1La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
2La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
3Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
Panoramica
L'art. 75 Cost. disciplina la pianificazione del territorio in Svizzera. Questa disposizione ripartisce i compiti tra Confederazione e Cantoni. La Confederazione stabilisce secondo l'art. 1 LPT le regole fondamentali. I Cantoni svolgono la pianificazione vera e propria e allestiscono secondo gli art. 6 segg. LPT i piani direttori. I Comuni provvedono secondo gli art. 14 segg. LPT ai piani di utilizzazione, che disciplinano dove è consentito costruire.
L'obiettivo principale della pianificazione del territorio è l'utilizzazione parsimoniosa del suolo. Il suolo deve essere utilizzato in modo appropriato — ossia ogni zona ha uno scopo determinato. Le zone residenziali sono destinate alle case, le zone agricole alle aziende agricole. Questo principio della separazione tra territorio edificabile e non edificabile è stato qualificato dal Tribunale federale nella DTF 147 II 309 come vincolante dal punto di vista costituzionale.
Un esempio concreto: una famiglia vuole costruire una casa. Può farlo solo nella zona edificabile, non nel campo o nel bosco. Il consiglio comunale verifica se la casa progettata si adatta alla zona. Deve osservare i piani direttori cantonali e la legge federale sulla pianificazione del territorio.
La Confederazione ha inoltre compiti di coordinamento. Secondo l'art. 75 cpv. 2 Cost., essa provvede affinché le pianificazioni cantonali siano coordinate tra loro. Ciò avviene principalmente mediante l'approvazione dei piani direttori cantonali secondo l'art. 11 LPT. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale sostiene i Cantoni con consulenza specializzata e aiuti finanziari.
Tutte le autorità — anche quelle esterne alla pianificazione del territorio — devono considerare nei loro decisioni le esigenze della pianificazione del territorio. Se per esempio costruiscono una strada, devono esaminare come ciò si ripercuota sullo sviluppo degli insediamenti. Questo obbligo di considerazione deriva dall'art. 75 cpv. 3 Cost.
Art. 75 Cost. — Pianificazione del territorio
#Dottrina
#1. Genesi normativa
N. 1 L'art. 75 Cost. risale all'art. 22quater della Costituzione federale del 1874, approvato in votazione popolare il 14 settembre 1969 con il 55,3 % di voti favorevoli. L'inserimento di un articolo sulla pianificazione del territorio nella Costituzione federale fu una risposta diretta allo sviluppo disordinato degli insediamenti e alla speculazione fondiaria del dopoguerra. Il costituente si prefiggeva di conferire alla Confederazione la competenza legislativa, preservando al contempo la pianificazione del territorio come compito fondamentale dei Cantoni (FF 1967 II 133 segg.).
N. 2 La Costituzione federale totalmente riveduta del 1999 riprese il contenuto dell'articolo sulla pianificazione del territorio senza modifiche sostanziali, riformulandolo linguisticamente nell'art. 75 Cost. Secondo il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996, la formulazione «uso appropriato e parsimonioso del suolo» doveva fungere da criterio materiale per tutte le misure di pianificazione del territorio (FF 1997 I 1 segg., in partic. 310). Il Consiglio federale sottolineò la funzione dell'articolo sulla pianificazione del territorio quale norma di competenza, e non quale diritto fondamentale direttamente applicabile.
N. 3 La legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) del 22 giugno 1979 concretizza l'art. 75 Cost. a livello di legge. La revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012 (RU 2014 899) rafforzò considerevolmente il principio costituzionale dell'uso parsimonioso del suolo: l'art. 1 cpv. 1 LPT n.f. sancisce ora esplicitamente il precetto di separare le zone edificabili da quelle non edificabili — un principio che il Tribunale federale aveva già in precedenza qualificato come diritto costituzionale non scritto (FF 2010 1049 segg., in partic. 1064, n. 2.1). Il complemento costituzionale art. 75b Cost. (abitazioni secondarie) è stato inserito quale disciplina autonoma il 11 marzo 2012 e va distinto dall'art. 75 Cost. (→ art. 75b Cost.).
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 75 Cost. è una norma di competenza del diritto costituzionale federale. Disciplina la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel settore della pianificazione del territorio, ma non fonda alcun diritto soggettivo dei singoli. Il Tribunale federale rileva che le disposizioni costituzionali in materia di pianificazione del territorio non costituiscono diritti costituzionali ai sensi dell'art. 95 lett. c LTF: «[Art. 101 KV/ZH] kann nicht als verfassungsmässiges Recht bezeichnet werden: Als solches gelten Verfassungsbestimmungen, die dem Bürger einen Schutzbereich gegen staatliche Eingriffe sichern wollen» (sentenza 1C_157/2014 del 4.11.2015, consid. 1.4). L'art. 75 Cost. non è pertanto un diritto fondamentale, bensì al tempo stesso un obiettivo statale e una norma organizzativa.
N. 5 All'interno della Costituzione federale, l'art. 75 Cost. si trova nel capitolo 4 («Ambiente e pianificazione del territorio») ed è sistematicamente strettamente collegato a:
- ↔ Art. 73 Cost. (sostenibilità): il precetto dell'uso parsimonioso del suolo è espressione del principio superiore di sostenibilità.
- → Art. 74 Cost. (protezione dell'ambiente): la pianificazione del territorio e quella ambientale necessitano di coordinamento.
- → Art. 75b Cost. (abitazioni secondarie): norma speciale per i Comuni con un'elevata quota di abitazioni secondarie.
- → Art. 78 Cost. (protezione della natura e del paesaggio): diritto di ricorso delle associazioni in caso di compiti federali in materia di pianificazione del territorio.
- → Art. 26 Cost. (garanzia della proprietà): le pianificazioni delle zone incidono sulla proprietà e necessitano di una base legale nonché della proporzionalità (→ art. 36 Cost.).
- ↔ Art. 3 Cost. (Cantoni): i Cantoni sono i responsabili primari della pianificazione del territorio; compete loro la competenza residua ai sensi dell'art. 3 Cost.
N. 6 Nel rapporto con l'art. 49 Cost. vale quanto segue: nella misura in cui il diritto federale — segnatamente la LPT — stabilisce principi vincolanti per le zone edificabili e non edificabili, esso prevale sul diritto cantonale. Le iniziative popolari cantonali che contrastano con il diritto federale sono nulle (sentenza 1C_109/2014 del 4.3.2015, consid. 6.3, 6.10; DTF 128 I 190).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto della norma
3.1 Legislazione di principio della Confederazione (cpv. 1, primo periodo)
N. 7 La Confederazione è abilitata a stabilire principi della pianificazione del territorio, non a emanare una legislazione materiale esaustiva. Si tratta di una competenza legislativa concorrente in forma di legislazione quadro: la Confederazione fissa il quadro entro il quale i Cantoni esercitano il proprio margine di manovra (Ruch, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [a cura di], St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, 4a ed. 2023 [di seguito: SGK-BV], art. 75 n. 15 segg.; Griffel, in: Waldmann/Belser/Epiney [a cura di], Basler Kommentar Bundesverfassung, 2a ed. 2024 [di seguito: BSK-BV], art. 75 n. 10 segg.).
N. 8 La legislazione federale (LPT, ordinanza sulla pianificazione del territorio [OPT; RS 700.1], diritto sui piani settoriali) concretizza il mandato di principio. Il Tribunale federale ha chiarito che non è contrario al sistema dichiarare nulla un'iniziativa popolare cantonale per violazione del diritto federale sulla pianificazione del territorio, nella misura in cui il diritto federale stabilisce regole vincolanti per l'assetto appropriato e parsimonioso del territorio (sentenza 1C_109/2014, consid. 6.3). I Cantoni dispongono di «competenze non trascurabili», ma sono vincolati al pertinente diritto federale.
3.2 Obbligo cantonale di pianificazione e obiettivi pianificatori (cpv. 1, secondo periodo)
N. 9 La pianificazione del territorio compete ai Cantoni: questa è l'attribuzione primaria di diritto costituzionale. I Cantoni devono adempiere il compito in proprio oppure delegandolo ai Comuni. Il Tribunale federale ha riconosciuto che i Comuni possono agire in modo autonomo per i compiti locali di pianificazione del territorio, fintanto che il Cantone non ha fatto uso esaustivo della propria competenza (DTF 142 I 177, consid. 3).
N. 10 Il duplice obiettivo costituzionale della pianificazione del territorio comprende:
- Uso appropriato e parsimonioso del suolo: il termine «parsimonioso» significa sobrio e rispettoso. Esso esige che il suolo venga consumato soltanto nella misura in cui è assolutamente necessario per l'adempimento di un compito (Griffel, BSK-BV, art. 75 n. 21). Il Tribunale federale desume da questo obiettivo direttamente il principio di separazione di rango costituzionale: le zone edificabili e quelle non edificabili devono essere rigorosamente separate (DTF 147 II 309, consid. 5.5). Tale principio è considerato un obiettivo pianificatorio centrale ancorato nella Costituzione ed è stato sancito per legge con la revisione della LPT del 2012 nell'art. 1 cpv. 1 LPT (FF 2010 1064, n. 2.1).
- Insediamento ordinato del Paese: gli insediamenti devono essere sviluppati in modo spazialmente coordinato, di elevata qualità e concentrato. Questo obiettivo opera come limite materiale alle zone edificabili sovradimensionate e all'espansione incontrollata degli insediamenti (Ruch, SGK-BV, art. 75 n. 30 segg.).
N. 11 Le misure di pianificazione del territorio — segnatamente le pianificazioni delle zone — possono incidere sui diritti fondamentali, in particolare sulla garanzia della proprietà (→ art. 26 Cost.) e sulla libertà economica (→ art. 27 Cost.). Il Tribunale federale ha costantemente affermato che le misure di pianificazione del territorio, che sono motivate da esigenze pianificatorie e rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'art. 75 Cost., non si pongono in linea di principio in contrasto con la libertà economica — purché questa non venga svuotata del suo contenuto (DTF 142 I 162, consid. 3.3; DTF 109 Ia 264, consid. 4). La restrizione deve soddisfare i requisiti generali di limitazione dei diritti fondamentali di cui all'→ art. 36 Cost.: base legale, interesse pubblico, proporzionalità, rispetto del contenuto essenziale.
3.3 Obbligo di promozione e coordinamento della Confederazione (cpv. 2)
N. 12 L'art. 75 cpv. 2 Cost. obbliga la Confederazione a svolgere un ruolo cooperativo: essa promuove e coordina gli sforzi cantonali di pianificazione del territorio e collabora con i Cantoni. Ne deriva il precetto di coordinamento quale principio autonomo. Il Tribunale federale ha stabilito che le attività federali con effetti territoriali (ad es. le procedure relative ai piani settoriali per gli aeroporti) devono essere coordinate — la mancata coordinazione tra regolamento d'esercizio e procedura del piano settoriale viola tale principio (DTF 137 II 58, consid. 3 segg.). Il precetto di coordinamento è altresì disciplinato sul piano procedurale dall'art. 25a LPT.
N. 13 Gli strumenti concreti del coordinamento federale sono: piani settoriali della Confederazione (art. 13 LPT), concezioni e direttive (art. 13 LPT), l'inventario federale ai sensi dell'art. 5 LPN nonché pianificazioni speciali di utilizzazione. L'obbligo di promozione si manifesta in aiuti finanziari e sostegno tecnico da parte dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).
3.4 Obbligo generale di presa in considerazione (cpv. 3)
N. 14 L'art. 75 cpv. 3 Cost. sancisce un obbligo reciproco di presa in considerazione per Confederazione e Cantoni. Nell'adempimento di tutti i compiti con effetti territoriali — anche al di fuori del diritto della pianificazione del territorio in senso stretto (ad es. infrastrutture stradali, energetiche, per l'asilo) — devono essere osservate le esigenze della pianificazione del territorio. Si tratta di una clausola trasversale: nessun organo statale può ignorare gli obiettivi della pianificazione del territorio nell'esercizio delle proprie funzioni (Griffel, BSK-BV, art. 75 n. 30). L'obbligo di presa in considerazione si rivolge a tutti i livelli statali, compresi i Comuni quale livello esecutivo della pianificazione cantonale del territorio.
#4. Conseguenze giuridiche
N. 15 L'art. 75 Cost. è principalmente una norma di competenza priva di effetto soggettivo diretto. I singoli non possono desumere direttamente dall'art. 75 Cost. né un diritto a determinate zonizzazioni né un diritto all'omissione di atti pianificatori. La norma si rivolge agli organi statali quali destinatari dell'obbligo di pianificazione.
N. 16 L'art. 75 Cost. produce tuttavia effetti indiretti sotto diversi profili:
- Il principio di separazione (cpv. 1, secondo periodo) è giustiziabile e fonda l'obbligo delle autorità di ordinare con coerenza la demolizione di costruzioni illegali fuori dalla zona edificabile. Il termine di perenzione di 30 anni, applicabile alle costruzioni all'interno della zona edificabile, non trova applicazione fuori dalla zona edificabile, in quanto ciò pregiudicherebbe il principio di separazione di rango costituzionale (DTF 147 II 309, consid. 5.5).
- Le iniziative popolari cantonali che contrastano con il diritto federale sulla pianificazione del territorio (ad es. l'abilitazione generale a costruire fuori dalla zona edificabile) sono nulle per violazione dell'art. 75 Cost. in combinato con l'art. 49 Cost. (sentenza 1C_109/2014, consid. 6.10).
- I principi pianificatori di cui all'art. 3 LPT, che concretizzano l'art. 75 Cost., sono giustiziabili e vincolanti per il legislatore cantonale nella misura in cui questi svolge compiti con effetti territoriali (DTF 112 Ia 65, consid. 4; sentenza 1C_157/2014, consid. 3.3). Un'esclusione in astratto e in generale della presa in considerazione di un principio pianificatorio è contraria al diritto federale (sentenza 1C_157/2014, consid. 3.8).
N. 17 In materia di diritto di ricorso delle associazioni: le nuove attribuzioni in zona edificabile ai sensi della LPT riveduta (art. 15 LPT) e le decisioni pianificatorie fondate sull'art. 75b Cost. vanno qualificate come compiti federali ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 Cost., il che fa scattare il diritto di ricorso delle organizzazioni per la protezione della natura e del paesaggio (DTF 142 II 509, consid. 3; DTF 139 II 271, consid. 9 segg.).
#5. Questioni controverse
N. 18 Natura del principio di separazione — rango costituzionale o livello legislativo? Il Tribunale federale ha a lungo designato il principio di separazione come diritto costituzionale non scritto (sentenza 1C_109/2014, consid. 6.5, con riferimento a FF 2010 1054 e 1064). Ruch (SGK-BV, art. 75 n. 37) afferma il rango costituzionale del principio di separazione e lo considera un obiettivo pianificatorio centrale ancorato nell'art. 75 cpv. 1 Cost. Griffel (BSK-BV, art. 75 n. 21) concorda e desume il principio di separazione direttamente dalla nozione di uso parsimonioso del suolo. Con il suo ancoraggio legale nell'art. 1 cpv. 1 LPT (2014), la controversia ha perso rilevanza pratica — il principio vale su entrambi i livelli normativi.
N. 19 Portata della competenza legislativa di principio della Confederazione. È controverso fino a che punto la Confederazione possa formulare i propri «principi» senza interferire nella competenza essenziale dei Cantoni. Ruch (SGK-BV, art. 75 n. 18 seg.) sostiene che la Confederazione possa emanare solo principi quadro, ma non discipline materiali esaustive. La prassi dimostra tuttavia che il legislatore e il Tribunale federale concedono alla Confederazione ampi margini di concretizzazione: la versione riveduta della LPT del 2012, che limita quantitativamente le zone edificabili (art. 15 LPT), e le prescrizioni sull'uso parsimonioso del suolo sono considerate conformi alla Costituzione (FF 2010 1049 segg., n. 2.1). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. 858 segg., qualificano la competenza come «competenza quadro con forte orientamento federale».
N. 20 Precetto di coordinamento e progetti infrastrutturali della Confederazione. Non è definitivamente chiarito se l'art. 75 cpv. 2 e 3 Cost. imponga alla Confederazione un mandato di coordinamento autonomo, valido anche nei confronti degli uffici federali con proprie competenze materiali. Il Tribunale federale ha dichiarato in DTF 137 II 58 che il coordinamento tra piano settoriale e regolamento d'esercizio per l'aeroporto di Zurigo è giuridicamente necessario. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, n. 3420, sottolineano che l'art. 75 cpv. 3 Cost. fonda un vero e proprio obbligo giuridico, e non una mera dichiarazione di intenti politica.
N. 21 Rapporto con le garanzie del diritto costituzionale economico. La tensione tra le restrizioni pianificatorie dell'utilizzazione e la libertà economica (→ art. 27, 94 Cost.) è oggetto di perdurante controversia. La dottrina dominante e il Tribunale federale (DTF 142 I 162, consid. 3.3) ritengono che le restrizioni della libertà economica motivate da esigenze pianificatorie siano in linea di principio ammissibili, purché rientrino nel «campo di obiettivi dell'art. 75 Cost.». Una «clausola del bisogno» vietata ricorre soltanto quando, sotto le spoglie della pianificazione del territorio, si persegue in realtà un'interferenza nella concorrenza economica. La distinzione tra una gestione pianificatoria ammissibile dell'utilizzazione e un orientamento economico inammissibile rimane una questione da esaminare caso per caso.
#6. Indicazioni pratiche
N. 22 Costruzione fuori dalla zona edificabile. Qualsiasi progetto fuori dalla zona edificabile necessita di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 segg. LPT. L'idoneità al luogo ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT, secondo la giurisprudenza costante, può essere ammessa soltanto se un sito è assolutamente necessario fuori dalla zona edificabile per ragioni tecniche o economico-aziendali (DTF 136 II 214, consid. 2.1). Alla luce del principio di separazione di rango costituzionale, l'idoneità al luogo è soggetta a requisiti rigorosi (sentenza 1C_109/2014, consid. 6.4).
N. 23 Nessuna perenzione per costruzioni illegali fuori dalla zona edificabile. Le autorità sono obbligate per diritto federale a ordinare la demolizione di costruzioni formalmente e materialmente illegali fuori dalla zona edificabile. Il termine di perenzione di 30 anni applicabile all'interno della zona edificabile (DTF 107 Ia 121) non trova applicazione fuori dalla zona edificabile — ciò pregiudicherebbe il principio di separazione e metterebbe a repentaglio l'applicazione uniforme del diritto federale (DTF 147 II 309, consid. 5.5). I committenti in buona fede possono essere tutelati nel singolo caso attraverso la concessione di termini più lunghi per la demolizione o indennizzi per gli investimenti divenuti privi di valore (DTF 147 II 309, consid. 5.6).
N. 24 Pianificazione delle zone e proporzionalità. Le pianificazioni di utilizzazione incidono regolarmente sulla garanzia della proprietà (→ art. 26 Cost.). Le modifiche della pianificazione delle zone richiedono, ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT, «circostanze sensibilmente mutate» quale presupposto. Il Tribunale federale esercita un controllo contenuto in sede di esame della proporzionalità, nella misura in cui la valutazione dipende da un apprezzamento delle situazioni locali che le autorità cantonali sono in grado di valutare meglio (DTF 142 I 162, consid. 3.2.2). Una zonizzazione differenziata di fondi immediatamente contigui è in linea di principio ammissibile nel diritto pianificatorio, poiché la delimitazione tra zone implica sempre un tracciamento di confini (DTF 121 I 245, consid. 6e/bb).
N. 25 Diritto di ricorso delle associazioni. Le decisioni di pianificazione del territorio che toccano compiti federali (in particolare le attribuzioni in zona edificabile ai sensi della LPT riveduta, le licenze edilizie ai sensi dell'art. 75b Cost.) fanno scattare il diritto di ricorso delle associazioni ai sensi dell'art. 12 LPN. Le autorità pianificatorie e i committenti devono essere pronti a ricorsi delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio e devono ponderare esplicitamente gli interessi pianificatori nella valutazione degli interessi (DTF 142 II 509, consid. 3; DTF 139 II 271, consid. 9 segg.).
N. 26 Procedura di coordinamento. Per i progetti con effetti territoriali ai quali si applicano più leggi federali (ad es. LPT, LPN, LA, LCoe) occorre avviare la procedura di coordinamento ai sensi dell'art. 25a LPT. La mancata coordinazione comporta l'annullamento delle decisioni di approvazione (DTF 137 II 58, consid. 3 segg.; DTF 135 II 22, consid. 1.2). Le modifiche della pianificazione di utilizzazione possono essere impugnate davanti al Tribunale federale soltanto dopo l'approvazione cantonale (DTF 135 II 22, consid. 1.2).
Giurisprudenza
#Ripartizione delle competenze tra Confederazione, Cantoni e Comuni
#Ripartizione fondamentale delle competenze
BGE 142 I 177 del 15 dicembre 2015 La ripartizione delle competenze tra Confederazione, Cantoni e Comuni è determinata fondamentalmente dall'art. 75 Cost. Il Tribunale federale precisa la ripartizione dei compiti nell'ambito della pianificazione del territorio e stabilisce che i Comuni possono agire autonomamente nell'ambito dei compiti di pianificazione territoriale locali.
«La riscossione di un contributo sul plusvalore corrisponde a un mandato legislativo previsto dalla legislazione federale (art. 5 cpv. 1 LPT) e dalla costituzione cantonale (§ 116 cpv. 4 Cost./BL) rivolto al legislativo cantonale [...]. Fintanto che il Cantone non fa uso della sua competenza di riscuotere un contributo sul plusvalore, non si può impedire ai Comuni di assumere questo compito in propria competenza, poiché è strettamente legato alla pianificazione locale che spetta loro.»
#Obbligo di coordinamento della Confederazione
BGE 137 II 58 del 3 dicembre 2010 L'obbligo di coordinamento secondo l'art. 75 cpv. 2 Cost. richiede una pianificazione coordinata tra tutti i livelli statali. Determinante è la mancanza di coordinamento tra il regolamento d'esercizio e la procedura del piano settoriale per l'aeroporto di Zurigo.
«L'autorizzazione di modifiche operative e costruttive dell'aeroporto con effetti considerevoli su territorio e ambiente secondo gli art. 36c cpv. 2 e 37 cpv. 5 LNA presuppone in linea di principio l'esistenza di un piano settoriale. Ciò corrisponde alla regolamentazione in altre leggi federali e serve al coordinamento delle attività con effetti territoriali.»
#Principio di separazione e conformità alle zone
#Separazione tra zone edificabili e non edificabili
BGE 147 II 309 del 28 aprile 2021 Il principio costituzionale di separazione secondo l'art. 75 cpv. 1 Cost. esige una separazione chiara tra zona edificabile e zona non edificabile. La sentenza tratta il ripristino dello stato legale in caso di costruzioni illegali fuori della zona edificabile.
«Un termine di prescrizione di 30 anni fuori della zona edificabile metterebbe in discussione in particolare il principio costituzionale di separazione (art. 75 cpv. 1 Cost.) e l'applicazione uniforme del diritto federale. La situazione di fatto, di diritto e di interessi fuori della zona edificabile si differenzia così fortemente da quella all'interno della zona edificabile che si impone una regolamentazione differenziata.»
BGE 145 I 156 del 31 ottobre 2018 La conformità alle zone richiede una considerazione basata sugli effetti delle ripercussioni delle costruzioni sulle zone vicine. Era controversa una distanza dal confine tra zona edificabile e zona agricola.
«Partendo da una considerazione basata sugli effetti, si deve anche fare riferimento alle conseguenze legate a una costruzione o impianto sull'ambiente circostante. Se sono probabili ripercussioni sulla zona vicina, si deve verificare anche la conformità del progetto con quest'ultima. Una costruzione residenziale direttamente sul confine con la zona agricola vicina non è conforme alla zona.»
#Pianificazione del territorio e libertà economica
BGE 142 I 162 del 9 novembre 2016 Le misure pianificatorie devono essere compatibili con la libertà economica. La sentenza concerne l'ammissibilità di una zona turistica e la sua compatibilità con gli art. 27 e 94 Cost.
«Il Tribunale federale ha dovuto occuparsi per decenni ripetutamente della compatibilità delle misure pianificatorie con la libertà economica [...]. Le misure pianificatorie possono in linea di principio interferire con la libertà economica. Sono tuttavia ammissibili se si basano su una base legale sufficiente, sono nell'interesse pubblico, sono proporzionate e rispettano l'uguaglianza giuridica.»
#Diritto di ricorso delle associazioni nelle procedure di pianificazione territoriale
BGE 139 II 271 del 21 febbraio 2013 Il diritto di ricorso delle associazioni nelle procedure di pianificazione territoriale presuppone un compito federale. Determinante era la legittimazione al ricorso delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio contro le costruzioni di abitazioni secondarie.
«Il plafond delle abitazioni secondarie secondo l'art. 75b Cost. costituisce un compito federale che serve alla protezione della natura e dell'immagine del paesaggio patrio. Le autorizzazioni edilizie possono pertanto essere impugnate con ricorso secondo l'art. 12 LPN per violazione dell'art. 75b Cost. e delle sue disposizioni transitorie ed esecutive.»
BGE 142 II 509 del 26 ottobre 2016 Le nuove zonizzazioni secondo la LPT riveduta fondano il diritto di ricorso delle associazioni. La sentenza chiarisce il diritto di ricorso in caso di zonizzazioni secondo l'art. 15 LPT.
«Le nuove zonizzazioni che si basano sull'art. 15 della LPT riveduta (nella versione del 15 giugno 2012) sono da qualificare come compito federale ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 Cost. I Cantoni devono tener conto delle preoccupazioni della protezione della natura e del paesaggio nell'esecuzione delle prescrizioni del diritto federale sull'utilizzazione parsimoniosa del suolo.»
#Pianificazione del territorio e diritto dell'energia
BGE 149 I 291 del 3 maggio 2023 Le iniziative energetiche comunali devono essere compatibili con i principi pianificatori. La sentenza tratta un'iniziativa popolare per il passaggio alle energie rinnovabili.
«L'obiettivo dell'iniziativa può essere inteso come un passo verso uno sviluppo ecologicamente sostenibile (art. 73 Cost.). In linea di principio, né la garanzia della proprietà né la garanzia dell'esistenza acquisita in materia edilizia conferiscono un diritto al mantenimento di un ordinamento giuridico una volta in vigore.»
#Coordinamento nelle procedure complesse di pianificazione territoriale
BGE 135 II 22 del 19 dicembre 2008 Le decisioni sui ricorsi devono essere coordinate con le decisioni di approvazione. La sentenza concerne il coordinamento tra procedure cantonali di approvazione e ricorsi.
«Il Tribunale federale entra nel merito dei ricorsi contro modifiche dei piani di utilizzazione in linea di principio solo se le modifiche interessate dei piani di utilizzazione sono state approvate dall'autorità cantonale competente. Il necessario coordinamento della decisione sul ricorso con la decisione di approvazione richiede un trattamento coordinato.»
BGE 135 II 30 del 19 dicembre 2008 Le decisioni preliminari edilizie non sono decisioni impugnabili. La sentenza chiarisce la delimitazione tra chiarimenti preliminari e decisioni definitive.
«Indicazioni generali e raccomandazioni delle autorità per il rilascio di licenze edilizie non costituiscono una decisione ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF. Non comportano conseguenze giuridiche immediate e pertanto non sono impugnabili autonomamente.»