1I diritti politici sono garantiti.
2La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.
Panoramica
L'art. 34 Cost. protegge i diritti politici di tutti i cittadini svizzeri. Si tratta dei diritti che si applicano nelle elezioni e nelle votazioni. I diritti politici comprendono il diritto di voto e di eleggibilità, ma anche il diritto di lanciare iniziative e referendum.
La Costituzione garantisce due principi importanti: in primo luogo la libera formazione dell'opinione e in secondo luogo l'espressione non falsata del voto. La libera formazione dell'opinione significa che ogni cittadino può formarsi un'opinione propria senza pressioni. Il Tribunale federale ha stabilito che «non può essere riconosciuto alcun risultato di votazione o elezione che non esprima in modo attendibile e non falsato la libera volontà dei cittadini aventi diritto di voto» (BGE 135 I 19 consid. 3.1).
L'espressione non falsata del voto significa che il risultato della votazione viene determinato e conteggiato correttamente. In caso di risultati molto ristretti si può richiedere un riconteggio se sussistono dubbi sulla correttezza dello scrutinio (BGE 138 I 171 consid. 4.2).
Le autorità hanno obblighi particolari. Devono informare sui progetti sottoposti a votazione in modo obiettivo ed equilibrato. Il Tribunale federale stabilisce: «Dall'art. 34 cpv. 2 Cost. deriva segnatamente un obbligo delle autorità a un'informazione corretta e riservata nel periodo precedente le votazioni» (BGE 143 I 78 consid. 4.1). Le autorità possono sì esprimere la loro opinione, ma devono rimanere obiettive.
Un esempio pratico: se un comune diffonde informazioni unilaterali o false prima di una votazione, ciò può violare la libertà di voto. In tali casi la votazione può essere dichiarata nulla o ripetuta. Anche nelle elezioni vale il principio della parità di trattamento - ogni voto deve avere lo stesso peso (BGE 129 I 185 consid. 4.1).
L'art. 34 Cost. è un diritto fondamentale che può essere fatto valere in tribunale. I cittadini possono difendersi con un ricorso in materia di diritti politici quando i loro diritti politici vengono violati.
Art. 34 Cost. — Diritti politici
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 34 Cost. codifica un diritto fondamentale che il Tribunale federale aveva già riconosciuto, sotto la vecchia Costituzione federale del 1874, come diritto costituzionale non scritto. Il rapporto esplicativo all'avamprogetto 1995 (AP 1995, p. 141 seg.) prevedeva un'espressa consacrazione dei diritti politici a livello costituzionale, comprese le condizioni per il diritto di voto e di eleggibilità in materia federale. Il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 189 segg.) confermava che l'art. 34 avrebbe dovuto ancorare come esplicito diritto fondamentale la libertà di voto e delle elezioni, fino ad allora riconosciuta soltanto in via giurisprudenziale. La novità rispetto alla Costituzione federale del 1874 consisteva unicamente nella positivizzazione: la norma non creava nuovi diritti, bensì elevava a livello costituzionale il diritto di origine giurisprudenziale già esistente.
N. 2 Il Consiglio federale decise consapevolmente di non inserire un principio di trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali, sebbene la questione fosse stata discussa nell'ambito della riforma dei diritti popolari (FF 1997 I 189 seg.). Parimenti, non fu ripresa la clausola derogatoria prevista nell'AP 1995 per i Cantoni con Landsgemeinde. La struttura a due capoversi — garanzia generale nel cpv. 1, contenuto protettivo nel cpv. 2 — rispecchia una scelta deliberata: la libera formazione della volontà e il voto non falsato sono espressamente nominati quali beni giuridici autonomi (FF 1997 I 563, 594).
N. 3 Agli Stati, il relatore Marty Dick (R, TI) spiegò che l'art. 30 del disegno (poi art. 34 Cost.) codificava la libertà di voto già riconosciuta dal Tribunale federale come diritto costituzionale non scritto: «L'article 30 codifie la liberté de vote aujourd'hui déjà reconnue par le Tribunal fédéral comme droit constitutionnel non écrit.» Al Consiglio nazionale, la questione del diritto di voto degli stranieri fu oggetto di dibattito: il consigliere nazionale Rennwald (S, JU) propose di estendere il diritto di voto ai cittadini dell'UE domiciliati in Svizzera. Il consigliere nazionale Leuba (L, VD) si oppose sostenendo che tale proposta esorbitasse dall'aggiornamento costituzionale e mettesse a rischio l'intero progetto. Il consigliere federale Koller avvertì che innovazioni di politica giuridica inserite nel pacchetto di aggiornamento avrebbero pregiudicato la maggioranza necessaria per l'approvazione. La proposta Rennwald fu respinta: a livello federale il diritto di voto rimane riservato alle cittadine e ai cittadini svizzeri (→ art. 136 Cost.).
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 34 Cost. si colloca nella parte sui diritti fondamentali della Costituzione federale (art. 7–36 Cost.) ed è al tempo stesso un diritto fondamentale istituzionale: esso tutela non soltanto le posizioni soggettive dei singoli aventi diritto di voto, ma è posto a garanzia dell'integrità del processo democratico in quanto tale. Come diritto fondamentale, l'art. 34 Cost. è direttamente applicabile e giustiziabile. A differenza degli obiettivi sociali (→ art. 41 Cost.), esso fonda diritti soggettivi azionabili dinanzi al Tribunale federale.
N. 5 L'art. 34 cpv. 1 Cost. è una norma di garanzia con duplice funzione: garantisce i diritti politici come diritto fondamentale federale e riconosce nel contempo i diritti popolari cantonali, nella misura in cui i Cantoni li abbiano attribuiti. Il Tribunale federale ha precisato che l'art. 34 cpv. 1 Cost. «riconosce i diritti popolari cantonali anche come diritti fondamentali federali, nella misura in cui siano stati attribuiti dal Cantone» (DTF 129 I 232 consid. 5). Il cpv. 1 funge da base generale rispetto all'art. 34 cpv. 2 Cost.; il cpv. 2 concretizza il contenuto materiale della protezione.
N. 6 L'art. 34 Cost. è strettamente collegato ad altre disposizioni costituzionali: ↔ art. 39 Cost. (esercizio dei diritti politici), ↔ art. 136 Cost. (diritti politici a livello federale), ↔ art. 51 Cost. (costituzioni cantonali e diritti popolari). Il criterio di proporzionalità per le limitazioni si desume da → art. 36 Cost. Le garanzie procedurali nell'esercizio sono integrate da → art. 29 Cost. e → art. 29a Cost. (garanzia dell'accesso al giudice). Il principio di uguaglianza nell'esercizio del diritto di voto e di elezione discende da ↔ art. 8 Cost. Per le prescrizioni federali in materia di elezioni cantonali è determinante → art. 51 cpv. 1 Cost. La legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1) concretizza l'art. 34 Cost. a livello legislativo, segnatamente all'art. 10a LDP (obblighi di informazione del Consiglio federale).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
N. 7 I diritti politici ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 Cost. comprendono, a livello federale, il diritto di voto attivo e passivo per il Consiglio nazionale, il diritto di voto in occasione di votazioni popolari nonché l'iniziativa popolare e il referendum (→ art. 136 Cost.). La garanzia comprende anche i diritti politici cantonali e comunali, nella misura in cui i Cantoni li abbiano attribuiti; in tale misura essi divengono diritti fondamentali federali. Non sono invece compresi gli atti politici al di fuori dei procedimenti formali di votazione ed elezione (p. es. la manifestazione del pensiero politico, tutelata da → art. 16 Cost.).
N. 8 La libera formazione della volontà (art. 34 cpv. 2 Cost., prima componente) designa il processo indisturbato attraverso cui gli aventi diritto di voto si formano un'opinione politica. È protetto il diritto di non essere sottoposti a pressioni né influenzati in modo illecito né nella formazione né nell'espressione della volontà politica (DTF 130 I 290 consid. 3.1; DTF 143 I 78 consid. 4.3). Gli aventi diritto di voto devono poter prendere la propria decisione politica sulla base di un processo di formazione dell'opinione conforme alla legge, per quanto possibile libero e completo. La libertà di voto «garantisce l'apertura del dibattito necessaria per il processo democratico e la legittimità delle decisioni di democrazia diretta» (DTF 143 I 78 consid. 4.3).
N. 9 Il voto non falsato (art. 34 cpv. 2 Cost., seconda componente) attiene al diritto che il risultato della votazione o dell'elezione esprima fedelmente e senza alterazioni la libera volontà degli aventi diritto di voto. Nessun risultato che non soddisfi tali requisiti può essere riconosciuto (DTF 135 I 19 consid. 2.1; DTF 129 I 185 consid. 7.2; DTF 129 I 232 consid. 4.2). In caso di elezioni proporzionali, ciò significa che la volontà degli elettori deve riflettersi nel modo più fedele possibile nella composizione del parlamento (DTF 135 I 19 consid. 2.1).
N. 10 Obblighi e limiti di informazione delle autorità: dall'art. 34 cpv. 2 Cost. discende un obbligo per le autorità di fornire informazioni corrette e misurate in vista delle votazioni (DTF 130 I 290 consid. 3.2). Le spiegazioni di voto sono in linea di principio ammissibili; devono essere obiettive, equilibrate e pertinenti. È inammissibile sopprimere elementi importanti per la decisione degli aventi diritto di voto. In singoli casi, dall'art. 34 cpv. 2 Cost. può derivare persino un obbligo delle autorità di informare (DTF 129 I 232 consid. 4.2.1). I membri delle autorità possono partecipare personalmente alla campagna di votazione, purché non diffondano informazioni false con un'apparenza ufficiale (DTF 130 I 290 consid. 3.3).
N. 11 Uguaglianza del diritto di voto: il sistema proporzionale esige che la volontà degli elettori si rispecchi nel modo più preciso possibile nel risultato delle elezioni. L'art. 34 Cost. pone requisiti minimi federali per la configurazione dei procedimenti elettorali cantonali, segnatamente per la ripartizione in circondari elettorali in caso di elezioni proporzionali (DTF 131 I 74 consid. 3; DTF 136 I 352). Il Tribunale federale ha progressivamente precisato i requisiti desumibili dall'art. 34 Cost., anche nei confronti di costituzioni cantonali garantite dall'Assemblea federale (DTF 140 I 394).
N. 12 Limitazioni: come diritto fondamentale, l'art. 34 Cost. può essere limitato conformemente a → art. 36 Cost. Poiché l'art. 34 Cost. tutela in primo luogo un diritto di partecipazione politica, le limitazioni devono essere esaminate sotto il profilo della proporzionalità e della giustificazione oggettiva. La privazione del diritto di voto è, secondo il rapporto esplicativo AP 1995 (p. 141 seg.), ammissibile soltanto in caso di interdizione per malattia mentale o debolezza mentale.
#4. Effetti giuridici
N. 13 In caso di violazione dell'art. 34 Cost. in relazione a votazioni ed elezioni, può essere pronunciato l'annullamento della consultazione popolare. Il Tribunale federale annulla tuttavia elezioni o votazioni soltanto se le irregolarità contestate sono rilevanti e hanno potuto influenzare il risultato. I ricorrenti non devono dimostrare che il vizio abbia avuto un'incidenza decisiva; è sufficiente che tale incidenza rientri nel campo del possibile (DTF 130 I 290 consid. 3.4; DTF 143 I 78 consid. 7.1; DTF 145 I 1 consid. 4.2). Qualora la possibilità di un risultato diverso appaia talmente remota da non poter essere seriamente presa in considerazione, l'annullamento non è pronunciato.
N. 14 Sotto il profilo procedurale, i vizi nella preparazione di votazioni ed elezioni devono in linea di principio essere sollevati immediatamente e prima della consultazione. Chi fa valere un vizio preparatorio soltanto dopo la votazione rischia che il Tribunale federale dichiari il ricorso tardivo (DTF 147 I 194). I ricorsi in materia di diritti politici sono proposti ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF; la legittimazione comprende anche le persone giuridiche (associazioni) che rappresentano membri aventi diritto di voto e di elezione (DTF 130 I 290 consid. 1.3).
N. 15 L'obbligo di informazione derivante dall'art. 34 cpv. 2 Cost. non ha effetti penali nei confronti dei membri delle autorità; esso fonda un diritto alla ripetizione della consultazione popolare se la falsa informazione era rilevante e ha potuto influenzare il risultato. Soltanto gravi false informazioni ufficiali giustificano l'annullamento di una votazione popolare validamente svoltasi (DTF 130 I 290 consid. 4.1).
#5. Questioni controverse
N. 16 Portata della libertà di voto e limiti della democrazia diretta: controversa era e rimane la questione di quanto l'art. 34 cpv. 2 Cost. limiti la democrazia diretta. Il Tribunale federale ha deciso in DTF 129 I 232 che i deficit dello Stato di diritto insiti in un'iniziativa — concretamente, l'assenza strutturale di un obbligo di motivazione nelle votazioni alle urne su domande di naturalizzazione — non possono essere giustificati nemmeno dal principio democratico. Hangartner aveva ancora sostenuto che una motivazione a posteriori da parte di un'istanza comunale potesse colmare tale lacuna (YVO HANGARTNER, Grundsätzliche Fragen des Einbürgerungsrechts, AJP 2001, p. 960 seg.); il Tribunale federale ha esplicitamente respinto questa posizione. Auer e von Arx avevano invece già in precedenza sostenuto che le domande di naturalizzazione non dovessero essere sottoposte al voto popolare alle urne (ANDREAS AUER/NICOLAS VON ARX, Direkte Demokratie ohne Grenzen?, AJP 2000, p. 930 seg.). Il Tribunale federale ha seguito questa posizione più rigorosa.
N. 17 Interventi delle autorità in campagne di votazione altrui: è oggetto di vivace dibattito a quali condizioni Cantoni e Comuni possano intervenire in campagne di votazione federali. Nella dottrina più risalente, Widmer si opponeva agli interventi cantonali, rilevando che i Cantoni dispongono già di altri diritti di partecipazione a livello federale (STEPHAN WIDMER, Wahl- und Abstimmungsfreiheit, 1989, p. 191 seg.). Müller/Schefer e Tschannen ritengono invece ammissibili gli interventi in caso di particolare coinvolgimento (MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 629 seg.; PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3a ed. 2016, p. 689). Il Tribunale federale ha confermato in DTF 143 I 78 consid. 4.6 quale criterio determinante quello del «coinvolgimento diretto e particolare» e ha operato uno sviluppo ulteriore in DTF 145 I 1 consid. 6.5.2: qualora l'esito della votazione riguardi in modo rilevante più Cantoni o tutti i Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali (CdC) può intervenire nel rispetto dei principi di obiettività, proporzionalità e trasparenza, senza dover dimostrare un coinvolgimento relativo particolare rispetto agli altri Cantoni. Langer aveva suggerito di sostituire integralmente il criterio del coinvolgimento con quei tre criteri (LORENZ LANGER, Kantonale Interventionen bei eidgenössischen Abstimmungskämpfen, ZBl 118/2017, p. 211 segg.); Christoph Auer e Andreas Glaser hanno accolto favorevolmente tale approccio (ZBl 118/2017, p. 227 segg. e p. 436). Il Tribunale federale non ha seguito completamente questo passo, ma ha sensibilmente attenuato il criterio del coinvolgimento.
N. 18 Mandato libero versus volontà degli elettori: è controverso se e in quale misura il sistema proporzionale imponga ai candidati eletti un vincolo alla lista di partito dopo l'elezione. Poledna si era espresso a favore di un'estensione della protezione contro la perdita del mandato anche in caso di cambio di partito prima dell'entrata in carica (TOMAS POLEDNA, Wahlrechtsgrundsätze und kantonale Parlamentswahlen, 1988, p. 283). Il Tribunale federale ha invece deciso in DTF 135 I 19 consid. 5.6 che dai diritti politici costituzionali non si possono desumere requisiti più severi per l'accesso alla carica rispetto a quelli vigenti durante il suo esercizio; il mandato libero vale anche per il periodo tra l'elezione e l'entrata in carica. Saladin aveva invece sostenuto un vincolo di «responsiveness» dei parlamentari nei confronti dell'elettorato (PETER SALADIN, Verantwortung als Staatsprinzip, 1984, p. 174 seg.); il Tribunale federale non ha recepito tale posizione.
N. 19 Diritto al riconteggio: era controverso se dall'art. 34 cpv. 2 Cost. discenda un diritto costituzionale al riconteggio di risultati di elezioni o votazioni molto risicati. Il Tribunale federale ha chiarito in DTF 141 II 297 che un risultato ristretto di per sé non attribuisce alcun diritto al riconteggio. Non esiste un obbligo derivante direttamente dall'art. 34 cpv. 2 Cost. in tal senso. Soltanto qualora il riconteggio sia impossibile a causa della distruzione delle schede di voto, può essere imposta la ripetizione della votazione (DTF 138 I 171).
#6. Indicazioni pratiche
N. 20 Ricorso in materia di diritti politici: le violazioni dell'art. 34 Cost. sono fatte valere dinanzi al Tribunale federale con il ricorso in materia di diritti politici (art. 82 lett. c LTF). I vizi nella preparazione di elezioni e votazioni devono essere sollevati senza indugio — chi attende fino a dopo la votazione rischia la decadenza del diritto (DTF 147 I 194). I ricorsi contro atti del Consiglio federale e dell'Assemblea federale in relazione a votazioni sono ammissibili soltanto in misura limitata ai sensi di → art. 189 cpv. 4 Cost.; le spiegazioni di voto del Consiglio federale non possono in linea di principio essere impugnate direttamente (DTF 145 I 1 consid. 5.1.1).
N. 21 Spiegazioni di voto delle autorità: le autorità possono formulare una raccomandazione di voto, ma non sono tenute alla neutralità, bensì all'obiettività (DTF 143 I 78 consid. 4.4). Le spiegazioni di voto devono essere comprensibili per i non giuristi e non possono sopprimere elementi importanti e rilevanti per la decisione (DTF 130 I 290 consid. 4.1). Una presa di posizione valutativa dell'autorità su questioni di discrezionalità di politica giuridica è ammissibile, purché sia obiettivamente sostenibile (DTF 130 I 290 consid. 4.1). Il precetto di obiettività, trasparenza e proporzionalità vale anche per i nuovi formati di comunicazione come i video sulle votazioni (DTF 145 I 1 consid. 5.2.1 seg.).
N. 22 Sistema proporzionale e ripartizione in circondari elettorali: i Cantoni che praticano elezioni proporzionali devono configurare la ripartizione in circondari elettorali in modo compatibile con il principio dell'uguaglianza del diritto di voto. Il Tribunale federale esamina le disposizioni costituzionali cantonali in questo ambito anche qualora siano state garantite dall'Assemblea federale, purché il diritto costituzionale si sia evoluto dalla data della garanzia (DTF 140 I 394). Determinante è in tal senso il principio dell'uguaglianza del diritto di voto derivante dall'art. 34 Cost.
N. 23 Limiti degli strumenti di democrazia diretta: le iniziative popolari e i referendum non possono svuotare le garanzie minime dello Stato di diritto. L'art. 34 cpv. 2 Cost. può comportare che determinati oggetti siano sottratti alla votazione alle urne qualora la libera formazione della volontà degli aventi diritto di voto non possa essere garantita per ragioni strutturali (p. es. per mancanza di possibilità di motivazione, → DTF 129 I 232 consid. 3.5 segg.) oppure qualora diritti fondamentali di terzi siano violati dal procedimento (→ art. 29 cpv. 2 Cost., art. 8 cpv. 2 Cost.). Il principio democratico non giustifica tali deficit dello Stato di diritto.
Giurisprudenza
#Fondamenti della giurisprudenza sui diritti politici
#Diritto al voto non falsificato
BGE 129 I 185 del 18 dicembre 2002 Il Tribunale federale ha precisato i requisiti di diritto federale per l'uguaglianza del diritto di voto nella suddivisione dei collegi elettorali per le elezioni proporzionali. Violazione della libertà di voto garantita dalla Costituzione in caso di rappresentanza sproporzionatamente disuguale degli aventi diritto di voto nei diversi collegi elettorali.
«La garanzia significa che nessun risultato di votazione o elezione può essere riconosciuto se non esprime in modo affidabile e non falsificato la libera volontà dei cittadini. La volontà degli elettori deve riflettersi il più precisamente possibile nel risultato elettorale.»
BGE 135 I 19 del 17 dicembre 2008 Validità dell'elezione di una candidata nonostante il cambio di partito tra la data elettorale e la costituzione del parlamento. Conferma del principio del mandato libero e del confine tra libera formazione della volontà e voto non falsificato.
«L'art. 34 cpv. 2 Cost. protegge la libera formazione della volontà e il voto non falsificato. La garanzia significa che nessun risultato di votazione o elezione può essere riconosciuto se non esprime in modo affidabile e non falsificato la libera volontà dei cittadini.»
#Obbligo di informazione delle autorità
BGE 130 I 290 del 28 luglio 2004 Obbligo delle autorità di fornire informazioni obiettive ed equilibrate nei documenti di votazione; ammissibilità di dichiarazioni pubbliche di singoli membri delle autorità nella campagna di votazione. Concretizzazione della giurisprudenza sull'obbligo di informazione delle autorità nelle votazioni cantonali.
«La garanzia dei diritti politici ancorata nella Costituzione federale (art. 34 cpv. 1 Cost.) protegge la libera formazione della volontà e il voto non falsificato (art. 34 cpv. 2 Cost.).»
BGE 143 I 78 del 14 dicembre 2016 Intervento lecito delle autorità nella campagna di votazione in presenza di interessi particolari; obbligo di obiettività e fattualità. Un Cantone può intervenire in una campagna di votazione federale se ha un interesse diretto e particolare nell'esito.
«Dall'art. 34 cpv. 2 Cost. deriva in particolare un obbligo delle autorità di fornire informazioni corrette e moderate in vista delle votazioni.»
#Iniziative e referendum
#Nullità delle iniziative
BGE 129 I 232 del 9 luglio 2003 Nullità di un'iniziativa per l'introduzione di votazioni a scrutinio segreto sulle domande di naturalizzazione a causa del conflitto con l'obbligo costituzionale di motivazione. Decisione fondamentale sui limiti costituzionali degli strumenti di democrazia diretta.
«Le decisioni negative di naturalizzazione sono soggette all'obbligo di motivazione secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentiti) in combinato con l'art. 8 cpv. 2 Cost. (divieto di discriminazione). Nelle votazioni a scrutinio segreto non è possibile una motivazione che soddisfi i requisiti costituzionali.»
BGE 134 I 172 del 5 marzo 2008 Dichiarazione di nullità di un'iniziativa popolare comunale; presupposti per una dichiarazione di nullità parziale. Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la parte rimanente valida dell'iniziativa conserva un senso che corrisponde alla volontà degli iniziativisti.
«Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la parte rimanente valida dell'iniziativa conserva un senso che corrisponde alla volontà degli iniziativisti e dei firmatari.»
#Attuazione delle iniziative popolari
BGE 141 I 186 del 27 maggio 2015 Attuazione di un'iniziativa popolare cantonale formulata come sollecitazione generale; limiti della competenza di attuazione delle autorità. Un'attuazione sostanzialmente corretta richiede un'attività legislativa conforme all'intento dell'iniziativa.
«Un'attuazione dell'iniziativa per il paesaggio rurale accettata dagli aventi diritto di voto del Canton Zurigo direttamente con una revisione del piano direttore cantonale è inammissibile secondo il diritto costituzionale cantonale e incompatibile con i diritti politici dei cittadini.»
BGE 139 I 2 del 7 novembre 2012 Ricorso per violazione dei diritti politici sull'attuazione di un'iniziativa di pianificazione e sulle relative spiegazioni del Consiglio comunale. Nell'attuazione di un'iniziativa di pianificazione accettata, deve essere elaborato un progetto che corrisponde al risultato perseguito con l'iniziativa.
«Nell'attuazione di un'iniziativa di pianificazione accettata, deve essere elaborato un progetto di atto di pianificazione o di adeguamenti della pianificazione che corrispondono al risultato pianificatorio perseguito con l'iniziativa e che appaiono in linea di principio compatibili con il diritto superiore.»
#Procedura di votazione
#Riconteggio e ripetizione della votazione
BGE 138 I 171 del 25 aprile 2012 Ripetizione di una votazione popolare a causa dell'impossibilità del riconteggio di un risultato molto risicato. Diritti procedurali nella decisione sull'ordinanza di ripetizione di una votazione; competenza del governo cantonale.
«L'ordinanza di un riconteggio in caso di risultato molto risicato è motivata dalla possibilità di erroneità dello stesso e di un risultato diverso nel controllo della valutazione. Se il riconteggio si rivela escluso perché una parte determinante delle schede di voto è stata distrutta, la votazione deve essere ripetuta al fine di determinare la vera volontà popolare.»
BGE 141 II 297 del 20 marzo 2015 Un risultato molto risicato di una votazione federale non conferisce di per sé il diritto al riconteggio. Nessun obbligo derivante direttamente dall'art. 34 cpv. 2 Cost. di riconteggiare risultati di votazioni o elezioni molto risicati.
«Un risultato molto risicato di una votazione federale non conferisce di per sé il diritto a un riconteggio. Non esiste un obbligo derivante direttamente dall'art. 34 cpv. 2 Cost. di riconteggiare risultati di elezioni o votazioni molto risicati.»
#Diritto procedurale nei ricorsi per violazione dei diritti politici
BGE 147 I 194 del 23 marzo 2021 Votazione popolare federale sull'iniziativa per le multinazionali responsabili; critica al requisito della maggioranza dei Cantoni; precisazioni di diritto procedurale. I vizi nella preparazione delle votazioni devono essere denunciati immediatamente e prima dello svolgimento dello scrutinio.
«I vizi nella preparazione di elezioni e votazioni devono essere denunciati immediatamente e prima dello svolgimento dello scrutinio. Se si vuole mettere in discussione il requisito della maggioranza dei Cantoni, deve essere impugnata l'ordinanza di votazione. La limitazione dell'uguaglianza del voto è voluta costituzionalmente e vincolante per il Tribunale federale.»
#Procedura elettorale
#Sistema proporzionale e ripartizione dei collegi elettorali
BGE 136 I 352 del 7 luglio 2010 Procedura per l'elezione del Gran Consiglio; sistema proporzionale e ripartizione dei collegi elettorali; requisiti costituzionali. La procedura elettorale cantonale era incompatibile con i principi del sistema proporzionale e non si poteva giustificare con motivi di organizzazione territoriale tradizionale.
«La procedura elettorale cantonale è incompatibile con i principi del sistema proporzionale, non può essere giustificata da motivi di organizzazione territoriale tradizionale ed è pertanto incostituzionale.»
BGE 140 I 394 del 26 settembre 2014 Competenza del Tribunale federale di verificare le disposizioni costituzionali cantonali nel caso di applicazione; sviluppo della giurisprudenza sull'uguaglianza del diritto di voto. Il principio dell'uguaglianza del diritto di voto è stato sviluppato ulteriormente dalla garanzia della Costituzione cantonale.
«Il principio dell'uguaglianza del diritto di voto derivante dall'art. 34 Cost. è stato sviluppato ulteriormente dalla garanzia della Costituzione del Canton Appenzello Esterno da parte dell'Assemblea federale nel 1996. Occorre tenere conto di questo sviluppo.»
#Libertà di votazione
#Violazione della libertà di votazione
BGE 135 I 292 del 10 febbraio 2009 Violazione della libertà di votazione in occasione di un'assemblea comunale; pregiudizio da parte delle autorità o di privati. La presentazione inesatta di un fatto sostanziale può violare la libertà di votazione.
«La presentazione inesatta di un fatto sostanziale, reso noto solo in occasione dell'assemblea comunale, può violare la libertà di votazione se è idonea a indurre i cittadini a una decisione diversa.»
#Divieto di discriminazione nelle iniziative
BGE 129 I 392 del 12 febbraio 2003 Iniziativa cittadina di Zurigo «Prima gli Svizzeri!»; uguaglianza giuridica e divieto di discriminazione. L'iniziativa mirava a privilegiare gli Svizzeri e quindi a svantaggiare gli stranieri senza motivi oggettivi.
«L'iniziativa mira a privilegiare gli Svizzeri e quindi a svantaggiare gli stranieri anche senza motivi oggettivi che potrebbero giustificare una disparità di trattamento.»