Testo di legge
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1Gli affari esteri competono alla Confederazione.

2La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.

3La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

L'art. 54 Cost. disciplina la competenza della Confederazione per tutte le relazioni di politica estera della Svizzera. La Confederazione è esclusivamente responsabile delle relazioni con altri Stati e organizzazioni internazionali (Epiney, BSK BV, Art. 54 N. 18). I Cantoni non possono concludere trattati di diritto internazionale senza l'autorizzazione del diritto federale.

La Costituzione menziona obiettivi concreti di politica estera: la Svizzera deve preservare la propria indipendenza, ma anche contribuire attivamente alla risoluzione dei problemi globali. Questi includono la lotta alla povertà, la protezione dei diritti dell'uomo, la promozione della democrazia, il mantenimento della pace e la protezione dell'ambiente. Questi obiettivi sono disposizioni programmatiche (direttive) che non fondano diritti azionabili per le singole persone (Epiney, BSK BV, Art. 54 N. 24).

I tribunali controllano le decisioni di politica estera solo con molta riservatezza. Essi verificano unicamente se le autorità hanno agito arbitrariamente (BGE 137 I 371 consid. 1.2). Alle autorità politiche spetta un ampio margine di apprezzamento.

Nonostante la competenza confederale, la Confederazione deve tener conto degli interessi cantonali. Quando i trattati internazionali riguardano ambiti di competenza cantonale, i Cantoni hanno diritto all'informazione e all'audizione. Un esempio concreto: prima che la Svizzera concluda un accordo sull'educazione con l'UE, la Confederazione deve consultare i Cantoni, poiché l'educazione è fondamentalmente di competenza cantonale.

La competenza esclusiva della Confederazione significa anche: le autorità cantonali sono vincolate agli atti di politica estera della Confederazione. Quando il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) riconosce l'immunità diplomatica a una persona, tutti i tribunali svizzeri devono rispettare questa decisione (BGE 130 III 430 consid. 3.3). Un Cantone non può perseguire penalmente tale persona, anche se ha violato il diritto svizzero.