1I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.
2Per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).
3La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).
Art. 46 Cost. — Attuazione del diritto federale
#Panoramica
L'art. 46 Cost. disciplina il federalismo esecutivo svizzero (sistema di ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni). La Confederazione fa le leggi, i Cantoni le attuano. Questa ripartizione dei compiti è caratteristica del sistema federale svizzero, come stabilisce il Messaggio su una nuova Costituzione federale (FF 1997 I 1, 255 segg.).
Secondo l'art. 46 cpv. 1 Cost. i Cantoni devono attuare il diritto federale. Waldmann/Borter (BSK BV, Art. 46 N. 15) sottolineano che la Costituzione stabilisce una «presunzione di esecuzione a favore dei Cantoni». Ciò significa: quando la Confederazione emana una legge, di principio la eseguono i Cantoni, salvo che la legge disponga diversamente. La DTF 127 II 49 conferma che questo obbligo di esecuzione sussiste anche senza una regolamentazione esplicita dell'esecuzione nella legge federale.
Il termine «attuazione» va oltre la mera esecuzione. Waldmann/Borter (BSK BV, Art. 46 N. 16) spiegano: l'attuazione «comprende anche un certo margine di possibilità di configurazione politica». I Cantoni devono tuttavia attuare il diritto federale «secondo Costituzione e legge». Non possono derogare al diritto federale, come mostra la DTF 136 I 220: il Cantone Glarona non poteva compensare i contributi di riduzione dei premi con i debiti fiscali, perché ciò contrastava con la finalità della legge sull'assicurazione malattie.
L'art. 46 cpv. 2 Cost. consente accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni. Waldmann/Borter (BSK BV, Art. 46 N. 33) li caratterizzano come «contratti di sussidio federali» con dimensione di diritto costituzionale. Esempio: la Confederazione sostiene finanziariamente i Cantoni per progetti ambientali se raggiungono determinati obiettivi.
L'art. 46 cpv. 3 Cost. obbliga la Confederazione a lasciare ai Cantoni «la maggiore libertà di configurazione possibile» e a tenere conto delle particolarità cantonali. La DTF 142 I 99 illustra ciò: nel diritto di utilizzazione delle acque la Confederazione deve riconoscere la sovranità cantonale sulle acque come particolarità. Waldmann/Borter (BSK BV, Art. 46 N. 39) sottolineano che questo principio di sussidiarietà vale sia per il legislatore sia per l'emanatore di ordinanze.
Art. 46 Cost. — Attuazione del diritto federale
#Dottrina
#1. Genesi
N. 1 L'art. 46 Cost. codifica una massima di politica statuale che vige da sempre nello Stato federale svizzero: il diritto federale è attuato in via principale dai Cantoni. Nel messaggio concernente la nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996, il Consiglio federale ha definito questo principio come una «massima di politica statuale collaudata» e ha sottolineato che gli obblighi di esecuzione possono essere imposti ai Cantoni soltanto mediante legge in senso formale (FF 1997 I 1, 595). Tale requisito, da qualificarsi come principio di legalità federalista, era già radicato nel diritto della vecchia Costituzione federale, ma è stato esplicitamente positivizzato per la prima volta nell'art. 46 Cost.
N. 2 Il messaggio prevedeva una struttura in tre capoversi: il cpv. 1 contiene l'obbligo generale di attuazione, i cpv. 2 e 3 le garanzie accessorie relative alla libertà di organizzazione cantonale e alla considerazione degli oneri finanziari dell'esecuzione (FF 1997 I 595). Il Consiglio degli Stati ha approvato gli art. 35–40 del progetto di Costituzione, su relazione di Pierre Aeby (S, FR), senza voti contrari (Boll. Uff. 1998 CS edizione separata). I lavori parlamentari si sono svolti in modo sostanzialmente consensuale fino al voto finale del 18 dicembre 1998 (Consiglio degli Stati) e 18 dicembre 1998 (Consiglio nazionale); il procedimento di eliminazione delle divergenze ha riguardato altre parti del testo costituzionale.
N. 3 Il cpv. 2 nella sua versione attuale — convenzioni programmatiche tra Confederazione e Cantoni — non è stato proposto nel messaggio originale del 1997, bensì introdotto come modifica costituzionale autonoma nel quadro della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Il popolo ha accolto la modifica il 28 novembre 2004; essa è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (RU 2007 5765; FF 2002 2065; 2003 6185; 2005 893). La versione originale del cpv. 2 conteneva una garanzia di compensazione finanziaria degli oneri di esecuzione, che è stata sostituita dalla nuova disciplina sulle convenzioni programmatiche vincolate allo scopo.
#2. Collocazione sistematica
N. 4 L'art. 46 Cost. è una norma di competenza inserita nel 3° capitolo («Rapporti tra Confederazione e Cantoni») del titolo 3 della Costituzione federale. La disposizione appartiene alle norme fondamentali di carattere organizzativo del federalismo svizzero. Essa si trova in stretto collegamento sistematico con → art. 3 Cost. (sovranità dei Cantoni), → art. 5 Cost. (principio dello Stato di diritto e principio di legalità), ↔ art. 47 Cost. (autonomia dei Cantoni) e ↔ art. 49 Cost. (preminenza e forza derogatoria del diritto federale). L'art. 46 Cost. fonda l'obbligo positivo di attuazione dei Cantoni, mentre l'art. 49 Cost. contiene il divieto negativo di diritto cantonale contrario al diritto federale.
N. 5 Dal punto di vista tipologico, l'art. 46 Cost. è una norma istituzionale rivolta principalmente agli organi statali — Confederazione e Cantoni — senza contenuto di diritto soggettivo per i privati. È direttamente applicabile (→ l'art. 190 Cost. non è pertinente, poiché l'art. 46 Cost. non è una legge federale bensì diritto costituzionale), ma dispiega la sua rilevanza pratica soprattutto quale criterio interpretativo per la delimitazione delle competenze di Confederazione e Cantoni nell'esecuzione. I singoli possono invocare l'art. 46 cpv. 1 Cost. nell'ambito di censure relative a diritto cantonale contrario al diritto federale, nella misura in cui tale disposizione si pone in connessione con l'art. 49 Cost.
#3. Elementi della fattispecie / contenuto normativo
Cpv. 1: Obbligo di attuazione dei Cantoni
N. 6 L'art. 46 cpv. 1 Cost. sancisce il principio secondo cui i Cantoni attuano il diritto federale «conformemente alla Costituzione e alla legge». L'obbligo è soggetto a una doppia condizione: sussiste nella misura in cui la Costituzione o la legge in senso formale lo fondano. Gli obblighi di esecuzione non possono essere imposti ai Cantoni mediante ordinanza del Consiglio federale; è necessaria, ai sensi dell'→ art. 164 cpv. 1 lett. f Cost., una legge in senso formale (FF 1997 I 1; DTF 141 II 169 consid. 3.2). Il Tribunale federale ha precisato questo principio in DTF 127 II 49 consid. 3a per il diritto degli stranieri: poiché l'art. 121 Cost. non contiene di per sé una ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nell'esecuzione, spetta, secondo la concezione dell'art. 46 cpv. 1 Cost., al legislatore federale stabilire in quale misura i Cantoni debbano essere incaricati dell'esecuzione del diritto federale.
N. 7 Il Tribunale federale ha precisato in DTF 147 I 478 consid. 3.6 che le autorità cantonali di esecuzione applicano direttamente il diritto federale immediatamente applicabile, senza necessità di una legislazione cantonale di attuazione sul piano del contenuto. Se il diritto federale contiene nozioni giuridiche indeterminate o disposizioni che necessitano di concretizzazione, un'ordinanza cantonale di esecuzione è ammissibile senza una base di delega specifica. Diversamente si pone la situazione quando il diritto federale conferisce ai Cantoni soltanto un mandato legislativo: in tal caso è necessaria una legislazione cantonale di attuazione, che deve essere di rango formalmente legislativo in caso di gravi restrizioni dei diritti fondamentali (→ art. 36 cpv. 1 Cost.).
N. 8 La distinzione tra una norma di diritto federale immediatamente applicabile e un mero mandato legislativo ai Cantoni riveste importanza centrale nella prassi. La prima abilita le autorità cantonali di esecuzione ad agire direttamente e costituisce al contempo la base giuridica materiale per le restrizioni dei diritti fondamentali. Il secondo richiede un atto normativo cantonale supplementare, che deve eventualmente essere adottato a livello di legge formale. Tale distinzione ha avuto rilevanza pratica considerevole nel contesto della legislazione Covid-19: il Tribunale federale ha qualificato l'art. 40 LEp come norma di diritto federale immediatamente applicabile, che consentiva un'ordinanza cantonale di esecuzione del Consiglio di Stato senza una base legale cantonale supplementare (DTF 147 I 478 consid. 3.6 ss.).
Cpv. 2: Convenzioni programmatiche
N. 9 L'art. 46 cpv. 2 Cost. consente, dal 2008, la conclusione di convenzioni tra Confederazione e Cantoni in base alle quali i Cantoni si impegnano a conseguire determinati obiettivi nell'attuazione del diritto federale e a tal fine eseguono programmi che la Confederazione sostiene finanziariamente. La disposizione è una norma facoltativa: essa non fonda alcun diritto dei Cantoni alla conclusione di tali convenzioni né alcun obbligo della Confederazione di istituire i relativi programmi. Lo scopo è il rafforzamento di un governo orientato ai risultati piuttosto che alle norme (output-based governance), nell'ambito del quale i Cantoni godono di ampia libertà nella scelta dei mezzi.
N. 10 Le convenzioni programmatiche ai sensi del cpv. 2 si distinguono dai classici contratti di sussidio per il fatto che non vengono concordate singole misure, bensì gradi di raggiungimento di obiettivi definiti. Questo strumento è stato introdotto nell'ambito della NPC, che ha contrapposto ai contributi federali vincolati per singole misure cantonali il finanziamento per programmi (FF 2002 2065). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 1090a, qualificano le convenzioni programmatiche come contratti di diritto pubblico sui generis, che, nonostante il loro carattere consensuale e cooperativo, non possono derogare all'ordine di competenze della Costituzione.
Cpv. 3: Libertà di organizzazione dei Cantoni
N. 11 L'art. 46 cpv. 3 Cost. contiene due precetti: in primo luogo, la Confederazione deve lasciare ai Cantoni «la massima libertà di organizzazione possibile». In secondo luogo, deve «tener conto delle peculiarità dei Cantoni». Il destinatario principale di questa norma è il legislatore federale al momento della configurazione delle prescrizioni di diritto esecutivo (FF 1997 I 1). La formula «la massima libertà di organizzazione possibile» non è un precetto assoluto, bensì un mandato di ottimizzazione: le restrizioni alla libertà di organizzazione cantonale sono ammissibili se necessarie e proporzionate all'adeguata attuazione del diritto federale (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 3047 s.).
N. 12 Il Tribunale federale ha statuito in DTF 128 I 254 consid. 3.8.2 che l'art. 46 cpv. 3 Cost. (all'epoca ancora cpv. 2 nella versione originale) rispecchia il rispetto per l'autonomia organizzativa e funzionale dei Cantoni, senza tuttavia escludere a priori interventi del legislatore federale nell'autonomia organizzativa cantonale. Interventi necessari e proporzionati nell'autonomia procedurale e organizzativa cantonale sono costituzionalmente ammissibili, ad esempio quando l'applicazione uniforme del diritto sull'intero territorio cantonale lo richiede. Ai Cantoni rimane un margine di configurazione nella designazione delle autorità competenti e nella loro organizzazione, che permette loro di tener conto delle peculiarità cantonali.
N. 13 Nella sfera dell'attuazione cantonale del diritto federale con margini normativi di esecuzione, i Cantoni godono, secondo la giurisprudenza, di una considerevole libertà di configurazione. Il Tribunale federale non esamina il diritto cantonale di esecuzione sotto il profilo della mera opportunità, bensì soltanto sotto quello della compatibilità con il senso e lo spirito del diritto federale (DTF 136 I 220 consid. 6.1). Le normative cantonali sono contrarie al diritto federale soltanto quando vanificano lo scopo perseguito dal diritto federale, non già quando adottano soluzioni non espressamente previste dal diritto federale.
#4. Conseguenze giuridiche
N. 14 L'art. 46 cpv. 1 Cost. fonda un obbligo di esecuzione di rango costituzionale dei Cantoni. La sua violazione — ossia il rifiuto o l'omissione di attuare il diritto federale — può essere oggetto di misure di vigilanza federale (→ art. 49 Cost.; → art. 186 s. Cost.). Nei rapporti con i privati, l'obbligo di esecuzione dispiega i suoi effetti principalmente attraverso l'applicazione del diritto federale sostanziale e la tutela giurisdizionale da parte delle autorità federali e del Tribunale federale.
N. 15 Il diritto federale, in caso di disciplina esaustiva, prevale sul diritto cantonale (→ art. 49 cpv. 1 Cost.). Laddove il diritto federale incarica i Cantoni dell'esecuzione senza regolarne esaustivamente le modalità, i Cantoni devono emanare diritto cantonale di esecuzione. Tale diritto cantonale di esecuzione deve mantenersi entro i limiti del diritto federale; non può né contraddire le leggi federali né limitare i diritti che il diritto federale intende garantire. Il diritto cantonale di esecuzione contrario al senso e allo scopo del diritto federale è in contrasto con il diritto federale ed è soggetto ad annullamento (DTF 136 I 220 consid. 6.4.3).
N. 16 Le ordinanze cantonali di esecuzione relative al diritto federale devono precisare la disciplina legale mediante disposizioni di dettaglio, non possono abrogare né modificare la legge da eseguire, devono seguire le finalità della legge e non possono imporre al cittadino obblighi nuovi che non derivino già dalla legge (DTF 147 I 478 consid. 3.7.1, con rinvio a DTF 142 V 26 consid. 5.1). Tale criterio corrisponde a quello applicabile alle ordinanze di esecuzione del Consiglio federale ed è applicabile per analogia alle normative cantonali di esecuzione.
N. 17 La violazione dei requisiti relativi alla delega legislativa e alla subdelega nell'ambito della competenza esecutiva cantonale comporta, secondo la giurisprudenza, che la normativa interessata non costituisce una valida base legale e non soddisfa le esigenze del principio di legalità (→ art. 5 Cost.; → art. 36 cpv. 1 Cost.) (DTF 141 II 169 consid. 4.4.1 s.). Ciò determina l'inammissibilità dell'agire statale fondato su tale normativa.
#5. Questioni controverse
N. 18 Applicabilità diretta del diritto federale vs. mandato legislativo ai Cantoni: La delimitazione tra una norma di diritto federale immediatamente applicabile e un mero mandato legislativo è controversa in dottrina. Steimen ha sottolineato precocemente che l'art. 46 cpv. 1 Cost. attribuisce ai Cantoni un duplice ruolo: essi sono al contempo soggetti di esecuzione del diritto federale immediatamente applicabile e organi legislativi per l'emanazione del diritto di esecuzione (Urs Steimen, Die Umsetzung von Bundesrecht durch die Kantone gemäss Art. 46 Abs. 1 und 2 BV, in: Gächter/Bertschi [a cura di], Neue Akzente in der nachgeführten Bundesverfassung, 2000, pag. 165 ss.). Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 3042 ss., sottolineano che la qualificazione dipende dalla densità normativa della disciplina legislativa federale e deve essere determinata in modo contestuale. Il Tribunale federale ha inteso in modo ampio l'applicabilità diretta nel contesto Covid-19 (DTF 147 I 478 consid. 3.6), il che è stato criticato in certi ambienti come eccessivo, poiché l'art. 40 LEp è formulato in modo molto indeterminato e la necessaria garanzia dei diritti fondamentali deve essere compensata dalla determinatezza formalmente legislativa del diritto federale (consid. 3.7.2).
N. 19 Portata del precetto di libertà di organizzazione secondo il cpv. 3: È controverso se l'art. 46 cpv. 3 Cost. imponga al legislatore federale un mandato costituzionale verificabile dai tribunali oppure soltanto un programma politico senza componente azionabile in giudizio. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 729, propendevano per la qualificazione di programma politico privo di componente soggettiva azionabile in giudizio. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 1087, sostengono invece che il cpv. 3 costituisce un limite giustiziabile nei confronti di una legislazione federale inutilmente centralistica, la cui violazione può essere fatta valere nell'esecuzione concreta. Il Tribunale federale non ha risposto definitivamente a questa questione, ma ha utilizzato il cpv. 3 come criterio interpretativo nella determinazione delle restrizioni ammissibili all'autonomia organizzativa cantonale (DTF 128 I 254 consid. 3.8.2).
N. 20 Rapporto tra l'art. 46 cpv. 1 e l'art. 49 Cost.: In dottrina è controversa la delimitazione tra queste due norme. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 3038 s., considerano l'art. 46 cpv. 1 Cost. come l'obbligo positivo di attuazione e l'art. 49 Cost. come il suo risvolto negativo (divieto di diritto cantonale contrario al diritto federale). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 1085 s., operano una distinzione più netta: l'art. 46 cpv. 1 riguarderebbe principalmente l'ordine di competenze nell'esecuzione, mentre l'art. 49 cpv. 1 il rapporto di preminenza sul piano materiale. Il Tribunale federale fonda regolarmente le proprie decisioni in materia di diritto cantonale di esecuzione contrario al diritto federale sull'art. 49 cpv. 1 Cost. (cfr. DTF 136 I 220 consid. 6.1; DTF 128 I 254 consid. 3.8.1), il che corrisponde alla seconda opinione.
N. 21 Natura giuridica delle convenzioni programmatiche ai sensi del cpv. 2: La questione se le convenzioni programmatiche siano giuridicamente azionabili oppure rappresentino soltanto una forma cooperativa di governo senza possibilità di agire in giudizio non è definitivamente chiarita in dottrina. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 1090a, le qualificano come contratti di diritto pubblico che, in caso di inadempimento sostanziale, fondano una possibilità di rimborso a favore della Confederazione. Un'azione diretta della Confederazione contro un Cantone fondata sul solo art. 46 cpv. 2 Cost. non è prevista; le relative controversie sarebbero decise dal Tribunale federale ai sensi dell'→ art. 189 cpv. 2 Cost.
#6. Indicazioni pratiche
N. 22 Principio di legalità federalista: Gli obblighi di esecuzione imposti ai Cantoni nell'ambito del diritto federale richiedono una base legale nella legge federale in senso formale (→ art. 164 cpv. 1 lett. f Cost.). Una base fondata unicamente su un'ordinanza del Consiglio federale — senza la corrispondente delega nella legge — è insufficiente (DTF 141 II 169 consid. 3.2). Ciò vale anche per la configurazione delle procedure di approvazione tra autorità federali e cantonali.
N. 23 Ordinanze cantonali di esecuzione: I governi cantonali possono, in forza della loro competenza esecutiva direttamente fondata sulla Costituzione (nella misura in cui il diritto cantonale lo prevede), emanare ordinanze di esecuzione relative al diritto federale, purché il diritto federale sia immediatamente applicabile. Se il diritto federale richiede una legislazione cantonale di attuazione, questa deve soddisfare le esigenze della procedura legislativa cantonale formale, in particolare quando vengono ristretti diritti fondamentali (→ art. 36 cpv. 1 Cost.; DTF 147 I 478 consid. 3.1 ss.).
N. 24 Limiti del diritto cantonale di esecuzione: Nella configurazione del diritto cantonale di esecuzione relativo al diritto federale, il margine di azione deve essere misurato in base allo scopo della legge federale. Anche il silenzio del diritto federale può essere esaustivo, se non lascia ai Cantoni alcuno spazio normativo. Le normative cantonali che, pur non contraddendo il tenore letterale, contraddicono il senso e lo scopo del diritto federale sono contrarie al diritto federale (DTF 136 I 220 consid. 6.4.3). Nella prassi occorre verificare: (1) Il diritto federale ha disciplinato la questione in modo esaustivo? (2) In caso negativo: la normativa cantonale contraddice il senso e lo spirito del diritto federale?
N. 25 Disciplina delle competenze nell'esecuzione cantonale del diritto federale: Se il diritto federale prescrive una determinata organizzazione intracantonale delle competenze (p. es. decisione da parte di un'unica autorità cantonale), i Cantoni sono vincolati a tale disciplina. L'art. 46 cpv. 3 Cost. tutela soltanto quel margine di configurazione cantonale compatibile con il diritto federale (DTF 128 I 254 consid. 3.8.4). In caso di dubbio sulla compatibilità, deve essere accordata priorità all'unità di misura dello scopo del diritto federale (applicazione uniforme e conforme al principio di uguaglianza) rispetto all'autonomia organizzativa cantonale, nella misura in cui il legislatore federale lo abbia inteso.
N. 26 Rapporto con l'art. 49 Cost. nella strategia di ricorso: Poiché il Tribunale federale fonda regolarmente le normative cantonali di esecuzione contrarie al diritto federale sull'art. 49 cpv. 1 Cost. e non sull'art. 46 Cost., nel ricorso si dovrebbe invocare in via principale l'art. 49 cpv. 1 Cost. quando una norma cantonale è in contrasto con il diritto federale. L'art. 46 cpv. 1 Cost. assume autonoma importanza come motivo di censura quando è in discussione la competenza all'esecuzione (invece del contenuto materiale di una normativa) oppure quando viene censurata la mancanza di una base formalmente legislativa per una delega esecutiva (cfr. DTF 127 II 49 consid. 3a; DTF 141 II 169 consid. 4.1).
Giurisprudenza
#Obbligo di esecuzione dei Cantoni in linea di principio
BGE 127 II 49 del 26.1.2001
Ordine delle competenze federalistiche secondo l'art. 46 cpv. 1 Cost.
Il Tribunale federale chiarisce che l'art. 46 cpv. 1 Cost. stabilisce il principio generale secondo cui i Cantoni attuano il diritto federale conformemente alla Costituzione e alla legge.
«L'art. 46 cpv. 1 Cost. stabilisce il principio generale secondo cui i Cantoni attuano il diritto federale conformemente alla Costituzione e alla legge. Poiché la Costituzione nell'art. 121 Cost. non prevede nulla al riguardo, secondo la concezione dell'art. 46 cpv. 1 Cost. spetta di conseguenza al legislatore federale determinare in che misura i Cantoni debbano essere incaricati dell'esecuzione del diritto federale nel campo del diritto degli stranieri.»
BGE 128 I 254 del 14.8.2002
Disciplina delle competenze cantonali nel diritto della pianificazione del territorio
L'attuazione cantonale del diritto federale deve corrispondere alle prescrizioni del diritto federale, anche nell'organizzazione delle competenze.
«L'art. 25 cpv. 2 LPT esige, nell'interesse di un'applicazione del diritto uniforme e uguale per tutto il Cantone, che tutte le domande per progetti di costruzione fuori dalla zona edificabile siano trattate da un'autorità cantonale. L'art. 84 cpv. 1 della Legge bernese sulle costruzioni, che trasferisce questa competenza ai (attualmente 26 complessivamente) prefetti, non soddisfa questa esigenza.»
#Normative cantonali contrarie al diritto federale
BGE 136 I 220 del 15.4.2010
Riduzione dei premi nel diritto dell'assicurazione malattie
Le normative cantonali che eludono lo scopo delle leggi federali sono contrarie al diritto federale, anche se sono state emanate nell'ambito della competenza d'esecuzione cantonale.
«Una normativa cantonale secondo la quale i contributi di riduzione dei premi possono essere compensati con debiti fiscali è incompatibile con la finalità della LAMal ed è pertanto contraria al diritto federale.»
BGE 130 I 26 del 27.11.2003
Limitazione dell'ammissione per i fornitori di prestazioni
Le ordinanze d'esecuzione cantonali del diritto federale devono mantenersi nel quadro delle prescrizioni del diritto federale.
«La limitazione dell'ammissione di fornitori di prestazioni all'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, emanata dal Consiglio federale in base all'art. 55a LAMal e concretizzata dal Consiglio di Stato del Canton Zurigo, non viola - nella misura in cui ciò può essere esaminato in base all'art. 191 Cost. - né l'Accordo sulla libera circolazione né la libertà economica.»
#Libertà di configurazione nell'attuazione
BGE 142 I 99 del 31.3.2016
Diritto di utilizzazione delle acque del Canton Uri
L'art. 46 cpv. 3 Cost. concede ai Cantoni libertà di configurazione nell'attuazione del diritto federale, purché siano rispettate le prescrizioni del diritto federale.
«Competenza di principio della Confederazione per la disciplina dell'utilizzazione delle acque con contemporanea sovranità sui corsi d'acqua dei Cantoni. Questi sono pertanto autorizzati ad amministrare le acque pubbliche sul loro territorio ed esercitare i corrispondenti diritti sovrani.»
BGE 131 II 13 del 30.11.2004
Ordinanza d'esecuzione nel diritto delle telecomunicazioni
Le ordinanze del diritto federale devono avere una base legale sufficiente; i Cantoni sono vincolati a questi limiti costituzionali nell'attuazione.
«Se la Legge sulle telecomunicazioni contiene una base sufficiente per la fissazione di un obbligo d'interconnessione per l'allacciamento degli abbonati mediante ordinanza del Consiglio federale, anche i Cantoni sono vincolati a ciò nell'esecuzione.»
#Esecuzione in situazioni particolari
BGE 147 I 478 del 25.6.2021
Misure Covid-19 del Canton Svitto
I Cantoni attuano il diritto federale secondo l'art. 46 cpv. 1 Cost. anche in situazioni straordinarie; le ordinanze d'esecuzione cantonali devono poter fondarsi su basi sufficienti del diritto federale.
«L'ordinanza impugnata è da qualificare come ordinanza d'esecuzione in base all'art. 40 LEp, alla cui emanazione è competente il Consiglio di Stato del Canton Svitto.»
BGE 141 II 169 del 30.3.2015
Funzione di vigilanza e procedura di approvazione
Nel trasferimento delle competenze d'esecuzione devono essere rispettati i requisiti costituzionali per la delega legislativa.
«Il trasferimento della competenza di approvazione richiede una base legale sufficientemente determinata e deve corrispondere ai requisiti costituzionali per la delega.»
#Vigilanza federale sull'esecuzione cantonale
BGE 135 II 94 del 5.2.2009
Condizioni d'entrata nel merito nei ricorsi al Tribunale federale
La vigilanza federale sull'attuazione cantonale del diritto federale avviene anche attraverso il controllo dell'organizzazione procedurale cantonale.
«Il tribunale di carcerazione preventiva della regione d'inchiesta Berna-Mittelland soddisfa i requisiti legali come tribunale superiore ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 LTF solo limitatamente.»
BGE 143 V 269 del 29.6.2017
Sopportazione dei costi per perizie giudiziarie
L'attuazione cantonale del diritto federale deve rispettare anche la ripartizione dei costi prevista dal diritto federale.
«Nel senso della giurisprudenza finora seguita, con l'art. 45 cpv. 1 LPGA esiste una base legale sufficiente per addossare all'assicurato i costi di una perizia giudiziaria pluridisciplinare.»