1Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.
2Per le donne il servizio militare è volontario.
3Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.
4La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
5Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
Panoramica
L'art. 59 Cost. disciplina l'obbligo militare (obbligo di prestare servizio militare) e le relative alternative. La Costituzione obbliga tutti i cittadini svizzeri di sesso maschile a prestare servizio militare. Le donne possono prestare servizio militare su base volontaria.
Chi non può conciliare il servizio militare con la propria coscienza ha diritto al servizio civile sostitutivo. Questo servizio alternativo è aperto soltanto alle persone soggette all'obbligo militare e deve essere richiesto. I requisiti concreti per l'ammissione e le procedure sono disciplinati dalle leggi d'esecuzione.
Chi non presta né servizio militare né servizio sostitutivo deve pagare una tassa annuale. Questa tassa sostitutiva è dovuta anche dalle persone che sono inabili al servizio per motivi di salute. L'importo esatto e la durata dell'obbligo di pagamento sono determinati dalle corrispondenti leggi federali.
La Confederazione deve risarcire adeguatamente la perdita di guadagno durante il servizio. In caso di danni alla salute o morte durante il servizio, gli interessati o i loro congiunti hanno diritto al sostegno della Confederazione.
Esempio: Un ventenne svizzero può scegliere tra tre opzioni: prestare servizio militare, richiedere il servizio civile in caso di conflitto di coscienza, oppure non assolvere nessuno dei due servizi e pagare invece la tassa sostitutiva. Una coetanea svizzera può prestare servizio militare volontariamente, ma non è obbligata a farlo.
Il trattamento differenziato di uomini e donne è controverso dal punto di vista costituzionale e viene criticato a livello internazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha inoltre stabilito che l'obbligo di pagare la tassa sostitutiva per le persone con disabilità può essere discriminatorio.
Art. 59 Cost. — Servizio militare e servizio sostitutivo
#Dottrina
#1. Genesi normativa
N. 1 L'art. 59 Cost. risale all'art. 18 vCost. (versione 1874). L'obbligo di prestare servizio militare era concepito fin dall'inizio come dovere civico generale. Le votazioni popolari del 26 febbraio 1984 e del 24 maggio 1987 respinsero entrambe un articolo costituzionale volto a introdurre un servizio civile sostitutivo. Solo il 17 maggio 1992 il Popolo approvò il complemento all'art. 18 cpv. 1 vCost. con la frase «La legge prevede un servizio civile sostitutivo». Il Tribunale federale valutò questa decisione come un cambiamento di sistema fondamentale: il servizio civile fu così ancorato nella Costituzione come sostituto garantito costituzionalmente al servizio militare, non meramente come alternativa sanzionatoria di diritto penale (DTF 121 II 166 consid. 3).
N. 2 La revisione totale della Costituzione federale del 1999 traspose l'art. 18 vCost. in gran parte immutato nell'art. 59 Cost. Il Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la nuova Costituzione federale (FF 1997 I 1) qualificò l'art. 59 Cost. come «aggiornamento» del diritto costituzionale vigente, senza mutamento del contenuto materiale (FF 1997 I 207). La sistematica fu tuttavia razionalizzata: i capoversi 4 (indennità per perdita di guadagno) e 5 (pretesa in caso di danno alla salute o di morte) furono per la prima volta formulati esplicitamente come garanzie costituzionali autonome, che fino ad allora erano disciplinate unicamente a livello di legge. Il Consiglio federale sottolineò che il cpv. 5 doveva ancorare il diritto costituzionale a un «sostegno adeguato», elevando così a rango costituzionale l'obbligo di prestazione dell'assicurazione militare vigente (FF 1997 I 207 seg.).
N. 3 La questione dell'obbligo di leva per le donne fu dibattuta in sede di deliberazione parlamentare. Il Parlamento decise di ancorare esplicitamente nella nuova Costituzione il cpv. 2 (volontarietà del servizio militare per le cittadine svizzere), sebbene ciò corrispondesse alla situazione giuridica precedente. Le modifiche della struttura dell'obbligo di leva richiedono da allora una revisione costituzionale; una sua eventuale estensione alle donne sarebbe, secondo l'opinione unanime della dottrina, possibile soltanto per via di votazione popolare (Ehrenzeller/Schweizer, SGK Cost., art. 59 N. 10; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 871).
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 59 Cost. è collocato nel 3° capitolo («Confederazione, Cantoni e Comuni») del 2° titolo («Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali»), senza essere esso stesso un diritto fondamentale ai sensi degli artt. 7–36 Cost. Si tratta piuttosto di una norma sul dovere civico e di competenza, che contiene al contempo diritti soggettivi (cpv. 4 e 5). La norma svolge pertanto una funzione ibrida: da un lato fonda il dovere di prestazione personale, dall'altro diritti contrapposti del prestante di fronte alla Confederazione. Questa duplice natura distingue l'art. 59 Cost. dai puri diritti di difesa degli artt. 7 ss. Cost. (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 1037).
N. 5 L'art. 59 Cost. è concepito come competenza federale: il diritto militare è materia esclusiva della Confederazione (→ art. 60 Cost. per l'esercito, → art. 173 cpv. 1 lett. a Cost. per l'Assemblea federale). I Cantoni sono limitati al ruolo di organo di tassazione (cpv. 3 frase 2). L'obbligo di leva è disciplinato dalla legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM; RS 510.10) e, per il servizio civile, dalla legge sul servizio civile (LSC; RS 824.0). La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 661). Tutte e tre le leggi si fondano direttamente sull'art. 59 Cost.
N. 6 Alle restrizioni dei diritti fondamentali connesse all'obbligo di prestare servizio militare (p. es. limitazione della libertà personale per effetto dell'incorporazione, limitazione della proprietà per effetto dell'obbligo di pagare la tassa) si applica → art. 36 Cost. Il test di proporzionalità (idoneità, necessità, proporzionalità in senso stretto) si applica anche alle restrizioni nel contesto del servizio militare, essendo l'art. 59 Cost. stesso considerato una base legale sufficiente ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 Cost. (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 2810). ↔ Art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica) è rilevante in particolare riguardo alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (N. 20 ss.).
#3. Elementi della fattispecie / contenuto normativo
3.1 Obbligo di prestare servizio militare (cpv. 1)
N. 7 Il cpv. 1 frase 1 statuisce l'obbligo generale di leva per ogni cittadino svizzero di sesso maschile. «Ogni Svizzero» comprende tutti gli uomini con cittadinanza svizzera, indipendentemente dal domicilio e da un'eventuale doppia cittadinanza. L'obbligo nasce in virtù della cittadinanza, non del domicilio. Il Tribunale federale ha stabilito in DTF 121 II 166 consid. 1 che l'obbligo di leva deve essere adempiuto mediante prestazione personale e che un'altra forma di servizio — ad esempio il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 81 n. 2 aCPM — non vale come adempimento di tale obbligo.
N. 8 Il cpv. 1 frase 2 contiene un mandato legislativo: la legge prevede un servizio civile sostitutivo. La parola «prevede» va intesa come obbligo imperativo del legislatore, non come mera facoltà. Il servizio civile sostituisce il servizio militare quale forma di adempimento personale dell'obbligo di leva; non è un privilegio, bensì un diritto del soggetto all'obbligo di leva, accordato in presenza di un comprovato conflitto di coscienza (art. 1 LSC). Il servizio civile è 1,5 volte più lungo del servizio militare (art. 8 LSC), il che costituisce un aggravio costituzionalmente ammissibile — confermato dal Tribunale federale — finché è rispettata la proporzionalità (Ehrenzeller/Schweizer, SGK Cost., art. 59 N. 15).
3.2 Volontarietà per le cittadine svizzere (cpv. 2)
N. 9 Il cpv. 2 statuisce che il servizio militare per le cittadine svizzere è volontario. Tale disposizione non costituisce una discriminazione, bensì una differenziazione espressamente prevista dalla Costituzione. Le cittadine svizzere che prestano volontariamente servizio militare sono soggette alle stesse regole degli uomini obbligati a prestare servizio militare (→ art. 3 LM). La limitazione dell'obbligo di leva agli uomini è compatibile con l'art. 8 cpv. 3 Cost., poiché il costituente ha previsto espressamente questa eccezione alla parità di trattamento. La Commissione di ricorso in materia di tasse del Cantone di Zurigo ha confermato ciò in WE.2013.2 (27 novembre 2012).
3.3 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare (cpv. 3)
N. 10 Il cpv. 3 frase 1 fonda la tassa d'esenzione dall'obbligo militare per i cittadini svizzeri che non prestano né servizio militare né servizio sostitutivo. La tassa è una tassa sostitutiva (contribution de remplacement): compensa fiscalmente la mancata prestazione personale di servizio e mira a garantire la parità di trattamento tra coloro che prestano servizio e coloro che non lo prestano (TF, sentenza 2C_339/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1; DTF 150 I 144 consid. 3.1). Il Tribunale federale ha chiarito in DTF 121 II 166 consid. 4 che non si tratta di una pena, bensì di un obbligo di diritto pubblico connesso alla mancata prestazione personale di servizio: «La tassa è dovuta in quanto tale perché il soggetto all'obbligo di leva è dispensato dall'adempiere il suo obbligo di diritto pubblico di prestare servizio militare nei confronti della collettività» (con rinvio a FF 1958 II 340 e DTF 113 Ib 206 consid. 3a).
N. 11 Il cpv. 3 frase 2 disciplina il riparto di competenze tra Confederazione e Cantoni: la Confederazione riscuote la tassa (la disciplina mediante legge federale), i Cantoni la tassano e la incassano. L'ancoraggio costituzionale di questo riparto di competenze è insolito, poiché le competenze di riscossione di tasse e imposte normalmente non sono disciplinate in modo così dettagliato a livello costituzionale. Il motivo risiede nel fatto che la tassa d'esenzione dall'obbligo militare si colloca funzionalmente tra la tassa federale e il compito amministrativo cantonale (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 873).
3.4 Indennità per perdita di guadagno (cpv. 4)
N. 12 Il cpv. 4 obbliga la Confederazione ad emanare disposizioni sull'adeguata compensazione della perdita di guadagno. Questo mandato costituzionale è attuato dalla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG; RS 834.1). «Adeguata» è una nozione giuridica indeterminata: esige un'indennità che non compensi integralmente la perdita di reddito causata dal servizio né la lasci sostanzialmente priva di ristoro. Il Tribunale federale esamina la proporzionalità della disciplina legale con riserbo (→ art. 190 Cost.).
3.5 Pretesa in caso di danno alla salute o di morte (cpv. 5)
N. 13 Il cpv. 5 contiene un diritto soggettivo del prestante di servizio e dei suoi familiari al «sostegno adeguato» della Confederazione qualora il prestante di servizio subisca un danno alla salute o perda la vita durante il servizio militare o sostitutivo. Questo diritto è concretizzato dalla legge federale sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1). Il Tribunale federale ha chiarito in DTF 127 II 289 consid. 3b la natura giuridica dell'assicurazione militare: non è un'assicurazione in senso tecnico, bensì un sistema statale di responsabilità e assicurazione con prevalente carattere di responsabilità civile; l'obbligo di prestazione della Confederazione si fonda sul fatto che essa espone il prestante di servizio a una situazione di rischio accresciuto.
N. 14 La formulazione «sostegno adeguato» è volutamente aperta. Essa contiene un parametro qualitativo (adeguatezza), non una copertura integrale del danno. L'assicurazione militare non è pertanto una responsabilità per atto illecito nel senso civilistico, bensì un obbligo di compensazione di diritto pubblico della Confederazione. L'assicurazione militare esclude la responsabilità della Confederazione ai sensi dell'art. 135 LM nella misura in cui le sue prestazioni coprono il danno (DTF 127 II 289 consid. 3d).
#4. Effetti giuridici
N. 15 Se un cittadino svizzero soggetto all'obbligo di leva viola il suo obbligo di prestare servizio, sono previste diverse conseguenze giuridiche: (a) sanzioni penali ai sensi del codice penale militare (CPM; RS 321.0), (b) misure disciplinari ai sensi della LM nonché (c) l'obbligo di pagare la tassa sostitutiva ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 Cost. in relazione con la LTEO. La tassa sostitutiva sorge per legge, indipendentemente dal motivo della mancata prestazione di servizio — anche l'inidoneità al servizio per motivi di salute non esime in linea di principio dall'obbligo di pagare la tassa (TF, sentenza 2C_924/2012 del 29 aprile 2013 consid. 3.1).
N. 16 Il diritto di cui all'art. 59 cpv. 5 Cost. è un diritto soggettivo giustiziabile. Può essere fatto valere direttamente dinanzi alle autorità federali. La LAM concretizza tale diritto; essa deroga all'art. 135 LM in quanto lex specialis (Maeschi, Kommentar MVG, Berna 2000, pag. 8 ss.; DTF 127 II 289 consid. 3d).
N. 17 La violazione del diritto all'adeguata indennità per perdita di guadagno (cpv. 4) va fatta valere mediante ricorso dinanzi ai tribunali delle assicurazioni sociali. La norma costituzionale non fonda un obbligo di prestazione direttamente esigibile, fintanto che la LIPG rispetta i limiti dell'adeguatezza.
#5. Questioni controverse
5.1 Conformità costituzionale della tassa in caso di inidoneità al servizio per malattia
N. 18 È rimasta a lungo irrisolta e controversa la questione se la tassa d'esenzione dall'obbligo militare in caso di inidoneità al servizio per malattia o disabilità sia compatibile con il divieto di discriminazione (→ art. 8 Cost., art. 14 in relazione con l'art. 8 CEDU). La Corte EDU ha deciso in Glor c. Svizzera (n. 13444/04, sentenza del 30 aprile 2009) che la riscossione della tassa nei confronti di un diabetico, che aveva manifestato chiaramente la sua volontà di prestare servizio ma era stato dichiarato inidoneo e non era stato assegnato a un servizio alternativo, viola l'art. 14 in relazione con l'art. 8 CEDU. Il Tribunale federale ne ha dedotto che l'obbligo di pagare la tassa può essere mantenuto in tali situazioni solo se l'interessato non ha manifestato in modo sufficiente la sua volontà di prestare servizio (TF, sentenza 2C_924/2012 del 29 aprile 2013 consid. 5.1; DTF 150 I 144 consid. 8.2.2). In DTF 150 I 144 consid. 8.2.3 il Tribunale federale ha precisato che uno Svizzero naturalizzato, che non ha intrapreso passi concreti per una ricorporazione, non può invocare una discriminazione ai sensi di Glor.
N. 19 La Corte EDU ha confermato la sua linea in Ryser c. Svizzera (n. 23040/13, sentenza del 12 gennaio 2021): una tassa che trova la sua origine nell'incapacità di prestare servizio causata da malattia rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 CEDU, anche se le sue conseguenze sono principalmente di natura finanziaria. In seguito a Glor la Svizzera ha parzialmente adeguato la LTEO, in particolare introducendo casi di esonero per disabilità gravi. Ehrenzeller/Schweizer (SGK Cost., art. 59 N. 30) ritengono la disciplina attuale conforme alla CEDU nella misura in cui il servizio volontario è consentito in presenza di un'idoneità corrispondente; Müller/Schefer (Grundrechte, 4a ed. 2008, pag. 875) sottolineano la lacuna di tutela residua per le persone con disabilità di grado medio.
5.2 Compatibilità dell'obbligo di leva limitato agli uomini con l'art. 8 cpv. 3 Cost.
N. 20 Se l'obbligo di leva limitato agli uomini sia compatibile con il principio della parità dei sessi di cui all'art. 8 cpv. 3 Cost. è una questione accademica controversa. La dottrina dominante e la prassi affermano la compatibilità, poiché l'art. 59 cpv. 1 e 2 Cost. vale come lex specialis rispetto all'art. 8 Cost. e il costituente ha previsto espressamente la differenziazione (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 1037; Commissione di ricorso in materia di tasse di Zurigo, WE.2013.2, 27 novembre 2012). Un'opinione minoritaria in dottrina — in particolare Haller/Kölz, Allgemeines Staatsrecht, 2a ed. 1999, pag. 239 — ravvisa in ciò una contraddizione immanente alla Costituzione, da risolvere in occasione di una futura revisione costituzionale. De lege ferenda si discute di un obbligo generale di prestare servizio neutro rispetto al sesso (Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 2815).
5.3 Natura giuridica dell'assicurazione militare
N. 21 La natura giuridica dell'assicurazione militare — assicurazione sociale o responsabilità dello Stato — era controversa prima di DTF 127 II 289. La dottrina più risalente (in particolare Schatz, Kommentar zur Eidgenössischen Militärversicherung, Zurigo 1952, pag. 20) enfatizzava il carattere di responsabilità; voci più recenti (p. es. Maeschi, MVG, Berna 2000, pag. 8 ss.) ravvisavano entrambi gli elementi, attribuendo tuttavia prevalenza al carattere di responsabilità civile. Il Tribunale federale condivise questa valutazione (DTF 127 II 289 consid. 3b e d) e stabilì che le disposizioni della LAM sono «altre disposizioni sulla responsabilità» ai sensi dell'art. 135 cpv. 3 LM, che escludono un'ulteriore responsabilità federale ai sensi della legge militare. Questa giurisprudenza è da allora consolidata; Steger-Bruhin (Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, diss. San Gallo, Zurigo 1996, pag. 20 ss.) aveva anticipato questo risultato.
5.4 Diritto intertemporale nella tassa d'esenzione dall'obbligo militare
N. 22 La revisione della LTEO con effetto dal 1° gennaio 2019 — in particolare il prolungamento della durata dell'obbligo sostitutivo fino al compimento del 37° anno di età — ha sollevato questioni di retroattività. Il Tribunale federale ha stabilito in DTF 150 I 144 consid. 6.1 e 7.2 che non sussiste un'inammissibile retroattività propria quando la nuova norma è applicata a fattispecie sorte dopo la sua entrata in vigore, anche se la persona interessata aveva già raggiunto la fine del suo obbligo sostitutivo in base al diritto previgente. L'obbligo di pagare la tassa sorge nuovamente ogni anno e non costituisce una fattispecie permanente nel senso del diritto intertemporale.
#6. Note pratiche
N. 23 Obbligo di pagare la tassa ed esenzioni: I soggetti all'obbligo di leva dovrebbero verificare per tempo se sussiste un motivo di esonero ai sensi dell'art. 4 LTEO (difficoltà economiche, inidoneità al servizio con disabilità grave). Una mera inidoneità al servizio accertata medicalmente, senza dichiarazione di volontà di prestare servizio, non protegge in linea di principio dall'obbligo di pagare la tassa secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte EDU (DTF 150 I 144 consid. 8.2.2). Chi intende invocare Glor/Ryser deve aver manifestato in modo attivo e dimostrabile la sua volontà di prestare servizio e aver richiesto l'assegnazione a un servizio alternativo.
N. 24 Persone naturalizzate: In seguito alla revisione della LTEO del 2019, l'obbligo sostitutivo inizia al più presto a partire dal 19° anno di età e termina al più tardi al compimento del 37° anno di età (art. 3 LTEO). Le persone che sono naturalizzate solo dopo il compimento del 24° anno di età possono ancora essere incorporate nell'esercito mediante la disciplina della ricorporazione (art. 9 cpv. 3 LM in relazione con l'art. 12 cpv. 2 OMi), sempreché vi sia fabbisogno. L'omissione dei relativi passi esclude, secondo DTF 150 I 144 consid. 8.2.3, l'invocazione di una discriminazione.
N. 25 Servizio civile: Il servizio civile presuppone la plausibilità di un autentico conflitto di coscienza (art. 7 LSC). La valutazione richiede, secondo GAAC 2007/26, un'audizione personale. La procedura di ammissione è soggetta al controllo del Tribunale amministrativo federale. I richiedenti respinti devono la tassa d'esenzione dall'obbligo militare per il periodo in cui non è stato prestato alcun servizio civile.
N. 26 Pretese nei confronti dell'assicurazione militare: Le pretese di cui all'art. 59 cpv. 5 Cost. in relazione con la LAM devono essere annunciate all'assicurazione militare (SWICA su incarico della Confederazione). L'assicurazione militare copre i danni alla salute che si sono manifestati o aggravati durante il servizio. Per la prova della causalità è sufficiente la verosimiglianza preponderante (artt. 5–6 LAM). Importante: le prestazioni dell'assicurazione militare escludono in linea di principio un'azione parallela di responsabilità statale ai sensi dell'art. 135 LM (DTF 127 II 289 consid. 3d). I prestanti di servizio i cui danni superano le prestazioni della LAM non hanno alcuna pretesa aggiuntiva a livello federale.
N. 27 Rinvii: → art. 58 Cost. (autorità giudiziarie per i militari); → art. 60 Cost. (esercito); ↔ art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica in materia di obbligo di pagare la tassa); → art. 36 Cost. (restrizione dei diritti fondamentali nel contesto dell'obbligo di prestare servizio); → art. 190 Cost. (diritto determinante: le leggi federali sono vincolanti per il Tribunale federale, anche se limitano l'art. 59 Cost.). A livello internazionale: art. 4 cpv. 3 lett. b CEDU (nessun elemento di lavoro forzato nel servizio militare); art. 14 in relazione con l'art. 8 CEDU (divieto di discriminazione in materia di tassa, in particolare alla luce di Glor c. Svizzera, Corte EDU n. 13444/04 del 30 aprile 2009).
Giurisprudenza
#I. Obbligo del servizio militare e servizio sostitutivo
#Principi dell'obbligo di leva
BGE 121 II 166 E. 1 (11 agosto 1995) Tassa militare sostitutiva in caso di rifiuto del servizio per motivi di coscienza. L'obbligo di leva secondo l'art. 59 cpv. 1 Cost. deve essere adempiuto mediante servizio personale.
«L'art. 18 cpv. 1 frase 1 Cost. [oggi art. 59 cpv. 1 Cost.] statuisce l'obbligo generale di leva. Questo deve essere adempiuto mediante servizio personale (servizio militare) nelle classi d'età. Chi non adempie l'obbligo di leva mediante servizio personale deve pagare una tassa militare sostitutiva.»
#Servizio civile e conflitto di coscienza
BVGE 2007/26 (26 aprile 2007) Condizioni di ammissione al servizio civile. La valutazione di un conflitto di coscienza richiede un'audizione personale da parte della commissione d'ammissione.
«La valutazione se un conflitto di coscienza nel senso della legge possa essere reso credibile comprende una valutazione di processi interni o di uno stato psichico-psicologico sui quali non può essere fornita prova diretta.»
#II. Tassa sostitutiva militare
#Obbligo della tassa in caso di inabilità al servizio
Sentenza 2C_924/2012 (29 aprile 2013) E. 3.1 Tassa sostitutiva militare per persona inabile al servizio militare. L'obbligo della tassa sostitutiva sorge indipendentemente dalla ragione dell'inabilità al servizio.
«Secondo l'art. 59 cpv. 1 Cost. ogni svizzero è soggetto all'obbligo di leva; la legge prevede un servizio sostitutivo civile. Secondo l'art. 1 della Legge federale sul servizio civile sostitutivo del 6 ottobre 1995 (Legge sul servizio civile, LSC; RS 824.0), ai soggetti all'obbligo militare che non possono conciliare il servizio militare con la loro coscienza viene concesso, su richiesta, un servizio civile sostitutivo di durata maggiore (servizio civile).»
Sentenza 2C_396/2012 (23 novembre 2012) Conformità della tassa sostitutiva militare alla CEDU. La tassa sostitutiva non viola il divieto di discriminazione della CEDU.
«L'imposizione di una tassa sostitutiva a persone che sono inabili al servizio militare a causa di menomazioni della salute non viola l'art. 14 in connessione con l'art. 8 CEDU, se queste persone non hanno manifestato sufficientemente la loro volontà di prestare servizio.»
#Giurisprudenza della Corte EDU sulla discriminazione
Corte EDU n. 23040/13 (Ryser c. Svizzera) (12 gennaio 2021) Obbligo della tassa sostitutiva in caso di inabilità al servizio militare per malattia. La Corte EDU ha confermato una violazione dell'art. 14 in connessione con l'art. 8 CEDU.
«Una tassa riscossa dallo Stato che ha la sua origine nell'incapacità di servire nell'esercito a causa di una malattia, quindi in una fattispecie che sfugge alla volontà dell'interessato, rientra nell'art. 8 CEDU, anche se le conseguenze di questa misura sono principalmente di natura finanziaria.»
#III. Carattere facoltativo del servizio militare per le donne
#Conformità costituzionale dell'obbligo di leva specifico per sesso
Tribunale delle imposte di Zurigo WE.2013.2 (27 novembre 2012) Obbligo di leva maschile e parità di diritti. La limitazione dell'obbligo di leva agli uomini non viola il principio di parità.
«L'obbligo di leva solo per gli uomini e non anche per le donne e quindi la riscossione della tassa sostitutiva militare solo dai primi non viola né la Cost. né il diritto internazionale.»
#IV. Indennità per perdita di guadagno e assicurazione militare
#Rapporto tra assicurazione militare e responsabilità dello Stato
BGE 127 II 289 E. 3 (18 aprile 2001) Responsabilità della Confederazione per danni del servizio militare. L'assicurazione militare esclude la responsabilità secondo la legge militare.
«Le disposizioni della legge sull'assicurazione militare sono quindi 'altre disposizioni sulla responsabilità' secondo l'art. 135 cpv. 3 LM ed escludono la responsabilità secondo la legge militare. L'assicurazione militare presenta sì elementi del diritto delle assicurazioni (sociali), ma in misura determinante anche elementi del diritto della responsabilità dello Stato/diritto della responsabilità civile.»
#V. Sviluppi attuali
#Naturalizzazione e obbligo di leva successivo
BGE 150 I 144 (25 settembre 2024) E. 3.1 Tassa sostitutiva militare dopo la naturalizzazione. Gli svizzeri naturalizzati sono soggetti alla tassa sostitutiva militare a partire dalla naturalizzazione.
«La tassa viene riscossa annualmente dagli obbligati al versamento sostitutivo che nell'anno sostitutivo non adempiono l'obbligo di servizio mediante servizio militare o civile. Con ciò si vuole garantire la parità di trattamento tra soggetti all'obbligo di leva che prestano servizio militare o civile e soggetti all'obbligo di leva esentati da questo.»
Tribunale amministrativo di Zurigo VB.2024.00349 (11 settembre 2024) Divieto di retroattività in caso di modifiche legislative. Le disposizioni introdotte nel 2019 si applicano anche alle persone già naturalizzate.
«Non sussiste retroattività inammissibile delle modifiche della LTSR entrate in vigore il 1° gennaio 2019, se nell'anno sostitutivo 2019 uno svizzero naturalizzato che compie 36 anni diventa per la prima volta soggetto alla tassa sostitutiva.»
#VI. Esclusione dal servizio militare e rifiuto del servizio
#Inaccettabilità per l'esercito
TAF A-4854/2012 (7 marzo 2013) Esclusione a causa di condanna penale. L'esclusione di persone inaccettabili avviene secondo criteri rigorosi.
«Secondo l'art. 22 della legge militare viene escluso dal servizio militare chi a causa di condanna da parte di un tribunale penale per crimini o delitti è diventato inaccettabile per l'esercito.»
#Mancato reclutamento per motivi sanitari
TAF A-998/2021 (12 gennaio 2022) Procedura in caso di mancato reclutamento. Il mancato reclutamento avviene secondo criteri medici e altri criteri oggettivi.
«L'adempimento dell'obbligo del servizio militare avviene in linea di principio armato. Un mancato reclutamento viene preso in considerazione solo se sussistono circostanze particolari che rendono impossibile un servizio anche in funzioni disarmate.»