1Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
2L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Art. 5 Cost. - Principio dello Stato di diritto
#Panoramica
L'articolo 5 Cost. costituisce il fondamento dello Stato di diritto svizzero. Stabilisce che l'attività statale può avvenire soltanto su base legale (principio di legalità) e deve essere nell'interesse pubblico e proporzionata. Inoltre obbliga tutti gli organi dello Stato e i privati ad agire in buona fede e richiede l'osservanza del diritto internazionale.
Il principio di legalità (capoverso 1) significa: lo Stato può agire soltanto quando una legge o un'ordinanza lo permette. Quanto più grave è l'intervento nei diritti dei cittadini, tanto più precisa deve essere la base legale (DTF 151 II 254 consid. 4). Esempio: se la polizia vuole effettuare una perquisizione domiciliare, necessita di un'autorizzazione legale e per lo più di un mandato giudiziario.
La proporzionalità (capoverso 2) richiede un test a tre livelli: la misura statale deve essere idonea, necessaria e ragionevolmente esigibile (DTF 139 I 16 consid. 2.2). Esempio: un divieto di circolazione per parcheggio scorretto sarebbe sproporzionato – basta una multa.
La buona fede (capoverso 3) vieta comportamenti contraddittori. Se un'autorità ha fatto una promessa, deve in linea di principio mantenerla (DTF 102 Ia 331 consid. 3). Esempio: le licenze edilizie rilasciate non possono essere revocate arbitrariamente.
L'osservanza del diritto internazionale (capoverso 4) obbliga tutte le autorità statali al rispetto dei trattati internazionali. Il diritto internazionale ha in principio la precedenza sul diritto nazionale (DTF 138 II 524 consid. 5). Esempio: i tribunali svizzeri devono rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Questi principi permeano l'intero ordinamento giuridico e devono essere osservati in ogni attività statale. Proteggono i cittadini dall'arbitrio e creano certezza del diritto (FF 1997 I 138).
Art. 5 Cost. — Principi dell'attività dello Stato fondato sul diritto
#Dottrina
#1. Storia della genesi
N. 1 L'art. 5 Cost. costituisce una vera novità della revisione totale del 1999: la vCost. del 1874 non conteneva alcuna disposizione espressa in tal senso. Il Consiglio federale ha qualificato espressamente i principi ivi raccolti come «principi non scritti riconosciuti del diritto costituzionale federale svizzero», che si intendevano codificare per la prima volta a livello costituzionale (FF 1997 I 131 seg.). L'obiettivo non era l'introduzione di nuovo diritto, bensì rendere visibile un carattere essenziale dell'ordinamento giuridico svizzero.
N. 2 Il Consiglio federale ha racchiuso quattro principi fondamentali — legalità, proporzionalità e interesse pubblico, buona fede e rispetto del diritto internazionale — in un'unica disposizione (FF 1997 I 132 segg.). Si è deliberatamente rinunciato a una norma di conflitto per il rapporto tra diritto internazionale e diritto interno; il cpv. 4 formula un obbligo di rispetto, ma non una regola di gerarchia (FF 1997 I 133). La responsabilità dello Stato è stata trasferita in un articolo separato (all'epoca art. 137 AP 96). La tutela specifica dell'affidamento nei confronti dell'agire dello Stato è stata disciplinata separatamente nell'art. 9 Cost.
N. 3 In seno al Consiglio degli Stati, il relatore Hansheiri Inderkum (C, UR) ha proposto due scostamenti dal progetto del Consiglio federale: il titolo avrebbe dovuto recitare «Principi dell'attività dello Stato fondato sul diritto» (invece di «dell'attività dello Stato») e al cpv. 3 si sarebbero dovute aggiungere le «autorità». Inderkum ha motivato tale proposta con l'obiettivo di rendere visibile lo Stato di diritto come carattere essenziale dell'ordinamento statale svizzero: «Con ciò si vuole chiarire che negli articoli da 1 a 4 vengono resi visibili i caratteri essenziali dell'ordinamento statale svizzero. E uno di questi caratteri essenziali consiste appunto nello Stato di diritto.» L'integrazione del termine «autorità» al cpv. 3 è stata risolta nella procedura di eliminazione delle divergenze a favore della nozione uniforme di «organi dello Stato» (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati). Il Consigliere federale Koller ha accolto l'integrazione dello Stato di diritto nel titolo. Il Parlamento ha approvato la norma il 18 dicembre 1998 (votazione finale del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale) e la Cost. è stata accettata in votazione popolare il 18 aprile 1999; è entrata in vigore il 1° gennaio 2000.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 5 Cost. si trova nel primo capitolo («Disposizioni generali», art. 1–6 Cost.) e forma, insieme con l'art. 3 (Cantoni), l'art. 4 (Lingue nazionali) e l'art. 6 (Responsabilità individuale e sociale), la cornice introduttiva della Costituzione. La disposizione è una norma trasversale: si applica a tutta l'attività statale — emanazione del diritto, esecuzione, giurisdizione — a tutti i livelli dello Stato. Essa concretizza il concetto complessivo di Stato democratico e sociale di diritto sancito nel Preambolo e nell'art. 2 Cost.; cfr. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 195.
N. 5 I quattro capoversi rappresentano norme qualitativamente diverse: il cpv. 1 (principio di legalità) e il cpv. 2 (interesse pubblico, proporzionalità) si rivolgono in quanto principi costituzionali oggettivi principalmente allo Stato. Il cpv. 3 (buona fede) vincola anche i privati (→ N. 22 segg.). Il cpv. 4 (diritto internazionale) obbliga Confederazione e Cantoni nei confronti della comunità internazionale. Secondo la giurisprudenza costante, nessuno dei quattro principi fonda di per sé un diritto soggettivo azionabile; il diritto individuale all'agire fondato sullo Stato di diritto è fatto valere tramite ↔ art. 9 Cost. (divieto dell'arbitrio e buona fede), ↔ art. 36 Cost. (restrizione dei diritti fondamentali) e le garanzie speciali dei diritti fondamentali. Cfr. DTF 129 I 161 consid. 2.1: «Il principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) — salvo la sua specifica portata nel diritto penale e nel diritto tributario — non è un diritto costituzionale individuale, bensì un principio costituzionale la cui violazione non può essere censurata in modo autonomo, ma soltanto in connessione con la violazione del principio della separazione dei poteri, dell'uguaglianza giuridica, del divieto dell'arbitrio o di un diritto fondamentale specifico.»
N. 6 Rinvii sistematici:
- → art. 3 Cost.: sovranità cantonale quale correlato della soggezione dello Stato al diritto
- ↔ art. 9 Cost.: espressione soggettiva del cpv. 1 (divieto dell'arbitrio) e del cpv. 3 (buona fede)
- → art. 29 Cost.: garanzie generali di procedura quali concretizzazioni dello Stato di diritto
- ↔ art. 36 Cost.: esame della proporzionalità in caso di restrizioni dei diritti fondamentali (cpv. 2 e 3)
- → art. 49 Cost.: primato e rispetto del diritto federale (nei confronti del diritto cantonale)
- ↔ art. 190 Cost.: diritto determinante per il Tribunale federale (rapporto con il cpv. 4)
#3. Contenuto normativo
3.1 Principio di legalità (cpv. 1)
N. 7 «L'attività dello Stato si fonda e si limita sul diritto» — il cpv. 1 contiene due enunciati: il principio di legalità in senso stretto (l'attività dello Stato necessita di una base legale) e il precetto di soggezione al diritto (il diritto limita l'agire dello Stato anche laddove esista un'autorizzazione). Il «diritto» ai sensi del cpv. 1 comprende l'intero ordinamento giuridico vigente — Costituzione, leggi, ordinanze, diritto internazionale e principi giuridici generali; cfr. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 793.
N. 8 Il principio di legalità esige una base legale sufficientemente determinata: i destinatari della norma devono poter conformare il loro comportamento ad essa; le conseguenze giuridiche devono essere prevedibili. Le esigenze di determinatezza variano in funzione della gravità dell'ingerenza: nel diritto penale e nel diritto tributario vige un principio di legalità rigoroso con requisiti di determinatezza particolarmente elevati; nell'ambito dell'amministrazione delle prestazioni o dei rapporti di status speciale i requisiti sono minori. Cfr. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 717 segg.; DTF 129 I 161 consid. 2.2: «Il principio della legalità esige che le norme giuridiche applicate presentino una determinatezza adeguata, intendendo però che il precetto di determinatezza non può essere inteso in senso assoluto.»
N. 9 La giurisprudenza ha utilizzato il principio di legalità come principio strutturale dell'intero ordinamento giuridico. Nella DTF 139 I 16 consid. 4.3.2 il Tribunale federale ha collegato l'applicabilità diretta degli art. 121 cpv. 3–6 Cost. introdotti dall'iniziativa sull'espulsione al principio di legalità: «Un'applicabilità diretta presupporrebbe, in virtù del principio di legalità, che la fattispecie e le conseguenze giuridiche siano formulate con sufficiente precisione, in modo che il singolo possa conformarvi il proprio comportamento.» Poiché tale presupposto non era soddisfatto, il Tribunale federale ha richiesto una concretizzazione legislativa. → N. 32 seg. (questioni controverse: rapporto diritto internazionale/diritto interno).
3.2 Interesse pubblico e proporzionalità (cpv. 2)
N. 10 Il cpv. 2 formula due presupposti cumulativi per l'agire dello Stato: esso deve essere in primo luogo nell'interesse pubblico e in secondo luogo proporzionato. Entrambi i presupposti valgono per qualsiasi agire dello Stato — emanazione del diritto, esecuzione e giurisdizione (FF 1997 I 132).
N. 11 L'interesse pubblico è una nozione giuridica indeterminata, il cui contenuto viene concretizzato mediante ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il Tribunale federale esamina liberamente l'interesse pubblico per gli atti cantonali; riconosce un ampio margine di apprezzamento al legislatore.
N. 12 Il principio della proporzionalità viene esaminato dalla giurisprudenza in tre fasi:
- Idoneità: il mezzo è idoneo a conseguire l'interesse pubblico perseguito.
- Necessità: tra più mezzi idonei deve essere scelto quello meno incisivo.
- Ragionevolezza (proporzionalità in senso stretto): l'ingerenza è in un rapporto ragionevole con lo scopo perseguito.
Cfr. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N 591 segg. Questo esame in tre fasi corrisponde al criterio di verifica di cui al → art. 36 cpv. 3 Cost. (restrizione dei diritti fondamentali); il principio della proporzionalità di cui all'art. 5 cpv. 2 Cost. si applica tuttavia anche al di fuori delle ingerenze nei diritti fondamentali a qualsiasi agire dello Stato.
N. 13 Il Tribunale federale ha applicato l'art. 5 cpv. 2 Cost. in una lunga serie di prassi nel diritto degli stranieri in materia di revoca e di allontanamento. Nella DTF 139 I 16 consid. 2.2.1 ha stabilito: «Il provvedimento deve — come qualsiasi agire dello Stato — essere proporzionato (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.; art. 96 LStr). Per valutare se questo sia il caso, occorre tenere conto segnatamente della gravità del reato e della colpa dell'interessato, del lasso di tempo trascorso dal fatto, del comportamento dello straniero nel frattempo, del grado della sua integrazione rispettivamente della durata del soggiorno sino ad allora, nonché degli svantaggi che minacciano lui e la sua famiglia.» Nella DTF 144 IV 332 consid. 3.3 il Tribunale federale ha precisato che l'art. 5 cpv. 2 Cost. non consente al giudice penale un libero apprezzamento nell'applicazione della clausola dei casi rigore di cui all'art. 66a cpv. 2 CP, bensì lo vincola costituzionalmente: «Se le condizioni della clausola dei casi rigore sono adempiute, il principio della proporzionalità sancito all'art. 5 cpv. 2 Cost. impone di rinunciare all'espulsione.»
3.3 Buona fede (cpv. 3)
N. 14 Il cpv. 3 obbliga «organi dello Stato e privati» ad agire secondo buona fede. L'esplicita menzione dei privati è una particolarità: essa comprende i privati nell'ambito di rapporti giuridici di diritto pubblico nonché nell'esercizio di compiti affidati loro dallo Stato. Il Tribunale federale ha chiarito che l'art. 5 cpv. 3 Cost. «in quanto principio dell'attività dello Stato fondato sul diritto, sancisce primariamente un obbligo di agire delle autorità», ma «secondo la giurisprudenza vincola anche i privati» (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.6).
N. 15 La tutela dell'affidamento soggettiva, azionabile giudizialmente, è invece garantita dal ↔ art. 9 Cost., che fonda un diritto autonomo alla protezione del legittimo affidamento nelle assicurazioni delle autorità. L'art. 5 cpv. 3 Cost. e l'art. 9 Cost. si trovano pertanto in un rapporto di generale a speciale: l'art. 5 cpv. 3 Cost. enuncia il principio oggettivo, mentre l'art. 9 Cost. gli conferisce forza esecutiva soggettiva. Cfr. DTF 129 I 161 consid. 4.1: «Il principio della buona fede sancito nell'art. 9 Cost. conferisce a una persona il diritto alla protezione del legittimo affidamento nelle assicurazioni delle autorità o in altri comportamenti di queste ultime che fondano determinate aspettative.»
N. 16 Dal principio della buona fede la giurisprudenza desume in particolare: il divieto di comportamento contraddittorio (venire contra factum proprium), il dovere di informazione e di avvertimento da parte delle autorità, il precetto di rispettare le assicurazioni vincolanti nonché il precetto di tener conto delle legittime aspettative dei richiedenti. Il richiamo alla buona fede può tuttavia essere contrastato da preponderanti interessi pubblici o dall'assenza di buona fede (DTF 129 I 161 consid. 4.1). Cfr. Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, N 831 segg.
3.4 Rispetto del diritto internazionale (cpv. 4)
N. 17 Il cpv. 4 obbliga Confederazione e Cantoni a rispettare il diritto internazionale. Il Consiglio federale ha fondato tale obbligo sul principio pacta sunt servanda (FF 1997 I 134). Il principio si applica all'intero diritto internazionale: trattati internazionali, diritto internazionale consuetudinario e principi generali del diritto. Il tenore («rispettano») è stato deliberatamente formulato in modo aperto e non stabilisce alcuna gerarchia (FF 1997 I 133, 135).
N. 18 Il cpv. 4 non contiene alcuna norma di conflitto per il contrasto tra diritto internazionale e diritto interno; tale questione è stata espressamente lasciata aperta (FF 1997 I 133). Il Tribunale federale ha elaborato la soluzione — primato del diritto internazionale con la riserva «Schubert» — sulla base della giurisprudenza esistente (→ N. 29 segg.). Il rapporto con il → art. 190 Cost. è centrale: il Tribunale federale è vincolato alle leggi federali e al diritto internazionale, indipendentemente dalla loro gerarchia reciproca.
N. 19 Nella DTF 138 II 524 consid. 5.1 il Tribunale federale ha stabilito: «In caso di conflitto normativo reale tra diritto federale e diritto internazionale, secondo la giurisprudenza prevale in linea di principio l'obbligo internazionale della Svizzera. [...] La Svizzera non può in particolare invocare il proprio diritto interno per giustificare l'inadempimento di un trattato (art. 5 cpv. 4 Cost.; art. 27 CV).» Il Tribunale federale si è basato espressamente sull'art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (CV; RS 0.111) quale ponte tra il cpv. 4 e il diritto internazionale generale.
#4. Conseguenze giuridiche
N. 20 L'art. 5 Cost. in quanto principio costituzionale oggettivo non fonda diritti soggettivi direttamente azionabili. La violazione dei principi dello Stato di diritto di cui all'art. 5 Cost. è censurabile giudizialmente soltanto tramite diritti fondamentali di collegamento: il cpv. 1 tramite ↔ art. 9 Cost. (arbitrio) o diritti fondamentali specifici (ad es. il principio di legalità nel diritto penale e tributario tramite ↔ art. 7 CP e ↔ art. 127 Cost.); il cpv. 2 tramite ↔ art. 36 Cost. (proporzionalità quale condizione di restrizione); il cpv. 3 tramite ↔ art. 9 Cost.; il cpv. 4 tramite ↔ art. 190 Cost. nonché i trattati internazionali pertinenti.
N. 21 In caso di violazione dei principi dell'art. 5 Cost., gli atti normativi o i provvedimenti dello Stato sono annullabili (non nulli, salvo in caso di particolare gravità). In caso di concorso tra diritto costituzionale e diritto internazionale, il Tribunale federale è vincolato al diritto internazionale ai sensi del → art. 190 Cost.; una legge federale contraria resta inapplicabile in caso di conflitto (DTF 138 II 524 consid. 5.1; DTF 139 I 16 consid. 5.1).
#5. Questioni controverse
5.1 Natura giuridica del principio di legalità: principio costituzionale o diritto soggettivo?
N. 22 L'opinione dominante in giurisprudenza e dottrina tratta il principio di legalità (cpv. 1) come principio costituzionale oggettivo privo di contenuto soggettivo autonomo al di fuori del diritto penale e del diritto tributario (DTF 129 I 161 consid. 2.1; Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, N 795). Un'opinione minoritaria in Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 717, propugna un contenuto soggettivo più ampio anche al di fuori di questi ambiti speciali, al fine di rafforzare la tutela giuridica contro gli atti esecutivi privi di base legale. La prassi del Tribunale federale non segue tale estensione; utilizza invece il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) come norma di chiusura.
5.2 Vincolo dei privati all'art. 5 cpv. 3 Cost.
N. 23 Il cpv. 3 obbliga espressamente anche i «privati» ad agire secondo buona fede. La portata di tale vincolo è controversa. Secondo la concezione più restrittiva (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N 223), essa comprende i privati soltanto nell'ambito di rapporti giuridici di diritto pubblico. Secondo la concezione più ampia, essa si estende — in connessione con gli art. 27 CC e art. 2 CC — a tutti i settori del diritto, nella misura in cui i cittadini agiscono nel contesto di procedure statali. Il Tribunale federale ha riconosciuto ciò nella DTF 146 IV 297 consid. 2.2.6, senza definire l'esatta portata: l'art. 5 cpv. 3 Cost. «vincola secondo la giurisprudenza anche i privati.»
5.3 Rapporto diritto internazionale–diritto interno: prassi «Schubert» e suoi limiti
N. 24 La questione controversa più centrale relativa all'art. 5 cpv. 4 Cost. è il rapporto tra diritto internazionale e diritto interno successivo. Il cpv. 4 non fornisce risposta (FF 1997 I 133). La giurisprudenza ha sviluppato la cosiddetta prassi «Schubert» (DTF 99 Ib 39 consid. 3 e 4): il principio è il primato del diritto internazionale; eccezionalmente il Tribunale federale vi deroga se il legislatore ha consapevolmente accettato un conflitto normativo con il diritto internazionale. Le DTF 138 II 524 consid. 5.1 e DTF 139 I 16 consid. 5.1 confermano espressamente questo approccio in connessione con l'art. 5 cpv. 4 Cost.
N. 25 Per le convenzioni sui diritti dell'uomo, secondo la prassi del Tribunale federale la prassi «Schubert» non è applicabile: una deroga alla CEDU o al Patto ONU II è inammissibile anche in caso di consapevole primato del legislatore (DTF 125 II 417 consid. 4d; DTF 139 I 16 consid. 5.1). La dottrina è divisa: Tschannen (Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4a ed. 2016, § 9 N 33) e Hangartner (in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire, art. 190 N 30) propugnano l'eccezione integrale per i trattati sui diritti dell'uomo. Epiney (ZGRG 1/2010, pag. 6) sottolinea invece che la legittimazione democratica dei diritti popolari esige una certa considerazione anche in caso di conflitti con le convenzioni sui diritti dell'uomo, nella misura in cui il margine di apprezzamento della Corte EDU lo consente.
N. 26 Il rapporto tra iniziative popolari e diritto internazionale rimane sistematicamente aperto. Ai sensi degli art. 139 cpv. 3 Cost. e art. 194 cpv. 2 Cost., le iniziative popolari e le revisioni costituzionali sono misurate soltanto rispetto al diritto internazionale cogente (ius cogens). Il Tribunale federale ha stabilito nella DTF 139 I 16 consid. 4.2.2 che anche il diritto costituzionale «più recente» deve rispettare il contesto costituzionale complessivo e creare concordanza pratica, il che può limitare il risultato di un'iniziativa popolare. Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, N 867, qualificano il rapporto come «poco chiarito»; Tschannen, Staatsrecht, § 9 N 36, propugna il primato del legislatore con correzione da parte delle istanze politiche, non dei tribunali.
5.4 Rapporto cumulativo o alternativo tra interesse pubblico e proporzionalità (cpv. 2)
N. 27 In dottrina si discute se l'interesse pubblico (cpv. 2, primo periodo) e la proporzionalità (cpv. 2, secondo periodo) debbano essere esaminati cumulativamente o in modo gerarchico. Secondo Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N 586 seg., l'interesse pubblico è logicamente prioritario: se manca, l'esame della proporzionalità diventa superfluo. La prassi del Tribunale federale segue di regola questa sequenza graduale (cfr. DTF 139 I 16 consid. 2.2.1; DTF 115 Ia 370); il test della proporzionalità presuppone l'esistenza di un interesse pubblico legittimo.
#6. Indicazioni pratiche
N. 28 In caso di impugnazione di provvedimenti statali, l'art. 5 Cost. deve essere sempre censurato in connessione con un diritto fondamentale di collegamento. Nei ricorsi e nelle azioni, la violazione del cpv. 1 (principio di legalità) deve essere connessa con la censura della violazione dell'art. 9 Cost. (arbitrio) o di un diritto fondamentale specifico (ad es. art. 26 Cost. per ingerenze nel diritto di proprietà, art. 27 Cost. per la libertà economica). La censura isolata di una violazione dell'art. 5 cpv. 1 Cost. è processuaalmente inammissibile al di fuori del diritto penale e del diritto tributario (DTF 129 I 161 consid. 2.1).
N. 29 L'esame della proporzionalità (cpv. 2) deve essere effettuato d'ufficio nei procedimenti di ricorso amministrativo ai sensi della PA e della LTF (art. 49 PA). Dinanzi al Tribunale federale nel procedimento di ricorso in materia di diritto pubblico, l'esame della proporzionalità è limitato nella misura in cui alle autorità cantonali spetta un margine di apprezzamento; il Tribunale federale interviene soltanto in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento. Il principio della proporzionalità è rafforzato nell'ambito dell'art. 36 cpv. 3 Cost. in caso di ingerenze nei diritti fondamentali dall'obbligo di motivazione qualificato di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF.
N. 30 Nell'ambito di applicazione del cpv. 4, in caso di conflitti normativi con trattati internazionali occorre esaminare se il legislatore abbia consapevolmente accettato il conflitto. Le deliberazioni parlamentari su una legge federale devono aver trattato espressamente gli aspetti di diritto internazionale; una discussione meramente generale sui vantaggi e gli svantaggi di una regolamentazione non è sufficiente (DTF 138 II 524 consid. 5.3.2). In caso di conflitti con la CEDU, l'eccezione «Schubert» non si applica mai (DTF 125 II 417 consid. 4d; DTF 139 I 16 consid. 5.1): il Tribunale federale applica la giurisprudenza della Corte EDU sulla CEDU indipendentemente dalla volontà del legislatore federale (→ art. 190 Cost.).
N. 31 Per i Cantoni, l'art. 5 cpv. 4 Cost. comporta un vincolo diretto al diritto internazionale, anche se non sono parti contraenti: i trattati internazionali della Confederazione vincolano i Cantoni nell'esecuzione del diritto federale e — secondo la dottrina dominante — anche nell'esercizio delle proprie competenze, nella misura in cui il diritto federale dichiara applicabile il trattato internazionale nei confronti del diritto cantonale (cfr. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N 203 seg.). I Cantoni non possono invocare nei confronti della Confederazione le competenze derivanti dall'art. 3 Cost. per eludere i vincoli internazionali della Confederazione.
Art. 5 Cost. - Giurisprudenza
#Principio dello Stato di diritto in generale
#Principio di legalità (cpv. 1)
DTF 151 II 254 consid. 4 (26.11.2024) Il Tribunale federale conferma il rigoroso principio di legalità per gli interventi statali. In mancanza di una base legale, non sussiste alcun obbligo del Comune di assumere i costi per il trattamento medico di un gatto trovato.
«Base e limite dell'agire statale è il diritto. Gli organi statali possono agire soltanto quando esiste una base legale sufficiente.»
VB.2024.00334 (13.8.2024) - Tribunale amministrativo di Zurigo Il rimborso dei costi per interventi di polizia richiede una base legale sufficiente. I costi di un intervento di polizia da ribaltare costituiscono una tassa amministrativa soggetta al principio di legalità.
DTAF 2024 I/1 (8.5.2024) Questa prassi non si fonda nel punto decisivo né su una normativa del servizio civile né su un'argomentazione analogica. In mancanza di una base legale è violato il principio di legalità.
AGVE 2016 85 (4.10.2016) - Tribunale amministrativo di Argovia
Le votazioni consultive comunali sono ammesse soltanto nelle assemblee comunali, non alle urne.
Secondo l'art. 5 Cost., base e limite dell'agire statale è il diritto. Il principio di legalità determina che le attività amministrative non possono aver luogo senza autorizzazione legale.
#Proporzionalità (cpv. 2)
DTF 139 I 16 consid. 2.2 (12.10.2012) Decisione fondamentale sull'esame di proporzionalità nelle misure che pongono fine al soggiorno. Secondo l'art. 63 LStr il permesso di dimora può essere revocato. La misura deve essere – come ogni agire statale – proporzionata (art. 5 cpv. 2 Cost.; art. 96 LStr).
«Per giudicare se ciò sia il caso, vanno considerati segnatamente la gravità del reato e della colpa dell'interessato, il periodo trascorso dal fatto, il comportamento dello straniero durante tale periodo.»
DTF 115 Ia 370 (1989) Protezione della silhouette del centro storico di Berna - interesse pubblico e proporzionalità. Cognizione del Tribunale federale nella ponderazione degli interessi e proporzionalità. L'applicazione di una prescrizione per la protezione del centro storico può portare nel caso singolo a una riduzione del volume di costruzione ammesso secondo l'ordinamento delle zone.
DTF 109 Ia 76 consid. 3b (1983) Divieto di raccolta funghi - esame di proporzionalità nelle limitazioni della proprietà. Il diritto di appropriazione secondo l'art. 699 CC può essere limitato dal diritto pubblico cantonale, purché sussista un interesse pubblico sufficiente e sia rispettato il principio di proporzionalità.
VB.2016.00538 - Tribunale amministrativo di Zurigo Assegnazione di dimora a persone straniere - proporzionalità dell'ampiezza del raggio. L'interesse pubblico all'assegnazione di dimora non ha grande peso, dato che il ricorrente non si è mai nascosto. Un'assegnazione di dimora al territorio di un intero Comune si rivela sproporzionata.
#Buona fede (cpv. 3)
DTF 102 Ia 331 consid. 3 (1976) Decisione di principio sulla buona fede nei piani di zona. Assicurazioni sulla continuità di un piano di zona sono vincolanti sotto l'aspetto della buona fede soltanto se provengono dall'organo competente per la modifica del piano.
«Il legislatore comunale deve però tenere conto del precetto della sicurezza del diritto anche senza la presenza di una garanzia che lo vincoli esso stesso.»
DTF 116 Ib 185 consid. 3c (1990) Applicazione del principio della buona fede alle informazioni erronee delle autorità. Questi principi vanno osservati anche nella valutazione delle determinazioni dei piani di utilizzazione. L'accertamento del bosco su parcelle che negli anni 1973-1976 durante l'elaborazione di un piano di quartiere erano considerate libere da bosco.
UR 00/01 23 (30.5.2000) - Tribunale superiore di Uri Protezione costituzionale dell'affidamento - presupposti. Un diritto alla protezione dell'affidamento sussiste soltanto quando il cittadino ha fatto uso della diligenza e attenzione che gli si potevano ragionevolmente esigere secondo le circostanze.
«Chi, nonostante dubbi esistenti e senza chiarimenti corrispondenti, interpreta la decisione in senso favorevole e prende le disposizioni corrispondenti, non può appellarsi alla protezione della buona fede.»
DTF 97 I 125 (1971) Buona fede nel diritto fiscale - divieto di comportamento contraddittorio. Significato del principio della buona fede e del conseguente divieto di comportamento contraddittorio nel diritto fiscale. Rapporto di questo principio con il principio di legalità dell'imposizione.
LU JSD 2012 9 (24.10.2012) - Dipartimento di giustizia di Lucerna Proroga del permesso di soggiorno nonostante il sospetto di matrimonio fittizio. Se un permesso di soggiorno viene prorogato senza riserve nonostante il sospetto di matrimonio fittizio, la proroga non può essere rifiutata un anno dopo sulla base degli stessi indizi. Un tale modo di procedere viola la buona fede.
#Diritto internazionale (cpv. 4)
DTF 139 I 16 consid. 4-5 (12.10.2012) Rapporto tra diritto costituzionale e diritto internazionale nell'iniziativa per il rinvio. I capoversi 3-6 dell'art. 121 Cost. assunti con l'iniziativa per il rinvio non hanno precedenza sui diritti fondamentali o sulle garanzie della CEDU.
«Alle valutazioni espresse dal costituente si può dare seguito nella misura in cui ciò non porta a contraddizioni con il diritto superiore ovvero a conflitti con il margine di apprezzamento che la Corte EDU accorda ai singoli Stati contraenti.»
DTF 138 II 524 consid. 5 (19.9.2012) Collisione di norme tra diritto internazionale e diritto nazionale - precedenza del diritto internazionale. Un'esenzione fiscale nazionale ampliata unilateralmente per il traffico frontaliero contraddice l'accordo di confine svizzero-italiano. Il Tribunale federale conferma la precedenza fondamentale del diritto internazionale.
«L'interpretazione dei trattati internazionali si orienta secondo i principi generali della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.»
DTF 105 IV 218 (7.5.1979) Pesca nel lago di Costanza - adozione di prescrizioni di diritto internazionale nel diritto nazionale. L'art. 1 cpv. 6 del DCF del 12 settembre 1967 sulla pesca nel lago di Costanza, che ha adottato nel diritto nazionale la prescrizione modificata nel 1967 della Convenzione di Bregenz sulla larghezza minima delle maglie, è coperto dalla norma di delega.
#Sistematica e rinvii
#Rapporto con altre disposizioni costituzionali
La giurisprudenza mostra lo stretto collegamento dell'art. 5 Cost. con altri principi costituzionali:
- → Art. 8 Cost. (parità di trattamento): trattamento uguale nell'ingiusto (DTF 127 I 1)
- → Art. 9 Cost. (protezione dall'arbitrio): sovrapposizione nella protezione dell'affidamento
- → Art. 29 Cost. (garanzie procedurali): Stato di diritto come concetto globale
- ↔ Art. 36 Cost. (limitazioni dei diritti fondamentali): proporzionalità come criterio comune
- → Art. 190 Cost. (diritto determinante): attuazione dell'osservanza del diritto internazionale