1La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell’ambiente in Svizzera. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 , in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033 ; FF 2005 4893 4957 6457 , 2006 6177 ).
2Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l’onere dei rilevamenti.
L'articolo 65 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione la competenza di raccogliere tutti i dati importanti sulla Svizzera. Ciò riguarda informazioni sulla popolazione, l'economia, la società, l'istruzione, la ricerca nonché l'ambiente e la pianificazione del territorio.
La Confederazione può condurre rilevazioni statistiche ed esigere informazioni da cittadini, imprese e autorità. Questi dati costituiscono la base per le decisioni politiche. Ad esempio, la Confederazione utilizza il censimento della popolazione per sapere quante persone vivono dove. Queste informazioni aiutano nella pianificazione di scuole, ospedali o trasporti pubblici.
Inoltre, la Confederazione può determinare come vengono tenuti i vari registri ufficiali (elenchi con dati personali). L'obiettivo è che cittadine e cittadini non debbano fornire più volte le stesse informazioni. Se qualcuno si trasferisce, per esempio, deve comunicarlo solo una volta. Le diverse autorità si condividono poi questa informazione.
I dati raccolti possono essere utilizzati solo per scopi statistici. Non possono essere utilizzati per procedimenti penali o altri procedimenti amministrativi. La protezione dei dati rimane garantita – gli statistici non possono identificare singole persone né divulgare i loro dati.
La competenza statistica è importante per una politica basata sui fatti. Senza dati affidabili sullo sviluppo della Svizzera, il Parlamento e il Governo non possono prendere buone decisioni. Allo stesso tempo, cittadine e cittadini devono essere protetti dall'abuso di dati.
N. 1 La competenza statistica della Confederazione risale al XIX secolo. Già la Costituzione federale del 1874 prevedeva nell'art. 34bis la facoltà della Confederazione di «ordinare tutte le rilevazioni statistiche miranti alla promozione del bene generale». L'attuale versione dell'art. 65 Cost. è stata ripresa nel quadro della revisione totale del 1999 senza modifiche materiali (FF 1997 I 273). Il messaggio sottolinea l'importanza di basi statistiche affidabili per l'elaborazione di politiche e la formazione della volontà democratica (FF 1997 I 273 s.).
N. 2 Il capoverso 2 è stato inserito sulla base delle conoscenze tratte dal censimento della popolazione del 1990. Il tradizionale rilevamento totale doveva poter essere sostituito dall'utilizzo di registri esistenti, il che riduce considerevolmente l'onere di rilevamento per i cittadini e le cittadine (FF 1997 I 273 s.). Questa armonizzazione dei registri è stata concretizzata mediante la legge sull'armonizzazione dei registri (LAR) del 23 giugno 2006.
N. 3 L'art. 65 Cost. si trova nel titolo 3° su Confederazione, Cantoni e Comuni, nel capitolo 3° sull'ordinamento finanziario ed economico. Questa collocazione sottolinea il nesso trasversale della statistica con tutte le funzioni statali. La norma è strettamente collegata con:
→ Art. 5 Cost. (principio dello Stato di diritto): la statistica come base dell'azione statale
→ Art. 13 Cost. (protezione dei dati): rapporto di tensione tra raccolta di dati e protezione della personalità
→ Art. 57 Cost. (sicurezza): la statistica come base della politica di sicurezza
→ Art. 108 Cost. (promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà fondiaria): la statistica come base di pianificazione
N. 4 La disposizione è una pura norma di competenza senza carattere di diritto fondamentale. Non fonda né diritti soggettivi dei cittadini e delle cittadine né obblighi dei Cantoni di tenere proprie statistiche (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, n. 3654).
N. 5«Dati statistici necessari» (cpv. 1): Il concetto di necessità conferisce alla Confederazione un ampio margine discrezionale. Determinante è l'interesse pubblico al rispettivo rilevamento (Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Commentario sangallese Cost., 4ª ed. 2023, art. 65 n. 4). La necessità va interpretata alla luce della proporzionalità.
N. 6 Il catalogo dei settori di rilevamento («popolazione, economia, società, educazione, ricerca, territorio e ambiente») è esemplificativo, non esaustivo. Ciò risulta dal tenore letterale «sullo stato e l'evoluzione di», che consente un'interpretazione dinamica (BSK Cost.-Schweizer, 2ª ed. 2024, art. 65 n. 7).
N. 7«Armonizzazione e gestione di registri ufficiali» (cpv. 2): Questa competenza è facoltativa («può»). Mira a evitare rilevamenti multipli e all'utilizzazione efficiente di basi di dati esistenti. L'armonizzazione concerne primariamente standard tecnici e definizioni, non il contenuto dei registri stessi (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, n. 1234a).
N. 8 La norma di competenza autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni giuridiche sui rilevamenti statistici. Questa competenza è stata esercitata mediante la legge sulla statistica federale (LStat) del 9 ottobre 1992. La Confederazione può statuire obblighi di fornire informazioni e corredarli di minacce penali (art. 66 LStat).
N. 9 Per Cantoni e privati dall'art. 65 Cost. non derivano obblighi immediati. Questi risultano solo dai decreti d'esecuzione. I Cantoni sono tenuti a collaborare ai rilevamenti federali nella misura in cui la LStat lo prevede (Berner Kommentar Cost.-Waldmann, art. 65 n. 15).
N. 10 I dati rilevati possono essere utilizzati soltanto per scopi statistici. Il segreto statistico secondo l'art. 14 LStat impedisce l'impiego improprio per procedimenti amministrativi o penali (→ art. 13 Cost.).
N. 11Portata della competenza federale: È controverso se l'art. 65 Cost. conferisca una competenza statistica globale o soltanto riferita ai compiti federali. La dottrina prevalente sostiene un'interpretazione ampia, poiché statistiche affidabili sono necessarie per tutti i livelli statali (Ehrenzeller et al., Commentario sangallese Cost., art. 65 n. 3; diversamente Schweizer, BSK Cost., art. 65 n. 5, che propugna una limitazione ai compiti federali).
N. 12Rapporto con la protezione dei dati: È controverso il rapporto di tensione tra rilevamenti statistici globali e la protezione della personalità. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, p. 234) sottolineano la precedenza della protezione dei dati, mentre Rhinow/Schefer/Uebersax (n. 3656) propugnano una ponderazione caso per caso. Il Tribunale federale ha concretizzato i limiti relativi alla protezione dei dati in DTF 1C_425/2020.
N. 13Utilizzo del numero AVS: L'utilizzo del numero di assicurato AVS come identificatore di persone nella statistica è controverso. I sostenitori vi vedono un mezzo efficiente per l'armonizzazione dei registri (messaggio sulla LAR, FF 2004 4555), i critici mettono in guardia dal cittadino trasparente (Rudin, Datenschutz in der amtlichen Statistik, 2021, p. 156 ss.).
N. 14 Nella pianificazione di rilevamenti statistici occorre esaminare tempestivamente se possano essere utilizzati registri esistenti. La legge sull'armonizzazione dei registri e la relativa ordinanza definiscono gli standard tecnici per lo scambio di dati.
N. 15 L'obbligo di fornire informazioni secondo la LStat può essere fatto rispettare con multe disciplinari fino a CHF 10'000. Nella pratica si dimostra tuttavia che approcci cooperativi e l'accentuazione dell'utilità per gli interpellati conducono a tassi di risposta più elevati.
N. 16 Per l'utilizzo di dati statistici in procedimenti giudiziari vale: il rilevamento della struttura dei salari dell'UST è determinante per la determinazione dell'invalidità (DTF 150 V 67). Altre fonti statistiche sono da consultare soltanto in via sussidiaria. Vanno utilizzati i dati pubblicati più recenti.
#Protezione dei dati nelle rilevazioni statistiche
TF 1C_425/2020 del 28 febbraio 2022
Il Tribunale federale ha precisato gli obblighi di protezione dei dati dell'Ufficio federale di statistica nel trattamento di dati personali. Il numero AVS come identificatore univoco della persona permette l'attribuzione di dati campione archiviati a persone determinate. Non sussiste un'anonimizzazione completa quando attraverso il numero AVS rimane possibile un collegamento con le denominazioni di persone.
«Il numero AVS permette dunque l'attribuzione univoca di informazioni a una persona concreta. Viceversa, un insieme di informazioni contenente il numero AVS può essere attribuito univocamente a una persona concreta.»
#Principio di pubblicità e accesso a documenti statistici
TAF A-4708/2022 del 29 febbraio 2024
Il Tribunale amministrativo federale si è occupato dell'applicazione della Legge sulla trasparenza a documenti del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). È stata precisata la delimitazione tra documenti ufficiali accessibili al pubblico e disposizioni speciali statistiche nella gestione di registri. L'UST può invocare disposizioni legali speciali sulla segretezza.
La giurisprudenza sull'art. 65 Cost. è scarsa, poiché le controversie riguardano principalmente il livello di esecuzione (Legge sulla statistica federale, Legge sulla protezione dei dati) e raramente mettono in discussione il fondamento costituzionale di competenza stesso.
Il Tribunale federale ha confermato la prassi dell'assicurazione invalidità di basarsi, per la determinazione del reddito, sulla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) pubblicata dall'Ufficio federale di statistica. I fondamenti statistici dell'UST hanno carattere vincolante per la giurisprudenza in casi di assicurazioni sociali.
«Dal punto di vista temporale, nel quadro del confronto dei redditi riferito all'inizio della rendita, devono essere utilizzati i dati pubblicati più attuali.»
DTF 124 V 321 del 1° gennaio 1998
Consolidamento della rilevazione della struttura dei salari dell'UST come fondamento statistico determinante per le valutazioni di invalidità nell'assicurazione sociale. I dati rilevati dall'UST ottengono così un effetto giuridico indiretto in procedimenti individuali.
La giurisprudenza dei tribunali amministrativi cantonali mostra che l'armonizzazione dei registri ufficiali secondo l'art. 65 cpv. 2 Cost. assume importanza pratica per i procedimenti di notificazione e i registri dello stato civile, senza che la norma costituzionale stessa venga contestata.