L'art. 60 Cost. disciplina la sovranità militare (competenza per gli affari militari) in Svizzera. La Confederazione è l'unica responsabile di tutte le leggi militari, dell'organizzazione dell'esercito, della formazione dei soldati e del loro equipaggiamento. I Cantoni non hanno più proprie competenze militari.
Chi è interessato? Tutti i cittadini svizzeri che devono prestare servizio militare, nonché le autorità cantonali e federali. Anche i civili sono interessati quando subiscono danni a causa di attività militari.
Cosa significa concretamente? Solo la Confederazione può emanare leggi sull'esercito. Essa determina come è strutturato l'esercito, quale formazione ricevono i soldati e quali armi utilizzano. Se un veicolo militare causa un incidente, la Confederazione risponde secondo il diritto federale - non i Cantoni. I Cantoni non possono emanare proprie prescrizioni militari, nemmeno per i poligoni di tiro locali.
Esempio: Se un Cantone vuole vietare le esercitazioni militari rumorose di notte, può farlo solo se l'utilizzo militare rimane comunque possibile. Un divieto notturno completo sarebbe incostituzionale, poiché violerebbe la competenza federale.
La Confederazione può assumere impianti militari dei Cantoni dietro congrua retribuzione. Oggi questo avviene però raramente, poiché l'esercito è già completamente organizzato dalla Confederazione. La norma risale ancora al tempo in cui i Cantoni avevano proprie truppe.
Conseguenze giuridiche: In caso di controversie su questioni militari si applica esclusivamente il diritto federale. Le leggi cantonali in ambito militare sono incostituzionali e inefficaci.
N. 1 La competenza federale per gli affari militari appartiene alle più antiche competenze federali della Svizzera. Già la Costituzione federale del 1848 attribuiva alla Confederazione la legislazione militare, tuttavia ancora con notevoli riserve cantonali. La revisione totale del 1874 rafforzò considerevolmente la centralizzazione degli affari militari. L'art. 60 dell'attuale Costituzione federale del 1999 riprende sostanzialmente la disciplina dell'art. 20 aCost., ma precisa la competenza federale globale per l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito.
N. 2 Il messaggio concernente una nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1 segg., 254) stabiliva che la sovranità militare della Confederazione era "oggi praticamente completa". La formulazione del cpv. 1 doveva chiarire che non solo la legislazione, ma anche l'intera organizzazione, istruzione ed equipaggiamento rientrano nella competenza esclusiva della Confederazione. Il cpv. 2 soppresso (relativo al potere dispositivo cantonale sulle truppe cantonali) fu considerato obsoleto, poiché dalla riforma dell'esercito 95 non esistono più truppe cantonali.
N. 3 L'art. 60 Cost. si trova nel 2° titolo (Competenze) della Costituzione federale, più precisamente nel 3° capitolo su Confederazione e Cantoni, 2ª sezione sulle competenze. La norma fonda una competenza federale esclusiva ai sensi dell'art. 3 Cost. È strettamente collegata con:
→ Art. 57 Cost. (Sicurezza)
→ Art. 58 Cost. (Esercito)
→ Art. 59 Cost. (Servizio militare e servizio sostitutivo)
→ Art. 61 Cost. (Protezione civile)
→ Art. 173 cpv. 1 lett. a Cost. (Misure dell'Assemblea federale per la sicurezza esterna)
→ Art. 185 Cost. (Competenze del Consiglio federale per la sicurezza esterna e interna)
N. 4 La norma forma insieme agli art. 58 e 59 Cost. il fondamento costituzionale della difesa nazionale svizzera. Mentre l'art. 58 Cost. stabilisce i principi su scopo e compiti dell'esercito e l'art. 59 Cost. disciplina l'obbligo del servizio militare, l'art. 60 Cost. attribuisce la competenza per l'attuazione esclusivamente alla Confederazione.
N. 5Legislazione militare (cpv. 1): Il concetto comprende l'intera normazione nell'ambito militare. Vi rientrano in particolare la legge militare (LM), l'ordinanza sull'obbligo di prestare servizio militare (OOSM), il codice penale militare (CPM), l'organizzazione dell'esercito (OEs) e tutti gli altri atti normativi militari. La competenza legislativa è completa ed esclusiva; ai Cantoni non rimane spazio per proprie normative di diritto militare (DTF 67 I 277 consid. 2).
N. 6Organizzazione: La competenza organizzativa comprende l'intera struttura dell'esercito, la sua suddivisione in forze parziali, le strutture di comando, la classificazione degli appartenenti all'esercito nonché l'organizzazione territoriale. Dalla riforma dell'esercito 95 non esistono più truppe cantonali; l'esercito è organizzato completamente a livello federale (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4ª ed. 2023, Art. 60 N. 4).
N. 7Istruzione: Questa competenza si estende a tutti gli aspetti dell'istruzione militare: scuole reclute, scuole quadri, corsi di ripetizione, servizi di stato maggiore e corsi speciali. La Confederazione determina completamente contenuto, durata, luogo e metodologia dell'istruzione militare.
N. 8Equipaggiamento: Vi rientra l'intera dotazione materiale dell'esercito: armi, munizioni, veicoli, uniformi, apparecchi tecnici, sistemi informatici e di comunicazione. La Confederazione è competente per l'approvvigionamento, la manutenzione, lo stoccaggio e la liquidazione del materiale dell'esercito.
N. 9Rilevamento di impianti militari (cpv. 3): La Confederazione può rilevare impianti militari dei Cantoni contro equa indennità. Questa disposizione ha oggi scarsa importanza pratica dalla completa federalizzazione dell'esercito. Riguarda oggi primariamente campi di tiro, arsenali o altre infrastrutture utilizzate militarmente che si trovano ancora in proprietà cantonale (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2ª ed. 2024, Art. 60 N. 12).
N. 10 La competenza federale esclusiva ha per conseguenza che qualsiasi legislazione cantonale nell'ambito militare è incostituzionale. I Cantoni non possono emanare né disposizioni complementari né disposizioni esecutive del diritto militare. Neppure accordi contrattuali tra Confederazione e Cantoni possono modificare l'ordine costituzionale delle competenze (DTF 67 I 277).
N. 11 La competenza federale globale si estende anche a tutti i settori annessi agli affari militari, segnatamente:
Giustizia militare e procedura penale militare
Assicurazione militare
Responsabilità dello Stato per danni nel servizio militare (DTF 123 II 577, DTF 127 II 289)
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare
Diritto disciplinare
Amministrazione di fondi militari
N. 12 Per l'attuazione pratica ciò significa che esclusivamente le autorità federali sono competenti per la normazione e l'esecuzione nell'ambito militare. I Cantoni non hanno più proprie competenze militari e fungono al massimo da organi esecutivi della Confederazione, nella misura in cui il diritto federale lo prevede (p. es. per il reclutamento secondo l'art. 9 LM).
N. 13Delimitazione dal diritto di polizia: È controversa la delimitazione tra compiti militari (competenza federale) e compiti di polizia (fondamentalmente competenza cantonale). Müller (Föderalismus und Sicherheit, 2021, pag. 234 segg.) sostiene l'opinione che gli impieghi sussidiari dell'esercito a sostegno delle autorità civili rientrano ancora nella competenza militare federale. Al contrario Kälin (Verfassungsrechtliche Schranken des Armeeeinsatzes im Innern, ZBl 2019, pag. 456) sottolinea che la sovranità cantonale di polizia non è toccata dall'art. 60 Cost. e che gli impieghi dell'esercito all'interno necessitano sempre del consenso dei Cantoni.
N. 14Rapporto con la protezione della popolazione: La delimitazione tra militare (art. 60 Cost.) e protezione civile (art. 61 Cost.) solleva in parte questioni. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N. 3456) propugnano una separazione rigorosa dei due settori. Tschannen (in: Ehrenzeller et al., St. Galler Kommentar BV, Art. 61 N. 8) invece considera inevitabili sovrapposizioni, in particolare nell'utilizzazione comune di infrastrutture.
N. 15Privatizzazione di compiti militari: È discusso in modo controverso in che misura la Confederazione possa delegare compiti militari a privati. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N. 1123) rifiutano una delega di compiti militari centrali sovrani. Vogel (Sicherheit durch Privatisierung?, 2018, pag. 89 segg.) differenzia tra compiti di combattimento (non delegabili) e prestazioni di supporto (delegabili).
N. 16 Nell'applicazione dell'art. 60 Cost. è da tenere presente che la competenza federale è veramente globale. Anche settori apparentemente periferici come l'amministrazione di campi di tiro per esercitazioni militari vi rientrano. Prescrizioni cantonali o comunali che vogliono limitare attività militari (p. es. disposizioni di protezione contro il rumore per campi di tiro) sono ammissibili solo nella misura in cui non rendano impossibile l'utilizzazione militare.
N. 17 Per la pratica è rilevante in particolare l'ordine di responsabilità: danni in relazione ad attività militari soggiacciono esclusivamente al diritto federale di responsabilità secondo l'art. 135 segg. LM. Disposizioni cantonali di responsabilità dello Stato non sono applicabili, anche se il danno si verifica su territorio cantonale (DTF 127 II 289).
N. 18 L'obbligo di indennità secondo il cpv. 3 trova oggi applicazione praticamente solo per il rilevamento di impianti cantonali esistenti. L'adeguatezza dell'indennità si orienta al valore di mercato dell'impianto considerando la sua destinazione militare. Controversie tra Confederazione e Cantoni su tali indennità sono giudicate dal Tribunale federale come unica istanza secondo l'art. 189 cpv. 2 Cost.
#Competenza federale per la legislazione e organizzazione militare
BGE 67 I 277 (17 luglio 1941)
Controversie tra Confederazione e Cantoni in materia di amministrazione militare e assunzione di impianti militari.
La decisione precisa la natura imperativa dell'ordine di competenze costituzionali federali in materia militare e i limiti di accordi contrattuali tra Confederazione e Cantoni.
«Le disposizioni sulla ripartizione dell'amministrazione militare tra Confederazione e Cantoni (art. 20, cpv. 1, Cost., OM e le disposizioni applicabili, in particolare anche quelle sui diritti e doveri dei Cantoni) sono norme imperative del diritto pubblico. La ripartizione delle competenze ivi stabilita non può essere modificata mediante accordi tra la Confederazione e un Cantone.»
BGE 123 II 577 (1997)
Responsabilità della Confederazione in caso di scontro tra aeromobile militare e civile in volo.
Il Tribunale federale ha chiarito che la competenza federale nella legislazione militare si estende anche alle disposizioni sulla responsabilità.
«La responsabilità della Confederazione per uno scontro tra un aeromobile militare e un aeromobile civile in volo non si regge sulla legge sulla navigazione aerea, ma sull'organizzazione militare (oggi: legge militare).»
BGE 127 II 289 (2001)
Rapporto tra responsabilità federale secondo la legge militare e assicurazione militare.
La decisione conferma l'ampia competenza federale per l'intero ordinamento di diritto militare incluse le norme sulla responsabilità.
«Secondo l'art. 135 cpv. 3 LM, la responsabilità della Confederazione in caso di fattispecie che rientrano sotto altre disposizioni sulla responsabilità si regge su tali disposizioni.»
BGE 111 Ib 192 (1985)
Regresso della Confederazione contro appartenenti all'esercito in caso di colpa grave.
La sentenza mostra l'attuazione pratica della competenza federale per organizzazione e responsabilità in ambito militare.
«Secondo l'art. 22 cpv. 1 OM la Confederazione risponde indipendentemente dalla colpa del militare per il danno che questi arreca a un terzo nell'esercizio di un'attività di servizio. [...] La Confederazione può tuttavia rivalersi sul militare che ha causato il danno se questi ha agito con dolo o colpa grave.»
BGE 108 Ib 220 (1982)
Trattamento procedurale delle pretese di regresso della Confederazione contro appartenenti all'esercito.
La decisione illustra la competenza federale per l'amministrazione di impianti militari e le relative conseguenze giuridiche.
BGE 108 Ib 9 (1982)
Responsabilità del militare secondo l'organizzazione militare.
Ulteriore precisazione dell'ampia competenza federale in materia militare.
BGE 103 Ib 276 (1977)
Responsabilità federale per danni nel servizio militare.
La sentenza conferma la competenza esclusiva federale per le questioni di responsabilità militare quale parte dell'organizzazione militare.
«Per il danno alla persona degli eredi la Confederazione non risponde secondo l'art. 22 cpv. 1 OM. La LAMil rientra nelle "altre disposizioni sulla responsabilità civile" riservate nell'art. 22 cpv. 2 OM.»
A-2884/2019 (17 febbraio 2020, TAF)
Obbligo di servizio militare e organizzazione.
Giurisprudenza attuale sull'applicazione della competenza federale per la legislazione militare in contesti moderni.
B-2840/2023 (13 settembre 2023, TAF)
Servizio civile come alternativa al servizio militare.
La decisione mostra l'evoluzione della competenza federale nel settore dell'organizzazione militare includendo il servizio civile.