Testo di legge
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1La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all’istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l’armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 , in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033 ; FF 2005 4893 4957 6457 , 2006 6177 ).

2A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.

Art. 66 Cost.

Panoramica

L'art. 66 Cost. disciplina come Confederazione e Cantoni collaborano nel finanziamento delle borse di studio (denaro per gli studenti). I Cantoni sono principalmente competenti per l'attribuzione di borse di studio e prestiti agli studenti (Hänni, BSK BV, Art. 66 N. 7-9). La Confederazione può aiutare i Cantoni fornendo loro denaro per i loro programmi di borse di studio. Può anche stabilire regole affinché tutti i Cantoni abbiano standard simili.

La disciplina riguarda tutti gli studenti di università, scuole universitarie professionali e scuole professionali superiori che necessitano di sostegno finanziario. I genitori devono prima sostenere i loro figli prima che lo Stato intervenga. I Cantoni decidono autonomamente sull'ammontare delle borse di studio e su chi può riceverle. Devono però avere regole eque e non possono svantaggiare nessuno arbitrariamente.

Un esempio concreto: Lisa di Basilea studia medicina all'Università di Zurigo. Può richiedere una borsa di studio nel Cantone di Basilea Città perché i suoi genitori guadagnano troppo poco. Basilea Città riceve denaro dalla Confederazione per finanziare tali borse di studio. Grazie al Concordato sulle borse di studio del 2009 si applicano regole simili in diversi Cantoni.

La Costituzione permette anche alla Confederazione di creare propri programmi. Questi devono però completare i programmi cantonali, non sostituirli. Un punto controverso è stato a lungo se la Confederazione dovesse avere più competenze (Hänni, BSK BV, Art. 66 N. 6). Il corpo elettorale ha respinto nel 2015 una corrispondente iniziativa perché voleva mantenere la comprovata ripartizione tra Confederazione e Cantoni.

La disposizione non crea un diritto diretto alle borse di studio dalla Confederazione. Gli studenti devono rivolgersi al loro Cantone di domicilio. Le decisioni cantonali possono essere impugnate davanti al tribunale se sono inique o violano la Costituzione.