Testo di legge
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1Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

2Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

Panoramica

L'art. 57 Cost. disciplina la ripartizione delle responsabilità in materia di sicurezza tra Confederazione e Cantoni. La disposizione obbliga entrambi i livelli statali a provvedere alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. In tal modo devono coordinare i loro sforzi.

La disposizione costituzionale crea una base comune per l'architettura della sicurezza svizzera. Secondo il messaggio concernente la nuova Costituzione federale (FF 1997 I 225 seg.) essa non doveva modificare la ripartizione tradizionale dei compiti, ma assicurare dal profilo costituzionale la prassi cooperativa. La Confederazione è competente principalmente per la sicurezza esterna, i Cantoni per quella interna (polizia).

Sono interessate tutte le autorità statali incaricate di compiti di sicurezza: polizia, guardia di confine, servizio informazioni, esercito e protezione civile. Anche le cittadine e i cittadini sono indirettamente interessati, in quanto possono beneficiare delle misure di sicurezza o esserne toccati.

Le conseguenze giuridiche sono limitate. L'art. 57 Cost. secondo la dottrina prevalente (Diggelmann/Altwicker, BSK BV, art. 57 n. 23-26) non crea nuove competenze, ma presuppone competenze esistenti. È controverso se l'obbligo di coordinamento del capoverso 2 conferisca alla Confederazione nuove competenze normative. La dottrina prevalente lo nega a causa dell'ordinamento federalistico delle competenze.

Un esempio di applicazione pratica è il Concordato concernente misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il Tribunale federale ha confermato la sua ammissibilità come coordinamento di polizia intercantonale (DTF 140 I 2). In situazioni di sicurezza transfrontaliere, le polizie cantonali e le autorità federali collaborano, per esempio nella lotta contro il terrorismo o la criminalità organizzata.

La norma non tutela diritti individuali alla sicurezza. Si rivolge soltanto agli organi statali e li obbliga alla cooperazione nell'ambito della sicurezza.