1Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.
2Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.
Panoramica
L'art. 57 Cost. disciplina la ripartizione delle responsabilità in materia di sicurezza tra Confederazione e Cantoni. La disposizione obbliga entrambi i livelli statali a provvedere alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. In tal modo devono coordinare i loro sforzi.
La disposizione costituzionale crea una base comune per l'architettura della sicurezza svizzera. Secondo il messaggio concernente la nuova Costituzione federale (FF 1997 I 225 seg.) essa non doveva modificare la ripartizione tradizionale dei compiti, ma assicurare dal profilo costituzionale la prassi cooperativa. La Confederazione è competente principalmente per la sicurezza esterna, i Cantoni per quella interna (polizia).
Sono interessate tutte le autorità statali incaricate di compiti di sicurezza: polizia, guardia di confine, servizio informazioni, esercito e protezione civile. Anche le cittadine e i cittadini sono indirettamente interessati, in quanto possono beneficiare delle misure di sicurezza o esserne toccati.
Le conseguenze giuridiche sono limitate. L'art. 57 Cost. secondo la dottrina prevalente (Diggelmann/Altwicker, BSK BV, art. 57 n. 23-26) non crea nuove competenze, ma presuppone competenze esistenti. È controverso se l'obbligo di coordinamento del capoverso 2 conferisca alla Confederazione nuove competenze normative. La dottrina prevalente lo nega a causa dell'ordinamento federalistico delle competenze.
Un esempio di applicazione pratica è il Concordato concernente misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il Tribunale federale ha confermato la sua ammissibilità come coordinamento di polizia intercantonale (DTF 140 I 2). In situazioni di sicurezza transfrontaliere, le polizie cantonali e le autorità federali collaborano, per esempio nella lotta contro il terrorismo o la criminalità organizzata.
La norma non tutela diritti individuali alla sicurezza. Si rivolge soltanto agli organi statali e li obbliga alla cooperazione nell'ambito della sicurezza.
Art. 57 Cost. — Sicurezza
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 57 Cost. è stato introdotto con la revisione totale della Costituzione federale del 1999 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2000. Mancava una norma predecessore diretta nella vecchia Costituzione federale del 1874; i compiti in materia di sicurezza vi erano disciplinati in modo frammentato da diverse disposizioni (cfr. art. 13, 18 e segg. vCost. riguardanti l'esercito). Il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1) precisa che la norma deve ancorare a livello costituzionale l'esistente ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore della sicurezza e imporre espressamente il coordinamento degli sforzi in materia di sicurezza interna (FF 1997 I 236 e seg. riguardo all'art. 53 D-Cost., corrispondente al successivo art. 57 Cost.).
N. 2 Nel messaggio il Consiglio federale ha definito la sovranità di polizia dei Cantoni «competenza originaria» e ha inteso sancirla esplicitamente senza trasferirla alla Confederazione. Il cpv. 2 è stato inserito su iniziativa del Parlamento, al fine di attribuire rango costituzionale al coordinamento orizzontale, di importanza crescente, tra Confederazione e Cantoni nonché tra i Cantoni stessi nel settore della sicurezza interna. Il legislatore costituzionale ha così reagito alle esperienze derivanti dalla carente coordinazione delle autorità di sicurezza negli anni 1980 e 1990 (segnatamente nel contesto della discussione sullo scandalo delle schedature e delle sfide poste dalla criminalità organizzata).
#2. Collocazione sistematica
N. 3 L'art. 57 Cost. è collocato nel capitolo 4 del titolo 3 della Cost. («Rapporto tra Confederazione e Cantoni»), sezione 2 («Competenze»). La norma è una norma di competenza (→ art. 3 Cost.; → art. 42 Cost.; → art. 43 Cost.) che disciplina la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel settore della sicurezza. Non è un diritto fondamentale e non fonda pretese soggettive dei singoli.
N. 4 L'art. 57 cpv. 1 Cost. è strettamente connesso alle disposizioni successive sulla sicurezza esterna (art. 58 e segg. Cost.), in particolare con l'art. 58 Cost. (esercito) e gli art. 60 e segg. Cost. (organizzazione militare). All'interno dell'architettura della sicurezza della Cost., l'art. 57 costituisce il «cardine della politica di sicurezza» tra la difesa esterna (esercito, Confederazione) e la sicurezza interna (polizia, Cantoni): Müller/Mohler, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar (SGK BV), 4a ed. 2023, N. 1 ad art. 57 Cost.
N. 5 L'art. 57 cpv. 2 Cost. costituisce il fondamento di diritto costituzionale per i concordati di polizia e per la cooperazione intercantonale in materia di sicurezza, nonché per i compiti di coordinamento della Confederazione (p. es. tramite l'Ufficio federale di polizia fedpol e l'Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP). La norma è in correlazione con: ↔ art. 48 Cost. (trattati intercantonali), ↔ art. 49 Cost. (prevalenza del diritto federale), → art. 5 Cost. (principio dello Stato di diritto) e → art. 36 Cost. (limitazione dei diritti fondamentali, determinante per tutte le misure di polizia).
#3. Contenuto normativo
3.1 Art. 57 cpv. 1 Cost.: mandato di sicurezza nei limiti delle competenze
N. 6 L'art. 57 cpv. 1 Cost. sancisce una responsabilità comune di Confederazione e Cantoni per «la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione», senza operare una ripartizione dei compiti a titolo esaustivo. La formulazione «nei limiti delle rispettive competenze» è decisiva: la norma non crea nuove competenze, bensì presuppone la ripartizione delle competenze già disciplinata altrove nella Cost. Il Tribunale federale lo ha confermato in DTF 140 I 353 consid. 5.1: «La competenza dei Cantoni di garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici sul proprio territorio vale come competenza originaria dei Cantoni.»
N. 7 La sovranità di polizia dei Cantoni costituisce il principio fondamentale: i Cantoni dispongono della competenza originaria per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici sul proprio territorio nonché della corrispondente competenza legislativa in materia di diritto di polizia. La cosiddetta sovranità di polizia comprende in particolare l'attività di polizia preventiva, che non è collegata a un sospetto di reato e non si fonda sul Codice di procedura penale della Confederazione: DTF 140 I 353 consid. 5.1. La Confederazione è competente per il perseguimento penale a norma dell'art. 123 cpv. 1 Cost., nella misura in cui il CPP lo disciplina: DTF 151 I 137 consid. 3.5.1.
N. 8 «Sicurezza del Paese» comprende sia la sicurezza esterna sia quella interna. «Protezione della popolazione» designa la protezione civile integrata nel senso dell'impiego coordinato di polizia, pompieri, servizi sanitari, aziende tecniche e protezione civile (cfr. art. 61 Cost.). La norma copre quindi un ampio spettro: dalla difesa nazionale all'ordine pubblico fino alla protezione contro le catastrofi. La delimitazione tra i settori di competenza non viene effettuata dall'art. 57 Cost. stesso, bensì dagli articoli di competenza specifici (p. es. art. 58 Cost. per l'esercito, art. 123 Cost. per il diritto processuale penale): Müller/Mohler, SGK BV, 4a ed. 2023, N. 5–8 ad art. 57 Cost.; Schweizer, in: SGK BV, 2a ed. 2008, N. 5 ad art. 57 Cost.
N. 9 Secondo la prassi del Tribunale federale, la norma non costituisce di per sé un titolo autonomo per limitare i diritti fondamentali. Le misure di polizia di sicurezza necessitano sempre di una base legale specifica ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 Cost. L'art. 57 Cost. funge tuttavia da quadro costituzionale di riferimento che attesta l'interesse pubblico alle misure di polizia: DTF 140 I 2 consid. 10.5.2 («L'interesse pubblico richiesto dall'art. 36 cpv. 2 Cost. per l'ammissibilità di una limitazione dei diritti fondamentali risulta dall'interesse di polizia alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza [art. 57 Cost.]»).
3.2 Art. 57 cpv. 2 Cost.: obbligo di coordinamento nel settore della sicurezza interna
N. 10 L'art. 57 cpv. 2 Cost. sancisce un obbligo di coordinamento a carico di Confederazione e Cantoni nel settore della sicurezza interna. La «sicurezza interna» comprende il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici all'interno del Paese, in particolare tramite l'attività di polizia. L'obbligo di coordinamento non è limitato alla sicurezza interna in senso stretto, bensì include le interfacce con la sicurezza esterna (p. es. lotta al terrorismo). La sicurezza esterna ricade invece primariamente nella competenza della Confederazione (art. 54, 58 e segg. Cost.) e non è contemplata dall'art. 57 cpv. 2 Cost.: Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, n. marg. 2782 e segg.
N. 11 L'obbligo di coordinamento è una disposizione sugli obiettivi dello Stato con contenuto istituzionale-organizzativo. Esso obbliga Confederazione e Cantoni a strutturare le proprie istituzioni e procedure in modo da garantire un'efficace collaborazione. Non fonda pretese soggettive direttamente esigibili da parte dei singoli ed è quindi non interamente giustiziabile. L'obbligo di coordinamento produce tuttavia effetti giuridici per la configurazione istituzionale: costituisce il fondamento costituzionale per istituzioni come la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e il sistema d'informazione HOOGAN: DTF 140 I 2 consid. 5.2; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. marg. 1748.
N. 12 Il mandato di coordinamento di cui al cpv. 2 riguarda gli «sforzi» di entrambi i livelli statali, ossia le misure di fatto e di diritto. Il Tribunale federale ha stabilito in DTF 140 I 353 consid. 5.5.1, richiamando il messaggio (FF 1997 I 236 e seg.), che il principio della responsabilità primaria dei Cantoni per la sicurezza sul loro territorio non viene soppresso dall'art. 57 Cost., bensì confermato.
#4. Effetti giuridici
N. 13 L'art. 57 Cost., in combinazione con specifiche disposizioni esecutive, produce effetti giuridici diretti. In quanto norma di competenza, la disposizione stabilisce quale livello — Confederazione o Cantoni — è abilitato ad agire nel settore della sicurezza. Al riguardo vale quanto segue:
- Sovranità di polizia dei Cantoni (cpv. 1): i Cantoni sono originariamente competenti per l'attività di polizia preventiva. Emanano le leggi cantonali di polizia e sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sul loro territorio.
- Competenze federali (cpv. 1): la Confederazione è competente per i settori attribuiti ad essa da articoli di competenza specifici (art. 58–60, art. 123 Cost.), segnatamente l'esercito, il diritto processuale penale e il servizio informazioni. Le compete inoltre un ruolo di coordinamento.
- Obbligo di coordinamento (cpv. 2): Confederazione e Cantoni sono tenuti a coordinare i propri sforzi in materia di sicurezza. Ciò si manifesta nei concordati intercantonali (p. es. Concordato Hooligans), nei meccanismi di coordinamento di diritto federale (p. es. Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, LMSI; RS 120) nonché nelle banche dati comuni.
N. 14 Il monopolio statale dell'uso della forza è ancorato nell'art. 57 Cost. Esso implica che i compiti di sicurezza di natura sovrana debbano essere assolti in linea di principio da organi statali. Il trasferimento di compiti di polizia di sicurezza a privati è ammissibile soltanto in presenza di una base legale sufficiente. Il Tribunale federale pone al riguardo requisiti particolarmente elevati: DTF 148 II 218 consid. 3.3.3 («Quando il monopolio statale dell'uso della forza è toccato, si applicano requisiti particolarmente severi»); cfr. anche DTF 140 I 2 consid. 10.2.1 («Nei luoghi aperti al pubblico spetta in linea di principio alla polizia provvedere alla sicurezza [art. 57 Cost.]»).
N. 15 L'art. 57 Cost. funge da punto di riferimento costituzionale nella ponderazione degli interessi tra gli interessi di sicurezza e altri beni costituzionali. In DTF 128 II 1 consid. 3d il Tribunale federale ha stabilito che l'interesse alla difesa nazionale (art. 57 e segg. Cost.) ha rango costituzionale e deve essere ponderato con interessi di pari rango — come la protezione della natura (art. 78 Cost.). Entrambi gli interessi hanno rango costituzionale; nessuno è astrattamente superiore all'altro.
#5. Questioni controverse
5.1 Carattere normativo dell'art. 57 Cost.
N. 16 È controverso se l'art. 57 Cost. costituisca soltanto una norma di competenza di carattere dichiarativo oppure se presenti un contenuto normativo autonomo ulteriore. Secondo la dottrina dominante, la norma ha carattere prevalentemente ricognitivo: conferma la sovranità di polizia cantonale già desumibile dall'art. 3 Cost. e non crea nuove competenze federali. Müller/Mohler sostengono che, accanto alla sua funzione ricognitiva, la norma abbia il contenuto normativo di fondare un obbligo di coordinamento e di ancorare costituzionalmente il monopolio statale dell'uso della forza: Müller/Mohler, SGK BV, 4a ed. 2023, N. 3 e segg. e N. 32 ad art. 57 Cost. Rhinow/Schefer/Uebersax ravvisano nell'art. 57 cpv. 2 Cost. principalmente una disposizione sugli obiettivi dello Stato priva di contenuto direttamente giustiziabile: Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, n. marg. 2784.
5.2 Delimitazione tra sovranità di polizia cantonale e competenza federale
N. 17 Il rapporto tra la sovranità di polizia cantonale e le competenze federali (in particolare art. 123 Cost. in materia di diritto processuale penale) è oggetto di controversia nella prassi, specialmente nel settore delle tecnologie di sorveglianza moderne. Il Tribunale federale si è espresso in linea di principio in DTF 140 I 353 consid. 5.5.1–5.5.2 e DTF 151 I 137 consid. 3.5: l'attività di polizia preventiva senza sospetto di reato è di competenza dei Cantoni; non appena sussiste un principio di sospetto, il CPP è applicabile e il Cantone non è più competente. Göksu (BSK BV, 2015, N. 9 ad art. 123 Cost.) sostiene che la Confederazione abbia fatto uso esaustivo della propria competenza con il CPP. La delimitazione tra attività di polizia preventiva (Cantoni) e azione processuale penale (Confederazione) rimane difficile nel caso concreto, in particolare per le «misure a doppia funzione»: DTF 151 I 137 consid. 3.5.2.
5.3 Privatizzazione dei compiti di sicurezza
N. 18 L'ammissibilità del trasferimento di compiti di polizia di sicurezza a privati è dogmaticamente controversa. Kälin/Lienhard/Wyttenbach (Auslagerung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben, 2007, pag. 61 e 63 e seg.) esigono che, oltre all'oggetto della delega, anche i requisiti per i concessionari, le loro facoltà e la vigilanza statale siano disciplinati dalla legge in senso formale. Gamma (Möglichkeiten und Grenzen der Privatisierung polizeilicher Gefahrenabwehr, 2000, pag. 203 e seg.) sottolinea gli stretti limiti della concessione alla luce del monopolio statale dell'uso della forza. Il Tribunale federale ha confermato in DTF 148 II 218 consid. 3.3.3–3.3.4 la linea rigorosa della dottrina ed esige per il trasferimento di compiti di polizia di sicurezza una base legale formale settoriale sufficientemente determinata.
5.4 Nuove tecnologie e coordinamento
N. 19 La questione se e in che misura un sistema informativo intercantonale di polizia possa essere istituito sulla sola base del diritto cantonale non è ancora chiarita a livello costituzionale. Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione in DTF 151 I 137 consid. 6.5 e ha annullato la norma cantonale impugnata per altri motivi. Lo sfondo è la discussione sulla piattaforma POLAP (piattaforma di ricerca poliziesca). Il Tribunale federale ha rilevato in DTF 151 I 137 consid. 6.4.2 che le Camere federali hanno trasmesso al Consiglio federale una mozione per la revisione della Costituzione federale allo scopo di attribuire alla Confederazione la competenza di disciplinare lo scambio di dati tra Confederazione e Cantoni in materia di polizia — il che implica che la Costituzione vigente non contempla ancora tale competenza federale.
#6. Indicazioni pratiche
N. 20 Misure di polizia: le misure di polizia di sicurezza (divieti di accesso a zone determinate, obblighi di presentarsi, perquisizioni, misure di sorveglianza) necessitano sempre di una base legale cantonale specifica. L'art. 57 Cost. attesta l'interesse pubblico, ma non sostituisce la necessaria base legale ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 Cost. Il principio di proporzionalità nel diritto di polizia riveste particolare importanza: DTF 140 I 353 consid. 8.7; DTF 140 I 2 consid. 9.2.2.
N. 21 Concordati intercantonali: l'art. 57 cpv. 2 Cost. costituisce il fondamento costituzionale per i concordati di polizia ai sensi dell'art. 48 Cost. Il Concordato Hooligans (Concordato sui provvedimenti contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive della CDDGP) ne è l'esempio più noto. Il Tribunale federale ne ha ampiamente confermato la conformità costituzionale in DTF 140 I 2, ma ha annullato singole disposizioni (durata minima del divieto di accesso a zone determinate, raddoppiamento automatico dell'obbligo di presentarsi) in quanto sproporzionate.
N. 22 Trasferimento a privati: chi, nell'ambito federale, esamina il trasferimento di compiti di polizia di sicurezza a servizi di sicurezza privati deve disporre di una base legale formale settoriale sufficientemente determinata, che disciplini l'oggetto della delega, le facoltà, i requisiti per i concessionari e i meccanismi di vigilanza. In mancanza di tale base, la Confederazione rimane direttamente responsabile: DTF 148 II 218 consid. 6.1–6.3.
N. 23 Nuove tecnologie di sorveglianza: le misure di sorveglianza automatizzate (ricerca automatica di veicoli, sistemi di analisi) incidono gravemente sul diritto all'autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.) e richiedono una base legale formale particolarmente precisa. L'attività di polizia preventiva disciplinata a livello cantonale trova il suo limite nel momento in cui la misura è finalizzata principalmente al perseguimento penale — in quel caso è determinante il diritto federale (CPP): DTF 151 I 137 consid. 3.5–3.7. I legislatori cantonali devono assicurarsi che le loro norme limitino chiaramente la finalità alla prevenzione qualora intendano fondarsi sulla sovranità di polizia cantonale.
N. 24 Conflitti di interessi tra sicurezza e altri beni costituzionali: quando l'interesse alla sicurezza (art. 57 e segg. Cost.) entra in conflitto con altri interessi costituzionali (p. es. protezione della natura art. 78 Cost., diritti fondamentali art. 7–36 Cost.), l'autorità competente deve procedere a un'esplicita ponderazione degli interessi al livello decisionale corretto. Una prioritizzazione tacita da parte delle autorità subordinate non è sufficiente: DTF 128 II 1 consid. 3d.
#Letteratura (selezione)
- Müller/Mohler, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4a ed. 2023, art. 57 Cost.
- Schweizer, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 2a ed. 2008, art. 57 Cost., N. 1–16
- Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, n. marg. 2782 e segg.
- Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. marg. 1745 e segg.
- Kälin/Lienhard/Wyttenbach, Auslagerung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben, 2007, pag. 61–64
- Gamma, Möglichkeiten und Grenzen der Privatisierung polizeilicher Gefahrenabwehr, 2000
- Mohler, Grundzüge des Polizeirechts in der Schweiz, 2012
- Ruch, Äussere und innere Sicherheit, in: Verfassungsrecht der Schweiz, 2001, pag. 898 n. marg. 33
- Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996, FF 1997 I 1 e segg. (in particolare pag. 236 e seg. ad art. 53 D-Cost.)
Giurisprudenza
#Coordinamento intercantonale di polizia e prevenzione della violenza
DTF 140 I 2 del 7 gennaio 2014 Il concordato su misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive costituisce un diritto di polizia specifico ammissibile. Il Tribunale federale ha confermato la base costituzionale per il coordinamento intercantonale di polizia nel settore della sicurezza.
«Il concordato costituisce diritto di polizia specifico. È orientato al particolare fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive. Ha lo scopo di prevenire tali atti di violenza con misure speciali come i divieti zonali, gli obblighi di annuncio e la custodia di polizia e di permettere in questo modo lo svolgimento pacifico di grandi eventi sportivi.»
DTF 140 I 353 del 1° ottobre 2014 Confermata la competenza cantonale per l'attività preventiva di polizia. I Cantoni sono competenti per la regolamentazione dell'attività preventiva di polizia, purché questa non sottostia al codice di diritto processuale penale.
«Competenza dei Cantoni per la regolamentazione dell'attività preventiva di polizia, che non si basa su un sospetto di reato e non si fonda sul codice di diritto processuale penale della Confederazione.»
#Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
DTF 128 II 1 del 22 gennaio 2001 Difesa nazionale quale compito federale in rapporto alle competenze cantonali. In caso di conflitti d'interesse tra difesa nazionale e altri beni protetti, l'autorità del piano settoriale deve stabilire una chiara priorità.
«Se l'interesse della difesa nazionale si scontra con l'interesse alla conservazione di un corridoio faunistico d'importanza nazionale, l'approvazione del piano presuppone che l'autorità del piano settoriale (qui: il Consiglio federale) si sia confrontata esplicitamente con il conflitto d'interesse nel piano settoriale e si sia chiaramente pronunciata per la priorità dell'interesse militare.»
#Trasferimento di compiti di sicurezza ai privati
DTF 148 II 218 del 30 aprile 2021 Requisiti elevati per il trasferimento di compiti di polizia di sicurezza ai privati. L'affidamento a privati di compiti pubblici di sicurezza richiede una base legale sufficiente.
«Requisiti particolarmente elevati alla base legale formale devono essere posti nell'ambito del trasferimento di compiti di polizia di sicurezza. Né la LAsi né la LMSI contengono una base legale sufficiente per il trasferimento in questione di compiti di polizia di sicurezza alla Securitas AG.»
#Nuove tecnologie nel lavoro di polizia
DTF 151 I 137 del 24 marzo 2025 Limiti costituzionali nella sorveglianza automatizzata. Le moderne tecnologie di sorveglianza sottostanno a rigorosi requisiti costituzionali riguardo alla delimitazione delle competenze e alla proporzionalità.
«Poiché questo serve in primo luogo al perseguimento penale, necessita di una base nel CPP; il Cantone non è competente per questo. Per il restante campo d'applicazione preventivo di polizia, l'intervento nel diritto all'autodeterminazione informazionale ammesso secondo il § 4 quinquies PolG/LU è sproporzionato.»
#Lotta al terrorismo
F-6954/2023 (TAF) del 17 aprile 2024 Le misure di polizia per la lotta al terrorismo devono essere proporzionate. Le autorità di sicurezza possono adottare misure preventive contro i rischi di terrorismo, ma sono soggette a limiti fondati sui diritti fondamentali.
La giurisprudenza mostra che l'art. 57 Cost. crea una base flessibile per il coordinamento delle autorità di sicurezza, ma stabilisce allo stesso tempo chiari limiti costituzionali. In particolare, il trasferimento di compiti ai privati e l'impiego di nuove tecnologie di sorveglianza sono oggetto di severo controllo.