1I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza.
2Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.
3I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione.
Art. 56 Cost. — Relazioni dei Cantoni con l'estero
#Panoramica
L'art. 56 Cost. disciplina la politica estera cantonale e conferisce ai Cantoni una capacità di azione nel diritto internazionale di portata mondiale unica nel suo genere. Come sottolinea il Commentario di San Gallo, gli Stati membri probabilmente in nessun altro Stato federale dispongono di una competenza così ampia nel settore della politica estera (Thürer, BSK BV-Hänni/Borter, art. 56 n. 33).
I Cantoni possono concludere trattati di diritto internazionale con l'estero nei loro ambiti di competenza. Questa competenza a concludere trattati comprende sia i trattati di Stato di diritto pubblico sia altri accordi di diritto internazionale. Spesso problematica è la delimitazione rispetto ai contratti di diritto privato, che non rientrano nell'art. 56 Cost. e conducono a difficili questioni di delimitazione (Hangartner, BSK BV-Hänni/Borter, art. 56 n. 27).
Tre limiti delimitano la libertà contrattuale cantonale: i trattati cantonali non possono essere in contraddizione né con il diritto federale né con gli interessi federali né con i diritti di altri Cantoni. Prima della conclusione del trattato i Cantoni devono informare la Confederazione. Questo obbligo di informazione ha sostituito nel 1999 il precedente obbligo di approvazione e ha rafforzato considerevolmente il margine d'azione cantonale.
Per quanto riguarda la comunicazione, la Costituzione distingue tra autorità estere subordinate e autorità estere centrali. Con comuni, regioni o Stati federati i Cantoni possono comunicare direttamente. Il contatto con governi centrali esteri avviene tramite mediazione federale.
Esempio: il Cantone di Basilea-Città conclude con la regione dell'Alsazia un accordo sulla cooperazione di polizia transfrontaliera. Dopo aver informato la Confederazione, il trattato può essere negoziato direttamente con le autorità regionali francesi, senza che sia necessaria un'approvazione federale.
Art. 56 Cost. — Relazioni dei Cantoni con l'estero
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 56 Cost. risale agli art. 9 e 10 della Costituzione federale del 29 maggio 1874, che a loro volta riprendevano gli art. 9 e 10 della Costituzione federale del 12 settembre 1848. La competenza dei Cantoni di concludere trattati di diritto internazionale è pertanto riconosciuta sul piano costituzionale fin dalla fondazione dello Stato federale, quale espressione della vasta prassi convenzionale cantonale precedente al 1848. Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 2 definisce questa continuità storica come «héritage de la pratique conventionnelle des cantons avant 1848».
N. 2 Rispetto alla vecchia Costituzione federale, la revisione totale del 1999 ha apportato due innovazioni sostanziali. In primo luogo, il campo di applicazione materiale è stato notevolmente ampliato: mentre l'art. 9 vCost. limitava la competenza contrattuale cantonale ai settori dell'economia nazionale, delle relazioni di vicinato e della polizia, l'art. 56 cpv. 1 Cost. si applica ora a tutti i settori «che rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni» (FF 1997 I 1, pag. 294). In secondo luogo, l'obbligo di approvazione dei trattati cantonali da parte del Consiglio federale è stato abolito e sostituito da un obbligo di informazione ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 secondo periodo Cost. Il Consiglio federale ha motivato questa liberalizzazione affermando che i Cantoni non avevano osservato in modo coerente l'obbligo di approvazione e che esso aveva inutilmente ostacolato la cooperazione transfrontaliera (FF 1997 I 1, pag. 294; cfr. anche Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 18).
N. 3 Il Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la nuova Costituzione federale (FF 1997 I 1) qualifica la competenza contrattuale cantonale come uno sviluppo coerente del federalismo cooperativo. Al contempo, esso precisa che l'art. 54 cpv. 1 Cost. — «Gli affari esteri sono di competenza della Confederazione» — rimane la base di competenza primaria e che l'art. 56 Cost. costituisce soltanto un'eccezione puntuale a tale principio.
#2. Collocazione sistematica
N. 4 L'art. 56 Cost. appartiene alla sezione «Relazioni con l'estero» (art. 54–56 Cost.). Questa sezione disciplina la ripartizione delle competenze di politica estera tra Confederazione e Cantoni e costituisce un'eccezione alla competenza generale della Confederazione in materia di affari esteri sancita dall'art. 54 cpv. 1 Cost. Il rapporto tra gli art. 54 e 56 Cost. è quello di una relazione regola-eccezione: ↔ art. 54 Cost. (principio della competenza federale); l'art. 56 Cost. sfuma tale principio, attribuendo ai Cantoni una competenza esterna sussidiaria nelle rispettive sfere di competenza. In dottrina, questa residua competenza cantonale in materia di politica estera è efficacemente definita «piccola politica estera» («kleine Aussenpolitik») (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 1; JAAC 70.47 del 22 agosto 2005, n. 1).
N. 5 Nell'ambito della sistematica costituzionale, l'art. 56 Cost. va inteso al contempo come norma di competenza e come norma di cooperazione. In quanto norma di competenza, stabilisce in quali settori i Cantoni possono agire verso l'estero. In quanto norma di cooperazione, disciplina la procedura di tali relazioni esterne (obbligo di informazione e canale di comunicazione). La norma non ha carattere di diritto fondamentale e non è una disposizione programmatica sugli obiettivi statali ai sensi dell'art. 41 Cost.; essa fonda piuttosto un ordinamento delle competenze costituzionalmente vincolante. → art. 3 Cost. (competenza residua dei Cantoni); → art. 44 Cost. (obbligo di fedeltà federale); → art. 48 Cost. (trattati intercantonali, norma parallela per la dimensione interna); → art. 172 cpv. 3 Cost. e art. 186 cpv. 3 Cost. (procedura di opposizione parlamentare).
N. 6 Nel settore della cooperazione transfrontaliera, l'art. 56 Cost. è completato da diversi strumenti di diritto internazionale: la Convenzione quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Convenzione di Madrid, RS 0.131.1, in vigore per la Svizzera dal 4 giugno 1982) e i suoi tre protocolli aggiuntivi, l'accordo quadro bilaterale con l'Italia del 24 febbraio 1993 (RS 0.131.245.4) e la Convenzione di Karlsruhe del 23 gennaio 1996 sulla cooperazione a livello comunale (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 6; JAAC 70.47 del 22 agosto 2005, n. 2). Sul piano interno, gli art. 61c e 62 LOGA nonché l'art. 27o cpv. 2 lett. b OLOGA concretizzano l'obbligo di informazione di rango costituzionale.
#3. Contenuto della norma
3.1 Cpv. 1: Competenza contrattuale dei Cantoni
N. 7 L'art. 56 cpv. 1 Cost. conferisce ai Cantoni la facoltà di concludere trattati con l'estero nelle rispettive sfere di competenza. Il concetto di «sfere di competenza» rimanda all'ordinamento generale delle competenze della Costituzione federale (art. 3, 42 segg. Cost.): i Cantoni possono agire sul piano del diritto internazionale solo nei settori in cui sono competenti anche sul piano interno secondo la Costituzione federale (Hänni/Börter, BSK BV, art. 56 n. 4; Pfisterer, SGK BV, art. 56 n. 6, 3ª ed. 2014). La competenza cantonale è in questo caso sussidiaria rispetto a quella della Confederazione: qualora la Confederazione abbia già concluso un trattato internazionale in un determinato settore contenente una regolamentazione esaustiva, la competenza contrattuale cantonale in quel settore viene meno (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 7). Il Tribunale federale ha confermato questo principio nel settore della viticoltura e delle AOC (Appellation d'origine contrôlée): mediante la conclusione dell'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli con l'UE, la Confederazione aveva esercitato la propria competenza; il Cantone di Ginevra non era pertanto più legittimato ad adottare proprie regolamentazioni internazionali in tale settore (DTF 135 II 243 consid. 3.2).
N. 8 Secondo uno studio di Fassbender/Gübeli (ZBl 119/2018, pag. 107 segg.), al 25 settembre 2017 erano in vigore in Svizzera 436 trattati internazionali cantonali. La prassi mostra che i Cantoni fanno un uso crescente di tale competenza; 15 dei 26 Cantoni condividono almeno un confine con uno Stato estero. Oltre ai trattati di diritto internazionale, i Cantoni concludono sempre più spesso accordi di cooperazione informali (memoranda d'intesa, soft law), per i quali non vigono requisiti formali. Questa cooperazione informale è valutata dalla dottrina come praticamente più rilevante della conclusione di trattati statali (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 11; Maroonian/Kolb, CR BV, art. 56 n. 18–19).
N. 9 Dal punto di vista del diritto internazionale, i trattati cantonali sono trattati internazionali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111). Formalmente è la Svizzera come Stato a essere vincolata, non il singolo Cantone. In caso di violazione del trattato, la responsabilità sul piano internazionale ricade pertanto esclusivamente sulla Confederazione (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 10; Maroonian/Kolb, CR BV, art. 56 n. 27). Per il rango interno di tali trattati → n. 14.
3.2 Cpv. 2: Limiti e obbligo di informazione
N. 10 L'art. 56 cpv. 2 primo periodo Cost. enuncia tre limiti cui sono soggetti i trattati esterni cantonali: conformità (1.) con il diritto della Confederazione, (2.) con gli interessi della Confederazione e (3.) con i diritti degli altri Cantoni. Il divieto di violare il diritto federale riguarda tutte le norme di tale diritto, ossia la Costituzione, le leggi federali, le ordinanze e — in virtù del principio della primazia del diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 Cost.) — anche i trattati internazionali della Confederazione. Gli «interessi della Confederazione» devono essere interpretati in senso ampio secondo Kaempfer (OFK BV, art. 56 n. 17) e comprendono gli interessi nazionali quali il mantenimento di buone relazioni con gli Stati esteri; formulazione identica in → art. 48 cpv. 3 Cost. Il Tribunale federale non esclude del tutto i contatti diretti tra Cantoni e organizzazioni internazionali, ma vieta «qualsiasi misura di un Cantone che potrebbe vanificare o ostacolare le relazioni della Svizzera con altri Stati» (JAAC 70.47 del 22 agosto 2005, n. 1). Il margine di manovra cantonale è ulteriormente limitato dalla fedeltà federale ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 Cost.
N. 11 L'art. 56 cpv. 2 secondo periodo Cost. sancisce un obbligo di informazione a priori: i Cantoni devono informare la Confederazione prima della conclusione dei trattati. Tale obbligo non ha natura approvativa; la Confederazione non può impedire la conclusione del trattato, bensì può unicamente avviare una procedura di opposizione (art. 62 cpv. 4 LOGA). Se non è possibile raggiungere una soluzione consensuale (art. 62 cpv. 3 LOGA), il Consiglio federale e i Cantoni terzi hanno la facoltà di interporre opposizione dinanzi all'Assemblea federale (art. 186 cpv. 3 e 172 cpv. 3 Cost.). L'Assemblea federale decide in via definitiva in merito all'approvazione del trattato controverso (art. 172 cpv. 3 Cost.). Secondo Kaempfer (OFK BV, art. 56 n. 19), dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione federale non è mai stato necessario ricorrere alla procedura di opposizione. L'art. 61c cpv. 2 LOGA prevede eccezioni all'obbligo di informazione, segnatamente per i trattati che costituiscono trattati d'esecuzione di accordi già noti oppure che disciplinano questioni di natura puramente tecnica o amministrativa.
3.3 Cpv. 3: Canale di comunicazione
N. 12 L'art. 56 cpv. 3 Cost. distingue tra due canali di comunicazione: (a) con le autorità estere subordinate i Cantoni possono intrattenere rapporti diretti; (b) negli altri casi i rapporti avvengono tramite la mediazione della Confederazione. Di norma, il Consiglio federale agisce in nome dei Cantoni interessati al momento della conclusione di trattati internazionali (art. 184 cpv. 2 Cost.; Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 12). Per «autorità subordinate» si intendono, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 della Convenzione di Madrid, «gli enti, le autorità o gli organismi che esercitano compiti locali e regionali e che, secondo il diritto interno di ciascuno Stato, sono considerati tali» (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 22; Maroonian/Kolb, CR BV, art. 56 n. 33). Rientrano quindi in tale nozione comuni, regioni e dipartimenti, ma non le autorità centrali o le autorità federali di Stati esteri. Nella prassi, i trattati con autorità subordinate costituiscono la maggior parte dei trattati internazionali conclusi dai Cantoni (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 22).
N. 13 La distinzione di cui all'art. 56 cpv. 3 Cost. è di rilevanza pratica in quanto influenza la vincolatività giuridica e la procedura dei negoziati contrattuali. Nei rapporti diretti (lett. a), i Cantoni possono anche procedere autonomamente alla firma e alla ratifica (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 22, con riferimento all'accordo sulla presa a carico transfrontaliera delle emergenze concluso nel 2011 tra il Cantone di Ginevra e i Dipartimenti dell'Ain e dell'Haute-Savoie). I trattati cantonali conclusi prima dell'entrata in vigore della Costituzione federale del 1848 rimangono in linea di principio in vigore, salvo che un trattato federale concluso successivamente vi si opponga (DTF 150 III 268 consid. 4.5.5 con rinvio a DTF 104 III 68 consid. 3).
#4. Effetti giuridici
N. 14 I trattati statali cantonali sono assegnati sul piano interno al diritto cantonale (DTF 104 III 68 consid. 2; DTF 109 III 83 consid. 3). Per loro natura, tuttavia, sono considerati dalla dottrina prevalente come diritto internazionale (Biaggini, BV Kommentar, 2ª ed. 2017, n. 4 ad art. 56 Cost.; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, n. 1971; Maroonian/Kolb, CR BV, art. 56 n. 27; già confermato dal TF, da ultimo in DTF 150 III 268 consid. 4.5.5). Questa qualificazione ha conseguenze rilevanti: in virtù del principio della primazia del diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 Cost.), i trattati statali cantonali ratificati prevalgono sul diritto federale successivo contrario — fatto salvo il cosiddetto «riserva Schubert», che si applica alle leggi federali deliberatamente adottate in contrasto con il diritto internazionale (DTF 150 III 268 consid. 4.5.5 con rinvio a DTF 99 Ib 39 e DTF 148 II 169 consid. 5.2).
N. 15 Se un Cantone viola un trattato da lui concluso, secondo il diritto internazionale è la Svizzera come Stato a essere responsabile (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 15). La Confederazione è pertanto — almeno in linea teorica — legittimata ad agire in luogo del Cantone tramite esecuzione federale (art. 186 cpv. 4 Cost.). Nella prassi, la Confederazione si avvale raramente di tale possibilità (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 15). I trattati esterni cantonali che violano l'art. 56 cpv. 2 primo periodo Cost. (in particolare il diritto federale o gli interessi della Confederazione) possono essere contestati dal Consiglio federale e annullati dall'Assemblea federale (art. 172 cpv. 3 Cost.).
#5. Questioni controverse
N. 16 È controversa la questione del rango da attribuire sul piano interno ai trattati di diritto internazionale conclusi dai Cantoni. Una parte della dottrina li ascrive al diritto cantonale (in tal senso tendenzialmente il TF in DTF 104 III 68 consid. 2; DTF 109 III 83 consid. 3). La dottrina prevalente — tra cui Biaggini (BV Kommentar, 2ª ed. 2017, n. 4 ad art. 56 Cost.), Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, n. 1971), Maroonian/Kolb (CR BV, art. 56 n. 27) e Kaempfer (OFK BV, art. 56 n. 14) — qualifica tali trattati come diritto internazionale, in quanto si tratta di trattati internazionali e la loro riconduzione al diritto cantonale avrebbe conseguenze praticamente inaccettabili: essi sarebbero soggetti al principio di derogazione del diritto federale (art. 49 Cost.) e, contrariamente all'opinione generale, non potrebbero prevalere sul diritto federale successivo. Il Tribunale federale si è allineato alla posizione maggioritaria in DTF 150 III 268 consid. 4.5.5, confermando la prevalenza dei trattati statali cantonali rispetto alla legislazione federale successiva.
N. 17 È controversa altresì la questione se i Comuni possano concludere trattati di diritto internazionale. Pfisterer (SGK BV, art. 56 n. 8, 3ª ed. 2014) sostiene che i Comuni possono concludere trattati internazionali qualora il diritto cantonale lo consenta. La dottrina dominante — rappresentata tra gli altri da Kaempfer (OFK BV, art. 56 n. 8), Maroonian/Kolb (CR BV, art. 56 n. 12) e Hänni/Börter (BSK BV, art. 56 n. 12) — lo esclude: i Comuni non sono legittimati a concludere trattati di diritto internazionale; la cooperazione transfrontaliera comunale rientra pertanto esclusivamente nell'ambito del diritto privato. A sostegno di questa posizione depone l'art. 7 cpv. 1 della Convenzione di Karlsruhe, in base al quale gli obblighi contrattuali derivanti da accordi di cooperazione comunale non possono fondare la responsabilità dello Stato — il che sarebbe incompatibile con la natura di un trattato di diritto internazionale (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 8).
N. 18 È oggetto di discussione anche il deficit democratico nella negoziazione dei trattati esterni cantonali. Kaempfer (OFK BV, art. 56 n. 13) critica il ruolo predominante dell'esecutivo cantonale nell'elaborazione dei trattati internazionali come insoddisfacente dal punto di vista della democrazia; i parlamenti si trovano spesso di fronte alla scelta binaria di accettare o rifiutare i trattati en bloc, senza poter contribuire previamente alla definizione del loro contenuto. A ciò si aggiunge il fatto che gli strumenti di cooperazione informali (soft law) non necessitano di approvazione parlamentare. Come rimedio, l'autrice propone un coinvolgimento più tempestivo dei parlamenti cantonali nella fase negoziale. L'accordo sulla partecipazione dei parlamenti cantonali all'elaborazione, alla ratifica, all'attuazione e alla modifica di trattati intercantonali e di trattati dei Cantoni con l'estero costituisce un primo passo in questa direzione (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 6; Fassbender/Gübeli, ZBl 119/2018, pag. 107 segg.).
#6. Note pratiche
N. 19 Per verificare se un Cantone è autorizzato a concludere un trattato esterno in un determinato settore, occorre procedere in tre fasi: (1.) Esiste una competenza cantonale nella materia (art. 3 Cost., ordinamento delle competenze)? (2.) La Confederazione non ha già esercitato tale competenza mediante un proprio trattato statale (natura sussidiaria della competenza cantonale, n. 7)? (3.) Il trattato previsto viola l'art. 56 cpv. 2 primo periodo Cost. (diritto federale, interessi della Confederazione, diritti degli altri Cantoni)?
N. 20 L'obbligo di informazione ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 secondo periodo Cost. deve essere adempiuto prima della conclusione del trattato. Esso si applica anche quando il trattato è concluso tramite la mediazione del Consiglio federale (art. 61c cpv. 1 LOGA). Sono eccettuati unicamente i trattati che costituiscono trattati d'esecuzione di trattati federali già noti oppure che disciplinano questioni di natura puramente tecnica o amministrativa (art. 61c cpv. 2 LOGA). La Confederazione informa gli altri Cantoni tramite il Foglio federale (art. 62 cpv. 1 LOGA). La procedura di opposizione prevista (art. 62 cpv. 4 LOGA, art. 172 cpv. 3 Cost.) non è mai stata applicata finora (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 19).
N. 21 In materia di certezza del diritto relativa ai trattati cantonali storici, va rilevato che il Tribunale federale ha confermato in DTF 150 III 268 consid. 4.5.5 che i trattati statali cantonali conclusi prima del 1848 rimangono in linea di principio in vigore. La mancata pubblicazione nella Raccolta sistematica non ha conseguenze negative ai fini della validità (cfr. TAF, sentenza B-1277/2007 del 18 settembre 2007 consid. 5.5–5.6). Un trattato perde la propria efficacia solo se esplicitamente abrogato o sostituito da un successivo trattato federale.
N. 22 L'art. 56 Cost. non si applica agli atti di cooperazione puramente informali come le risoluzioni dei parlamenti cantonali su eventi esteri. Tali atti possono tuttavia violare l'obbligo di tutela degli interessi della Confederazione (art. 56 cpv. 2 primo periodo Cost.) e la fedeltà federale ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 Cost., qualora siano idonei a pregiudicare le relazioni della Svizzera con altri Stati (Kaempfer, OFK BV, art. 56 n. 17; cfr. anche JAAC 70.47 del 22 agosto 2005, n. 1). → art. 44 Cost.
#Bibliografia
- Biaggini Giovanni, BV Kommentar, 2ª ed., Zurigo 2017, n. 4 ad art. 56 Cost.
- Fassbender Bardo/Gübeli Raffael, Die gegenwärtig gültigen völkerrechtlichen Verträge der Kantone, ZBl 119 (2018), pag. 107 segg.
- Hänni Peter/Börter Emanuel, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (a cura di), Basler Kommentar Bundesverfassung, Basilea 2015, art. 56
- Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen/Thurnherr Daniela, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed., Zurigo 2020, n. 1971
- Kaempfer Constance, in: Schlegel Stefan/Ammann Odile (a cura di), Online-Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, art. 56 BV, stato: 24 maggio 2023, online: onlinekommentar.ch/de/kommentare/bv56 (CC-BY-4.0)
- Maroonian Anaïs/Kolb Robert, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (a cura di), Commentaire Romand, Constitution fédérale, Basilea 2021, art. 56
- Pfisterer Thomas, in: Ehrenzeller Bernhard/Schindler Benjamin/Schweizer Rainer J./Vallender Klaus A. (a cura di), St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 3ª ed., Zurigo 2014, art. 56
- Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la nuova Costituzione federale, FF 1997 I 1, pag. 294
Art. 56 Cost. — Relazioni dei Cantoni con l'estero
#Giurisprudenza
#Trattati cantonali con partner stranieri
DTF 150 III 268 (29 aprile 2024) — Validità dei trattati cantonali storici
L'accordo dell'11 maggio 1834 tra i Cantoni svizzeri e il Regno di Baviera sul trattamento paritario dei rispettivi cittadini nelle procedure fallimentari non è stato abrogato dalla LDIP entrata in vigore successivamente. L'accordo fallimentare rende non necessario, nel suo ambito di applicazione, il riconoscimento del decreto fallimentare straniero secondo l'art. 166 LDIP. La sentenza conferma la validità permanente dei trattati cantonali storici con l'estero, purché non siano stati espressamente abrogati.
«L'accordo fallimentare con il Regno di Baviera non è stato abrogato dalla LDIP entrata in vigore successivamente e rende non necessario, nel suo ambito di applicazione, il riconoscimento del decreto fallimentare straniero secondo l'art. 166 LDIP.»
Sentenza 8C_501/2016 (19 dicembre 2017) — Cooperazione intercantonale con Stati stranieri
L'accordo di fondazione dell'Università di tecnologia di Buchs tra i Cantoni San Gallo e Grigioni con il Principato del Liechtenstein è un trattato di diritto internazionale ai sensi dell'art. 56 Cost. I Cantoni erano autorizzati, sotto la vecchia Costituzione federale, a concludere tali trattati. La nuova Costituzione ha confermato questa competenza e ha sostituito l'obbligo di approvazione con un obbligo di informazione.
«Questo accordo di fondazione è un trattato di diritto internazionale che i Cantoni svizzeri San Gallo e Grigioni hanno concluso con il Principato del Liechtenstein. I Cantoni erano autorizzati a farlo.»
#Cooperazione transfrontaliera
GAAC 70.47 (22 agosto 2005) — Quadro istituzionale della cooperazione transfrontaliera
La Direzione del diritto internazionale pubblico conferma l'ampia autonomia dei Cantoni nella cooperazione transfrontaliera. I Cantoni possono concludere trattati con l'estero nell'ambito delle loro competenze, che secondo la nuova Costituzione federale non devono più essere approvati dal Consiglio federale. Tuttavia, i Cantoni devono informare la Confederazione prima della conclusione dei trattati. I trattati con autorità straniere subordinate possono essere conclusi direttamente dai Cantoni, mentre quelli con autorità centrali o federali solo attraverso la mediazione della Confederazione.
«I Cantoni possono concludere trattati con l'estero nell'ambito delle loro competenze, che secondo la nuova Costituzione federale non devono più essere approvati dal Consiglio federale. Tuttavia, i Cantoni devono informare la Confederazione prima della conclusione dei trattati.»
GAAC 52.18 (24 aprile 1987) — Basi giuridiche della cooperazione transfrontaliera
La Convenzione quadro europea del 20 maggio 1981 sulla cooperazione transfrontaliera fra collettività o autorità territoriali obbliga le parti contraenti a facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera fra collettività territoriali. I Cantoni fanno sempre più uso della loro competenza per la cooperazione transfrontaliera.
«La Convenzione quadro europea del 20 maggio 1981 sulla cooperazione transfrontaliera fra collettività o autorità territoriali obbliga le parti contraenti a facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera fra collettività territoriali.»
#Delimitazione rispetto ad altre disposizioni costituzionali
Nella giurisprudenza relativa all'art. 56 Cost. non si evidenziano conflitti con altre disposizioni costituzionali. Le poche decisioni confermano piuttosto l'ordinamento costituzionale della politica estera cantonale. L'applicazione pratica dell'art. 56 Cost. avviene prevalentemente nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, senza che vengano sollevate questioni giuridiche fondamentali.
#Sviluppo giuridico
La giurisprudenza relativa all'art. 56 Cost. è scarsa, il che indica il chiaro ordinamento delle competenze e la configurazione praticabile della norma. Le poche decisioni disponibili mostrano uno sviluppo continuo dall'obbligo di approvazione sotto la vecchia Costituzione all'obbligo di informazione sotto la nuova Costituzione. I Cantoni utilizzano le loro competenze ampliate in particolare nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, senza che ciò porti a problemi di diritto costituzionale.