1Gli affari esteri competono alla Confederazione.
2La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.
3La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.
L'art. 54 Cost. disciplina la competenza della Confederazione per tutte le relazioni di politica estera della Svizzera. La Confederazione è esclusivamente responsabile delle relazioni con altri Stati e organizzazioni internazionali (Epiney, BSK BV, Art. 54 N. 18). I Cantoni non possono concludere trattati di diritto internazionale senza l'autorizzazione del diritto federale.
La Costituzione menziona obiettivi concreti di politica estera: la Svizzera deve preservare la propria indipendenza, ma anche contribuire attivamente alla risoluzione dei problemi globali. Questi includono la lotta alla povertà, la protezione dei diritti dell'uomo, la promozione della democrazia, il mantenimento della pace e la protezione dell'ambiente. Questi obiettivi sono disposizioni programmatiche (direttive) che non fondano diritti azionabili per le singole persone (Epiney, BSK BV, Art. 54 N. 24).
I tribunali controllano le decisioni di politica estera solo con molta riservatezza. Essi verificano unicamente se le autorità hanno agito arbitrariamente (BGE 137 I 371 consid. 1.2). Alle autorità politiche spetta un ampio margine di apprezzamento.
Nonostante la competenza confederale, la Confederazione deve tener conto degli interessi cantonali. Quando i trattati internazionali riguardano ambiti di competenza cantonale, i Cantoni hanno diritto all'informazione e all'audizione. Un esempio concreto: prima che la Svizzera concluda un accordo sull'educazione con l'UE, la Confederazione deve consultare i Cantoni, poiché l'educazione è fondamentalmente di competenza cantonale.
La competenza esclusiva della Confederazione significa anche: le autorità cantonali sono vincolate agli atti di politica estera della Confederazione. Quando il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) riconosce l'immunità diplomatica a una persona, tutti i tribunali svizzeri devono rispettare questa decisione (BGE 130 III 430 consid. 3.3). Un Cantone non può perseguire penalmente tale persona, anche se ha violato il diritto svizzero.
Art. 54 Cost. — Relazioni con l'estero
#Dottrina
#1. Genesi storica
N. 1 L'art. 54 Cost. affonda le sue radici nell'art. 8 della Costituzione federale del 1874, il quale attribuiva alla Confederazione la competenza esclusiva per la gestione delle relazioni con l'estero. Nel messaggio del 20 novembre 1996 concernente la nuova Costituzione federale (FF 1997 I 1), il Consiglio federale presentò un avamprogetto il cui art. 49 conteneva già in larga misura la struttura tripartita odierna: il cpv. 1 sanciva la competenza globale della Confederazione, il cpv. 2 enunciava gli obiettivi direttivi di politica estera, il cpv. 3 disciplinava il dovere di tener conto degli interessi dei Cantoni (FF 1997 I 229 seg.). Il Consiglio federale mantenne una formulazione più concisa degli obiettivi al cpv. 2 e rinunciò a inserire tutti e cinque gli obiettivi di politica estera degli anni Novanta (FF 1997 I 230 seg.).
N. 2 In seno al Consiglio nazionale la formulazione del cpv. 2 fu controversa. Il consigliere nazionale Durrer (C, OW) si pronunciò a favore del mantenimento del testo del Consiglio federale, che riteneva meno ambizioso e quindi più realistico. La maggioranza della commissione favorì il catalogo esteso di obiettivi, comprendente la promozione della democrazia e la conservazione delle basi naturali della vita; la relatrice Vallender (R, AR) sottolineò che la commissione aveva operato tale ampliamento consapevolmente. Il consigliere nazionale Schlüer (V, ZH) presentò, con la minoranza II, la proposta di ancorare espressamente la neutralità quale obiettivo di politica estera: «Il sovrano intende la neutralità come neutralità permanente e lo afferma espressamente. Di conseguenza essa non è un mezzo, è un obiettivo.» Il consigliere federale Koller si oppose a tale posizione e rinviò alla prassi storica dal 1848: «Dalla fondazione dello Stato federale, avvenuta 150 anni fa, la neutralità è sempre stata intesa come un mezzo e non come un obiettivo della politica estera svizzera.» Anche i consiglieri nazionali Günter (S, BE), Pelli (R, TI) e il relatore Deiss (C, FR) respinsero la minoranza II; Pelli sottolineò che il riconoscimento internazionale della neutralità non era scontato e che essa non si prestava pertanto come obiettivo costituzionale. I consiglieri nazionali Weigelt (R, SG) e Deiss rilevarono che la neutralità figura già negli (odierni) art. 173 e 185 Cost. La minoranza II fu respinta; prevalse la versione della maggioranza della commissione.
N. 3 Le votazioni finali in seno al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati si tennero il 18 dicembre 1998; la votazione popolare del 18 aprile 1999 approvò la nuova Costituzione federale. Il tenore della norma corrisponde in larga misura all'avamprogetto del Consiglio federale, con l'ampliamento del catalogo di obiettivi al cpv. 2 operato dal Parlamento: aggiunta della promozione della democrazia e della conservazione delle basi naturali della vita, nonché riferimento esplicito alla cooperazione allo sviluppo.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 54 Cost. si trova nel titolo 3 («Confederazione, Cantoni e Comuni»), capitolo 2 («Competenze»), sezione 1 («Rapporti con l'estero», artt. 54–56). La sezione disciplina all'art. 54 la competenza di principio della Confederazione, al → art. 55 Cost. la partecipazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera e al → art. 56 Cost. il diritto dei Cantoni di concludere propri trattati internazionali. L'art. 54 costituisce la base costituzionale su cui si fondano l'art. 184 Cost. (competenza del Consiglio federale in materia di relazioni con l'estero) e l'art. 166 Cost. (competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione dei trattati internazionali).
N. 5 A differenza della maggior parte delle norme sulle competenze del capitolo 2, la politica estera è attribuita alla Confederazione in via esclusiva; non sussiste una competenza residuale cantonale ai sensi del → art. 3 Cost. L'art. 54 Cost. non è una norma sui diritti fondamentali e non fonda diritti soggettivi in capo ai singoli (il → art. 36 Cost. non è applicabile). Si tratta di una norma organizzativa e sulle competenze, il cui cpv. 2 ha carattere programmatico (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N 1979).
N. 6 Il cpv. 2 contiene un catalogo non esaustivo di principi direttivi di politica estera (FF 1997 I 230: «enumerazione non esaustiva»). Tali obiettivi direttivi non fondano pretese soggettive azionabili in giudizio; fungono tuttavia da parametro per l'esercizio del potere discrezionale in materia di politica estera da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale. In questo senso il cpv. 2 si distingue dagli obiettivi sociali di cui al → art. 41 Cost. solo per l'attribuzione istituzionale: il cpv. 2 è indirizzato alla politica estera, l'art. 41 alla politica sociale.
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
3.1 Cpv. 1: Competenza esclusiva della Confederazione
N. 7 La nozione di «relazioni con l'estero» comprende, secondo la giurisprudenza costante, tutte le attività della Confederazione nel campo dei rapporti con altri Stati e organizzazioni internazionali, in particolare la conclusione di trattati internazionali, la cura dei rapporti diplomatici, la protezione diplomatica nonché la rappresentanza della Svizzera presso le organizzazioni internazionali. Il Tribunale federale interpreta tale nozione in senso restrittivo nella misura in cui essa funge da motivo di esclusione delle vie di ricorso (DTF 137 I 371 consid. 1.2). Quale titolo di competenza, invece, essa comprende tutte le azioni che riguardano i rapporti della Svizzera con gli Stati esteri o le organizzazioni internazionali (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 2849).
N. 8 La competenza della Confederazione ai sensi del cpv. 1 è globale ed esclusiva: i Cantoni non possono curare autonomamente relazioni con l'estero riservate alla Confederazione. Ciò implica in particolare che la Confederazione può concludere trattati internazionali anche in settori materiali che sul piano interno rientrano nella competenza legislativa dei Cantoni (FF 1997 I 229). La DTF 132 II 65 consid. 2.2 illustra come i trattati bilaterali di stabilimento conclusi dalla Confederazione possano fondare direttamente diritti degli stranieri domiciliati nei confronti delle autorità cantonali in materia di stranieri; la competenza federale ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 comprende anche la loro attuazione.
N. 9 I classici «atti di governo» — atti di carattere prevalentemente politico nel settore della sicurezza, della neutralità, della protezione diplomatica e delle altre relazioni con l'estero — rientrano interamente nella sfera discrezionale dell'esecutivo. La DTF 121 II 248 consid. 1b ha stabilito che un'intervento diplomatico della Svizzera presso uno Stato estero tocca in modo sostanziale le relazioni estere ed è pertanto sottratto al controllo giudiziario. Tale principio è stato mantenuto dalla DTF 137 I 371 consid. 1.2 nell'ambito della LTF.
N. 10 A titolo di esempi di atti rientranti nella competenza esclusiva della Confederazione ai sensi del cpv. 1, la giurisprudenza cita: il diniego dell'immunità diplomatica da parte del DFAE, vincolante per i tribunali civili quale atto di imperio (DTF 130 III 430 consid. 3.3); l'intervento presso la Banca dei regolamenti internazionali (DTF 137 I 371 consid. 1.2); il registro consolare per gli Svizzeri all'estero (DTF 110 V 65 consid. 3); nonché la nomina di rappresentanti presso organizzazioni internazionali (decisione incidentale del DFGP del 9 luglio 2024, numero di riferimento 361-3764/3/14, consid. 5).
3.2 Cpv. 2: Obiettivi direttivi di politica estera
N. 11 Il cpv. 2 enuncia nella frase 1 il duplice obiettivo principale: preservare l'indipendenza della Svizzera e la sua prosperità. La frase 2 concretizza tale obiettivo attraverso quattro settori, qualificati come non esaustivi dall'avverbio «in particolare» (FF 1997 I 230): (1) lenire le miserie e la povertà nel mondo (cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario); (2) rispettare i diritti umani e promuovere la democrazia; (3) convivenza pacifica dei popoli; (4) conservare le basi naturali della vita. Gli ultimi due elementi sono stati aggiunti su iniziativa del Parlamento rispetto al progetto del Consiglio federale.
N. 12 La frase 1 del cpv. 2 contiene una tensione — apparente — tra indipendenza e prosperità da un lato e obiettivi umanitari dall'altro. Il messaggio (FF 1997 I 230) e la dottrina prevalente li considerano tuttavia complementari: una politica estera credibile, fondata sui diritti umani e sulla solidarietà internazionale, rafforza a lungo termine la posizione e quindi l'indipendenza della Svizzera (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, pag. 729 seg.).
N. 13 La neutralità — conformemente al risultato dei dibattiti parlamentari — è stata deliberatamente esclusa dal cpv. 2. Essa è menzionata all'art. 173 cpv. 1 lett. a e all'art. 185 cpv. 1 Cost. quale attribuzione di competenza e compito, ma è considerata dalla dottrina dominante come strumento della politica di sicurezza, non come obiettivo della politica estera (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N 1979).
3.3 Cpv. 3: Dovere di tener conto degli interessi dei Cantoni
N. 14 Il cpv. 3 obbliga la Confederazione, nell'esercizio della propria competenza in materia di politica estera, a tener conto delle competenze dei Cantoni e a salvaguardarne gli interessi. Il messaggio ha espressamente stabilito che una formulazione più incisiva («salvaguardia delle competenze») è stata consapevolmente respinta: la Confederazione deve includere le preoccupazioni dei Cantoni, ma non deve lasciarsi limitare nella propria competenza dalle competenze cantonali (FF 1997 I 231). Il cpv. 3 non costituisce una limitazione della competenza federale, bensì un obbligo di comportamento e di considerazione (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 2855).
N. 15 La concretizzazione del dovere di tener conto degli interessi dei Cantoni ai sensi del cpv. 3 avviene sul piano istituzionale attraverso il → art. 55 Cost. e sul piano legislativo ordinario attraverso la legge federale sulla partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LPCE, RS 138.1). I Cantoni sono coinvolti in particolare nella preparazione dei negoziati di trattati internazionali quando le loro competenze sono toccate in misura rilevante. ↔ L'art. 45 Cost. (partecipazione dei Cantoni alla formazione della volontà della Confederazione) integra tale obbligo sul piano della collaborazione federalistica.
#4. Conseguenze giuridiche
N. 16 Dal cpv. 1 discende in primo luogo che i Cantoni che intendessero curare autonomamente relazioni con l'estero (al di fuori dello stretto ambito dell'art. 56 Cost.) violerebbero la Costituzione federale. La Confederazione può rendere inoperanti tali attività cantonali in virtù del → art. 49 Cost. (primato del diritto federale).
N. 17 Dal cpv. 1 discende in secondo luogo che la Confederazione, fondandosi sulla sua competenza globale in materia di politica estera, può concludere trattati internazionali che interferiscono con settori di competenza cantonale. Tali trattati prevalgono, ai sensi del → art. 190 Cost., sul diritto cantonale contrastante, purché siano applicabili. L'obbligo di attuazione incombe, secondo le disposizioni del trattato, congiuntamente alla Confederazione e ai Cantoni.
N. 18 Il cpv. 2 non genera diritti soggettivi azionabili in giudizio. I singoli non possono ricavare dagli obiettivi direttivi pretese di prestazione nei confronti della Confederazione, ad esempio per l'accordo della protezione diplomatica o per l'adozione di misure umanitarie. Ciò è coerente con la qualificazione come norma programmatica (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N 1979 seg.).
N. 19 Il cpv. 3 genera un obbligo procedurale per le autorità federali. Una violazione del dovere di tener conto degli interessi dei Cantoni può essere fatta valere da questi ultimi mediante ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui siano stati violati obblighi procedurali previsti dal diritto federale (in particolare dalla LPCE).
N. 20 Gli atti di politica estera sono soggetti a un controllo giudiziario limitato. Le decisioni nel settore della sicurezza interna ed esterna, della neutralità, della protezione diplomatica e delle altre relazioni con l'estero sono escluse dal ricorso al Tribunale federale (art. 83 lett. a LTF) e dal ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF), nella misura in cui il diritto internazionale non conferisce il diritto a una pronuncia giudiziaria. Per questa categoria di atti, l'art. 72 lett. a PA designa quale istanza di ricorso il Consiglio federale. La nozione di «altre relazioni con l'estero» deve essere interpretata in senso restrittivo e presuppone inoltre che l'atto abbia carattere prevalentemente politico (DTF 137 I 371 consid. 1.2; decisione incidentale del DFGP del 9 luglio 2024, consid. 4).
#5. Questioni controverse
N. 21 Portata della nozione di «relazioni con l'estero»: In dottrina è controverso fino a dove si estenda il titolo di competenza ai sensi del cpv. 1. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 2849) sostengono un'interpretazione ampia, che comprende tutte le attività statali con implicazioni estere. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N 1979) distinguono invece tra la politica estera in senso stretto (rapporti con altri soggetti di diritto internazionale) e i meri effetti esterni di misure di politica interna. La giurisprudenza del Tribunale federale, ai fini dell'esclusione delle vie di ricorso, avalla l'interpretazione più restrittiva (DTF 137 I 371 consid. 1.2: interpretazione restrittiva del motivo di esclusione), ma ammette per il titolo di competenza una determinazione più ampia.
N. 22 Natura giuridica del cpv. 2: Sutter (Gerichtlicher Rechtsschutz in auswärtigen Angelegenheiten, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 107 segg.) qualifica il cpv. 2 come pura norma obiettiva di Stato, priva di forza vincolante per i tribunali. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, pag. 729 seg.) sottolineano invece che gli obiettivi direttivi, attraverso il loro effetto indiretto sull'esercizio del potere discrezionale del Consiglio federale nell'applicazione del → art. 184 Cost., sono giuridicamente rilevanti: essi costituiscono parametri per il controllo parlamentare e la responsabilità politica. Unanime è la posizione secondo cui il cpv. 2 non fonda diritti azionabili in giudizio.
N. 23 Neutralità come obiettivo costituzionale: La questione se la neutralità avrebbe dovuto essere inserita come obiettivo nel cpv. 2 è stata discussa in modo controverso nel corso del procedimento legislativo (→ N. 2). In dottrina, Tschannen (Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5ª ed. 2021, § 44 N. 18) sostiene che la deliberata omissione da parte del legislatore costituzionale qualifica chiaramente la neutralità come mezzo. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 2858) condividono tale interpretazione, ma rilevano che la prassi politica assume talvolta una valutazione diversa.
N. 24 Dimensione degli obblighi di protezione del cpv. 2 e diritti umani: Sutter (Gerichtlicher Rechtsschutz in auswärtigen Angelegenheiten, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 128 segg.) argomenta che l'obiettivo del rispetto dei diritti umani di cui al cpv. 2 genera quanto meno un obbligo di protezione istituzionale-procedurale: la Confederazione non può adottare decisioni discrezionali di politica estera in modo da contribuire attivamente alla violazione di diritti umani fondamentali. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, pag. 730) sottolineano invece che un collegamento tra il cpv. 2 e il → art. 35 Cost. (attuazione dei diritti fondamentali) non genera obblighi di protezione individualmente azionabili in giudizio, finché non sia violata una norma specifica sui diritti fondamentali. La questione controversa ha rilevanza pratica per stabilire se le domande di protezione diplomatica possano generare un obbligo giuridico del DFAE ad agire.
#6. Indicazioni pratiche
N. 25 Qualificazione come relazione con l'estero: Se un atto statale si qualifica come relazione con l'estero e il ricorso è pertanto limitato, si determina secondo un test in due fasi: (1) L'atto riguarda un settore materiale dell'art. 83 lett. a LTF o dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF (sicurezza interna/esterna, neutralità, protezione diplomatica, altre relazioni con l'estero)? (2) L'atto ha carattere prevalentemente politico, che fa ampiamente ricorso al potere discrezionale dello Stato? Solo se entrambe le domande ricevono risposta affermativa il ricorso al Tribunale federale e al Tribunale amministrativo federale è escluso (DTF 137 I 371 consid. 1.2); il ricorso al Consiglio federale ai sensi dell'art. 72 lett. a PA rimane aperto in tali casi.
N. 26 Trattati internazionali in settori di competenza cantonale: I pratici del diritto devono essere avvisati che la conclusione di un trattato internazionale da parte della Confederazione è ammissibile anche quando l'oggetto del trattato rientra sul piano interno nella competenza legislativa dei Cantoni (FF 1997 I 229). Le norme cantonali contrastanti con tali trattati federali sono inapplicabili ai sensi del → art. 49 cpv. 1 Cost. I Cantoni devono essere coinvolti prima dell'avvio dei negoziati contrattuali conformemente alla LPCE e al → art. 55 Cost.; una violazione di tali obblighi procedurali non pregiudica tuttavia in linea di principio la validità del trattato internazionale concluso.
N. 27 Protezione diplomatica: Un diritto alla concessione della protezione diplomatica da parte del DFAE non sussiste in linea di principio secondo il diritto svizzero; il DFAE decide discrezionalmente (DTF 121 II 248 consid. 1b). Nella misura in cui trattati internazionali (in particolare l'art. 6 CEDU) fondano un diritto alla pronuncia giudiziaria su diritti individuali, l'eccezione di cui all'art. 83 lett. a LTF deve essere ridotta teleologicamente (DTF 137 I 371 consid. 1.3). In pratica ciò significa: ogniqualvolta una parte può invocare una posizione giuridica garantita dal diritto internazionale, il Tribunale federale non è escluso dal controllo, anche se l'atto è riconducibile al settore delle relazioni con l'estero.
N. 28 Dovere di tener conto degli interessi dei Cantoni (cpv. 3) nella pratica: Il DFAE è tenuto a coinvolgere tempestivamente i Cantoni, conformemente alla LPCE e al ↔ art. 55 Cost., nei negoziati di trattati internazionali che riguardano settori di competenza cantonale (ad es. istruzione, polizia, diritto tributario). I Cantoni possono sottoporre al Consiglio federale, in caso di controversia, una violazione di tale obbligo. Una violazione del dovere di tener conto degli interessi dei Cantoni non determina tuttavia la nullità di un trattato internazionale concluso, poiché il cpv. 3 costituisce un requisito di comportamento interno per le autorità federali, non un limite esterno della competenza federale.
#Giurisprudenza
#Nozione di affari esteri
DTF 137 I 371 consid. 1.2 del 22 novembre 2011
L'intervento della Svizzera presso la Banca dei Regolamenti Internazionali rientra negli affari esteri. Significato giuridico per la delimitazione della competenza federale secondo l'art. 54 cpv. 1 Cost.
«Le concept des 'autres affaires relevant des relations extérieures' mentionné à l'art. 83 let. a LTF doit recevoir une interprétation restrictive. L'exception vise les 'actes de gouvernement' classiques. Elle s'applique aux actes ayant un caractère politique prépondérant, le gouvernement et l'administration jouissant d'une marge d'appréciation considérable.»
DTF 130 III 430 consid. 3.3 dell'8 aprile 2004
L'immunità diplomatica rientra nella competenza federale esclusiva. Le decisioni del DFAE sullo statuto diplomatico vincolano i tribunali civili in quanto atti autoritativi nel campo degli affari esteri.
«Bei einer Verfügung des EDA über den diplomatischen Status einer Person handelt es sich um einen hoheitlichen Akt auf dem Gebiet der auswärtigen Angelegenheiten. Die Zivilgerichte sind daran grundsätzlich gebunden.»
#Trattati internazionali e interessi cantonali
DTF 132 II 65 consid. 2.2 del 22 novembre 2005
I trattati bilaterali di domicilio fondano diritti per gli stranieri domiciliati. La competenza federale secondo l'art. 54 cpv. 1 Cost. comprende anche l'attuazione degli obblighi di diritto internazionale nel diritto degli stranieri.
«Die Beschwerdeführer berufen sich auf einen zwischen Russland und der Schweiz am 26./14. Dezember 1872 abgeschlossenen Niederlassungs- und Handelsvertrag. Dieser enthält in seinem Art. 1 folgende Regelung: 'Zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem russischen Kaiserreich soll gegenseitig das Recht der freien Niederlassung bestehen.'»
#Rapporto con i diritti fondamentali
DTF 119 II 264 consid. 4 del 1° gennaio 1993
Il riconoscimento di matrimoni stranieri appartiene agli affari esteri. Il mancato riconoscimento di matrimoni tra persone dello stesso sesso non viola né l'art. 54 Cost. (versione precedente) né l'art. 12 CEDU.
«Der Beschwerdeführer rügt des weitern eine Verletzung von Art. 54 BV und Art. 12 EMRK. Diese Rüge läuft darauf hinaus, aus diesen Bestimmungen einen Anspruch auf Anerkennung der in Dänemark geschlossenen Ehe herzuleiten. Ein solcher Anspruch besteht indessen nicht.»
DTF 100 IV 244 consid. 2 del 1° gennaio 1974
L'espulsione di coniugi stranieri tocca la competenza federale per gli affari esteri. Il Tribunale federale non può esaminare se le disposizioni di polizia degli stranieri violino il diritto matrimoniale costituzionale.
«Das Bundesgericht kann nicht prüfen, ob diese Bestimmung vor dem das Recht zur Ehe gewährleistenden Art. 54 BV standhält (Art. 113 Abs. 3 BV).»
#Giustiziabilità di atti di politica estera
DTF 130 III 430 consid. 3.4 dell'8 aprile 2004
La revoca dell'immunità diplomatica è un atto discrezionale di politica estera. Il DFAE decide sull'applicazione delle disposizioni di immunità di diritto internazionale sulla base dell'art. 54 cpv. 1 Cost.
«Im bilateralen Verhältnis kann der Empfangsstaat dem Entsendestaat jederzeit und ohne Angabe von Gründen notifizieren, dass der Missionschef oder ein Mitglied des diplomatischen Personals der Mission persona non grata oder dass ein anderes Mitglied des Personals der Mission ihm nicht genehm ist.»
#Competenze cantonali e diritto federale
DTF 110 V 65 consid. 3 del 25 maggio 1984
La matricola consolare per gli Svizzeri all'estero è un affare estero della Confederazione. I Cantoni non possono richiederla come presupposto per le prestazioni di assicurazioni sociali.
«Die Möglichkeit, der freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer beizutreten, darf nicht vom Eintrag in der Konsularmatrikel abhängig gemacht werden, da dies die Bundeskompetenz für auswärtige Angelegenheiten verletzen würde.»
DTF 87 I 451 consid. 5 del 1° gennaio 1961
Le prescrizioni cantonali di polizia del commercio non possono estendersi all'estero. L'ambito di validità territoriale delle competenze cantonali trova il suo limite nella competenza federale per gli affari esteri.
«Ein Kanton, der die öffentliche Reklame an Kinoleinwänden regelt, kann diese Regelung nicht auf Filme erstrecken, die ausschliesslich für das Ausland bestimmt sind, da dies in die Bundeskompetenz für auswärtige Angelegenheiten eingreifen würde.»