L'art. 68 CF disciplina la promozione dello sport da parte della Confederazione. L'articolo obbliga la Confederazione a promuovere lo sport, in particolare la formazione di docenti di educazione fisica e di allenatori (art. 68 cpv. 1 CF). Questo obbligo di promozione comprende tutte le forme di attività fisica — dallo sport di massa a quello del tempo libero fino allo sport d'élite (BSK BV-Hänni, Art. 68 N. 3). A tal fine la Confederazione gestisce la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin quale unica scuola federale ancorata costituzionalmente (art. 68 cpv. 2 CF).
Particolarmente importante è la competenza della Confederazione nello sport giovanile. Essa può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento sportivo nelle scuole (art. 68 cpv. 3 CF). La Confederazione ha attuato questa facoltà nella Legge sulla promozione dello sport (LPSpo): nella scuola dell'obbligo sono prescritte tre lezioni settimanali di sport (art. 12 LPSpo).
Esempio dalla pratica: Una famiglia musulmana tenta di far dispensare la propria figlia dalle lezioni di nuoto. Il Tribunale federale ha tuttavia deciso che l'insegnamento obbligatorio del nuoto vale anche per i bambini musulmani, poiché l'integrazione è più importante delle riserve religiose. Devono però essere possibili misure di accompagnamento come spogliatoi separati o l'uso del burkini (DTF 135 I 79).
La promozione dello sport è un compito della Confederazione, tuttavia senza competenza normativa diretta (sentenza 2C_383/2010 consid. 2.4). La Confederazione mette a disposizione principalmente mezzi finanziari e crea condizioni quadro favorevoli. I Cantoni mantengono la loro competenza di principio nel settore sportivo. Le società sportive non possono invocare direttamente l'art. 68 CF per richiedere esenzioni fiscali o fondi di promozione concreti.
Controversa è la portata della competenza federale nella regolamentazione dello sport scolastico. Mentre Biaggini afferma la competenza federale anche dopo la nuova Costituzione sulla formazione, Ehrenzeller argomenta che l'art. 62 cpv. 1 CF stabilisca una chiara sovranità cantonale in materia scolastica (BSK BV-Hänni, Art. 68 N. 6 e N. 61).
N. 1 L'art. 68 Cost. ha origine nell'art. 27quinquies aCost., che fu inserito nella Costituzione nel 1970 come reazione al rifiuto di un articolo costituzionale federale sullo sport nel 1957 (FF 1968 I 758 seg.). La disposizione di allora si limitava all'insegnamento della ginnastica e dello sport e a una disposizione facoltativa per la promozione dello sport. La versione vigente dell'art. 68 Cost. ha esteso considerevolmente le competenze della Confederazione e obbliga espressamente la Confederazione alla promozione dello sport (FF 1997 I 284).
N. 2 La revisione costituzionale del 1999 ha trasformato la precedente disposizione facoltativa in un obbligo di promozione ("La Confederazione promuove") ed ha esteso le competenze alla gestione di una scuola di sport nonché alla possibilità di dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole. Questo rafforzamento delle competenze federali rispecchia la crescente importanza dello sport per la salute, l'integrazione e l'educazione (Hänni, BSK BV, Art. 68 N. 1).
N. 3 L'art. 68 Cost. si trova nella sezione "Educazione, ricerca e cultura" e presenta stretti collegamenti con gli articoli sull'educazione, in particolare con → l'art. 62 Cost. (sistema scolastico) e → l'art. 67 Cost. (promozione dei bambini e dei giovani). La norma fonda una competenza parallela di Confederazione e Cantoni nell'ambito dello sport, dove la competenza cantonale rimane in linea di principio sussistente (Biaggini, cit. secondo Hänni, BSK BV, Art. 68 N. 3).
N. 4 La disposizione va compresa nel contesto della promozione della salute (→ art. 118 Cost.) e della promozione della gioventù. L'insegnamento dello sport nelle scuole tocca la sovranità scolastica cantonale secondo l'art. 62 cpv. 1 Cost., il che porta a questioni di delimitazione delle competenze (vedi N. 12).
Concetto di sport e obbligo di promozione (cpv. 1)
N. 5 Il concetto di sport comprende secondo Zen-Ruffinen tutte le forme di attività fisica orientate al miglioramento della condizione fisica e psichica, allo sviluppo di relazioni sociali o al conseguimento di risultati agonistici (Zen-Ruffinen, cit. secondo Hänni, BSK BV, Art. 68 N. 3). Questa definizione ampia include parimenti sport popolare, ricreativo e agonistico.
N. 6 La formulazione "La Confederazione promuove" fonda secondo Biaggini non solo una facoltà, ma un obbligo di promuovere attivamente lo sport (Biaggini, cit. secondo Hänni, BSK BV, Art. 68 N. 3). La menzione particolare della formazione sottolinea l'importanza della formazione degli allenatori e della qualificazione sportivo-pedagogica. La Confederazione adempie questo obbligo principalmente attraverso la Legge sulla promozione dello sport (LPSpo) e il programma Gioventù+Sport.
Scuola federale di sport (cpv. 2)
N. 7 La Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) è l'unica scuola federale ancorata direttamente nella Costituzione. Essa serve alla formazione e al perfezionamento di insegnanti di educazione fisica, allenatori e altri specialisti nello sport (Hänni, BSK BV, Art. 68 N. 7). L'ancoraggio costituzionale sottolinea l'importanza di una formazione sportiva di alta qualità a livello nazionale.
Sport giovanile e insegnamento obbligatorio dello sport (cpv. 3)
N. 8 Il cpv. 3 concede alla Confederazione due competenze diverse: una competenza normativa generale per lo sport giovanile e la facoltà specifica di dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole (Hänni, BSK BV, Art. 68 N. 8). Queste competenze sono state attuate con l'art. 12 LPSpo, che prescrive tre lezioni settimanali di sport nella scuola obbligatoria.
N. 9 Dall'art. 68 cpv. 1 Cost. non deriva alcun diritto individuale a determinate misure di promozione dello sport. La norma obbliga la Confederazione a fornire mezzi e programmi adeguati, ma le lascia un considerevole margine di manovra nella configurazione. I privati non possono appellarsi direttamente all'art. 68 Cost. per esigere prestazioni concrete di promozione.
N. 10 La scuola di sport secondo il cpv. 2 deve essere gestita come istituzione federale. Una delega a Cantoni o privati sarebbe incostituzionale. Il finanziamento avviene attraverso il bilancio ordinario della Confederazione.
N. 11 L'insegnamento obbligatorio dello sport secondo il cpv. 3 fonda per gli allievi e le allieve un obbligo di partecipazione, da cui si può essere dispensati solo per motivi importanti (in particolare sanitari). BGE 135 I 79 ha confermato che anche motivi religiosi non annullano in linea di principio il carattere obbligatorio.
N. 12 La portata della competenza della Confederazione per la regolamentazione dello sport scolastico è controversa. Biaggini sostiene in un parere del 28 febbraio 2009 che la nuova costituzione in materia di educazione non ha modificato la competenza costituzionale della Confederazione per l'insegnamento dello sport (Biaggini, cit. secondo Hänni, BSK BV, Art. 68 N. 6). Al contrario, Ehrenzeller argomenta che l'art. 62 cpv. 1 Cost. fonda una chiara sovranità scolastica cantonale, per cui la Confederazione non avrebbe competenza per intervenire nei programmi scolastici (Ehrenzeller, cit. secondo Hänni, BSK BV, Art. 68 N. 61).
N. 13 La questione se la Confederazione disponga di una "competenza normativa" generale nell'ambito dello sport è discussa in modo controverso. Zen-Ruffinen nega una tale competenza generale e vede nell'art. 68 Cost. principalmente una facoltà di promozione, ma non di regolamentazione (Zen-Ruffinen, cit. secondo Hänni, BSK BV, Art. 68 N. 74). Questa concezione è sostenuta da Sentenza 2C_383/2010 Consid. 2.4, secondo cui l'art. 68 Cost. "non prevede una vera e propria competenza normativa".
N. 14 Nell'attuazione dell'insegnamento obbligatorio dello sport occorre distinguere tra la scuola obbligatoria e il livello secondario II. Mentre a livello primario tre lezioni settimanali sono obbligatorie, a livello secondario II secondo la Sentenza 2C_824/2019 bastano 110 lezioni annuali, che possono essere distribuite flessibilmente durante l'anno scolastico.
N. 15 Le associazioni sportive non possono appellarsi all'art. 68 Cost. per ottenere un'esenzione fiscale a causa del perseguimento di scopi pubblici. La Sentenza 2C_383/2010 ha chiarito che la promozione dello sport rappresenta sì un compito federale, ma le associazioni sportive private perseguono principalmente scopi di mutuo soccorso e pertanto non sono esenti da tasse nonostante un certo perseguimento di scopi pubblici.
N. 16 La dispensa dall'insegnamento del nuoto per motivi religiosi è sottoposta a requisiti rigorosi. Il Tribunale federale valuta la funzione di integrazione dell'insegnamento sportivo comune come più importante delle riserve religiose individuali, purché si possa tenere conto delle preoccupazioni religiose attraverso misure organizzative (spogliatoi separati, burkini) (BGE 135 I 79).
Sentenza 2C_383/2010 del 28 dicembre 2010 consid. 2.4
Il Tribunale federale conferma che la promozione dello sport rappresenta un compito costituzionale della Confederazione secondo l'art. 68 Cost. Questa disposizione prevede una competenza federale per la «promozione globale dello sport», ma non una vera e propria competenza normativa. La Confederazione si impegna sempre di più in ambiti rilevanti per lo sport come salute, tempo libero, formazione e sport d'élite.
«L'art. 68 Cost. prevede una competenza federale per la 'promozione globale dello sport', ma non una vera e propria 'competenza normativa'. Dal concetto del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera del 1° novembre 2005 risulta che la Confederazione non si considera soltanto come distributrice di denaro, ma diventa attiva in sempre più ambiti rilevanti per lo sport.»
Sentenza 2C_824/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 7.2
Il Tribunale federale precisa i requisiti per l'educazione fisica nelle scuole medie. A differenza della scuola obbligatoria, nel livello secondario II non sono obbligatoriamente prescritte tre lezioni settimanali di sport. Il requisito di 110 lezioni annue secondo l'art. 49 cpv. 3 OPSpo consente un'attuazione flessibile.
«Se l'art. 49 cpv. 3 OPSpo richiede che nelle scuole medie siano impartite almeno 110 lezioni di educazione fisica per anno scolastico, non si può concludere che queste debbano essere insegnate settimanalmente con tre lezioni ciascuna. Con la regolamentazione di 110 lezioni per anno scolastico si voleva consentire un'attuazione flessibile.»
Sentenza 2C_824/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 7.3
La distribuzione delle lezioni di sport deve avvenire «regolarmente» durante tutto l'anno. Una griglia oraria con due lezioni settimanali di sport e giorni sportivi complementari, settimane speciali e campi di sport invernali soddisfa questo requisito, purché la maggioranza preponderante delle lezioni sia distribuita uniformemente durante l'anno scolastico.
«Se durante un anno scolastico vengono impartite soltanto due lezioni di sport e la differenza rispetto alle 110 lezioni annue di sport richieste viene recuperata altrimenti, la regolarità dell'educazione fisica non è messa in discussione. Infatti la maggioranza preponderante delle lezioni di sport viene insegnata distribuita uniformemente durante l'anno scolastico.»
DTF 135 I 79 del 24 ottobre 2008 consid. 7.3
Il Tribunale federale chiarisce che l'insegnamento obbligatorio del nuoto nelle scuole pubbliche ha una base legale sufficiente e non rappresenta nemmeno per i bambini musulmani un intervento illecito nella libertà religiosa. Nella ponderazione degli interessi devono essere considerati gli sforzi di integrazione della popolazione musulmana.
«Unito a misure di accompagnamento, l'obbligo impugnato non rappresenta nemmeno per i bambini musulmani un intervento illecito nella libertà religiosa. Nella ponderazione degli interessi devono essere considerati in particolare i molteplici sforzi per l'integrazione del gruppo di popolazione musulmana.»
Sentenza A-358/2020 dell'8 febbraio 2021
Il Tribunale amministrativo federale tratta l'abuso nel quadro del programma Gioventù+Sport. La decisione riguarda la verifica dei corsi G+S da parte dell'UFSPO e mostra la sorveglianza statale sulla promozione dello sport nell'ambito giovanile.
#Promozione dei talenti e formazione extracantonale
Sentenza VB.2023.00269 del Tribunale amministrativo di Zurigo del 29 settembre 2021
Il Tribunale amministrativo zurighese stabilisce che i bambini soggetti all'obbligo scolastico con talento sportivo eccezionale non hanno in linea di principio diritto alla frequenza di una scuola per talenti extracantonale. L'assunzione dei costi per una scuola sportiva extracantonale presuppone la mancanza di un'alternativa equivalente nel cantone.
«I bambini e i giovani che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico e presentano un talento sportivo o artistico eccezionale non hanno in linea di principio diritto alla frequenza di una scuola per talenti (extracantonale). I criteri controversi di una mancante alternativa equivalente nel cantone e della buona raggiungibilità dell'offerta scolastica extracantonale si rivelano adeguati.»