Testo di legge
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1I diritti politici sono garantiti.

2La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.

Panoramica

L'art. 34 Cost. protegge i diritti politici di tutti i cittadini svizzeri. Si tratta dei diritti che si applicano nelle elezioni e nelle votazioni. I diritti politici comprendono il diritto di voto e di eleggibilità, ma anche il diritto di lanciare iniziative e referendum.

La Costituzione garantisce due principi importanti: in primo luogo la libera formazione dell'opinione e in secondo luogo l'espressione non falsata del voto. La libera formazione dell'opinione significa che ogni cittadino può formarsi un'opinione propria senza pressioni. Il Tribunale federale ha stabilito che «non può essere riconosciuto alcun risultato di votazione o elezione che non esprima in modo attendibile e non falsato la libera volontà dei cittadini aventi diritto di voto» (BGE 135 I 19 consid. 3.1).

L'espressione non falsata del voto significa che il risultato della votazione viene determinato e conteggiato correttamente. In caso di risultati molto ristretti si può richiedere un riconteggio se sussistono dubbi sulla correttezza dello scrutinio (BGE 138 I 171 consid. 4.2).

Le autorità hanno obblighi particolari. Devono informare sui progetti sottoposti a votazione in modo obiettivo ed equilibrato. Il Tribunale federale stabilisce: «Dall'art. 34 cpv. 2 Cost. deriva segnatamente un obbligo delle autorità a un'informazione corretta e riservata nel periodo precedente le votazioni» (BGE 143 I 78 consid. 4.1). Le autorità possono sì esprimere la loro opinione, ma devono rimanere obiettive.

Un esempio pratico: se un comune diffonde informazioni unilaterali o false prima di una votazione, ciò può violare la libertà di voto. In tali casi la votazione può essere dichiarata nulla o ripetuta. Anche nelle elezioni vale il principio della parità di trattamento - ogni voto deve avere lo stesso peso (BGE 129 I 185 consid. 4.1).

L'art. 34 Cost. è un diritto fondamentale che può essere fatto valere in tribunale. I cittadini possono difendersi con un ricorso in materia di diritti politici quando i loro diritti politici vengono violati.