1La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.
2Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.
3Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d’importanza nazionale.
4Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.
5Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione agricola già esistente.
Art. 78 Cost. — Protezione della natura e del paesaggio
#Panoramica
L'articolo 78 Cost. disciplina la protezione dell'ambiente naturale e culturale in Svizzera. La norma costituzionale segue il principio federalista: i Cantoni sono fondamentalmente competenti (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 n. 8-10). La Confederazione ha competenze solo per compiti specifici.
Compiti cantonali: I Cantoni proteggono paesaggi, edifici storici e spazi naturali. Emanano leggi, le attuano e finanziano misure di protezione. Un esempio: un Cantone può porre un edificio storico sotto tutela monumentale e vietare ristrutturazioni.
Compiti federali: La Confederazione deve tenere conto della natura e del patrimonio culturale nei propri progetti. Ciò vale ad esempio per autostrade, impianti militari o antenne di telefonia mobile (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 n. 17). Il Tribunale federale verifica se esiste una «norma di diritto federale sufficientemente dettagliata» come punto di riferimento.
Protezione delle specie: La Confederazione protegge animali e piante minacciati attraverso regole a livello nazionale. La legge sulla caccia e la legge sulla pesca sono esempi di tali leggi federali.
Protezione delle paludi: Le paludi e i paesaggi palustri di importanza nazionale godono di protezione assoluta. Costruzioni sono in linea di principio vietate. Sono ammessi solo impianti per la protezione o l'utilizzazione agricola precedente. Questo divieto vale direttamente dalla Costituzione.
La giurisprudenza mostra un conflitto tra i rigorosi obiettivi costituzionali e le difficoltà di attuazione pratica. Particolarmente controversa è la questione di quali utilizzazioni siano ancora ammissibili nei paesaggi palustri (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 n. 40-42).
Le organizzazioni per la protezione della natura possono presentare ricorso contro decisioni federali quando sono interessati interessi di protezione della natura o del paesaggio. Ciò rafforza considerevolmente l'attuazione pratica degli obiettivi di protezione.
Art. 78 Cost. — Protezione della natura e del paesaggio
#Dottrina
#1. Genesi normativa
N. 1 L'art. 78 Cost. trae origine dall'art. 24sexies della Costituzione federale del 1874, inserito mediante decreto federale del 13 marzo 1962 nella Costituzione allora vigente (FF 1961 I 1109). La versione originaria conteneva al cpv. 1 una competenza della Confederazione in materia di legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio. Su tale base il legislatore federale ha emanato la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451).
N. 2 La cesura decisiva per il cpv. 5 (protezione delle paludi) è rappresentata dall'iniziativa popolare «Rothenthurm» (iniziativa per la protezione delle paludi): il popolo svizzero l'ha accettata il 6 dicembre 1987 con il 57,8 % di voti favorevoli, inserendo l'art. 24sexies cpv. 5 vCost. La disposizione è, secondo l'opinione dominante, direttamente applicabile e contiene un divieto di modifica in linea di principio assoluto: un'operazione di ponderazione degli interessi nel singolo caso tra il divieto di modifica stabilito dalla Costituzione e gli interessi d'uso contrari è esclusa (BGE 117 Ib 243 consid. 3b).
N. 3 In occasione della revisione totale della Costituzione federale del 1999, l'art. 24sexies vCost. è stato ripreso senza modifiche come art. 78 Cost. Il cpv. 1 formula ora espressamente una competenza cantonale, il che rispetto al diritto previgente costituisce una precisazione redazionale, ma non un cambiamento materiale (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N 697). Il messaggio relativo alla revisione totale ha rilevato che la competenza cantonale in materia di protezione della natura e del paesaggio esiste in complemento alla legislazione federale (FF 1997 I 243).
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 78 Cost. è una norma di competenza: disciplina la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel settore della protezione della natura e del paesaggio. Non fonda diritti soggettivi d'opposizione dei privati ed è pertanto distinto dalle garanzie dei diritti fondamentali (art. 7–36 Cost.). Il cpv. 1 conferma la competenza residuale cantonale ai sensi degli art. 3 e 43 Cost.; i cpv. 2–5 sanciscono competenze federali progressivamente più stringenti. La disposizione si trova in stretta interazione con → art. 75 Cost. (pianificazione del territorio) e → art. 74 Cost. (protezione dell'ambiente).
N. 5 Nell'economia dell'art. 78 Cost. occorre distinguere chiaramente tra quattro livelli normativi:
- Cpv. 1: Attribuzione dichiarativa di competenza ai Cantoni, senza obblighi di contenuto direttamente vincolanti
- Cpv. 2: Obbligo di rispetto e di tutela della Confederazione nell'adempimento di compiti federali — è la disposizione di maggiore rilievo pratico
- Cpv. 3: Disposizione facoltativa a favore della Confederazione (sostegno e acquisto di oggetti protetti)
- Cpv. 4–5: Competenze federali dirette con effetto immediato (protezione dei biotopi/delle specie e protezione delle paludi)
N. 6 Il diritto di esecuzione dell'art. 78 Cost. è concentrato nella LPN (RS 451) nonché in numerosi inventari federali (Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere, ISOS, RS 451.12; Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, IFP, RS 451.11; ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35). Tali inventari svolgono un ruolo centrale nell'esame dei compiti federali ai sensi del cpv. 2. ↔ L'art. 2 LPN concretizza la nozione di «compito federale» ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 Cost.
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto della norma
3.1 Cpv. 1: Competenza di base cantonale
N. 7 L'art. 78 cpv. 1 Cost. attribuisce ai Cantoni la competenza di base in materia di protezione della natura e del paesaggio. Secondo la dottrina dominante, questa norma ha carattere essenzialmente dichiarativo: richiama la competenza cantonale già esistente ai sensi degli art. 3 e 43 Cost., ma non contiene prescrizioni di contenuto concrete né obblighi di protezione direttamente applicabili (BGE 147 I 308 consid. 4.1, con rinvio a Marti, in: Kommentar BV San Gallo, 3ª ed. 2014, N. 4 ad art. 78 Cost.; Biaggini, BV, 2ª ed. 2017, N. 3 ad art. 78 Cost.). I Cantoni sono liberi di stabilire le misure di protezione e di definire la nozione di monumento (BGE 121 II 8 consid. 3a).
N. 8 Spetta tuttavia ai Cantoni il compito di creare le basi giuridiche necessarie alla conservazione degli oggetti meritevoli di protezione e di decidere della messa sotto tutela nel singolo caso (BGE 147 I 308 consid. 4.2). Quest'obbligo di agire del legislatore cantonale deriva altresì dalla Convenzione di Granada del 3 ottobre 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (RS 0.440.4), entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1996: in base ad essa i Cantoni sono tenuti ad adottare disposizioni di protezione efficaci per i monumenti architettonici (art. 3 n. 2 e art. 4 n. 2 Convenzione di Granada), fermo restando un margine di apprezzamento considerevole (BGE 147 I 308 consid. 6.1–6.2).
3.2 Cpv. 2: Obbligo di rispetto e di tutela nell'adempimento di compiti federali
N. 9 L'art. 78 cpv. 2 Cost. fonda due obblighi della Confederazione: un generale obbligo di rispetto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio nell'adempimento di compiti federali, nonché un qualificato obbligo di conservazione di paesaggi, abitati, siti storici e monumenti naturali e culturali, se l'interesse pubblico lo esige. L'obbligo di tutela impone la protezione nella misura del possibile; l'obbligo di conservazione richiede la conservazione integrale, pur ammettendo una ponderazione degli interessi (BGE 135 II 209 consid. 2.1; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, pag. 729 e seg.).
N. 10 La nozione centrale di «adempimento di un compito federale» ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 Cost. non è concretizzata in modo esaustivo dall'art. 2 LPN. Il Tribunale federale ha elaborato due categorie di casi (BGE 139 II 271 consid. 9.3–9.4):
- La decisione impugnata concerne una materia giuridica che, ai sensi del diritto federale, rientra nella competenza della Confederazione ed è disciplinata dal diritto federale; oppure
- Il mandato di diritto federale comporta il rischio di pregiudizio per paesaggi, abitati o siti naturali meritevoli di protezione, ragione per cui dev'essere garantito il rispetto della protezione della natura e del paesaggio.
Non ogni applicazione del diritto federale fa scattare il diritto di ricorso delle organizzazioni ai sensi dell'art. 12 LPN; il compito federale deve presentare un nesso concreto con la protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio.
N. 11 In materia di pianificazione del territorio vale quanto segue: le deroghe fuori della zona edificabile ai sensi degli art. 24 e segg. LT costituiscono secondo giurisprudenza costante sempre compiti federali (BGE 136 II 214 consid. 2; BGE 112 Ib 70 consid. 4). Per i piani di utilizzazione e le licenze edilizie all'interno della zona edificabile si applicano regole differenziate: le licenze edilizie per impianti di telefonia mobile sono compiti federali anche all'interno della zona edificabile, poiché la Confederazione ha obbligato i concessionari a costruire reti su scala nazionale (BGE 131 II 545 consid. 2.2). Le nuove attribuzioni alla zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LT nella versione in vigore dal 2014 sono parimenti compiti federali, poiché tale disposizione è direttamente applicabile ed esaustiva (BGE 142 II 509 consid. 2.5). Gli inventari federali (ISOS, IFP) hanno effetto direttamente qualificato nell'adempimento di compiti federali: deroghe alla conservazione integrale sono ammissibili solo se vi si oppongono interessi d'importanza nazionale di pari o superiore valore (art. 6 cpv. 2 LPN; BGE 135 II 209 consid. 2.1).
N. 12 Per i compiti cantonali (e comunali) — in particolare nella pianificazione dell'utilizzazione — gli inventari federali come l'ISOS fungono da basi pianificatorie vincolanti per le autorità ai sensi dell'art. 6 cpv. 4 LT: sono equiparati a piani settoriali e concezioni ai sensi dell'art. 13 LT e confluiscono nella pianificazione dell'utilizzazione tramite la pianificazione direttrice. I Cantoni sono tenuti a tenerne conto, senza che siano direttamente applicabili le severe esigenze dell'art. 6 cpv. 2 LPN (BGE 135 II 209 consid. 2.1, con rinvio a Marti, URP 2005, pag. 634 e segg.; Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, 2004, n. 527 e segg.).
3.3 Cpv. 3: Competenza di sostegno e di acquisto
N. 13 L'art. 78 cpv. 3 Cost. contiene una disposizione facoltativa: la Confederazione può sostenere finanziariamente gli sforzi di protezione e acquistare oggetti di importanza nazionale mediante contratto o espropriazione. Questa norma non fonda alcun diritto a contributi federali, ma costituisce la base costituzionale per il sistema di sussidi della LPN (art. 13–18 LPN) nonché per la creazione di inventari federali. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 3182, qualificano questa norma come mera norma di abilitazione e di promozione senza effetto protettivo diretto.
3.4 Cpv. 4: Protezione dei biotopi e delle specie
N. 14 L'art. 78 cpv. 4 Cost. contiene una competenza legislativa concorrente della Confederazione per la protezione della flora e della fauna e dei loro habitat nonché per la protezione delle specie minacciate dall'estinzione. La legislazione federale (art. 18 e segg. LPN) protegge segnatamente paludi alte, paludi basse, prati secchi, zone golenali e siepi. Il Tribunale federale ha chiarito che i biotopi — in particolare le siepi — non sono protetti direttamente in base alle disposizioni federali, ma rientrano in linea di principio nella competenza legislativa cantonale; la protezione dei biotopi ai sensi degli art. 18 e segg. LPN deve tuttavia essere qualificata come compito federale delegato ai Cantoni (BGE 133 II 220 consid. 2.2).
3.5 Cpv. 5: Protezione assoluta delle paludi
N. 15 L'art. 78 cpv. 5 Cost. è direttamente applicabile (BGE 118 Ib 11 consid. 2e; BGE 123 II 248 consid. 3a) e contiene un divieto assoluto in linea di principio di costruzione e di modifica per le paludi e i paesaggi di paludi di particolare bellezza e d'importanza nazionale. Una ponderazione degli interessi nel singolo caso tra il divieto di modifica e gli interessi d'uso è esclusa (BGE 117 Ib 243 consid. 3b). La protezione delle paludi prevale sul diritto cantonale e sui piani di utilizzazione cantonali ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 Cost. (BGE 127 II 184 consid. 5a).
N. 16 La nozione di «paesaggio di paludi» non è determinata unicamente sulla base di criteri scientifici naturali, ma necessita di una concretizzazione normativa attraverso l'art. 23b LPN e l'ordinanza del Consiglio federale sulle zone palustri (RS 451.35). Secondo l'art. 23b cpv. 1 LPN, un paesaggio di paludi è un paesaggio prossimo alla natura, caratterizzato in misura particolare da paludi, la cui parte priva di paludi presenta uno stretto rapporto ecologico, visivo, culturale o storico con le paludi stesse. La delimitazione nel singolo caso spetta in primo luogo al Consiglio federale, cui compete un margine di apprezzamento che i tribunali devono rispettare; i tribunali non possono semplicemente sostituire un'altra delimitazione sostenibile a quella del Consiglio federale (BGE 127 II 184 consid. 5a–5b). Non è tuttavia ammissibile che la qualificazione come paesaggio di paludi dipenda da una ponderazione degli interessi che tenga conto degli interessi d'uso (BGE 127 II 184 consid. 5a). La qualità di zona edificabile di un territorio è irrilevante per la determinazione del perimetro del paesaggio di paludi; è invece ammissibile e doveroso un esame particolarmente accurato nell'ambito delle zone edificabili conformi alla LT (BGE 127 II 184 consid. 5b).
N. 17 L'eccezione per «gli impianti destinati alla protezione di queste zone o che serviranno all'utilizzazione agricola tradizionale delle paludi e dei paesaggi di paludi» deve essere interpretata restrittivamente. La trasformazione di una costruzione esistente per un'altra destinazione d'uso non vi rientra di regola (BGE 123 II 248 consid. 3a). Anche gli impianti infrastrutturali che non rientrano nell'art. 23d cpv. 2 lett. d LPN sono inammissibili all'interno del paesaggio di paludi; ciò vale anche per i tunnel realizzati in aperto (BGE 138 II 281 consid. [regesto]).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 18 La violazione dell'obbligo di tutela di cui al cpv. 2 può comportare l'annullamento di una licenza da parte del Tribunale federale. Il diritto di ricorso delle organizzazioni ai sensi dell'art. 12 LPN ne assicura l'attuazione giudiziaria: le organizzazioni nazionali di protezione della natura e del paesaggio possono impugnare con ricorso le decisioni relative a compiti federali senza che un oggetto protetto inventariato debba essere concretamente interessato (BGE 139 II 271 consid. 9.3). Il diritto di ricorso presuppone unicamente che siano violate disposizioni che servono all'adempimento dei compiti federali nel settore della protezione della natura e del paesaggio.
N. 19 Le violazioni del divieto assoluto di modifica di cui al cpv. 5 comportano l'obbligo di ripristino dello stato conforme al diritto. Quest'obbligo di ripristino sussiste anche in caso di modifiche edilizie illecite già effettuate in paesaggi di paludi; una successiva legalizzazione è esclusa (BGE 123 II 248 consid. 3b–c).
N. 20 Il diritto di ricorso ai sensi dell'art. 12 LPN è applicabile solo in misura molto limitata alle norme cantonali di protezione dei monumenti (cpv. 1), poiché i compiti puramente cantonali non costituiscono compiti federali ai sensi del cpv. 2. Le disposizioni cantonali di protezione dei monumenti possono essere impugnate direttamente presso il Tribunale federale nel quadro del controllo astratto delle norme, qualora i proprietari fondiari siano virtualmente toccati e si faccia valere una violazione del diritto superiore (Convenzione di Granada, diritto federale) (BGE 147 I 308 consid. 2; → art. 189 Cost.).
#5. Questioni controverse
5.1 Carattere normativo del cpv. 1
N. 21 È controverso se l'art. 78 cpv. 1 Cost. obblighi i Cantoni a prestazioni minime in materia di protezione del patrimonio. La dottrina dominante nega tale obbligo: Marti (in: Kommentar BV San Gallo, 3ª ed. 2014, N. 4 ad art. 78 Cost.) e Biaggini (BV, 2ª ed. 2017, N. 3 ad art. 78 Cost.) ravvisano nel cpv. 1 una norma di competenza puramente dichiarativa senza vincoli di contenuto concreti per i Cantoni. Il Tribunale federale condivide in linea di principio questa posizione per il diritto costituzionale interno svizzero, ma lascia aperta la questione se alla luce della Convenzione di Granada si possa dedurre un obbligo di agire più esteso (BGE 147 I 308 consid. 4.2–4.3). Zufferey (in: Kommentar NHG, 2ª ed. 2019, pag. 11 e 20) sostiene in una prospettiva di politica del diritto che il cpv. 1 vada inteso come un vero e proprio obbligo di protezione — una posizione minoritaria che finora non si è affermata.
5.2 Portata della nozione di «compito federale» nel cpv. 2
N. 22 È controverso se le licenze edilizie ordinarie e i piani di utilizzazione all'interno della zona edificabile costituiscano compiti federali. La giurisprudenza opera distinzioni: la mera applicazione di diritto federale quadro (ad es. tipo e misura dell'utilizzazione all'interno della zona edificabile) non è sufficiente; soltanto là dove il diritto federale ha disciplinato in modo «esaustivo e direttamente applicabile» (nuove attribuzioni alla zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LT; impianti di telefonia mobile; abitazioni secondarie ai sensi dell'art. 75b Cost.) sussiste un compito federale (BGE 139 II 271 consid. 10.1–10.3; BGE 142 II 509 consid. 2.5). Critici di questa estensione: Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 3182 e segg., mettono in guardia contro uno spiazzamento strisciante dell'autonomia pianificatoria cantonale mediante un'interpretazione estensiva della nozione di compito federale.
5.3 Carattere assoluto della protezione delle paludi nel cpv. 5 ed eccezioni per edifici esistenti
N. 23 La dottrina discute se l'art. 78 cpv. 5 Cost. sia davvero assoluto o se nel singolo caso possa comunque aver luogo una ponderazione degli interessi. Il Tribunale federale esclude costantemente la ponderazione degli interessi per gli interventi nel perimetro di protezione (BGE 117 Ib 243 consid. 3b). Waldmann (Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften, diss. Friburgo 1997, pag. 171 e seg.) e Fahrländer (Kommentar NHG, 1997, n. 38 ad art. 18a LPN) hanno invece sostenuto che, nella delimitazione del perimetro — non nella protezione in quanto tale — siano necessarie interpretazioni conformi al principio di proporzionalità. Il Tribunale federale ha recepito questo approccio nel senso che, in caso di dubbio nella delimitazione del perimetro, si può decidere a favore del proprietario qualora non esista un chiaro nesso ecologico, visivo, culturale o storico con la palude (BGE 127 II 184 consid. 5b), senza tuttavia intaccare il carattere assoluto del divieto in sé.
#6. Indicazioni pratiche
N. 24 Nella pratica, la qualificazione di un atto dell'autorità come «compito federale» ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 Cost. / art. 2 LPN è il primo e determinante passaggio dell'esame. Laddove sussiste un compito federale, occorre trarne due conseguenze: (1) l'autorità competente deve garantire la tutela di paesaggi, abitati, siti storici e monumenti naturali e culturali (art. 3 LPN); (2) le organizzazioni di protezione nazionali possono sottoporre il procedimento al controllo giudiziario mediante ricorso delle organizzazioni ai sensi dell'art. 12 LPN.
N. 25 Nell'applicazione dell'inventario ISOS occorre distinguere: per i compiti federali si applica l'art. 6 cpv. 2 LPN — le deroghe alla conservazione integrale presuppongono interessi d'importanza nazionale di pari o superiore valore. Per i compiti cantonali, l'ISOS funge da base pianificatoria vincolante per le autorità ai sensi dell'art. 6 cpv. 4 LT; i Cantoni sono tenuti a tenerne conto, senza che le severe esigenze della LPN siano direttamente applicabili. Questa distinzione deve essere osservata con particolare attenzione nella pianificazione dell'utilizzazione (BGE 135 II 209 consid. 2.1–2.3).
N. 26 Per i progetti in paesaggi di paludi ai sensi del cpv. 5 è assolutamente necessario chiarire preventivamente se la superficie interessata sia compresa nell'inventario del Consiglio federale (ordinanza sulle zone palustri). Il perimetro è vincolante per le autorità; la qualità di zona edificabile non protegge dal divieto di modifica. Gli eventuali interventi previsti devono essere limitati alle eccezioni (impianti di protezione; utilizzazione agricola tradizionale). In caso di dubbio è opportuno richiedere previamente un parere all'autorità specializzata competente (UFAM).
N. 27 Il diritto di ricorso delle organizzazioni ai sensi dell'art. 12 LPN opera anche quando nessun oggetto incluso in un inventario federale è interessato — è determinante unicamente la presenza di un compito federale con riferimento alla protezione della natura e del paesaggio. Le autorità pianificatrici e i progettisti devono pertanto fare i conti con ricorsi di organizzazioni di protezione nazionali anche al di fuori degli oggetti inventariati, non appena è toccata una competenza federale (ad es. telecomunicazioni, diritto sulle abitazioni secondarie, dimensionamento delle zone edificabili) (BGE 139 II 271 consid. 9.3; BGE 142 II 509 consid. 2.5; BGE 131 II 545 consid. 2.2).
N. 28 L'art. 78 cpv. 1 Cost. costituisce la base costituzionale dell'intero diritto cantonale in materia di protezione dei monumenti e degli abitati. I proprietari di immobili meritevoli di protezione possono impugnare direttamente le regolamentazioni cantonali di tutela dei monumenti presso il Tribunale federale nel quadro del controllo astratto delle norme, qualora mettano in discussione la compatibilità con la Convenzione di Granada o con le esigenze del diritto federale (BGE 147 I 308 consid. 2–3; → art. 82 lett. b, art. 87 LTF).
Art. 78 Cost.
#Giurisprudenza
#Principi della ripartizione delle competenze
DTF 139 II 271 (22 maggio 2013) — Compiti federali e diritto di ricorso delle associazioni
Determinazione dei compiti federali in caso di decisioni cantonali nel settore della pianificazione del territorio. Le autorizzazioni di costruzione per abitazioni secondarie nel quadro della regolamentazione federale sulle abitazioni secondarie costituiscono compiti federali.
«Secondo l'art. 78 cpv. 1 Cost. la competenza per la protezione della natura e del paesaggio spetta in linea di principio ai Cantoni; competenze federali esistono soltanto nell'ambito della protezione dei biotopi e delle specie (cpv. 4) e per la protezione delle paludi e dei paesaggi palustri di importanza nazionale (cpv. 5). Secondo l'art. 78 cpv. 2 Cost. tuttavia la Confederazione tiene conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio nell'adempimento dei suoi compiti.»
DTF 147 I 308 (1° aprile 2021) — Competenze cantonali di protezione dei monumenti
Conferma della competenza primaria dei Cantoni per la protezione dei monumenti e controllo astratto delle norme delle disposizioni cantonali sulla protezione dei monumenti.
«L'art. 78 cpv. 1 Cost. stabilisce una competenza cantonale di principio per la protezione della natura e del paesaggio. I Cantoni sono autorizzati e tenuti ad essere attivi legislativamente in questo settore.»
#Compiti federali secondo l'art. 78 cpv. 2 Cost.
DTF 135 II 209 (25 marzo 2009) — Inventario ISOS e compiti federali
Significato dell'inventario federale degli insediamenti degni di protezione nei compiti di pianificazione cantonali. Protezione degli insediamenti nell'adempimento di compiti federali.
«La Confederazione, i suoi istituti e aziende nonché i Cantoni provvedono, nell'adempimento dei compiti federali, affinché il carattere proprio del paesaggio e della località, i siti storici nonché i monumenti naturali e culturali siano rispettati e, laddove l'interesse generale lo giustifichi, siano conservati intatti.»
DTF 136 II 214 (22 febbraio 2010) — Autorizzazioni eccezionali come compiti federali
Rilascio di un'autorizzazione eccezionale per un ristorante di montagna fuori dalla zona edificabile. Il compito federale richiede la protezione del paesaggio e la verifica di alternative.
«Il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT costituisce secondo giurisprudenza costante un compito federale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b LPN.»
DTF 131 II 545 (7 novembre 2005) — Impianti di telefonia mobile e compiti federali
Le autorizzazioni di costruzione per impianti di telefonia mobile costituiscono compiti federali anche all'interno della zona edificabile, poiché sottostanno alla competenza della Confederazione in materia di telecomunicazioni.
«Il rilascio di un'autorizzazione di costruzione per un impianto di telefonia mobile è, anche all'interno della zona edificabile, un compito federale ai sensi dell'art. 2 LPN, ragione per cui le autorità competenti sono tenute alla protezione degli oggetti protetti menzionati nell'art. 3 cpv. 1 LPN.»
#Paesaggi palustri secondo l'art. 78 cpv. 5 Cost.
DTF 127 II 184 (4 aprile 2001) — Delimitazione dei paesaggi palustri
Sentenza fondamentale sulla delimitazione del paesaggio palustre del Pfäffikersee. Criteri legali e procedura per la delimitazione dei paesaggi palustri.
«L'art. 78 cpv. 5 Cost. tuttavia non definisce cosa si debba intendere per paesaggio palustre. Questa precisazione avviene attraverso le corrispondenti disposizioni d'esecuzione nella Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 23b segg. LPN).»
DTF 123 II 248 (15 aprile 1997) — Protezione del paesaggio palustre di Rothenthurm
Applicabilità immediata dell'art. 78 cpv. 5 Cost. e utilizzazioni ammissibili nei paesaggi palustri. Obbligo di ripristino per costruzioni illegali.
«L'art. 24sexies cpv. 5 Cost. è immediatamente applicabile. La trasformazione effettuata dal ricorrente non costituisce un'utilizzazione ammissibile ai sensi dell'art. 23d LPN.»
DTF 138 II 281 (12 giugno 2012) — Delimitazione dei paesaggi palustri e costruzione di infrastrutture
Autostrada dell'Oberland zurighese e protezione del paesaggio palustre. Inammissibilità di tunnel a cielo aperto nei paesaggi palustri. Corretta delimitazione dei perimetri dei paesaggi palustri.
«Impianti infrastrutturali che non rientrano nell'art. 23d cpv. 2 lett. d LPN sono inammissibili all'interno del paesaggio palustre. Ciò vale anche per i tunnel costruiti a cielo aperto; questi contrastano con gli obiettivi della protezione del paesaggio palustre.»
#Diritto di ricorso delle associazioni secondo l'art. 12 LPN
DTF 142 II 509 (16 giugno 2016) — Diritto di ricorso delle associazioni contro le nuove edificazioni
Legittimazione al ricorso delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio contro le nuove edificazioni secondo la Legge riveduta sulla pianificazione del territorio come compiti federali.
«Le nuove edificazioni che si basano sull'art. 15 della LPT riveduta sono da qualificare come compito federale ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 Cost.»
DTF 144 II 218 (12 febbraio 2018) — Diritto di ricorso delle associazioni per i prodotti fitosanitari
Estensione del diritto di ricorso delle associazioni a procedure astratte senza riferimento territoriale concreto nella verifica di prodotti fitosanitari.
«La verifica mirata di prodotti fitosanitari da parte dell'autorità di omologazione costituisce un compito federale ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 Cost. Il diritto di ricorso delle organizzazioni per la protezione della natura secondo l'art. 12 LPN non presuppone che la decisione impugnata presenti un riferimento territoriale concreto.»
#Competenze cantonali di protezione dei biotopi
DTF 133 II 220 (2 luglio 2007) — Protezione delle siepi e ripartizione delle competenze
Delimitazione tra diritto federale e diritto cantonale nell'ambito della protezione dei biotopi. Le siepi non sono protette direttamente dal diritto federale.
«I biotopi - segnatamente le siepi - non sono protetti direttamente in base alle disposizioni del diritto federale, ma rientrano in linea di principio nella competenza legislativa cantonale.»
#Altri importanti decisioni
DTF 143 II 77 (30 novembre 2016) — Spazio riservato alle acque e protezione degli insediamenti
Autorizzazione eccezionale per costruzioni nello spazio riservato alle acque del lago di Zurigo in un oggetto ISOS. Zone densamente edificate nella protezione delle acque.
Sentenza 1C_375/2020 (5 maggio 2021) — Sviluppi attuali
Campo di volo per modellini e interessi di protezione della natura. Applicazione dei principi dell'art. 78 Cost. per infrastrutture più recenti.
Sentenza 1C_649/2012 (22 maggio 2013) — Costruzione di abitazioni secondarie
Concretizzazione dei compiti federali nel contesto della Legge sulle abitazioni secondarie e la sua attuazione da parte dei Cantoni.