Testo di legge
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1I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.

2Per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).

3La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).

Art. 46 Cost. — Attuazione del diritto federale

Panoramica

L'art. 46 Cost. disciplina il federalismo esecutivo svizzero (sistema di ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni). La Confederazione fa le leggi, i Cantoni le attuano. Questa ripartizione dei compiti è caratteristica del sistema federale svizzero, come stabilisce il Messaggio su una nuova Costituzione federale (FF 1997 I 1, 255 segg.).

Secondo l'art. 46 cpv. 1 Cost. i Cantoni devono attuare il diritto federale. Waldmann/Borter (BSK BV, Art. 46 N. 15) sottolineano che la Costituzione stabilisce una «presunzione di esecuzione a favore dei Cantoni». Ciò significa: quando la Confederazione emana una legge, di principio la eseguono i Cantoni, salvo che la legge disponga diversamente. La DTF 127 II 49 conferma che questo obbligo di esecuzione sussiste anche senza una regolamentazione esplicita dell'esecuzione nella legge federale.

Il termine «attuazione» va oltre la mera esecuzione. Waldmann/Borter (BSK BV, Art. 46 N. 16) spiegano: l'attuazione «comprende anche un certo margine di possibilità di configurazione politica». I Cantoni devono tuttavia attuare il diritto federale «secondo Costituzione e legge». Non possono derogare al diritto federale, come mostra la DTF 136 I 220: il Cantone Glarona non poteva compensare i contributi di riduzione dei premi con i debiti fiscali, perché ciò contrastava con la finalità della legge sull'assicurazione malattie.

L'art. 46 cpv. 2 Cost. consente accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni. Waldmann/Borter (BSK BV, Art. 46 N. 33) li caratterizzano come «contratti di sussidio federali» con dimensione di diritto costituzionale. Esempio: la Confederazione sostiene finanziariamente i Cantoni per progetti ambientali se raggiungono determinati obiettivi.

L'art. 46 cpv. 3 Cost. obbliga la Confederazione a lasciare ai Cantoni «la maggiore libertà di configurazione possibile» e a tenere conto delle particolarità cantonali. La DTF 142 I 99 illustra ciò: nel diritto di utilizzazione delle acque la Confederazione deve riconoscere la sovranità cantonale sulle acque come particolarità. Waldmann/Borter (BSK BV, Art. 46 N. 39) sottolineano che questo principio di sussidiarietà vale sia per il legislatore sia per l'emanatore di ordinanze.