I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.
Art. 3 Cost. — Cantoni
#Panoramica
L'articolo 3 della Costituzione federale disciplina la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i 26 Cantoni. Esso stabilisce il principio fondamentale del federalismo svizzero (forma di Stato con competenze ripartite).
I Cantoni dispongono di una competenza generale sussidiaria. Ciò significa che tutti i compiti statali spettano in linea di principio ai Cantoni, salvo che la Costituzione federale li attribuisca espressamente alla Confederazione. La Confederazione può agire solo se una norma costituzionale glielo consente. I Cantoni sono sovrani nei loro ambiti di competenza e possono emanare leggi autonomamente e configurare la politica.
Sono interessati tutti i cittadini e tutte le cittadine come pure tutte le autorità. A seconda dell'ambito di compiti, i privati si rivolgono alle autorità cantonali o federali. In caso di problemi giuridici, i tribunali devono verificare se sia competente la Confederazione o il Cantone.
La conseguenza giuridica più importante è la ripartizione completa delle competenze: ogni compito statale spetta alla Confederazione o ai Cantoni. In caso di incertezze vale la presunzione a favore dei Cantoni. Essi non devono provare la loro competenza, bensì la Confederazione deve dimostrare di disporre di una competenza.
Un esempio concreto: il sistema educativo è disciplinato in linea di principio a livello cantonale (piani di studio, organizzazione scolastica, formazione degli insegnanti). La Confederazione può agire solo in ambiti speciali per i quali la Costituzione le attribuisce una competenza, ad esempio nella formazione professionale o nelle scuole universitarie. Nuovi ambiti come la digitalizzazione delle scuole rientrano automaticamente nella competenza cantonale, fintanto che nessuna modifica costituzionale li attribuisce alla Confederazione.
La sovranità cantonale non è tuttavia assoluta, bensì è limitata dalla Costituzione federale. I Cantoni devono rispettare i diritti fondamentali, applicare il diritto federale e rispettare gli obblighi di diritto internazionale.
Art. 3 Cost. — Cantoni
#Dottrina
#1. Storia dell'origine
N. 1 L'art. 3 Cost. è la norma fondamentale di diritto costituzionale del federalismo svizzero e presenta una notevole continuità storica sin dal 1848. Rohner/Vokinger, art. 3 Cost. (Onlinekommentar, 2024) lo definiscono «norma fondamentale» dello Stato federale. La disposizione risale all'Atto di mediazione del 1803, che ha costituito la Svizzera come confederazione di Stati. L'art. 12 del titolo 20 dell'Atto di mediazione recitava: «I Cantoni esercitano tutti i poteri che non sono stati espressamente trasferiti alla Confederazione.» Una disposizione pressoché identica fu inserita nell'art. 3 Cost. (1848): «I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano, in quanto tali, tutti i diritti non delegati alla Confederazione.»
N. 2 La Cost. del 1874 lasciò invariato l'art. 3. Da quell'epoca trae origine il principio «il diritto federale prevale sul diritto cantonale», che il Tribunale federale fondava originariamente sull'art. 2 delle disposizioni transitorie della Cost. (1874) e che è stato sancito nel diritto positivo soltanto con la Cost. 1999 all'art. 49 cpv. 1 Cost. (→ art. 49 Cost.).
N. 3 In occasione della revisione totale del 1999 il Consiglio federale intendeva suddividere l'art. 3 in tre capoversi: cpv. 1 sulla sovranità cantonale, cpv. 2 sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e cpv. 3 sulla partecipazione dei Cantoni alla formazione della volontà federale (FF 1997 I 129 seg.). Il rapporto esplicativo AP 1995 spiegava che la qualifica dei Cantoni come Stati «sovrani» non corrispondeva più alla dottrina costituzionale odierna, ma che la qualifica di «Stati membri dello Stato federale» appariva troppo debole per un aggiornamento; il legame con la tradizione depone a favore del mantenimento del termine. Nel corso dell'iter parlamentare le Camere si accordarono, in sede di eliminazione delle divergenze, per tornare alla formulazione originaria del 1848 per ragioni di continuità con la tradizione (AB 1998 S 152, voto Aeby in qualità di relatore; AB 1998 S 408). I capoversi 2 e 3 del disegno del Consiglio federale furono trasferiti ad articoli successivi (→ art. 44–47 Cost.). Tutte le modifiche rispetto al testo previgente sono pertanto di natura puramente redazionale; il contenuto materiale della norma è rimasto invariato dal 1848.
N. 4 Il messaggio del Consiglio federale ha definito l'art. 3 «norma fondamentale del federalismo tipicamente svizzero» e ha sottolineato che, accanto a competenze espresse, esistono anche competenze non scritte in virtù della struttura dello Stato federale («inherent powers») (FF 1997 I 130). Con la riforma della NPC del 2004 sono stati inseriti nella Costituzione l'art. 5a Cost. (sussidiarietà) e l'art. 43a Cost.; contenuti che in precedenza erano stati in parte desunti dall'art. 3 Cost.
#2. Collocazione sistematica
N. 5 L'art. 3 Cost. si trova all'inizio della terza sezione del primo titolo («Confederazione e Cantoni») e costituisce la norma fondamentale federale. Va qualificato come norma organizzativa e di competenza, non come diritto fondamentale; non fonda diritti soggettivi di difesa dei cittadini e delle cittadine, bensì disciplina la ripartizione verticale dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 1 lo definisce principio strutturale dello Stato federale.
N. 6 La norma contiene due elementi contenutistici inscindibilmente collegati: la clausola di sovranità («I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale») e la clausola di ripartizione delle competenze («essi esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione»). Rohner/Vokinger, art. 3 Cost. N. 2 (Onlinekommentar, 2024) qualificano la clausola di sovranità come «fondamento interno» della clausola di ripartizione delle competenze. La ripartizione delle competenze è il «mezzo formale-costruttivo» (Imboden, Föderalismus, pag. 180) per garantire l'equilibrio dello Stato federale.
N. 7 L'art. 3 Cost. è in stretto rapporto di reciprocità con: ↔ art. 42–43 Cost. (compiti della Confederazione e dei Cantoni), ↔ art. 44–47 Cost. (collaborazione tra Confederazione e Cantoni, partecipazione, autonomia cantonale), ↔ art. 49 Cost. (primato del diritto federale), → art. 5a Cost. (principio di sussidiarietà), → art. 43a Cost. (principi per l'attribuzione dei compiti), → art. 190 Cost. (applicabilità delle leggi federali e dei trattati internazionali). I cataloghi di competenze degli art. 54–135 Cost. sono leges speciales rispetto alla competenza generale sussidiaria dei Cantoni.
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
A. Clausola di sovranità (1ª proposizione)
N. 8 Il termine «sovrani» non va inteso nel senso assoluto, proprio del diritto internazionale pubblico. Secondo il rapporto esplicativo AP 1995 la qualifica «non corrisponde più alla dottrina costituzionale odierna», ma è stata mantenuta per ragioni di continuità con la tradizione. In dottrina è controverso se i Cantoni possano in genere essere «sovrani» (→ sezione 5). L'interpretazione dominante intende la «sovranità» nel senso di una capacità limitata, garantita costituzionalmente, di autogoverno democratico: Rohner/Vokinger, art. 3 Cost. N. 27–28 (Onlinekommentar, 2024) affermano che i Cantoni sono «enti di sovranità limitata», fintanto che dispongono di proprie competenze e margini di manovra per l'autogoverno democratico.
N. 9 La garanzia della sovranità cantonale comprende l'autonomia organizzativa, l'autonomia normativa e l'autonomia esecutiva dei Cantoni. Nell'ambito delle proprie sfere di competenza i Cantoni possono anche perseguire obiettivi diversi da quelli della Confederazione; un mero conflitto di obiettivi tra diritto cantonale e diritto federale non rende il diritto cantonale contrario al diritto federale (DTF 122 I 70 consid. 2a). Quanto alla potestà di polizia quale nucleo della sovranità cantonale: → art. 3 Cost. in combinato disposto con art. 36 Cost.
N. 10 La clausola di sovranità ha rilevanza pratica in quanto distribuisce l'onere della prova nei conflitti di competenza: in caso di contestazione, la Confederazione deve provare la propria pretesa competenza sulla base della Costituzione federale. Se tale prova non riesce, la competenza normativa rimane ai Cantoni in virtù della competenza generale sussidiaria (Rohner/Vokinger, art. 3 Cost. N. 26, Onlinekommentar, 2024; Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 16).
B. Clausola di ripartizione delle competenze (2ª proposizione)
N. 11 La 2ª proposizione sancisce il principio della competenza generale sussidiaria dei Cantoni: tutti i diritti non delegati alla Confederazione spettano ai Cantoni. La Confederazione dispone invece soltanto delle competenze ad essa espressamente attribuite dalla Costituzione federale (principio di enumerazione / principio del conferimento singolo). Il Tribunale federale lo ha confermato in DTF 140 I 176 consid. 7.1: «Giusta l'art. 3 Cost. (in combinato disposto con l'art. 42 Cost.) vige il principio secondo cui i Cantoni esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. Esiste quindi una competenza generale sussidiaria dei Cantoni; tutto ciò che non rientra nella sfera di competenza della Confederazione rimane di pertinenza cantonale.»
N. 12 Le attribuzioni di competenza della Costituzione federale ai Cantoni (p. es. art. 62 cpv. 1 Cost.) sono di natura puramente dichiarativa, poiché i Cantoni detengono già tali prerogative in virtù della loro competenza generale sussidiaria. Le «nuove» materie normative che la Cost. non attribuisce alla Confederazione ricadono senz'altro nella competenza cantonale (sentenza 2C_1076/2012 del 27.3.2014, consid. 7.1).
N. 13 Le competenze attribuite alla Confederazione possono essere sistematizzate secondo due dimensioni: in base alla loro portata materiale (competenze esaurienti, competenze frammentarie, competenze di principio/quadro) e in base ai loro effetti sulla sovranità cantonale (competenze concorrenti con effetto derogatorio successivo, competenze esclusive con effetto derogatorio originario, competenze parallele senza effetto derogatorio). La competenza federale esauriente e concorrente è la regola (Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 51). Le competenze esclusive — la cui fondazione sostituisce immediatamente il diritto cantonale — sono rare (esempi: art. 54 Cost. [relazioni con l'estero], art. 99 Cost. [sistema monetario e valutario]).
N. 14 Fintanto che e nella misura in cui il legislatore federale non ha esaurito una competenza concorrente, i Cantoni rimangono competenti, senza che vi sia necessità di una delega da parte del diritto federale. Il Tribunale federale statuisce in DTF 122 I 70 consid. 2a:
«I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale. Essi hanno una competenza legislativa originaria, che è soppressa soltanto nella misura in cui la Confederazione è competente a titolo esclusivo, con effetto derogatorio originario, oppure ha fatto uso in modo esaustivo della sua competenza in un settore in cui essa è competente a titolo concorrente, con effetto derogatorio successivo.»
N. 15 La delimitazione tra regolamentazione federale esaustiva e non esaustiva richiede un'interpretazione attenta. Costituisce indizio di una regolamentazione esaustiva il fatto che la legislazione federale abbia disciplinato una determinata materia in modo completo e senza lacune per quanto riguarda i suoi aspetti specifici (DTF 122 I 70 consid. 3a in materia di diritto aeronautico). Laddove il diritto federale non disciplina una questione giuridica in modo esaustivo, sussiste un cumulo di competenze: il diritto cantonale e il diritto federale sono applicabili cumulativamente alla medesima fattispecie, senza che vi sia un conflitto di competenze (DTF 122 I 70 consid. 3b: «Il diritto cantonale non disciplina in questo caso la stessa questione giuridica del diritto federale»).
N. 16 Eccezionalmente, dall'interpretazione possono emergere anche competenze tacite della Confederazione: le competenze «per connessione materiale» (implied powers) derivano dalla necessità di poter adempiere un compito esplicitamente delegato. Le competenze «in virtù della struttura dello Stato federale» (inherent powers) si desumono dal principio federale stesso. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N. 1084 segg.; Tschannen, Staatsrecht, 5ª ed. 2021, N. 749 segg.
C. Federalismo esecutivo
N. 17 Una competenza legislativa della Confederazione include di norma la competenza esecutiva. L'art. 46 Cost. fonda tuttavia la presunzione che il diritto federale sia eseguito dai Cantoni (federalismo esecutivo). Nell'ambito del margine di discrezionalità esecutivo i Cantoni possono determinare autonomamente le modalità di attuazione delle disposizioni federali — tenuto conto delle esigenze locali. Il limite è costituito dall'art. 49 cpv. 1 Cost.: il diritto cantonale non può contraddire il senso e lo spirito delle disposizioni federali (→ art. 49 Cost.). Il Tribunale federale ha concretizzato questo principio nel settore dell'imposta federale diretta: DTF 142 II 182 precisa che le ordinanze amministrative dell'Amministrazione federale delle contribuzioni che si discostano dall'ordine legale di competenze dei Cantoni sono prive di effetto.
#4. Conseguenze giuridiche
N. 18 L'art. 3 Cost. produce essenzialmente tre conseguenze giuridiche:
(a) Funzione di protezione dell'autonomia normativa cantonale: Il diritto cantonale in settori in cui la Confederazione non ha esaurito la propria competenza è valido e applicabile, anche senza esplicita delega del diritto federale. Il diritto cantonale emanato nel rispetto delle competenze può essere applicato a fattispecie che sono al contempo parzialmente disciplinate dal diritto federale (DTF 129 IV 276 consid. 2.1: i Cantoni sono autorizzati a minacciare con la pena le contravvenzioni ai propri atti normativi di diritto amministrativo, nella misura in cui detengono la competenza normativa per la materia in questione giusta l'art. 3 Cost.).
(b) Ripartizione dell'onere della prova: In caso di conflitti di competenza, la Confederazione sopporta l'onere della prova per l'assunzione di una competenza. La competenza generale sussidiaria dei Cantoni si applica automaticamente qualora la Confederazione non possa dimostrare la base costituzionale della propria misura.
(c) Regola interpretativa: L'art. 3 Cost. impone un'interpretazione prudente e sistematicamente coerente delle competenze federali. Un'interpretazione estensiva delle competenze federali che viola il principio del conferimento singolo è incompatibile con l'art. 3 Cost. Tuttavia, l'art. 190 Cost. vincola il Tribunale federale alle leggi federali emanate; la tutela giurisdizionale dei Cantoni è pertanto limitata (↔ art. 190 Cost.).
N. 19 L'art. 3 Cost. non è direttamente giustiziabile nel senso che attribuisce ai cittadini e alle cittadine diritti soggettivi. Le violazioni del principio del conferimento singolo da parte del legislatore federale possono indurre il Tribunale federale a qualificare la legge federale in questione come incostituzionale; abrogarla non può, a causa dell'art. 190 Cost. Gli atti normativi cantonali sottostanno invece al controllo astratto delle norme; il Tribunale federale li abroga soltanto se non possono essere interpretati in conformità con la Costituzione (DTF 122 I 70 consid. 5).
#5. Questioni controverse
N. 20 Controversia sul concetto di sovranità. Il termine «sovrani» nell'art. 3 Cost. è contestato in dottrina. Il dibattito storico-ideologico è caratterizzato da posizioni contrapposte: Fleiner/Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (1949), pag. 44 segg. sostenevano che i Cantoni, in quanto parti costitutive dello Stato federale, non sono Stati sovrani, bensì «enti di autoamministrazione di tipo speciale»; la sovranità spetterebbe alla Confederazione soltanto. Per contro, la teoria della sovranità ripartita (che risale a Georg Waitz, «Das Wesen des Bundesstaates», 1853) afferma che sia la Confederazione sia i Cantoni sono sovrani nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N. 941 segg. constatano che l'art. 3 Cost. contiene una «formulazione contraddittoria dal punto di vista del diritto statale». Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 77 segg. respinge il termine come materialmente impreciso. Rohner/Vokinger, art. 3 Cost. N. 27 (Onlinekommentar, 2024) affermano invece che il concetto di sovranità va inteso come capacità limitata di autogoverno democratico e mantiene in tal modo la sua funzione — la critica al testo non muta il significato funzionale della norma. Schweizer, SGK BV, art. 3 N. 5 segg. (4ª ed. 2023) sostiene parimenti una visione restrittiva.
N. 21 Presunzione di competenza a favore dei Cantoni. È controverso se l'art. 3 Cost. fondi una «presunzione di competenza» a favore dei Cantoni. Una parte della prassi e della dottrina lo afferma (così VPB 1981 n. 49 pag. 279; Tiefenthal, Kantonales Polizeirecht, N. 51). Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 16, 30 e Rohner/Vokinger, art. 3 Cost. N. 34 (Onlinekommentar, 2024) respingono il termine «presunzione»: la questione se una materia normativa spetti alla Confederazione o ai Cantoni è una questione giuridica da risolvere mediante interpretazione e non mediante una regola di presunzione. L'art. 3 Cost. sancisce una competenza generale sussidiaria — in caso di dubbio la competenza rimane ai Cantoni perché la Confederazione non ha potuto provare la propria competenza, non perché valga una presunzione.
N. 22 Regolamentazione federale esaustiva e competenza residuale cantonale. Di particolare importanza pratica è la questione di quando una regolamentazione federale debba essere qualificata come «esaustiva» e sostituisca quindi la competenza residuale cantonale. Il Tribunale federale precisa in DTF 122 I 70 consid. 4 che il fatto che la Confederazione «nelle sue attività tenga conto di determinati aspetti che rientrano in linea di principio nella competenza cantonale non esclude la corrispondente competenza cantonale». Per una regolamentazione esaustiva non è sufficiente che la Confederazione abbia toccato una materia; deve sussistere una regolamentazione federale chiara che sostituisce espressamente il diritto cantonale o lo fa secondo il suo senso. Rimane controversa la precisa delimitazione tra conflitto di competenze (esclusione reciproca) e cumulo di competenze (applicabilità parallela).
N. 23 Lealtà federale come limite alla legislazione federale. Il Tribunale federale ha precisato in DTF 125 II 152 consid. 4 bb che al principio della lealtà federale non spetta un'autonoma rilevanza giuridica che vada al di là della Costituzione e della legge: i Cantoni non possono derivarne il diritto di mantenere una competenza finora tollerata — anche se esercitata da lungo tempo — qualora questa risulti contraria al diritto federale. Saladin, Komm. aBV, art. 3 N. 24–36 e Kölz, ZBl 81/1980, pag. 145 segg. hanno discusso la lealtà federale come principio costituzionale, ma il Tribunale federale ne ha respinto un effetto giuridicamente coercibile.
N. 24 Inherent powers e implied powers. È controversa la portata delle competenze federali tacite. Mentre Biaggini, BSK BV, art. 3 N. 34 seg.; Schweizer, SGK BV, art. 3 N. 14 seg. (4ª ed. 2023); e Tschannen, Staatsrecht, 5ª ed. 2021, N. 749 segg. riconoscono entrambi i tipi di competenza, Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N. 1084 segg. invitano alla prudenza: qualsiasi interpretazione estensiva oltre il tenore letterale della competenza federale è troppo in tensione con il principio del conferimento singolo e la competenza generale sussidiaria dei Cantoni, senza che sussista una convincente ragione sistematica.
#6. Indicazioni pratiche
N. 25 Nel verificare se un atto normativo cantonale sia compatibile con il diritto federale, occorre chiarire in un primo momento a quale tipo di competenza appartiene la competenza federale rilevante (esclusiva, concorrente o parallela). Le competenze esclusive sostituiscono il diritto cantonale per disposizione costituzionale; per le competenze concorrenti, in un secondo momento occorre chiedersi se il legislatore federale abbia fatto uso in modo esaustivo della propria competenza. Soltanto se tale quesito riceve risposta affermativa il diritto cantonale cede al diritto federale (art. 49 Cost.).
N. 26 Il test determinante per una regolamentazione federale esaustiva non è semplicemente la presenza di una regolamentazione federale nella materia in questione, bensì se il diritto federale abbia disciplinato in modo esauriente la questione giuridica in esame — non soltanto il settore materiale. Il diritto cantonale rimane ammissibile in ogni caso nella misura in cui disciplina questioni giuridiche diverse rispetto al diritto federale, non ne contraddice il senso e lo spirito e non ne pregiudica o vanifica gli scopi (DTF 122 I 70 consid. 2a). Le norme cantonali di polizia, di pianificazione del territorio, di protezione della natura e di diritto fiscale possono sussistere anche in settori con competenza federale esauriente, qualora non disciplinino «la stessa questione giuridica» del diritto federale (DTF 122 I 70 consid. 3b).
N. 27 La potestà tributaria originaria dei Cantoni si desume direttamente dall'art. 3 Cost.: i tipi di imposte che la Costituzione federale non ha riservato espressamente alla Confederazione (→ art. 128, 130, 132, 134 Cost.) e che non violano alcun limite del diritto federale possono essere disciplinati autonomamente dai Cantoni e dai Comuni in virtù della competenza generale sussidiaria. In DTF 140 I 176 consid. 7.1 il Tribunale federale ha statuito che la competenza generale sussidiaria permette ai Cantoni di introdurre nuovi tipi di imposte (come un'imposta comunale sulle abitazioni secondarie), purché non vi si opponga una competenza federale esaustiva.
N. 28 I conflitti di competenza tra Confederazione e Cantoni dovrebbero essere composti ove possibile mediante trattativa e mediazione (art. 44 cpv. 3 Cost.). La via giudiziaria al Tribunale federale — mediante ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF in combinato disposto con art. 89 cpv. 2 lett. c LTF) o mediante azione di diritto pubblico (art. 120 cpv. 1 lett. a LTF) — è aperta come rimedio sussidiario. Va tenuto conto del fatto che il Tribunale federale può accertare l'incostituzionalità delle leggi federali, ma non abrogarle (art. 190 Cost.). La più efficace «tutela» della sovranità cantonale risiede pertanto in un'interpretazione attenta e conforme alla Costituzione delle competenze federali in sede legislativa.
N. 29 Per le disposizioni penali cantonali occorre distinguere: le disposizioni penali volte a far rispettare gli atti normativi di diritto amministrativo (diritto penale amministrativo) sono in linea di principio ammissibili senza limitazioni giusta l'art. 335 cpv. 1 CP, nella misura in cui i Cantoni detengono la competenza normativa per la materia in questione giusta l'art. 3 Cost. (DTF 129 IV 276 consid. 2.1). Le fattispecie penali proprie in materia di contravvenzioni sono invece ammissibili soltanto nella misura in cui il diritto penale federale non ha disciplinato in modo esaustivo il settore in questione.
N. 30 Dal punto di vista pratico, il messaggio ha espressamente rilevato che «accanto a competenze espresse esistono anche competenze non scritte in virtù della struttura dello Stato federale» (FF 1997 I 130). Ciò riguarda in particolare i settori dell'organizzazione interna delle autorità federali (p. es. LParl, LOGA), per i quali non esistono norme di competenza esplicite nella Cost. Per la prassi ciò significa che la mera assenza di una base costituzionale espressa non prova di per sé un'eccedenza di competenza della Confederazione, purché la misura possa essere ricondotta in modo convincente a una norma di competenza esistente o a un sufficientemente stretto nesso materiale.
#Giurisprudenza
La giurisprudenza relativa all'art. 3 Cost. si occupa principalmente della delimitazione della competenza residua cantonale rispetto al diritto federale e dell'interpretazione dell'ordine federale delle competenze. Le seguenti decisioni direttive mostrano l'evoluzione della giurisprudenza sulla sovranità cantonale.
#Principi della competenza residua cantonale
DTF 122 I 70 (22 febbraio 1996) Divieto di volo con deltaplano del Cantone di Appenzello Interno; delimitazione tra competenze federali e cantonali nel diritto aeronautico. Il Tribunale federale precisa i principi delle competenze concorrenti e della competenza residua cantonale in settori non disciplinati in modo conclusivo.
«I Cantoni sono sovrani nei limiti in cui la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale (art. 3 Cost.). Essi hanno una competenza legislativa originaria, che è abolita soltanto nella misura in cui la Confederazione è competente esclusivamente, con effetto derogatorio originario, oppure in un settore in cui è competente in modo concorrente, con effetto derogatorio successivo, e ha fatto uso della sua competenza in modo conclusivo.»
DTF 125 II 152 (1999) Delimitazione delle competenze federali e cantonali per gli apparecchi automatici da gioco a pagamento. Ricorso di diritto pubblico del Cantone di San Gallo contro ordinanza del Consiglio federale. La sentenza chiarisce che i Cantoni non hanno diritto alla continuazione di pratiche contrarie al diritto federale.
«Il Consiglio federale, emanando l'ordinanza federale sugli apparecchi automatici da gioco a pagamento, non è intervenuto nella competenza cantonale. Non sussiste alcun diritto dei Cantoni alla continuazione della prassi precedente di omologazione degli apparecchi automatici da gioco d'abilità, che si rivela contraria al diritto federale.»
#Sovranità fiscale cantonale e competenze tributarie
DTF 140 I 176 (27 marzo 2014) Ammissibilità di un'imposta comunale sulle abitazioni secondarie nonostante l'iniziativa federale sulle abitazioni secondarie. La sentenza conferma la competenza cantonale originaria in materia di imposizione anche in settori con competenza federale, purché non sussista una disciplina conclusiva.
«Il Comune è competente per l'introduzione di questa imposta: l'iniziativa sulle abitazioni secondarie accettata nella votazione popolare federale dell'11 marzo 2012, rispettivamente il nuovo art. 75b Cost. così creato, non contengono un approccio risolutivo globale e quindi conclusivo per la problematica dei cosiddetti 'letti freddi' e di conseguenza non si oppongono all'imposta comunale sulle abitazioni secondarie qui controversa.»
DTF 133 I 206 (1° giugno 2007) Costituzionalità delle tariffe fiscali degressive di Obvaldo; autonomia tariffaria dei Cantoni. Il Tribunale federale riconosce l'autonomia cantonale nella configurazione del diritto fiscale sotto riserva di limiti costituzionali.
«Autonomia tariffaria dei Cantoni: I Cantoni hanno fondamentalmente la facoltà di configurare le loro tariffe fiscali secondo proprio apprezzamento, purché non vi si oppongano limiti costituzionali.»
#Federalismo esecutivo e conflitti di competenze
DTF 142 II 182 (24 maggio 2016)
Competenza locale per la rilevazione fiscale federale di prestazioni in capitale in caso di cambiamento di Cantone. La sentenza precisa il ruolo dei Cantoni nel federalismo esecutivo e i limiti delle ordinanze amministrative della Confederazione.
«Il Cantone localmente competente ha il 'diritto-obbligo' di riscossione e tassazione dell'imposta federale diretta. Nel caso di prestazioni in capitale dalla previdenza, secondo l'art. 216 cpv. 1 LIFD 1990 la tassazione speciale deve essere effettuata dal Cantone di scadenza. L'ordinanza amministrativa dell'AFC secondo cui in casi di trasferimento dovrebbe essere competente il Cantone di domicilio, viola il diritto federale e rimane pertanto inosservata.»
#Potere di polizia cantonale e competenze d'ordine
DTF 128 I 102 (30 gennaio 2002)
Costituzionalità di una tassa di patente per esercizi pubblici del Cantone di Soletta. La sentenza conferma la competenza cantonale originaria per le tasse d'ordine nell'ambito del potere di polizia.
«Riserva costituzionale per le imposte cantonali (art. 132 Cost. cant./SO); basi legali delle tasse di patente secondo la vecchia e nuova legge economica del Cantone di Soletta. La competenza cantonale per la riscossione di tasse d'ordine deriva dal potere di polizia originario dei Cantoni.»
DTF 129 IV 276 (2003) Disposizioni penali cantonali nell'ambito della polizia del fuoco; delimitazione rispetto al diritto penale federale. La sentenza chiarisce la facoltà dei Cantoni di sanzionare penalmente in settori di competenza cantonale.
«Facoltà dei Cantoni di minacciare con pena l'inosservanza di prescrizioni sulla lotta contro gli incendi. Il potere punitivo cantonale sussiste nella misura in cui il diritto penale federale non disciplina in modo conclusivo.»
#Cooperazione e coordinamento intercantonali
DTF 134 I 23 (15 gennaio 2008) Controllo astratto di norme; forza derogatoria del diritto federale. La legge vallesana sugli enti di previdenza statali viola il diritto federale. La sentenza mostra i limiti della legislazione cantonale in materie disciplinate dal diritto federale.
«La LEntPrev, che disciplina tra l'altro la previdenza del personale, viola in diversi punti le disposizioni imperative del diritto federale, segnatamente la LFus e la LPP.»
#Sviluppi attuali
DTF 150 II 527 (18 luglio 2024) Ripartizione fiscale intercantonale; valutazione di fondi utilizzati per l'agricoltura o la selvicoltura. La sentenza più recente conferma gli obblighi di coordinamento dei Cantoni in situazioni intercantonali.
«Nella ripartizione fiscale intercantonale il patrimonio deve essere valutato unitariamente. Per la questione se un fondo sia considerato utilizzato per l'agricoltura o la selvicoltura e debba essere valutato al valore di reddito, ci si deve basare sulla qualificazione del Cantone in cui si trova l'immobile.»
DTF 148 I 65 (28 luglio 2021) Divieto della doppia imposizione intercantonale; gerarchia funzionale tra diritto fiscale cantonale e intercantonale. La sentenza precisa i limiti della sovranità fiscale cantonale in situazioni transfrontaliere.
«Principi del diritto della doppia imposizione intercantonale e gerarchia funzionale tra diritto fiscale cantonale e intercantonale, in particolare riguardo alla delimitazione dei fattori fiscali. La sovranità fiscale cantonale trova il suo limite nel divieto della doppia imposizione intercantonale.»