II 384 consid. 3.1:
«Si deve tener conto della dignità della creatura, che è bensì menzionata esplicitamente soltanto nella disposizione di competenza relativa all'ingegneria genetica nel settore non umano, ma vi è presupposta come qualcosa di esistente. Si può tener conto soltanto di qualcosa che esiste.»
Saladin/Schweizer, Kommentar aBV, N. 119 ad art. 24novies aBV, avevano già sostenuto ciò per il diritto previgente. Schärmeli/Griffel, BSK BV, art. 80 N. 45 e segg., concordano nel risultato, ma sottolineano che la dignità della creatura non fonda alcun diritto soggettivo degli animali.
N. 25 Ricerca di base e sperimentazione animale: Una specifica controversia riguardava la questione se la sperimentazione animale nella ricerca di base, senza prova di un'applicabilità clinica, fosse ammissibile per se. Nei procedimenti che hanno portato alla DTF 135 II 384 e alla DTF 135 II 405, i ricercatori ricorrenti sostenevano che la ricerca di base soddisfacesse di per sé il requisito della «indispensabilità finale» e che una ponderazione del guadagno cognitivo non fosse necessaria. Il Tribunale federale ha respinto espressamente questa posizione in entrambe le decisioni: una ponderazione del guadagno cognitivo è sempre necessaria; non sussiste alcuna prevalenza dell'interesse alla ricerca (DTF 135 II 384 consid. 4.3; DTF 135 II 405 consid. 4.3.1). Zenger, Das «unerlässliche Mass» an Tierversuchen, Beihefte zur ZSR n. 8, 1989, pag. 42 e segg., aveva già sostenuto la ponderazione paritaria degli interessi prima delle sentenze del Tribunale federale; il Tribunale federale si è espressamente fondato sulla sua analisi.
N. 26 Iniziativa cantonale sui primati: La questione se un'iniziativa popolare cantonale possa introdurre diritti fondamentali per i primati non umani è stata oggetto della DTF 147 I 183 (1C_105/2019 del 16 settembre 2020). Il Tribunale federale ha dichiarato invalida l'iniziativa popolare basilese «Diritti fondamentali per i primati»: le costituzioni cantonali non possono fondare diritti che siano in contrasto con il diritto federale. L'iniziativa avrebbe comportato una limitazione di fatto della sperimentazione animale che andava oltre il diritto federale e che ingeriva nella competenza federale ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 lett. b Cost. La decisione illustra la portata della competenza federale esclusiva anche nei confronti dei costituenti cantonali.
#6. Indicazioni pratiche
N. 27 Delimitazione tra diritto della protezione degli animali e diritto della polizia di sicurezza per i cani: Le autorità che intendono emanare normative sui «cani pericolosi» devono osservare il confine di competenza: le prescrizioni di diritto della protezione degli animali (allevamenti con selezione nociva, condizioni di detenzione) rientrano nella competenza federale e sono disciplinate in modo esaustivo dalla LPA. Le prescrizioni di diritto della polizia di sicurezza (divieti di acquisto, allevamento e introduzione per la protezione delle persone) rientrano nella sovranità cantonale in materia di polizia, ma devono rispettare il diritto federale sulla protezione degli animali (DTF 136 I 1 consid. 3). La Confederazione non ha introdotto una propria norma costituzionale per la «protezione dell'essere umano dagli animali» (cfr. l'iniziativa parlamentare respinta, FF 2009 3547).
N. 28 Autorizzazione della sperimentazione animale: I richiedenti devono effettuare una concreta ponderazione degli interessi per ogni esperimento animale e dimostrare che il guadagno cognitivo dello specifico esperimento (e non del progetto generale) giustifica i dolori inflitti all'animale. Il guadagno cognitivo deve essere ponderato in base all'orizzonte temporale, all'applicabilità clinica e allo scopo dell'esperimento. Il rigore del parametro di esame aumenta con il crescere del grado di gravità del carico e con la vicinanza degli animali da esperimento all'essere umano (DTF 135 II 384 consid. 4.4–4.6; DTF 135 II 405 consid. 4.3.2–4.3.4). La commissione cantonale per la sperimentazione animale deve essere coinvolta in quanto organo specializzato in una fase precoce.
N. 29 Divieto di detenere animali e sequestro: Le autorità esecutive sono vincolate al principio di proporzionalità nell'ordinare divieti di detenere animali e sequestri (sentenza 2C_576/2021 dell'8 settembre 2022 consid. 4.3, 9.1–9.2). Prima di pronunciare un divieto illimitato di detenere animali devono essere esaminate misure meno incisive (divieti a tempo determinato, oneri, controlli). Infrazioni ripetute possono tuttavia giustificare un divieto illimitato (sentenza 2C_122/2019 del 6 giugno 2019 consid. 5.3). Il sequestro presuppone una grave trascuratezza o condizioni di detenzione del tutto inadeguate (art. 24 cpv. 1 LPA).
N. 30 Organizzazione dell'esecuzione da parte dei Cantoni: L'art. 80 cpv. 3 Cost. conferisce ai Cantoni un considerevole margine discrezionale nell'organizzazione dell'esecuzione. Essi devono tuttavia garantire il rispetto delle prescrizioni del diritto federale e la presenza di adeguate strutture di controllo. Il Tribunale federale esamina il rispetto del diritto federale con piena cognizione (art. 95 LTF); la proporzionalità delle misure esecutive è anch'essa esaminata liberamente (sentenza 2C_576/2021 dell'8 settembre 2022 consid. 9.1).
Rimandi: → art. 5 cpv. 2 Cost. (proporzionalità); → art. 20 Cost. (libertà della ricerca); ↔ art. 74 Cost. (protezione dell'ambiente); → art. 79 Cost. (pesca e caccia); → art. 120 cpv. 2 Cost. (dignità della creatura); → art. 190 Cost. (diritto determinante).
#Giurisprudenza
#Sperimentazione animale
BGE 135 II 384 E. 4.3-4.6 (7 ottobre 2009): Sperimentazione animale con primati non umani La norma costituzionale di competenza dell'art. 80 cpv. 2 lett. b Cost. sulla sperimentazione animale rappresenta una ponderazione degli interessi già effettuata dal legislatore tra libertà di ricerca e protezione degli animali, in cui nessuno dei due interessi ha la prevalenza. L'amministrazione deve effettuare questa ponderazione nel caso concreto.
«Le disposizioni sulla sperimentazione animale sono espressione sia della libertà di ricerca (art. 20 Cost.) sia dell'interesse costituzionale della protezione degli animali (art. 80 cpv. 2 lett. b Cost.). [...] Pertanto è stato affidato all'amministrazione il compito di effettuare questa ponderazione degli interessi. In tal caso né la libertà di ricerca né la protezione degli animali hanno la prevalenza. Al contrario, entrambi sono di pari rango.»
BGE 135 II 405 E. 4.3 (7 ottobre 2009): Ponderazione degli interessi nella sperimentazione animale L'art. 80 cpv. 2 lett. b Cost. richiede sempre una ponderazione concreta degli interessi tra il guadagno di conoscenze perseguito e le sofferenze e i dolori degli animali. Nel caso dei primati non umani deve essere considerata la loro particolare vicinanza all'uomo e la dignità della creatura.
«L'art. 61 cpv. 3 lett. d aTSchV richiede per l'ammissibilità di una sperimentazione animale una ponderazione degli interessi tra il guadagno di conoscenze perseguito e le sofferenze e i dolori ad esso collegati. [...] Nella ponderazione degli interessi devono essere considerati la particolare vicinanza dei primati non umani all'uomo e la dignità della creatura.»
#Detenzione di cani e prescrizioni sull'allevamento
BGE 136 I 1 E. 3 (13 gennaio 2010): Competenza cantonale per le norme sui cani motivate dalla sicurezza pubblica I Cantoni sono autorizzati, in base al loro potere di polizia, a emanare prescrizioni sull'allevamento motivate dalla sicurezza pubblica per cani con un potenziale di pericolo elevato. L'art. 80 Cost. non vi si oppone, poiché la Confederazione limita la sua competenza alla protezione degli animali in quanto tali.
«La competenza per l'emanazione di disposizioni per la protezione diretta dell'uomo dai cani pericolosi rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni.»
BGE 136 I 1 E. 4 (13 gennaio 2010): Tipi di razza come criterio di differenziazione Le prescrizioni cantonali che si basano sui tipi di razza per disciplinare i divieti di acquisizione, allevamento e importazione di cani con un potenziale di pericolo elevato non violano il principio di uguaglianza giuridica. Ai Cantoni spetta in questo ambito un ampio margine di manovra.
«Le prescrizioni cantonali che si basano sui tipi di razza per disciplinare un divieto di acquisizione, allevamento e importazione di cani con un potenziale di pericolo elevato non violano il principio di uguaglianza giuridica.»
#Detenzione di animali e applicazione della protezione degli animali
Sentenza 2C_122/2019 E. 3 (6 giugno 2019): Divieto di detenzione di animali in caso di infrazioni ripetute In caso di infrazioni ripetute alle disposizioni sulla protezione degli animali può essere emanato un divieto illimitato di detenzione di animali. I Cantoni sono competenti per l'applicazione delle disposizioni sulla protezione degli animali e devono adottare misure esecutive adeguate.
«In caso di infrazioni ripetute alle disposizioni legali e alle decisioni ufficiali può essere legittimo un divieto di detenzione di animali a tempo indeterminato.»
Sentenza 2C_576/2021 E. 4 (8 settembre 2022): Sequestro e divieto di detenzione di animali Il sequestro di animali e l'ordinanza di un divieto di detenzione di animali sono gravi ingerenze nella garanzia della proprietà e nella libertà economica, che sono giustificate solo in caso di carenze considerevoli nella detenzione di animali. La proporzionalità deve essere verificata rigorosamente.
«Il sequestro di animali rappresenta una grave ingerenza nella libertà di proprietà garantita costituzionalmente ed è ammissibile solo in presenza di rilevanti interessi pubblici.»
#Allevamento e allevamento di tortura
Sentenza 7H 19 141 (Tribunale cantonale di Lucerna) (25 marzo 2020): Divieto di allevamento in caso di onere genetico Un divieto di allevamento a causa di ereditarietà svantaggiosa deve essere ordinato solo in caso di onere genetico considerevole. Come variante del divieto di detenzione di animali, il divieto di allevamento è ammissibile in caso di incapacità del detentore se solo così può essere garantita una detenzione conforme alla protezione degli animali.
«Un divieto di allevamento a causa di ereditarietà svantaggiosa deve essere ordinato solo in caso di onere genetico considerevole.»
#Organizzazione dell'applicazione
Sentenza 2C_958/2014 (31 marzo 2015): Applicazione cantonale del diritto federale I Cantoni sono fondamentalmente competenti per l'applicazione delle disposizioni sulla protezione degli animali, nella misura in cui la Confederazione non si è espressamente riservata competenze esecutive. Devono rispettare le prescrizioni del diritto federale e creare strutture organizzative adeguate.
«Per l'applicazione delle disposizioni sono competenti i Cantoni, nella misura in cui la legge non la riserva alla Confederazione.»
#Sviluppi recenti
Sentenza 2C_541/2023 (26 novembre 2024): Prassi applicativa attuale La giurisprudenza più recente mostra un'accentuazione rafforzata del benessere animale nell'interpretazione delle disposizioni sulla protezione degli animali. Le autorità esecutive sono tenute a includere nelle loro decisioni gli sviluppi nella detenzione di animali e le nuove conoscenze scientifiche sul benessere animale.
«La protezione degli animali è un ambito giuridico dinamico che si evolve con le concezioni sociali e le conoscenze scientifiche.»