L'art. 43 Cost. disciplina l'autonomia cantonale dei compiti (autodeterminazione nei compiti statali). I Cantoni possono in linea di principio decidere liberamente quali compiti pubblici assumere e come organizzarli. Questa autonomia esiste tuttavia solo nell'ambito delle loro competenze costituzionali. Il significato giuridico e la portata pratica della disposizione sono modesti (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 1).
Sono interessati tutti i 26 Cantoni quali Stati membri della Svizzera. I Comuni non possono invocare direttamente questa norma. L'autonomia dei compiti comprende tre ambiti: la decisione se un compito debba essere svolto, la scelta dei mezzi per l'adempimento dei compiti e la configurazione organizzativa.
La limitazione più importante risiede nella formulazione «nell'ambito delle loro competenze». Il tenore letterale è impreciso, poiché suggerisce una libertà di ampia portata che in realtà non esiste (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 18). Le leggi federali possono limitare fortemente l'autonomia cantonale prescrivendo determinati compiti, stabilendo standard minimi o imponendo direttive organizzative.
Esempio: Un Cantone può decidere se emanare una propria legge di promozione culturale (autonomia dei compiti). Non può tuttavia disporre liberamente delle procedure penali, poiché il codice di procedura penale è di competenza federale. Nella pianificazione del territorio deve sì designare un'autorità cantonale per le licenze edilizie fuori dalle zone edificabili (BGE 128 I 254), ma può determinare autonomamente l'organizzazione interna di questa autorità.
L'art. 43 Cost. completa l'art. 42 Cost. (compiti federali) e concretizza il principio del federalismo dell'art. 3 Cost. Mentre l'art. 42 Cost. sottolinea la riserva costituzionale per le competenze federali, l'art. 43 Cost. conferma l'autonomia cantonale dei compiti (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 11).
N. 1 L'art. 43 Cost. è stato creato nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale del 1999. La disposizione non aveva un precedente diretto nella Costituzione federale del 1874. La norma è nata dalla convinzione della commissione per la riforma costituzionale che i principi federalistici dovessero essere ancorati più esplicitamente (FF 1997 I 1, 237). Il messaggio del Consiglio federale sottolinea che l'art. 43 Cost. forma insieme all'art. 42 Cost. un sistema coerente di ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (FF 1997 I 240).
N. 2 Lo storico art. 43 aCost. del 1874 disciplinava i diritti politici dei domiciliati e non ha alcun collegamento contenutistico con l'attuale disposizione. La nuova norma fa parte del 3° titolo «Confederazione, Cantoni e Comuni» e concretizza il federalismo ancorato nell'art. 3 Cost.
N. 3 L'art. 43 Cost. si colloca nel contesto sistematico delle norme fondamentali federalistiche della Costituzione federale. Esso completa l'art. 3 Cost. (sovranità cantonale) ed è in rapporto complementare con l'art. 42 Cost. (compiti della Confederazione). Mentre l'art. 42 Cost. sottolinea la riserva costituzionale per le competenze federali, l'art. 43 Cost. conferma l'autonomia cantonale dei compiti (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 11).
N. 4 La norma va letta nel contesto dell'intero 1° capitolo del 3° titolo: → Art. 43a Cost. (principi dell'attribuzione di compiti), → Art. 44 Cost. (principi della collaborazione), → Art. 45 Cost. (partecipazione), ↔ Art. 46 Cost. (attuazione del diritto federale), ↔ Art. 47 Cost. (autonomia dei Cantoni) e → Art. 48 Cost. (accordi tra Cantoni).
N. 5 La fattispecie dell'art. 43 Cost. contiene tre elementi essenziali:
N. 6«I Cantoni»: Destinatari della norma sono i 26 Cantoni come Stati membri della Costituzione federale. La disposizione non si rivolge ai Comuni o ad altri enti di diritto pubblico, benché i Cantoni possano delegare loro i propri compiti (→ Art. 50 Cost.).
N. 7«decidono»: I Cantoni dispongono di autonomia decisionale sulla questione se e come svolgere i compiti. Questa autonomia comprende l'organizzazione dell'adempimento dei compiti, la scelta dei mezzi e la definizione delle priorità (Schweizer, SG-Komm. BV, Art. 43 N. 4).
N. 8«quali compiti [...] adempiono»: Il concetto di «compiti» si distingue da «competenze». Mentre le competenze indicano facoltà nel senso di autorizzazioni, per i compiti è in primo piano il carattere vincolante (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 12). I Cantoni possono in linea di principio decidere autonomamente quali compiti pubblici vogliono assumere.
N. 9«nell'ambito delle loro competenze»: Questa limitazione è centrale. L'autonomia cantonale dei compiti esiste solo nella misura in cui la Costituzione federale lascia effettivamente competenze ai Cantoni. Il tenore letterale è in questo senso impreciso, in quanto suggerisce una libertà ampia che in realtà non esiste (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 18).
N. 10 L'art. 43 Cost. non fonda nuove competenze cantonali, ma conferma l'autonomia dei compiti che deriva già dall'art. 3 Cost. (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 1). Il significato pratico della norma è pertanto modesto.
N. 11 I Cantoni possono nell'ambito delle loro competenze:
Creare nuovi compiti o sopprimere quelli esistenti
Configurare liberamente l'organizzazione dell'adempimento dei compiti (autonomia organizzativa)
Delegare compiti a Comuni o a terzi
Associarsi per l'adempimento comune di compiti (→ Art. 48 Cost.)
N. 12 L'autonomia cantonale dei compiti viene tuttavia spesso limitata dal diritto federale. Le prescrizioni federali possono limitare la libertà cantonale nelle seguenti forme (Biaggini, BSK BV, Art. 43 N. 17-27):
Adempimento obbligatorio di compiti mediante leggi federali
Prescrizioni relative all'organizzazione (p.es. richiesta di autorità cantonale unitaria)
N. 13Rapporto con l'art. 3 Cost.: Biaggini sostiene la posizione secondo cui l'art. 43 Cost. non ha giuridicamente alcun significato autonomo e ripete soltanto ciò che deriva già dall'art. 3 Cost. (BSK BV, Art. 43 N. 1). Schweizer invece vede nell'art. 43 Cost. un'importante concretizzazione del principio federalistico con proprio contenuto normativo (SG-Komm. BV, Art. 43 N. 2).
N. 14Delimitazione dall'art. 47 Cost.: Schweizer segnala difficoltà di delimitazione tra l'art. 43 Cost. (autonomia dei compiti) e l'art. 47 Cost. (autonomia) (citato in Biaggini, BSK BV, Art. 43 Fn. 2). Mentre l'art. 43 Cost. riguarda l'autonomia funzionale, l'art. 47 Cost. protegge l'autonomia istituzionale dei Cantoni.
N. 15Portata della limitazione: La dottrina è divisa sulla portata della formulazione «nell'ambito delle loro competenze». Biaggini critica il tenore letterale impreciso, che suggerisce un'autonomia maggiore di quella che effettivamente esiste (BSK BV, Art. 43 N. 18). Altri autori vi vedono una necessaria chiarificazione dell'assetto federale delle competenze.
N. 16 Nell'esame dell'adempimento cantonale di compiti occorre sempre chiarire prima la questione delle competenze. Solo se una materia rientra nella competenza cantonale, si applica l'art. 43 Cost.
N. 17 I Cantoni dovrebbero rispettare nella configurazione dei compiti le seguenti prescrizioni federali:
Protezione dei diritti fondamentali (→ Art. 35 Cost.)
Uguaglianza giuridica (→ Art. 8 Cost.)
Proporzionalità (→ Art. 5 cpv. 2 Cost.)
Primato del diritto federale (→ Art. 49 Cost.)
N. 18 Nella collaborazione intercantonale occorre esaminare se l'adempimento comune di compiti richiede una base contrattuale secondo l'art. 48 Cost. Il mero coordinamento senza obbligo giuridico non necessita di un concordato formale.
N. 19 I Comuni non possono invocare direttamente l'art. 43 Cost., poiché non sono destinatari della norma. La loro autonomia dei compiti si regge sul diritto costituzionale cantonale e sull'art. 50 Cost.
Art. 43 Cost. - Giurisprudenza
#Principi della determinazione cantonale dei compiti
BGE 128 I 254 del 14 agosto 2002
Il Tribunale federale stabilisce che i Cantoni sono fondamentalmente liberi nell'organizzazione delle loro competenze (autonomia organizzativa). Questa autonomia può tuttavia essere limitata dal diritto federale quando un'autorità cantonale unitaria è necessaria per garantire l'uguaglianza di diritto.
«L'art. 25 cpv. 1 LPT statuisce il principio dell'autonomia organizzativa dei Cantoni. Questo principio è limitato nel cpv. 2 in quanto viene prescritta la competenza di un'autorità cantonale: mentre i Cantoni sono solitamente liberi di delegare i loro compiti ai Comuni, l'art. 25 cpv. 2 LPT [...] richiede, nell'interesse di un'applicazione del diritto unitaria e uguale per tutto il Cantone, che tutte le domande per progetti edilizi fuori zona edificabile siano trattate da un'autorità cantonale.»
BGE 141 II 262 del 9 luglio 2015
Le organizzazioni intercantonali possono sviluppare proprie competenze nell'adempimento di compiti cantonali. I Cantoni determinano attraverso la loro partecipazione a convenzioni intercantonali come adempiere i loro compiti.
«La Comlot come autorità di approvazione è autorizzata, basandosi su un'interpretazione teleologica-temporale del diritto federale e intercantonale (CIVL), a condurre una procedura di sottomissione o qualificazione in relazione alle lotterie maggiori e a concretizzare nel caso singolo il divieto generale e astratto di lotterie.»
BGE 117 Ia 202 del 29 maggio 1991
In caso di conflitti di competenza tra Confederazione e Cantoni occorre esaminare a quale livello statale spetti il compito dal punto di vista costituzionale. L'art. 43 Cost. trova applicazione solo nella misura in cui un compito rientra nella competenza cantonale.
«Oggetto del procedimento del ricorso di diritto pubblico è unicamente la questione della delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantone riguardo all'accesso agli atti della protezione dello Stato della Confederazione.»
BGE 122 I 70 del 22 febbraio 1996
I Cantoni rimangono competenti per i settori che la Confederazione non ha disciplinato in modo esaustivo. La competenza residua cantonale secondo l'art. 3 Cost. si concretizza attraverso l'art. 43 Cost. nella determinazione dei compiti.
«L'art. 37ter Cost. conferisce alla Confederazione una competenza comprensiva, ma non esclusiva nel settore dell'aviazione. I Cantoni rimangono competenti per questioni giuridiche che la Confederazione non ha disciplinato in modo esaustivo.»
BGE 122 I 209 del 30 settembre 1996
Sotto la vecchia Costituzione federale del 1874, l'art. 43 vCost. disciplinava i diritti politici degli attinenti. Questa disposizione richiedeva una parità di trattamento di tutti i cittadini svizzeri nelle misure cantonali.
«Il convient d'examiner la constitutionnalité, au regard de l'art. 43 al. 4 Cst., du délai imposé aux Confédérés par l'art. 23 let. b de la loi cantonale. [...] Le principe de l'égalité de traitement consacré en faveur de tous les Confédérés par l'art. 43 Cst. s'appliquait aux mesures que les cantons prenaient pour combattre les effets de la crise.»
BGE 89 I 448 dell'inizio del 1963
I Cantoni possono determinare liberamente le loro forme organizzative entro i limiti costituzionali. I Comuni come enti subordinati devono attenersi alle forme organizzative prescritte dal Cantone.
«Nei ricorsi per votazioni secondo l'art. 85 lett. a OG il Tribunale federale esamina liberamente non solo l'interpretazione del diritto federale e del diritto costituzionale cantonale, ma anche quella di altre prescrizioni cantonali nella misura in cui normano più precisamente il diritto di voto secondo contenuto e portata.»
BGE 129 I 419 del 27 ottobre 2003
In caso di conflitti di competenza negativi tra Cantoni, il Tribunale federale decide sulla competenza delle autorità statali. I Cantoni non possono determinare unilateralmente che altri Cantoni sono competenti per determinati compiti.
«Nel caso di un conflitto di competenza negativo, l'autorità tutoria del domicilio del bambino è competente per le misure di protezione del minore, senza che occorra esaminare se non sia da preferire l'autorità tutoria della dimora abituale a causa del principio del bene del bambino.»
BGE 129 V 485 del 20 agosto 2003
Le autorità cantonali possono trasferire le loro competenze a enti subordinati mediante delega formale. Ciò deve tuttavia avvenire in modo giuridicamente corretto e non deve compromettere il controllo.
«La delega di competenza di singoli compiti dell'ufficio cantonale ai Centri regionali di collocamento (CRC) [...] necessita di un atto formale sottostante alle prescrizioni di pubblicazione del Cantone.»