1Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.
2Sie setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein. Erreichen die Kantone auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung der Ziele des Musikunterrichts an Schulen, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.
3Der Bund legt unter Mitwirkung der Kantone Grundsätze fest für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter.
L'art. 67a Cost. obbliga la Confederazione e i Cantoni a promuovere l'educazione musicale dei bambini e dei giovani. La disposizione è nata dall'iniziativa popolare «gioventù + musica», depositata il 18 dicembre 2008 (FF 2009 585). Il controprogetto adottato da entrambe le Camere è stato accettato il 23 settembre 2012 da popolo e Cantoni con il 72,7% di voti favorevoli (FF 2012 9469).
La disposizione costituzionale si articola in tre ambiti: in primo luogo, la Confederazione e i Cantoni promuovono congiuntamente l'educazione musicale, specialmente dei bambini e dei giovani. In secondo luogo, si adoperano per un insegnamento musicale di qualità nelle scuole. In terzo luogo, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e per la promozione dei talenti.
L'articolo non crea tuttavia diritti direttamente azionabili, ma è concepito come norma programmatica (obiettivo statale senza diritti azionabili) (sentenza B-3536/2016 del 20 gennaio 2017). La sua attuazione avviene tramite leggi e ordinanze. La Confederazione è competente solo per i progetti extrascolastici, mentre i Cantoni rimangono responsabili per l'insegnamento musicale nelle scuole (Hänni, BSK Cost., art. 67a n. 7).
Un esempio pratico è il programma federale «Gioventù e musica», che permette ai bambini e ai giovani tra i 6 e i 20 anni di svolgere attività musicali extrascolastiche. I progetti che si svolgono principalmente nell'insegnamento scolastico non rientrano nella competenza federale. Così nel 2017 il Tribunale amministrativo federale ha respinto i sussidi per un progetto di coro scolastico, poiché la preparazione di quattro mesi avveniva durante le lezioni regolari (B-3536/2016).
La promozione avviene tramite la Legge sulla promozione della cultura (art. 12 LPCu) e la Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (art. 7 cpv. 2 LPAG). Queste leggi concretizzano le prescrizioni costituzionali e creano le basi legali per l'attuazione pratica della promozione dell'educazione musicale.
N. 1 L'ancoraggio della formazione musicale nella Costituzione federale risale all'iniziativa popolare «gioventù + musica», depositata il 18 dicembre 2008 con 154'095 firme valide (FF 2009 613). Il Consiglio federale, pur riconoscendo l'importanza sociale della formazione musicale, respinse comunque l'iniziativa (Hänni, BSK BV, Art. 67a N. 1). Mentre il Consiglio nazionale si pronunciò per l'accettazione dell'iniziativa popolare, questa non trovò la maggioranza nel Consiglio degli Stati (Hänni, BSK BV, Art. 67a N. 1).
N. 2 La maggioranza della commissione del Consiglio degli Stati si era pronunciata per un controprogetto che prevedeva una promozione della musica nel rispetto delle competenze cantonali (Hänni, BSK BV, Art. 67a N. 1). Questo controprogetto diretto fu infine adottato da entrambe le Camere (FF 2010 5389). I promotori dell'iniziativa ritirarono quindi la loro iniziativa a favore del controprogetto. Il 23 settembre 2012 popolo e Cantoni adottarono il controprogetto con il 72,7% di voti favorevoli e l'approvazione di tutti i Cantoni (FF 2012 9991).
N. 3 L'art. 67a Cost. si trova nella 3ª sezione della Costituzione federale su «Formazione, ricerca e cultura». La disposizione completa lo spazio formativo svizzero (art. 61a segg. Cost.) e la promozione della cultura (art. 69 Cost.) con un aspetto specifico. Costituisce una cerniera tra il settore della formazione e quello della cultura, con l'aspetto formativo in primo piano (Hänni, BSK BV, Art. 67a N. 2).
N. 4 La vicinanza sistematica all'art. 62 Cost. (sistema scolastico) è centrale per la comprensione dell'ordinamento delle competenze. Mentre l'art. 62 Cost. attribuisce ai Cantoni la competenza primaria per il sistema scolastico, l'art. 67a cpv. 2 Cost. interrompe parzialmente quest'ordine, trasferendo a Confederazione e Cantoni un compito comune nell'ambito della formazione musicale scolastica. I rinvii incrociati all'→ art. 63a cpv. 5 Cost. (formazione professionale) e all'→ art. 67 cpv. 2 Cost. (promozione della gioventù) mostrano l'interconnessione con altri settori di promozione.
N. 5 L'art. 67a Cost. contiene tre diversi contenuti normativi:
Il capoverso 1 statuisce un obbligo generale di promozione da parte di Confederazione e Cantoni per la formazione musicale, in particolare di bambini e giovani. Il concetto di «formazione musicale» comprende sia la pratica (lezioni di strumento, canto) sia la trasmissione teorica (storia della musica, teoria musicale). Il gruppo di lavoro del DFI/UFC sostiene che la Confederazione potrebbe in futuro promuovere la formazione musicale anche nell'ambito scolastico, sostenendo finanziariamente le corrispondenti misure dei Cantoni (Hänni, BSK BV, Art. 67a N. 5).
Il capoverso 2 obbliga Confederazione e Cantoni a impegnarsi per un insegnamento musicale di qualità nelle scuole. Questa disposizione non interrompe la sovranità scolastica cantonale secondo l'art. 62 Cost., ma fonda un obbligo di cooperazione (Hänni, BSK BV, Art. 67a N. 7).
Il capoverso 3 attribuisce alla Confederazione la competenza di stabilire principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e per la promozione dei talenti musicali. Questa competenza federale è limitata all'ambito extrascolastico (Hänni, BSK BV, Art. 67a N. 9).
N. 6 L'art. 67a Cost. è concepito come norma programmatica e non fonda diritti soggettivi immediati. L'obbligo di promozione di Confederazione e Cantoni necessita di concretizzazione legislativa. Nel diritto federale l'attuazione è avvenuta attraverso la revisione della legge sulla promozione della cultura (art. 12 LPCu) e della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (art. 7 cpv. 2 LPAG).
N. 7 La ripartizione delle competenze risulta dalla sistematica della disposizione: i Cantoni rimangono competenti per l'insegnamento musicale scolastico (art. 62 Cost.), mentre la Confederazione può emanare principi nell'ambito extrascolastico (cpv. 3). La collaborazione secondo i capoversi 1 e 2 avviene nel quadro delle competenze esistenti.
N. 8 La portata delle competenze federali è controversa. La CDPE sottolinea nella sua presa di posizione del 21 giugno 2012 la persistente sovranità scolastica cantonale e mette in guardia contro uno spostamento strisciante delle competenze. L'IG jugend und musik argomenta invece per un ruolo attivo della Confederazione anche nell'ambito scolastico attraverso sostegno finanziario e standard di qualità.
N. 9 Anche l'ampiezza dell'obbligo di promozione è discussa controversamente. Mentre il messaggio del Consiglio federale (FF 2009 613) parte da un obbligo di ottimizzazione nel quadro dei mezzi disponibili, parti della dottrina richiedono un'interpretazione più vincolante con standard minimi concreti per l'insegnamento musicale.
N. 10 Le richieste di promozione nell'ambito extrascolastico vanno presentate all'Ufficio federale della cultura. La delimitazione tra progetti scolastici ed extrascolastici deve essere rigorosamente osservata: progetti che si svolgono principalmente durante l'orario scolastico o in locali scolastici non rientrano nella competenza federale (B-3536/2016).
N. 11 Il programma «Gioventù e musica» secondo l'art. 12 LPCu è aperto a bambini e giovani tra i 6 e i 20 anni. La formazione dei monitori è soggetta a criteri speciali di ammissione (GAAC 2017 IV/5). Cantoni e Comuni possono adottare misure di promozione complementari, ma devono rispettare le prescrizioni del diritto federale.
La giurisprudenza relativa all'art. 67a Cost. è ancora scarsa, poiché la disposizione è entrata in vigore soltanto nel 2012 e ha carattere prevalentemente programmatico. Le decisioni esistenti si occupano principalmente della delimitazione tra promozione scolastica ed extrascolastica, nonché di questioni procedurali in relazione ai contributi di promozione.
B-3536/2016 (TAF) del 20 gennaio 2017
Rifiuto di contributi federali per un progetto musicale che si svolgeva principalmente nell'insegnamento scolastico
Rilevanza: Decisione fondamentale sulla delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni
«La delimitazione scolastico/extrascolastico è determinante, poiché l'ambito scolastico rientra primariamente nella competenza dei Cantoni (art. 62 cpv. 1 Cost.). [...] Un sovvenzionamento trasversale della concorrenza con manifestazioni scolastiche attraverso mezzi di promozione della Confederazione violerebbe pertanto l'ordine costituzionale delle competenze.»
B-973/2017 (TAF) dell'11 luglio 2017 (DTAF 2017 IV/5)
Ammissione alla formazione per capi Gioventù+Musica; limite massimo di età come restrizione all'ammissione
Rilevanza: Concretizzazione dei principi di promozione nell'ambito extrascolastico
«La base legale per il programma 'Gioventù + Musica' si trova nell'art. 67a Cost. e nell'art. 12 LPCu. In essa manca una regolamentazione specifica per quanto riguarda la formazione per capi G+M, rispettivamente i requisiti per l'ammissione a tale formazione.»
La giurisprudenza ha chiarito che l'art. 67a Cost. non è giustiziabile e non crea diritti soggettivi diretti. Il Tribunale amministrativo federale ha stabilito in B-3536/2016:
«L'art. 67a Cost. non è giustiziabile, cosicché la ricorrente non può derivare pretese direttamente dall'art. 67a Cost.»
La disposizione obbliga Confederazione e Cantoni a promuovere l'educazione musicale, ma necessita di concretizzazione legislativa. Nell'ambito extrascolastico la competenza spetta alla Confederazione, che deve stabilire i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale.
L'attuazione pratica dell'art. 67a Cost. avviene attraverso concetti di promozione del DFI basati sull'art. 28 LPCu. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato in B-3536/2016 la legalità di questa regolamentazione di delega e l'ampio margine di discrezionalità dell'amministrazione nell'assegnazione dei mezzi.