Testo di legge
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1Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.

2Sie setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein. Erreichen die Kantone auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung der Ziele des Musikunterrichts an Schulen, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.

3Der Bund legt unter Mitwirkung der Kantone Grundsätze fest für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter.

Art. 67a Cost. — Educazione musicale

Panoramica

L'art. 67a Cost. obbliga la Confederazione e i Cantoni a promuovere l'educazione musicale dei bambini e dei giovani. La disposizione è nata dall'iniziativa popolare «gioventù + musica», depositata il 18 dicembre 2008 (FF 2009 585). Il controprogetto adottato da entrambe le Camere è stato accettato il 23 settembre 2012 da popolo e Cantoni con il 72,7% di voti favorevoli (FF 2012 9469).

La disposizione costituzionale si articola in tre ambiti: in primo luogo, la Confederazione e i Cantoni promuovono congiuntamente l'educazione musicale, specialmente dei bambini e dei giovani. In secondo luogo, si adoperano per un insegnamento musicale di qualità nelle scuole. In terzo luogo, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e per la promozione dei talenti.

L'articolo non crea tuttavia diritti direttamente azionabili, ma è concepito come norma programmatica (obiettivo statale senza diritti azionabili) (sentenza B-3536/2016 del 20 gennaio 2017). La sua attuazione avviene tramite leggi e ordinanze. La Confederazione è competente solo per i progetti extrascolastici, mentre i Cantoni rimangono responsabili per l'insegnamento musicale nelle scuole (Hänni, BSK Cost., art. 67a n. 7).

Un esempio pratico è il programma federale «Gioventù e musica», che permette ai bambini e ai giovani tra i 6 e i 20 anni di svolgere attività musicali extrascolastiche. I progetti che si svolgono principalmente nell'insegnamento scolastico non rientrano nella competenza federale. Così nel 2017 il Tribunale amministrativo federale ha respinto i sussidi per un progetto di coro scolastico, poiché la preparazione di quattro mesi avveniva durante le lezioni regolari (B-3536/2016).

La promozione avviene tramite la Legge sulla promozione della cultura (art. 12 LPCu) e la Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (art. 7 cpv. 2 LPAG). Queste leggi concretizzano le prescrizioni costituzionali e creano le basi legali per l'attuazione pratica della promozione dell'educazione musicale.