1Die Landesvermessung ist Sache des Bundes.
2Der Bund erlässt Vorschriften über die amtliche Vermessung.
3Er kann Vorschriften erlassen über die Harmonisierung amtlicher Informationen, welche Grund und Boden betreffen.
Panoramica
L'art. 75a Cost. disciplina la misurazione ufficiale della Svizzera su tre livelli. La disposizione crea le basi costituzionali per un sistema uniforme di rilevamento e gestione di dati con riferimento territoriale (geodati).
Misurazione nazionale (capoverso 1): La Confederazione esegue la misurazione nazionale (FF 1997 I 1, 259). Questa crea l'intelaiatura geodetica di base per l'intera Svizzera — come una rete di coordinate invisibile che determina con precisione ogni punto del Paese (Hoffmann/Griffel, BSK BV, Art. 75a N. 5). Comprende punti di misurazione, servizi di posizionamento satellitare e la carta nazionale. La Legge federale sulla geoinformazione (LGI) e l'Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) attuano questa competenza.
Misurazione ufficiale (capoverso 2): La Confederazione disciplina la misurazione ufficiale, i Cantoni la eseguono (art. 34 LGI). Questa documenta ogni metro quadrato di suolo svizzero: confini dei fondi, edifici, strade, acque (Hoffmann/Griffel, BSK BV, Art. 75a N. 8). Un esempio: quando qualcuno acquista una casa, la misurazione ufficiale mostra esattamente dove inizia e finisce il fondo. La misurazione passata in giudicato gode di pubblica fede — vale come corretta finché non si prova il contrario (art. 9 LGI; TAF BE 100.2024.34U del 31.10.2024). L'Ordinanza sulla misurazione ufficiale (OMU) concretizza l'esecuzione.
Armonizzazione (capoverso 3): La Confederazione può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni ufficiali concernenti il suolo (FF 2006 7315, 7323 segg.). Questa competenza introdotta nel 2008 consente standard uniformi per tutti i geodati delle autorità. La portata è controversa nella dottrina giuridica: Lendi vede una competenza federale globale (BSK BV, Art. 75a N. 20), mentre Biaggini assume una competenza limitata per oggetto (BSK BV, Art. 75a N. 6).
Significato pratico: L'ordinamento della misurazione incide notevolmente sulla vita quotidiana. Iscrizioni nel registro fondiario, licenze edilizie, determinazione delle imposte — tutto si basa sulla misurazione ufficiale (Huser, Vermessungsrecht, 34 segg.). Nelle controversie sui confini decide per lo più la misurazione. I costi della misurazione sono sostenuti in parte dai proprietari fondiari (art. 42 cpv. 3 OMU), nelle prime misurazioni regolarmente con un contributo.
La giurisprudenza si occupa principalmente di procedure di aggiudicazione per lavori di aggiornamento (diritto degli appalti) e dell'eliminazione di errori di misurazione. Il Tribunale amministrativo di Berna ha confermato ripetutamente che l'aggiudicazione di lavori di geometra per l'aggiornamento sottostà al diritto degli appalti pubblici (TAF BE 100.2024.38U del 31.10.2024).
Art. 75a Cost. – Misurazione del territorio
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 75a Cost. è stato codificato come disposizione autonoma nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale del 1999. Il Consiglio federale si è fondato sulla competenza legislativa della Confederazione in materia di registro fondiario e di misurazione ufficiale, già contenuta nell'art. 64bis vCost. (1950), trasponendone il contenuto normativo nella nuova Costituzione (FF 1997 I 285). Rispetto alla disposizione predecessore, l'ordinamento delle competenze è stato suddiviso in tre capoversi funzionalmente distinti; in particolare è stata codificata una competenza autonoma in materia di armonizzazione (cpv. 3), che in precedenza non era esplicitamente ancorata.
N. 2 Il Messaggio concernente la Costituzione federale del 1997 ha sottolineato che la misurazione nazionale, per il suo carattere di interesse generale, deve rimanere un compito della Confederazione, mentre l'esecuzione della misurazione ufficiale deve essere volutamente lasciata all'esecuzione federalista (FF 1997 I 217, 285). Questa scelta di fondo a favore di un sistema legislativamente centralizzato ma esecutivamente decentralizzato rispecchia il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 3 Cost.
N. 3 Con la legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI; RS 510.62), in vigore dal 1° luglio 2008, la Confederazione ha creato — sulla base dell'art. 75a Cost. — una legge quadro per i dati geo-riferiti. Il Messaggio concernente la LGI (FF 2006 7817 segg.) definisce l'art. 75a Cost. come la «base costituzionale imprescindibile» per una disciplina unitaria della misurazione nazionale, della misurazione ufficiale e dell'armonizzazione delle informazioni ufficiali relative al suolo.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 75a Cost. si trova nel capitolo 4 della Costituzione federale («Ambiente e assetto del territorio», artt. 73–80 Cost.) ed è da qualificare come norma di competenza. Essa non fonda né diritti soggettivi né protezione dei diritti fondamentali, bensì disciplina esclusivamente la ripartizione dei compiti e delle competenze legislative tra Confederazione e Cantoni in materia di misurazione. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N. 735 definiscono tali norme come articoli di competenza materiale che abilitano la Confederazione all'emanazione del diritto federale e restringono la competenza residuale dei Cantoni.
N. 5 Nel rapporto con altre norme costituzionali, esiste uno stretto collegamento funzionale con → art. 75 Cost. (pianificazione del territorio) e → art. 26 Cost. (garanzia della proprietà): la misurazione ufficiale costituisce la base del registro fondiario (art. 950 CC) e, quindi, del diritto reale immobiliare. Il Tribunale federale sottolinea nel giudizio 1C_664/2024 del 6.9.2025, consid. 1, che le controversie inerenti alla misurazione ufficiale «sono collegate al diritto civile solo indirettamente» e vanno trattate come affari di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF).
N. 6 L'art. 75a Cost. contiene tre livelli di competenza di portata e forza vincolante differenti, disciplinati nei capoversi 1–3 (→ N. 9–11).
#3. Contenuto della norma
N. 7 Capoverso 1: la misurazione nazionale come compito esclusivo della Confederazione. La misurazione nazionale — l'opera cartografica complessiva dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo) — è di competenza esclusiva della Confederazione. Si tratta di una competenza esclusiva federale ai sensi di Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 2710 segg.: ai Cantoni non rimane alcun margine normativo autonomo. L'oggetto comprende le carte topografiche (carte nazionali 1:25 000 – 1:1 000 000), il livellamento nazionale nonché le basi geodetiche (rete trigonometrica, modello della gravità e del geoide). Questa infrastruttura costituisce il sistema di riferimento per tutti gli altri lavori di misurazione.
N. 8 Capoverso 2: competenza legislativa federale in materia di misurazione ufficiale. La misurazione ufficiale comprende la rappresentazione catastale particellare del catasto degli immobili — in particolare i confini dei fondi, i termini di confine, la copertura del suolo, i fondi e gli immobili pubblici (art. 1 dell'ordinanza sulla misurazione ufficiale [OMU; RS 211.432.2]). La Confederazione emana le relative prescrizioni; l'esecuzione spetta ai Cantoni ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LGI. Il Tribunale amministrativo di San Gallo constata nella sentenza B 2020/95 del 10.2.2021 che il Consiglio federale «fondandosi sugli articoli 75a cpv. 2 e 3 della Costituzione federale» prescrive l'esecuzione della misurazione ufficiale e la delega ai Cantoni. Si tratta di una competenza legislativa concorrente con delega d'esecuzione: il diritto federale è determinante, il diritto cantonale disciplina la procedura e le competenze nell'esecuzione (Kettiger, Das neue Geoinformationsrecht, Jusletter del 27.10.2008, n. 46 segg.).
N. 9 Capoverso 3: competenza di armonizzazione (competenza facoltativa). La Confederazione può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni ufficiali che riguardano il suolo. Questa competenza è configurata come competenza facoltativa: il legislatore federale non è obbligato ad agire (cfr. Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N. 2688). L'oggetto è più ampio della misurazione ufficiale stessa: sono comprese tutte le informazioni ufficiali relative al suolo, quindi ad esempio le indicazioni del catasto pedologico, dei piani di utilizzazione speciale, dei catasti forestali e dei registri delle condotte. La base costituzionale è stata sfruttata con la LGI; il Tribunale amministrativo dei Grigioni constata in PVG 2017 22 che il legislatore federale ha emanato la LGI «fondandosi sulla sua competenza normativa nel settore della misurazione e dell'armonizzazione dei geodati (cfr. art. 75a Cost.)».
N. 10 La misurazione ufficiale è concepita in modo bidimensionale. Il Tribunale federale precisa nel giudizio 1C_664/2024 del 6.9.2025, consid. 4.2.1, che i confini «nella misurazione ufficiale vengono documentati solo bidimensionalmente» (con riferimento all'art. 2 lett. a OFR; art. 668 cpv. 1 CC). L'estensione verticale dei fondi non è oggetto della misurazione ufficiale; essa è determinata dal diritto civile (art. 667 cpv. 1 CC) e dalle servitù di diritto privato. Una rappresentazione tridimensionale della proprietà richiederebbe una revisione del diritto reale immobiliare (così esplicitamente Huser, Schweizerisches Vermessungsrecht, 3a ed. 2014, n. 328, citato nel giudizio 1C_664/2024 consid. 4.2.1).
N. 11 Il geometra (ingegnere geometra) esercita una funzione pubblicistica analoga a quella del notaio: non stabilisce egli stesso dove debbano trovarsi i confini, bensì recepisce la volontà comune dei proprietari confinanti e la accerta con autorità. Una modifica unilaterale dei confini su istanza non è ammissibile (giudizio 1C_664/2024 del 6.9.2025, consid. 4.2.2). In mancanza di accordo tra i proprietari dei fondi, è esperibile l'azione di rettificazione del registro fondiario ai sensi dell'art. 975 CC.
#4. Conseguenze giuridiche
N. 12 Dall'art. 75a cpv. 1 Cost. consegue che la legislazione cantonale in materia di misurazione nazionale è esclusa (primato del diritto federale; → art. 49 Cost.). La Confederazione può organizzare la misurazione nazionale mediante ordinanza, mandato di prestazione o forme miste (swisstopo come ufficio federale con statuto giuridico particolare ai sensi degli artt. 21 segg. LOGA).
N. 13 L'art. 75a cpv. 2 Cost., quale fondamento della misurazione ufficiale, istituisce un ordinamento delle conseguenze giuridiche a due livelli: il diritto federale fissa le prescrizioni materiali in materia di misurazione (OMU, ordinanze tecniche, LGI); il diritto cantonale disciplina la procedura, la competenza, la vigilanza e la ripartizione dei costi. La diversa configurazione cantonale degli obblighi del geometra di aggiornamento e il trattamento procedurale delle opposizioni contro le opere di misurazione (procedura di deposito e opposizione ai sensi dell'art. 28 OMU) sono espressione di questa autonomia esecutiva dei Cantoni. Il Tribunale federale tratta i ricorsi in questo settore come affari di diritto pubblico (giudizio 2C_143/2024 del 14.3.2024, consid. 1).
N. 14 Ai sensi dell'art. 14a OMU, le contraddizioni tra i dati della misurazione ufficiale e le condizioni sul terreno devono essere eliminate d'ufficio. In assenza di tale contraddizione, l'autorità cantonale competente non può entrare nel merito di una corrispondente istanza; non sussiste alcun diritto unilaterale alla rettifica dei confini (giudizio 1C_664/2024 del 6.9.2025, consid. 3.1 e 4.3). Le sentenze civili precedenti sul tracciato dei confini vincolano le autorità di misurazione (consid. 4.2.3).
N. 15 I geodati di base della misurazione ufficiale sono pubblicamente accessibili ai sensi dell'art. 10 LGI, salvo che vi si oppongano preponderanti interessi pubblici o privati. L'ordinamento di accessibilità si applica uniformemente a livello di diritto federale, indipendentemente dal fatto che l'autorità competente sia un organo federale, cantonale o comunale (Kettiger, VPB 2009.3, Prassi amministrativa della Confederazione 2009, pag. 48 segg.). I privati che devono mettere a disposizione dati sulle condotte per la misurazione ufficiale non possono subordinarne la consegna a condizioni restrittive (VPB 2009.3, pag. 56).
N. 16 L'aggiudicazione di lavori di aggiornamento da parte dei Cantoni è soggetta al diritto in materia di appalti pubblici, qualora siano superati i valori soglia previsti dalla legge (Tribunale cantonale di Basilea-Campagna, decisione 810 16 4 del 9.3.2016). Il trasferimento di compiti pubblicistici a geometri privati non modifica la natura di diritto pubblico del rapporto d'incarico (Tribunale amministrativo di Berna, sentenza 100.2013.54 del 24.10.2014).
#5. Questioni controverse
N. 17 Portata dell'art. 75a cpv. 3 Cost. È controverso fino a quale punto si estenda la competenza di armonizzazione della Confederazione. Kettiger (Jusletter 27.10.2008, n. 46 segg.) sostiene che la competenza comprenda tutte le «informazioni ufficiali relative al suolo», quindi anche i dati cantonali che la Confederazione può sottoporre mediante diritto federale a un regime uniforme di accessibilità. La tesi più ampia, secondo cui l'art. 75a cpv. 3 Cost. attribuisce alla Confederazione la competenza di regolamentare completamente i geodati raccolti dai Cantoni (così tendenzialmente Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N. 2745), va precisata nel senso che i Cantoni devono disciplinare autonomamente le loro competenze interne relative alla sovranità sui dati (art. 8 cpv. 1 LGI); se omettono di farlo, si applica la regola di competenza per settore specifico (VPB 2009.3, pag. 54).
N. 18 Misurazione tridimensionale. In dottrina si discute da tempo se il diritto vigente — fondato sull'art. 75a Cost. — sia sufficiente per estendere la misurazione ufficiale alla terza dimensione (sottosuolo, spazio aereo). Huser (Schweizerisches Vermessungsrecht, 3a ed. 2014, n. 328; Id., URP 2014, pag. 522 segg.) nega questa possibilità: una rappresentazione tridimensionale della proprietà presupporrebbe una revisione del diritto reale immobiliare e andrebbe oltre la base di competenza attuale. Questa posizione è stata confermata dal Tribunale federale nel giudizio 1C_664/2024 consid. 4.2.1. Un'opinione contraria, che ritiene ammissibile una mera estensione tecnica dell'opera di misurazione sulla base dell'art. 75a cpv. 2 Cost. (accennata in Ruch, Sicherheit & Recht 1/2022, pag. 37 seg.), non terrebbe però conto dell'interazione con il diritto reale.
N. 19 Libertà economica e ammissione ai lavori di misurazione. Il vincolo dell'esercizio dei lavori di misurazione all'iscrizione nel registro dei geometri (artt. 17 segg. OGeom; RS 211.432.4) tocca la libertà economica (art. 27 Cost.). In un parere dell'Ufficio federale dello sport (VPB 2011.2, del 3.8.2011; Kettiger) è stato stabilito che un limite d'età per i geometri iscritti è incompatibile con il divieto di discriminazione costituzionale (art. 8 Cost.) e con la libertà economica (art. 27 Cost.), qualora non possa essere giustificato da motivi oggettivi. Questo principio giuridico, fondato su DTF 124 I 297 (limite d'età per il notariato), è trasponibile all'ammissione dei geometri.
#6. Indicazioni pratiche
N. 20 Le controversie in materia di misurazione ufficiale sono affari di diritto pubblico soggetti al ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a LTF), salvo che sussista un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 83 LTF. Il termine di ricorso di 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) è assoluto e non prorogabile (giudizio 2C_143/2024 del 14.3.2024, consid. 2).
N. 21 I proprietari che intendono ottenere correzioni di confine devono distinguere tra: (a) Eliminazione di diritto pubblico delle contraddizioni ai sensi dell'art. 14a OMU: ammessa solo in presenza di una contraddizione accertata tra l'opera di misurazione e il terreno, in linea di principio con il consenso di entrambi i proprietari. (b) Azione civile di rettificazione del registro fondiario ai sensi dell'art. 975 CC: in caso di iscrizione asseritamente illegittima. (c) Soluzione contrattuale o mediante servitù: in caso di contestata utilizzazione nella zona di confine, in particolare per l'estensione verticale (giudizio 1C_664/2024 del 6.9.2025, consid. 4.3).
N. 22 L'aggiudicazione di lavori di aggiornamento da parte delle autorità cantonali di misurazione è soggetta al diritto cantonale e intercantonale in materia di appalti pubblici. Gli offerenti possono impugnare con ricorso le relative decisioni di aggiudicazione; la competenza spetta ai tribunali amministrativi cantonali (Tribunale amministrativo di Berna, sentenza 100.2013.54 del 24.10.2014; Tribunale cantonale di Basilea-Campagna, decisione 810 16 4 del 9.3.2016).
N. 23 Gli esercenti di condutture e le altre imprese soggette ad autorizzazione sono obbligati per legge federale a mettere a disposizione dei servizi di misurazione competenti, gratuitamente e senza condizioni, i geodati necessari per la misurazione ufficiale. Le condizioni contrattuali restrittive (clausole di acquisto dati o simili) sono incompatibili con la LGI e nulle (VPB 2009.3, pag. 55 seg.; art. 41 OCP; artt. 10 e 12 LGI).
N. 24 Per la questione dell'accessibilità dei geodati di base si applica il principio di pubblicità sancito dal diritto federale nella LGI, anche se il diritto cantonale segue (ancora) il principio del segreto. Il diritto federale fissa in tal misura uno standard minimo uniforme che deroga al diritto cantonale in materia di riservatezza (→ art. 49 Cost.; VPB 2009.3, pag. 52).
Giurisprudenza
#Base costituzionale e delega di esecuzione
Decisione del Tribunale amministrativo di San Gallo B 2020/95 del 10 febbraio 2021 Fondamenti della disciplina federale sulla misurazione e sistema di indirizzamento. Conferma dell'ordine costituzionale delle competenze secondo l'art. 75a cpv. 2 e 3 Cost.
«Il Consiglio federale prescrive l'esecuzione della misurazione ufficiale basandosi sull'art. 75a cpv. 2 e 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera nonché sull'art. 7 cpv. 1 frase 1 della Legge federale sulla geoinformazione.»
#Aggiudicazione di lavori di geometri per l'aggiornamento
Sentenza del Tribunale amministrativo di Berna 100.2024.34U del 31 ottobre 2024 Basi giuridiche per l'aggiudicazione di contratti di aggiornamento; applicazione della Legge sul mercato interno. Precisazione centrale della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia di misurazione.
«Secondo l'art. 75a cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) la Confederazione disciplina la misurazione ufficiale (cfr. anche art. 34 della Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione relativa alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantone). La Confederazione ha delegato ai Cantoni l'esecuzione della misurazione ufficiale (art. 34 cpv. 2 lett. a LGI).»
Sentenza del Tribunale federale 2C_143/2024 del 14 marzo 2024 Aspetti di diritto procedurale nelle opposizioni contro opere di misurazione. Importanza dei termini di ricorso nella procedura di diritto amministrativo per la misurazione ufficiale.
«Il ricorso contro una decisione deve essere presentato al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del dispositivo completo (art. 100 cpv. 1 LTF). Questo termine legale non può essere prorogato (art. 47 cpv. 1 LTF).»
Decisione del Tribunale cantonale di Basilea Campagna 810 16 4 del 9 marzo 2016 Trattamento secondo il diritto degli appalti dei contratti di aggiornamento. Chiarimento della competenza e classificazione giuridica delle procedure di aggiudicazione.
«La questione della subordinazione dell'aggiudicazione di un mandato per l'aggiornamento continuo della misurazione ufficiale al diritto degli appalti si pone nel trasferimento di compiti sovrani ai privati.»
Sentenza del Tribunale amministrativo di Berna 100.2013.54 del 24 ottobre 2014 Aggiudicazione di lavori di geometri per l'aggiornamento 2013-2017; principi della procedura di aggiudicazione. Primo trattamento completo dei requisiti procedurali per l'aggiudicazione di mandati di misurazione.
«Il Tribunale amministrativo giudica come ultima istanza cantonale i ricorsi contro decisioni e pronunce che si basano sul diritto pubblico, inclusa l'aggiudicazione di lavori di geometri per l'aggiornamento.»
#Aspetti di diritto del registro fondiario
Decisione del Tribunale superiore di Argovia AGVE_2001_5 del 26 febbraio 2001 Rapporto tra misurazione ufficiale e registro fondiario; misurazione passata in giudicato. Importanza centrale della misurazione ufficiale per il sistema del registro fondiario.
«La misurazione passata in giudicato produce per i fondi rappresentati pubblica fede nel senso che essa vale come corretta finché non sia dimostrato il contrario (art. 950 e art. 9 CC).»
#Sopportazione dei costi
Decisioni del Tribunale amministrativo dei Grigioni U 2021/4, U 2019/62, U 2024/31-34 Serie di decisioni sulla sopportazione dei costi per la misurazione ufficiale. Chiarimento delle responsabilità finanziarie tra i diversi interessati.
Decisione del Tribunale federale sull'imposta sul valore aggiunto 2C_984/2014 del 26 maggio 2016 Differenze di fatturato riguardanti la misurazione ufficiale; trattamento fiscale delle prestazioni di misurazione. Importanza per il trattamento dei servizi di misurazione nel diritto tributario.
#Libertà economica e divieto di discriminazione
Decisione della Cancelleria ch_vb_150000239 del 3 agosto 2011 Misurazione ufficiale, limite di età, divieto di discriminazione, libertà economica. Limiti costituzionali nell'ammissione ai lavori di misurazione.
«Parole chiave: Misurazione ufficiale, limite di età, divieto di discriminazione, libertà economica» mostrano il collegamento tra l'art. 75a Cost. e i diritti fondamentali.
#Sviluppi recenti
Sentenza del Tribunale federale 1C_664/2024 del 6 settembre 2025 Correzione di contraddizioni della misurazione ufficiale. Giurisprudenza attuale sulle procedure di correzione per errori di misurazione.
Serie Tribunale amministrativo di Berna 100.2024.217 fino a 100.2024.233 (2024-2025) Diverse procedure parallele riguardanti l'aggiudicazione di lavori di geometri per l'aggiornamento nel Canton Berna. Mostrano l'importanza pratica e la frequenza delle controversie nell'aggiudicazione di mandati di misurazione.
«Il Tribunale amministrativo verifica la decisione impugnata per violazioni del diritto (art. 80 lett. a e b LPGA)» nell'aggiudicazione di lavori di geometri per l'aggiornamento.