Testo di legge
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1La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.

2La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.

3Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

Panoramica

L'art. 75 Cost. disciplina la pianificazione del territorio in Svizzera. Questa disposizione ripartisce i compiti tra Confederazione e Cantoni. La Confederazione stabilisce secondo l'art. 1 LPT le regole fondamentali. I Cantoni svolgono la pianificazione vera e propria e allestiscono secondo gli art. 6 segg. LPT i piani direttori. I Comuni provvedono secondo gli art. 14 segg. LPT ai piani di utilizzazione, che disciplinano dove è consentito costruire.

L'obiettivo principale della pianificazione del territorio è l'utilizzazione parsimoniosa del suolo. Il suolo deve essere utilizzato in modo appropriato — ossia ogni zona ha uno scopo determinato. Le zone residenziali sono destinate alle case, le zone agricole alle aziende agricole. Questo principio della separazione tra territorio edificabile e non edificabile è stato qualificato dal Tribunale federale nella DTF 147 II 309 come vincolante dal punto di vista costituzionale.

Un esempio concreto: una famiglia vuole costruire una casa. Può farlo solo nella zona edificabile, non nel campo o nel bosco. Il consiglio comunale verifica se la casa progettata si adatta alla zona. Deve osservare i piani direttori cantonali e la legge federale sulla pianificazione del territorio.

La Confederazione ha inoltre compiti di coordinamento. Secondo l'art. 75 cpv. 2 Cost., essa provvede affinché le pianificazioni cantonali siano coordinate tra loro. Ciò avviene principalmente mediante l'approvazione dei piani direttori cantonali secondo l'art. 11 LPT. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale sostiene i Cantoni con consulenza specializzata e aiuti finanziari.

Tutte le autorità — anche quelle esterne alla pianificazione del territorio — devono considerare nei loro decisioni le esigenze della pianificazione del territorio. Se per esempio costruiscono una strada, devono esaminare come ciò si ripercuota sullo sviluppo degli insediamenti. Questo obbligo di considerazione deriva dall'art. 75 cpv. 3 Cost.