Testo di legge
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I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell’ambito delle loro competenze.

Art. 43 Cost.

Panoramica

L'art. 43 Cost. disciplina l'autonomia cantonale dei compiti (autodeterminazione nei compiti statali). I Cantoni possono in linea di principio decidere liberamente quali compiti pubblici assumere e come organizzarli. Questa autonomia esiste tuttavia solo nell'ambito delle loro competenze costituzionali. Il significato giuridico e la portata pratica della disposizione sono modesti (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 1).

Sono interessati tutti i 26 Cantoni quali Stati membri della Svizzera. I Comuni non possono invocare direttamente questa norma. L'autonomia dei compiti comprende tre ambiti: la decisione se un compito debba essere svolto, la scelta dei mezzi per l'adempimento dei compiti e la configurazione organizzativa.

La limitazione più importante risiede nella formulazione «nell'ambito delle loro competenze». Il tenore letterale è impreciso, poiché suggerisce una libertà di ampia portata che in realtà non esiste (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 18). Le leggi federali possono limitare fortemente l'autonomia cantonale prescrivendo determinati compiti, stabilendo standard minimi o imponendo direttive organizzative.

Esempio: Un Cantone può decidere se emanare una propria legge di promozione culturale (autonomia dei compiti). Non può tuttavia disporre liberamente delle procedure penali, poiché il codice di procedura penale è di competenza federale. Nella pianificazione del territorio deve sì designare un'autorità cantonale per le licenze edilizie fuori dalle zone edificabili (BGE 128 I 254), ma può determinare autonomamente l'organizzazione interna di questa autorità.

L'art. 43 Cost. completa l'art. 42 Cost. (compiti federali) e concretizza il principio del federalismo dell'art. 3 Cost. Mentre l'art. 42 Cost. sottolinea la riserva costituzionale per le competenze federali, l'art. 43 Cost. conferma l'autonomia cantonale dei compiti (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 11).