Testo di legge
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1Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

2L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

3Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

4La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Art. 5 Cost. - Principio dello Stato di diritto

Panoramica

L'articolo 5 Cost. costituisce il fondamento dello Stato di diritto svizzero. Stabilisce che l'attività statale può avvenire soltanto su base legale (principio di legalità) e deve essere nell'interesse pubblico e proporzionata. Inoltre obbliga tutti gli organi dello Stato e i privati ad agire in buona fede e richiede l'osservanza del diritto internazionale.

Il principio di legalità (capoverso 1) significa: lo Stato può agire soltanto quando una legge o un'ordinanza lo permette. Quanto più grave è l'intervento nei diritti dei cittadini, tanto più precisa deve essere la base legale (DTF 151 II 254 consid. 4). Esempio: se la polizia vuole effettuare una perquisizione domiciliare, necessita di un'autorizzazione legale e per lo più di un mandato giudiziario.

La proporzionalità (capoverso 2) richiede un test a tre livelli: la misura statale deve essere idonea, necessaria e ragionevolmente esigibile (DTF 139 I 16 consid. 2.2). Esempio: un divieto di circolazione per parcheggio scorretto sarebbe sproporzionato – basta una multa.

La buona fede (capoverso 3) vieta comportamenti contraddittori. Se un'autorità ha fatto una promessa, deve in linea di principio mantenerla (DTF 102 Ia 331 consid. 3). Esempio: le licenze edilizie rilasciate non possono essere revocate arbitrariamente.

L'osservanza del diritto internazionale (capoverso 4) obbliga tutte le autorità statali al rispetto dei trattati internazionali. Il diritto internazionale ha in principio la precedenza sul diritto nazionale (DTF 138 II 524 consid. 5). Esempio: i tribunali svizzeri devono rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Questi principi permeano l'intero ordinamento giuridico e devono essere osservati in ogni attività statale. Proteggono i cittadini dall'arbitrio e creano certezza del diritto (FF 1997 I 138).