Testo di legge
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1Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all’utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.

2Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull’utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.

3Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

4I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un’indennità.

5Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.

6Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.

Panoramica

L'art. 76 Cost. disciplina la gestione delle acque in Svizzera. Ripartisce i compiti tra Confederazione e Cantoni: la Confederazione protegge le acque dall'inquinamento e dallo sfruttamento eccessivo. Emana leggi sulle acque pulite, sugli impianti idroelettrici e sulla protezione dalle piene. I Cantoni possiedono le risorse idriche sul loro territorio e possono utilizzarle o autorizzarne l'utilizzo ad altri.

I Cantoni possono riscuotere tasse per l'utilizzo delle acque. Un esempio è il canone per l'utilizzazione dell'acqua: chi gestisce un impianto idroelettrico paga al Cantone un tributo per l'acqua utilizzata. Queste tasse confluiscono spesso nelle casse comunali delle regioni montane, dove si trovano gli impianti.

La Confederazione può utilizzare direttamente l'acqua per le sue aziende di trasporto. Ad esempio, le FFS necessitano di acqua per i loro impianti idroelettrici che producono corrente ferroviaria. Anche per questo pagano tasse ai Cantoni.

Per le acque transfrontaliere decide autonomamente la Confederazione. Ciò riguarda ad esempio il Reno o le acque di confine con Germania, Austria o Italia. Se due Cantoni non riescono a trovare un accordo su un corpo idrico, la Confederazione fa da mediatore.

Le risorse idriche appartengono giuridicamente ai Cantoni. Tuttavia, essi possono disporne soltanto nel quadro delle leggi federali. Ciò significa che i Cantoni devono rispettare le prescrizioni ambientali della Confederazione, anche quando decidono delle proprie acque.