Testo di legge
Fedlex ↗

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio.

Panoramica

L'articolo 4 della Costituzione federale dichiara tedesco, francese, italiano e romancio le quattro lingue nazionali della Svizzera. Questa disposizione è posta consapevolmente all'inizio della Costituzione e mostra quanto importante sia il plurilinguismo per il nostro Paese.

Le quattro lingue nazionali sono tutte equivalenti (paritetiche). Questo significa: nessuna lingua è più importante dell'altra. Tuttavia, vi è una differenza tra lingue nazionali e lingue ufficiali. Le lingue ufficiali sono le lingue che le autorità devono utilizzare negli affari quotidiani. La Confederazione lavora con tedesco, francese e italiano. Il romancio è lingua ufficiale solo quando qualcuno parla romancio.

L'articolo 4 è un obiettivo statale. Questo significa: esso prescrive alle autorità ciò che devono raggiungere. Le singole persone però non possono andare in tribunale e dire: "Voglio un documento in romancio!" Per questo servono altre leggi.

Un esempio pratico: quando il Parlamento emana una legge importante, essa deve essere tradotta in tutte e quattro le lingue nazionali. Per il romancio vi sono però eccezioni, perché l'onere sarebbe molto grande.

La disposizione protegge anche le minoranze linguistiche. Cantoni e Comuni devono badare che i gruppi linguistici più piccoli non scompaiano. Così tutte e quattro le lingue rimangono come parte vivente della cultura svizzera.