1Tutti sono uguali davanti alla legge.
2Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
Panoramica
L'articolo 8 della Costituzione federale garantisce l'uguaglianza giuridica di tutte le persone in Svizzera. Questo diritto fondamentale si applica a tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, e vincola le autorità a tutti i livelli.
Il diritto fondamentale è composto da quattro parti: Il principio generale di uguaglianza esige che situazioni uguali siano trattate in modo uguale e situazioni diverse siano trattate diversamente secondo le loro differenze. Un trattamento ineguale è ammissibile solo se fondato su motivi oggettivi. Esempio: Un Comune può richiedere imposte più elevate per ville di lusso, ma non aliquote fiscali diverse per uomini e donne.
Il divieto di discriminazione vieta svantaggi basati su caratteristiche particolarmente riprovevoli come il sesso, l'origine, la religione o la disabilità. Questi divieti si applicano più rigorosamente del principio generale di uguaglianza. Chi discrimina deve dimostrare motivi importanti.
La parità dei sessi obbliga lo Stato alla parità giuridica e di fatto tra uomo e donna. Particolarmente importante: le donne e gli uomini hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Questo diritto può essere fatto valere in tribunale.
La promozione dei disabili obbliga il legislatore a eliminare gli svantaggi delle persone con disabilità. Ciò ha portato alla legge sui disabili, che prescrive l'accessibilità e la compensazione degli svantaggi.
Le violazioni dell'uguaglianza giuridica rendono nulle le decisioni statali. In caso di discriminazione salariale, gli interessati possono richiedere l'importo mancante per un massimo di cinque anni. I tribunali verificano rigorosamente se i trattamenti ineguali sono giustificati.
L'art. 8 Cost. protegge sia dalla discriminazione diretta sia dagli svantaggi nascosti. Il diritto fondamentale agisce principalmente nei confronti dello Stato, ma influenza anche il diritto privato attraverso leggi come la legge sulla parità dei sessi.
Art. 8 Cost. — Uguaglianza giuridica
#Dottrina
#1. Genesi
N. 1 L'art. 8 Cost. sostituisce l'art. 4 vCost. e prosegue il principio dell'uguaglianza giuridica ivi sancito in un testo modernizzato, sistematicamente sviluppato e ampliato nei contenuti. Il Consiglio federale ha qualificato la nuova disciplina come «aggiornamento» del diritto costituzionale vigente in un quadro più ampio: l'uguaglianza giuridica è stata estesa da un privilegio svizzero a «tutte le persone», ciò che, secondo il Messaggio, corrispondeva alla «realtà costituzionale vissuta» (FF 1997 I 141). Sul piano sostanziale, costituiscono novità l'elenco esplicito di criteri di discriminazione nell'cpv. 2, la codificazione dell'uguaglianza di fatto nell'cpv. 3 e il mandato legislativo a favore dei disabili nell'cpv. 4 (FF 1997 I 142 segg.).
N. 2 Nell'avamprogetto 1995 (AP 1995) l'attuale art. 8 Cost. non era ancora previsto in questa forma. Il rapporto esplicativo AP 1995 trattava il divieto dell'arbitrio e la tutela della buona fede separatamente, quali derivazioni dell'art. 4 vCost. Solo nel corso dei dibattiti parlamentari la disposizione ha acquisito la sua attuale struttura in quattro capoversi.
N. 3 I dibattiti parlamentari si svolsero in modo controverso. Al Consiglio degli Stati il relatore Inderkum propose di inserire l'«età» quale criterio di discriminazione nell'cpv. 2. Al Consiglio nazionale, minoranze richiesero la menzione esplicita dell'orientamento sessuale (minoranza Thür Hanspeter), dell'età (minoranza Gysin Remo) nonché di un capoverso sull'uguaglianza di fatto tra i sessi in tutti gli ambiti della vita (minoranza Goll Christine). Il consigliere nazionale Fischer-Hägglingen propose invece di rinunciare del tutto a un'elencazione, poiché «ogni enumerazione comporta anche un'esclusione». Il Consiglio federale (Koller Arnold) respinse un effetto diretto orizzontale del diritto all'uguaglianza per i disabili: «Certamente non avrebbero trovato consenso proposte volte a realizzare l'uguaglianza dei disabili attraverso un diritto d'azione diretto [...].» In definitiva ci si accordò sul termine «in particolare» quale segnale dell'enumerazione non esaustiva, nonché sull'inserimento di «età», «stile di vita» e «disabilità psichica» quali nuovi criteri di discriminazione.
N. 4 La discussione più lunga riguardò l'cpv. 3. Il Consiglio degli Stati voleva inizialmente sancire solo l'uguaglianza giuridica; il consigliere federale Koller raccomandò di attenersi al «testo originario» ed evitare nuovi concetti, poiché avrebbero dato «solo motivo di discussioni e controversie». La consigliera agli Stati Brunner si espresse a favore dell'uguaglianza di fatto come «concezione moderna», già corrispondente alla prassi del Tribunale federale relativa all'art. 4 cpv. 2 vCost. Nella procedura di eliminazione delle divergenze prevalse infine la versione del Consiglio nazionale (uguaglianza giuridica e di fatto); il relatore Frick constatò che ciò significava solo il «proseguimento della prassi attuale del Tribunale federale» e non era «un invito al livellamento assoluto». Le votazioni finali ebbero luogo il 18 dicembre 1998.
#2. Inquadramento sistematico
N. 5 L'art. 8 Cost. si trova nel secondo capitolo del secondo titolo («Diritti fondamentali», art. 7–36 Cost.) e appartiene ai classici diritti di difesa contro le ingerenze statali. Funge da principio generale di parità di trattamento (cpv. 1), da divieto qualificato di discriminazione (cpv. 2), da garanzia di uguaglianza con mandato legislativo (cpv. 3) e da mandato costituzionale istituzionale (cpv. 4). Questi quattro livelli sono funzionalmente coordinati tra loro, ma dogmaticamente autonomi.
N. 6 ↔ Art. 7 Cost. (dignità umana): secondo la giurisprudenza costante, il divieto di discriminazione riguarda anche aspetti della dignità umana, poiché si riallaccia a caratteristiche che costituiscono una componente essenziale dell'identità della persona interessata (DTF 126 II 377 consid. 6a; DTF 129 I 217 consid. 2.1). → L'art. 9 Cost. (divieto dell'arbitrio) rimane applicabile accanto all'art. 8 cpv. 1 Cost., ma non presenta un significato autonomo in fattispecie di discriminazione (DTF 129 I 217 consid. 1.3). ↔ Art. 29 Cost. (garanzie procedurali generali): il divieto di discriminazione rafforza l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 129 I 232 consid. 3.4). → Art. 35 Cost. (vincolo ai diritti fondamentali): chi esercita compiti statali è vincolato all'art. 8 Cost., anche qualora si tratti degli aventi diritto di voto (DTF 129 I 217 consid. 2.2.1). → Art. 36 Cost. (limitazione dei diritti fondamentali): le limitazioni del divieto di discriminazione esigono una giustificazione qualificata.
N. 7 Nel rapporto con il diritto internazionale, il divieto di discriminazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost. corrisponde in larga misura, quanto al contenuto, all'art. 14 CEDU, ma lo supera su un punto essenziale: l'art. 14 CEDU è puramente accessorio (presuppone la violazione di un altro diritto della Convenzione), mentre l'art. 8 cpv. 2 Cost. può essere invocato come diritto fondamentale autonomo. Il Protocollo n. 12 alla CEDU, che contiene un divieto autonomo di discriminazione, non è stato ratificato dalla Svizzera. L'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti degradanti) affianca la garanzia nei casi di discriminazione particolarmente grave.
#3. Contenuto normativo
3.1 Principio generale di uguaglianza giuridica (cpv. 1)
N. 8 Il cpv. 1 si rivolge a tutte le autorità che emanano e applicano il diritto. Il suo precetto è: situazioni uguali devono essere trattate in modo uguale, situazioni diverse in modo diverso. Una disparità di trattamento viola l'art. 8 cpv. 1 Cost. quando non è possibile trovare per essa un motivo ragionevole oppure quando non è in rapporto ragionevole con lo scopo perseguito (DTF 136 I 65). Determinante è il parametro di esame della libertà dall'arbitrio: l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento nella scelta dei criteri di differenziazione, fintanto che la distinzione sia sostenibile sotto il profilo materiale (DTF 131 I 105 consid. 3.1).
N. 9 Nel rapporto di impiego pubblico, il principio di uguaglianza giuridica si applica anche alle questioni salariali: si ha una violazione quando lavori di pari valore vengono retribuiti in modo disuguale senza che un motivo obiettivo — come l'esperienza, la formazione, l'anzianità di servizio o la prestazione — giustifichi tale differenziazione (DTF 131 I 105 consid. 3.1). Dal principio generale di uguaglianza giuridica deriva però soltanto il diritto alla correzione della disparità in modo adeguato e entro un termine ragionevole, non un diritto diretto al pagamento retroattivo del salario; quest'ultimo sussiste unicamente nel settore della parità salariale ai sensi del cpv. 3 (DTF 131 I 105 consid. 3.6).
3.2 Divieto di discriminazione (cpv. 2)
N. 10 Il divieto di discriminazione va qualitativamente oltre il principio generale di uguaglianza giuridica. Sussiste una discriminazione quando una persona è trattata in modo giuridicamente disuguale esclusivamente a causa della sua appartenenza a un determinato gruppo che, storicamente e nella realtà sociale attuale, tende a essere emarginato o trattato come inferiore (DTF 126 II 377 consid. 6a; DTF 129 I 232 consid. 3.4.1). La discriminazione costituisce una disparità di trattamento qualificata, da intendere come umiliazione o emarginazione, poiché si riallaccia a una caratteristica che costituisce una componente essenziale e difficilmente o non rinunciabile dell'identità della persona. Questo contenuto dogmatico risale a Müller, Jörg Paul (Die Diskriminierungsverbote nach Art. 8 Abs. 2 der neuen Bundesverfassung, in: Zimmerli [a cura di], Die neue Bundesverfassung, BTJP 1999/2000, p. 110) ed è stato recepito dal Tribunale federale.
N. 11 L'enumerazione delle caratteristiche («in particolare: origine, razza, sesso, età, lingua, condizione sociale, stile di vita, convinzioni religiose, filosofiche o politiche, nonché disabilità fisiche, mentali o psichiche») è, secondo l'espressa volontà del legislatore, non esaustiva. Il termine «in particolare» lascia spazio ad ampliamenti analoghi da parte della giurisprudenza (FF 1997 I 142; DTF 135 I 49 consid. 4.3). In dottrina ciò è incontroverso (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, p. 711; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 1453).
N. 12 Il divieto di discriminazione non rende assolutamente inammissibile il ricorso a una caratteristica vietata. Esso fonda anzitutto il «sospetto di una differenziazione inammissibile» (Kälin/Caroni, in: Kälin [a cura di], Das Verbot ethnisch-kultureller Diskriminierung, ZSR-Beiheft 29, p. 78), che può essere confutato solo mediante una giustificazione qualificata. Il parametro di esame è quindi più severo rispetto a quello dell'uguaglianza giuridica generale (DTF 126 II 377 consid. 6a; DTF 135 I 49 consid. 6.1).
N. 13 Il Tribunale federale distingue tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta (mediata):
- Discriminazione diretta: una norma si riallaccia espressamente a una caratteristica vietata.
- Discriminazione indiretta: una norma è neutra nella sua formulazione, ma nei suoi effetti concreti colpisce in modo particolarmente grave i membri di un gruppo protetto, senza giustificazione materiale (DTF 126 II 377 consid. 6c; DTF 129 I 217 consid. 2.1; DTF 135 I 49 consid. 4.1).
Nella fattispecie concreta, la delimitazione è talvolta difficile (DTF 135 I 49 consid. 4.3, con rinvio a Rieder, Form oder Effekt?, 2003, p. 100 segg.).
N. 14 Il divieto di discriminazione vale non solo nei confronti delle autorità nel procedimento amministrativo, ma vincola anche gli aventi diritto di voto quando questi esercitano compiti statali — come nella votazione su domande di naturalizzazione (DTF 129 I 217 consid. 2.2.1). In tale contesto si combina con il diritto alla motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.: le decisioni di rifiuto della naturalizzazione all'urna non sono strutturalmente motivabili e sono pertanto incostituzionali (DTF 129 I 232 consid. 3.4–3.7; DTF 129 I 217 consid. 3.3).
N. 15 Per quanto riguarda la prova di una discriminazione, nelle decisioni collettive segrete (in particolare nelle votazioni all'urna) valgono requisiti attenuati: sono sufficienti indizi quando la prova diretta non è praticamente possibile (DTF 129 I 217 consid. 2.2.3–2.2.4). Il divieto di discriminazione può, qualora venga resa verosimile una svantaggio, comportare una sorta di inversione dell'onere della prova; l'inversione completa dell'onere della prova non è stata finora riconosciuta in via generale nel diritto amministrativo (cfr. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, p. 693 seg.).
3.3 Parità tra uomo e donna (cpv. 3)
N. 16 Il cpv. 3 contiene tre garanzie tra loro complementari: (1) il principio di pari diritti («uomo e donna hanno uguali diritti»), (2) il mandato di uguaglianza (uguaglianza giuridica e di fatto, in particolare nella famiglia, nella formazione e nel lavoro), nonché (3) la garanzia di parità salariale («parità di retribuzione per un lavoro di pari valore»). La garanzia di parità salariale è un diritto soggettivo direttamente applicabile e giustiziabile: in caso di discriminazione accertata, sussiste un diritto diretto a una retribuzione non discriminatoria, che può essere fatto valere retroattivamente entro il termine di prescrizione quinquennale (DTF 131 I 105 consid. 3.3–3.5; cfr. già DTF 124 II 436 consid. 10).
N. 17 Il mandato di uguaglianza vincola il legislatore: questi deve realizzare la parità effettiva delle opportunità — non solo quella formale. L'intesa parlamentare su «uguaglianza giuridica e di fatto» fu deliberata; si riallaccia alla prassi del Tribunale federale già sviluppata in relazione all'art. 4 cpv. 2 vCost. Il mandato è concretizzato in particolare dalla legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), che nel diritto del lavoro privato prevede agevolazioni probatorie (art. 6 LPar). Il cpv. 3, frase 3 fonda, a differenza del cpv. 1, un regime di parità di trattamento più rigoroso, che restringe considerevolmente il margine di apprezzamento delle autorità (DTF 131 I 105 consid. 3.1).
3.4 Mandato legislativo a favore dei disabili (cpv. 4)
N. 18 Il cpv. 4 costituisce un mandato legislativo alla Confederazione (→ art. 190 Cost.), non una norma direttamente azionabile. Non fonda un diritto individuale diretto a prestazioni; la concessione di prestazioni dipende dalla concretizzazione legislativa (DTF 131 V 9 consid. 3). Il mandato è stato adempiuto dalla legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3), che fa esplicito riferimento al mandato costituzionale (DTF 133 V 450). Il consigliere federale Koller aveva esplicitamente respinto, nel corso dei lavori parlamentari, un diritto d'azione diretto nei confronti di privati.
#4. Conseguenze giuridiche
N. 19 Una violazione del cpv. 1 o del cpv. 2 da parte di autorità che emanano diritto comporta l'annullamento della norma in questione nell'ambito del controllo astratto o concreto delle norme (→ art. 190 Cost.: le leggi federali rimangono vincolanti). Una violazione da parte di autorità che applicano il diritto comporta l'annullamento della decisione e il rinvio per nuova pronuncia.
N. 20 Nel settore della parità salariale (cpv. 3, frase 3) sussiste un diritto diretto al pagamento dei salari arretrati entro il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 128 n. 3 CO (DTF 131 I 105 consid. 3.3 segg.). Tale diritto è configurato in modo più intenso rispetto a quello fondato sul principio generale di uguaglianza giuridica (cpv. 1), che esige solo una correzione «in modo adeguato e entro un termine ragionevole».
N. 21 Il divieto di discriminazione rafforza l'obbligo di motivazione e può quindi inasprire le esigenze procedurali: le decisioni che si riallacciano a una caratteristica vietata richiedono una giustificazione con motivazione qualificata. L'assenza di motivazione viola l'art. 8 cpv. 2 Cost. in combinato disposto con l'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 129 I 232 consid. 3.4.1).
N. 22 La violazione del divieto di discriminazione fonda — a differenza del divieto dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. — di per sé una posizione giuridica protetta ai sensi della legittimazione a ricorrere. Con la denuncia di una discriminazione, il ricorso dinanzi al Tribunale federale è ammissibile, senza che sia necessario che esista un diritto nel merito (DTF 129 I 217 consid. 1.1).
#5. Questioni controverse
N. 23 Rapporto dogmatico tra cpv. 1 e cpv. 2. È controverso se il divieto di discriminazione costituisca una differenza quantitativa o qualitativa rispetto al principio generale di uguaglianza giuridica. La dottrina dominante (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, p. 684 segg.; Waldmann, Das Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2 BV, 2003, p. 327 segg.) sostiene una differenza qualitativa: il divieto di discriminazione proteggerebbe solo i gruppi esposti a uno stereotipo specifico di umiliazione o emarginazione. Peters (in: Handbuch der Grundrechte, § 211, n. 7 segg.) e Rieder (Form oder Effekt?, 2003, p. 52 segg.) pongono invece l'accento maggiormente sugli effetti dell'azione statale, il che porta a un'applicazione più ampia della discriminazione indiretta. Il Tribunale federale si è espresso a favore della differenza qualitativa, definendo tuttavia i contorni come «finora delineati solo in linea di principio» (DTF 135 I 49 consid. 4.3).
N. 24 Catalogo aperto e orientamento sessuale. Il legislatore si rifiutò espressamente di indicare l'orientamento sessuale nel cpv. 2; fu invece inserita la formula di compromesso «stile di vita» (consigliere nazionale Deiss, BU 1998 CN estratto separato). Se l'orientamento sessuale rientri nella sfera di protezione in quanto compreso nel concetto di «stile di vita» oppure tramite il catalogo aperto («in particolare»), non è definitivamente chiarito in dottrina. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 1456) affermano la protezione sulla base dell'analisi dello scopo di tutela; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N 771) si mostrano cauti. Mancano ancora precedenti del Tribunale federale che constatino espressamente una discriminazione a causa dell'orientamento sessuale ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 Cost.
N. 25 Applicabilità nei confronti di privati (effetto orizzontale). L'art. 8 Cost. vincola in primo luogo lo Stato (→ art. 35 cpv. 2 Cost.). Un effetto orizzontale immediato è stato deliberatamente respinto dal legislatore per il cpv. 4 (Koller). Nel settore del cpv. 3 (parità salariale), la garanzia produce un effetto mediato sui privati tramite la LPar. Per il cpv. 2 non sussiste alcun effetto orizzontale immediato di portata generale; Waldmann (Diskriminierungsverbot, p. 327 segg.) è favorevole a un effetto mediato attraverso le clausole generali del diritto privato, mentre Müller/Schefer (op. cit., p. 700) si mostrano più critici. Il Tribunale federale ha finora lasciato aperta la questione dell'effetto orizzontale immediato dell'art. 8 cpv. 2 Cost.
N. 26 Dipendenza dall'assistenza sociale quale criterio di discriminazione. Il Tribunale federale ha espressamente lasciato aperta la questione se le persone dipendenti dall'aiuto sociale costituiscano un gruppo protetto dall'art. 8 cpv. 2 Cost. («condizione sociale»). Il tribunale ha negato tale qualificazione nella motivazione, ma ha nondimeno constatato la violazione del divieto di discriminazione, poiché il requisito di naturalizzazione in questione pregiudicava in modo specifico una persona disabile quale membro di un gruppo esplicitamente menzionato (disabilità) (DTF 135 I 49 consid. 5–6.3). Amstutz (Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 350 seg.) aveva affermato la meritevolezza di tutela delle persone dipendenti dall'aiuto sociale; il Tribunale federale ha deliberatamente lasciato aperta la questione.
#6. Indicazioni pratiche
N. 27 Ordine di esame. In presenza di un atto statale che tratta una persona riconducibile a una delle caratteristiche menzionate nel cpv. 2, occorre verificare anzitutto se sussista un ricorso diretto alla caratteristica. In mancanza, occorre verificare se ricorra una discriminazione indiretta, vale a dire se i membri del gruppo siano colpiti in modo particolarmente grave nei loro effetti concreti. In entrambi i casi è richiesta una giustificazione qualificata, il cui parametro è più severo rispetto a quello del cpv. 1.
N. 28 Pretese di parità salariale nel pubblico impiego. I lavoratori del pubblico impiego possono far valere pretese di parità salariale ai sensi del cpv. 3, frase 3, retroattivamente per cinque anni, senza dover aver rispettato un previo termine di impugnazione. A differenza di ciò, il diritto fondato sul principio generale di uguaglianza giuridica (cpv. 1) non comprende una retribuzione retroattiva, ma solo la correzione in modo adeguato a partire dal momento in cui viene fatta valere la pretesa (DTF 131 I 105 consid. 3.6–3.7). Nella prassi, si raccomanda di invocare congiuntamente il cpv. 3, frase 3 e la LPar.
N. 29 Procedura di naturalizzazione. Le decisioni di naturalizzazione — comprese quelle adottate dagli aventi diritto di voto — sono soggette al divieto di discriminazione e all'obbligo di motivazione. Le votazioni all'urna sulle domande di naturalizzazione non sono strutturalmente motivabili e sono pertanto incostituzionali (DTF 129 I 232; DTF 129 I 217). Le decisioni di rifiuto devono essere motivate e devono essere soggette a controllo giurisdizionale. La prova di una discriminazione può essere fornita mediante indizi — compresi schemi statistici nel risultato della votazione.
N. 30 Diritto dei disabili e cpv. 4. Dal mandato legislativo del cpv. 4 non è possibile ricavare diritti individuali immediati; il legislatore della LDis ha definito il quadro normativo. Per le questioni di accessibilità, integrazione e tutela contro la discriminazione, occorre consultare anzitutto la LDis. Ai sensi del cpv. 2, può essere invocata la protezione contro la discriminazione a causa di disabilità quando una misura statale svantaggia specificamente una persona a causa della sua disabilità (DTF 135 I 49; DTF 133 V 450).
N. 31 Rapporto con l'art. 14 CEDU. L'art. 14 CEDU produce effetti solo in modo accessorio (in connessione con un altro diritto della Convenzione). L'art. 8 cpv. 2 Cost. può invece essere invocato in modo autonomo. Nella prassi, nelle fattispecie pertinenti si dovrebbe sempre invocare anche l'art. 14 CEDU in combinato disposto con il rispettivo diritto convenzionale (in particolare l'art. 8 CEDU per discriminazioni nel diritto di famiglia e degli stranieri), poiché la prassi della Corte EDU trasferisce ulteriori oneri di giustificazione allo Stato.
Giurisprudenza
#Uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.)
#Principi dell'uguaglianza giuridica
BGE 129 I 161 del 19 marzo 2003
Uguaglianza giuridica nel rapporto di servizio pubblico in caso di diversa retribuzione delle supplenze negli asili.
La sentenza chiarisce il criterio di valutazione per l'art. 8 cpv. 1 Cost. in caso di differenziazioni da parte delle autorità.
«Il principio dell'uguaglianza giuridica e quindi l'art. 8 cpv. 1 Cost. è violato quando nel rapporto di servizio pubblico un lavoro equivalente è retribuito in modo diseguale. Entro i limiti del divieto dell'arbitrio e del principio dell'uguaglianza giuridica, le autorità sono competenti a scegliere, dalla molteplicità di punti di riferimento concepibili, i criteri che devono essere determinanti per la retribuzione dei funzionari.»
#Parità salariale tra i sessi
BGE 131 I 105 del 16 febbraio 2005
Parità salariale nel rapporto di servizio pubblico tra uomo e donna; rivendicazione retroattiva.
Sentenza pionieristica per l'attuazione della parità salariale costituzionale.
«Il diritto alla parità retributiva tra uomo e donna secondo l'art. 8 cpv. 3 Cost. può essere fatto valere nel quadro del termine di prescrizione quinquennale anche per il periodo precedente la presentazione dell'azione salariale. Dal principio generale dell'uguaglianza giuridica dell'art. 8 cpv. 1 Cost. deriva invece soltanto un diritto alla correzione della retribuzione contraria al principio dell'uguaglianza giuridica in modo appropriato ed entro un termine ragionevole.»
#Divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.)
#Discriminazione in base all'origine
BGE 129 I 217 del 9 luglio 2003
Votazione discriminatoria alle urne su domande di naturalizzazione di persone dell'ex Jugoslavia.
Decisione fondamentale sulla discriminazione diretta in base all'origine.
«Una discriminazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 Cost. sussiste quando una persona è trattata in modo giuridicamente diseguale unicamente a causa della sua appartenenza a un determinato gruppo che storicamente e nell'attuale realtà sociale tende a essere emarginato o trattato come inferiore. La discriminazione rappresenta un tipo qualificato di trattamento diseguale di persone in situazioni comparabili, in quanto comporta uno svantaggio di una persona da classificare come degradazione o emarginazione.»
BGE 135 I 49 del 16 dicembre 2008
Rifiuto della naturalizzazione a causa della dipendenza dall'assistenza sociale di una candidata disabile.
La sentenza concretizza la protezione delle persone disabili dalla discriminazione indiretta.
«Il requisito della capacità di autoconservazione economica per le naturalizzazioni colpisce le persone con una disabilità fisica, mentale o psichica in modo specifico. Una disabilità può non solo compromettere la capacità lavorativa, ma anche limitare le possibilità di ricerca del lavoro e della carriera professionale. Il divieto di discriminazione vieta di escludere le persone disabili dal diritto di cittadinanza unicamente a causa della loro disabilità o delle sue conseguenze.»
#Discriminazione indiretta
BGE 137 V 334 dell'8 luglio 2011
Metodo misto per la valutazione dell'invalidità e possibile discriminazione indiretta delle donne.
La sentenza chiarisce i requisiti per la prova della discriminazione indiretta.
«Il metodo misto non viola né il diritto al rispetto della vita privata e familiare secondo l'art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8 CEDU né i principi dell'uguaglianza di trattamento e del divieto di discriminazione secondo l'art. 8 Cost. Una discriminazione indiretta esisterebbe solo se il regolamento svantaggia in modo particolarmente forte gli appartenenti a un gruppo protetto dalla discriminazione nei suoi effetti reali, senza che ciò sia giustificato oggettivamente.»
#Discriminazione nell'ambito dell'istruzione
BGE 147 I 73 del 27 luglio 2020
Principio di uguaglianza e divieto di discriminazione negli esami; rifiuto di misure compensative.
Sentenza attuale sulle condizioni d'esame adatte ai disabili.
«In virtù del principio di uguaglianza, le università sono fondamentalmente obbligate a creare condizioni possibilmente uniformi per tutti i candidati nello svolgimento dei loro esami. Se determinate persone o gruppi di persone sono svantaggiati ingiustificatamente, può eccezionalmente sussistere l'obbligo di adottare misure compensative. Una violazione del principio di uguaglianza o del divieto di discriminazione sussiste solo quando il rifiuto di una misura compensativa ha potuto influenzare in modo decisivo il risultato dell'esame.»
#Parità dei sessi (art. 8 cpv. 3 Cost.)
#Congedo di maternità e parità
BGE 144 I 113 del 4 luglio 2018
Regolamentazione delle vacanze durante il congedo di maternità per il personale docente.
La sentenza mostra la portata della parità dei sessi nel diritto del lavoro.
«L'interpretazione dell'istanza precedente, secondo cui le vacanze che cadono nel congedo di maternità possono essere anticipate o posticipate nel periodo senza lezioni, non viola né il precetto del trattamento conforme al principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) né il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) o il precetto della parità dei sessi (art. 8 cpv. 3 Cost.).»
#Età pensionabile e parità di diritti
BGE 134 V 131 del 3 gennaio 2008
Diversa età pensionabile nell'assicurazione contro gli infortuni dopo l'equiparazione dell'età pensionabile AVS.
La sentenza tratta i limiti costituzionali delle differenziazioni specifiche per sesso.
«L'età pensionabile AVS delle donne, elevata gradualmente al 64° anno di età compiuto con la 10ª revisione AVS, non trova corrispondente considerazione nell'art. 22 LAINF - a causa di un'evidente svista del legislatore. L'art. 8 cpv. 3 Cost. esige la parità giuridica e fattuale tra uomo e donna e vieta quindi anche differenziazioni specifiche per sesso ingiustificate a danno degli uomini.»
#Disabilità e svantaggio (art. 8 cpv. 4 Cost.)
#Prestazioni per persone con disabilità
BGE 133 V 450 del 1° gennaio 2007
Accompagnamento per la vita pratica come misura per l'eliminazione degli svantaggi delle persone disabili.
Sentenza di principio sulla concretizzazione degli incarichi costituzionali a favore delle persone disabili.
«L'accompagnamento per la vita pratica rappresenta un istituto di aiuto aggiuntivo e autonomo e serve alla realizzazione dell'incarico costituzionale ancorato nell'art. 8 cpv. 4 Cost., secondo cui la legge prevede misure per l'eliminazione degli svantaggi dei disabili. Non comprende né l'aiuto diretto o indiretto di terzi per le sei funzioni vitali quotidiane né la cura né la sorveglianza.»
BGE 131 V 9 del 30 settembre 2004
Obbligo di prestazione dell'assicurazione invalidità per apparecchi elettronici di comunicazione per bambini con trisomia 21.
La sentenza mostra i limiti degli obblighi di prestazione statali per i costi aggiuntivi dovuti alla disabilità.
«L'art. 8 cpv. 4 Cost. obbliga il legislatore a prevedere misure per l'eliminazione degli svantaggi dei disabili. Questa disposizione non fonda tuttavia un diritto diretto alle prestazioni del singolo. La concessione di prestazioni dipende dalla configurazione legale, che lascia al legislatore un considerevole margine di manovra.»
#Diritto fiscale e uguaglianza giuridica
#Trattamento fiscale paritario
BGE 136 I 65 del 25 settembre 2009
Tassazione dei dividendi e principio dell'uguaglianza giuridica in caso di diverse aliquote fiscali.
Decisione importante sul trattamento fiscale paritario di diversi tipi di reddito.
«Il principio dell'uguaglianza giuridica esige che il simile sia trattato in modo simile secondo la misura della sua similarità e il dissimile in modo dissimile secondo la misura della sua dissimilarità. Un trattamento diseguale viola l'uguaglianza giuridica se per esso non si può trovare una ragione razionale o se non sta in rapporto ragionevole con lo scopo perseguito dalla regolamentazione.»
#Ricongiungimento familiare e discriminazione degli indigeni
BGE 136 II 120 del 22 gennaio 2010
Ricongiungimento familiare parziale con svizzero naturalizzato e problematica della «discriminazione degli indigeni».
Sentenza pionieristica sull'applicazione del divieto di discriminazione nel diritto degli stranieri.
«L'art. 8 Cost. garantisce il principio dell'uguaglianza giuridica e vieta ogni tipo di discriminazione. L'art. 14 in connessione con l'art. 8 CEDU statuisce un divieto di discriminazione accessorio. Il trattamento diverso di svizzeri naturalizzati e nati svizzeri nel ricongiungimento familiare può rappresentare una discriminazione in base all'origine se non è giustificata oggettivamente.»
#Aspetti di diritto procedurale
#Obbligo di motivazione per decisioni discriminatorie
BGE 129 I 232 del 9 luglio 2003
Invalidità di un'iniziativa per l'introduzione di votazioni alle urne su domande di naturalizzazione.
Sentenza di principio sul nesso tra divieto di discriminazione e obbligo di motivazione.
«Le decisioni negative di naturalizzazione sono soggette all'obbligo di motivazione secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito) in connessione con l'art. 8 cpv. 2 Cost. (divieto di discriminazione). Nella votazione alle urne non è possibile una motivazione che soddisfi i requisiti costituzionali. L'iniziativa è quindi invalida perché vuole introdurre una procedura che porta sistematicamente alla violazione di diritti fondamentali.»
#Legittimazione al ricorso
BGE 147 I 1 del 1° gennaio 2020
Mancata rielezione di un giudice amministrativo per motivi di età; impugnabilità di decisioni politiche.
Sentenza attuale sulla giustiziabilità di accuse di discriminazione in decisioni politiche.
«Il divieto di discriminazione deve essere rispettato anche negli atti elettorali che hanno carattere prevalentemente politico. Uno svantaggio ingiustificato a causa dell'età o di altre caratteristiche vietate può essere incostituzionale anche quando avviene nel quadro di un potere discrezionale politico. Il carattere politico di una decisione non libera dal vincolo ai diritti fondamentali.»