Testo di legge
Fedlex ↗

1La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.

2Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.

3Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d’importanza nazionale.

4Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

5Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione agricola già esistente.

Art. 78 Cost. — Protezione della natura e del paesaggio

Panoramica

L'articolo 78 Cost. disciplina la protezione dell'ambiente naturale e culturale in Svizzera. La norma costituzionale segue il principio federalista: i Cantoni sono fondamentalmente competenti (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 n. 8-10). La Confederazione ha competenze solo per compiti specifici.

Compiti cantonali: I Cantoni proteggono paesaggi, edifici storici e spazi naturali. Emanano leggi, le attuano e finanziano misure di protezione. Un esempio: un Cantone può porre un edificio storico sotto tutela monumentale e vietare ristrutturazioni.

Compiti federali: La Confederazione deve tenere conto della natura e del patrimonio culturale nei propri progetti. Ciò vale ad esempio per autostrade, impianti militari o antenne di telefonia mobile (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 n. 17). Il Tribunale federale verifica se esiste una «norma di diritto federale sufficientemente dettagliata» come punto di riferimento.

Protezione delle specie: La Confederazione protegge animali e piante minacciati attraverso regole a livello nazionale. La legge sulla caccia e la legge sulla pesca sono esempi di tali leggi federali.

Protezione delle paludi: Le paludi e i paesaggi palustri di importanza nazionale godono di protezione assoluta. Costruzioni sono in linea di principio vietate. Sono ammessi solo impianti per la protezione o l'utilizzazione agricola precedente. Questo divieto vale direttamente dalla Costituzione.

La giurisprudenza mostra un conflitto tra i rigorosi obiettivi costituzionali e le difficoltà di attuazione pratica. Particolarmente controversa è la questione di quali utilizzazioni siano ancora ammissibili nei paesaggi palustri (Dajcar/Griffel, BSK BV, Art. 78 n. 40-42).

Le organizzazioni per la protezione della natura possono presentare ricorso contro decisioni federali quando sono interessati interessi di protezione della natura o del paesaggio. Ciò rafforza considerevolmente l'attuazione pratica degli obiettivi di protezione.