1In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2Le parti hanno diritto d’essere sentite.
3Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Panoramica
L'art. 29 Cost. garantisce garanzie procedurali fondamentali in tutti i procedimenti statali. Queste si applicano sia davanti ai tribunali sia davanti alle autorità amministrative (BGE 134 I 140).
La prima garanzia è il trattamento uguale ed equo nonché il giudizio entro un termine ragionevole (cpv. 1). Ogni persona può pretendere che le autorità decidano in modo equo e senza arbitrio. Se un procedimento dura troppo a lungo, può essere presentato un ricorso per ritardo nella procedura. Ciò che costituisce un termine ragionevole dipende dalla complessità del caso.
La seconda garanzia è il diritto di essere sentiti (cpv. 2). Questo significa: le persone interessate devono essere sentite prima che venga presa una decisione che le riguarda. Possono consultare tutti i documenti importanti e prendere posizione al riguardo (BGE 137 I 195). L'autorità deve motivare la sua decisione e spiegare perché non ha preso in considerazione determinati argomenti (BGE 126 I 97).
La terza garanzia è l'assistenza giudiziaria gratuita per le persone indigenti (cpv. 3). Chi non può permettersi un avvocato riceve assistenza legale gratuita – ma solo se il caso non è senza speranza di successo (BGE 128 I 225). Questo aiuto non vale per l'intera durata del procedimento, ma solo per specifiche fasi processuali.
Esempio: Una persona è accusata di evasione fiscale. Ha il diritto di consultare tutti gli atti, di esprimersi sulle accuse e di ricevere una sentenza entro un tempo ragionevole. Se non può permettersi un avvocato, ha diritto all'assistenza giudiziaria gratuita.
Queste garanzie corrispondono in larga misura all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ma vanno in parte oltre, poiché coprono anche i procedimenti puramente amministrativi.
Art. 29 Cost. — Garanzie procedurali generali
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 29 Cost. codifica garanzie procedurali che il Tribunale federale aveva desunto, prima del 1999, dal divieto generale dell'arbitrio e dal principio di uguaglianza (art. 4 vCost.). Il Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 qualifica esplicitamente l'art. 29 come sintesi di «varie garanzie procedurali generali», concretizzate nel corso di decenni di giurisprudenza del Tribunale federale in materia di art. 4 vCost. (FF 1997 I 178). Sul piano sostanziale, poco era effettivamente nuovo; il vantaggio consisteva nell'esplicito ancoraggio della norma quale diritto fondamentale.
N. 2 Come base normativa, il Messaggio cita l'art. 6 CEDU e l'art. 14 del Patto ONU II («fair trial»), sottolineando al contempo che l'art. 29 Cost. va oltre il campo d'applicazione dell'art. 6 CEDU, poiché — diversamente dalla norma convenzionale — abbraccia anche i procedimenti di puro diritto amministrativo privi di carattere di «civil rights» (FF 1997 I 178). L'espressa menzione del divieto di denegata giustizia nel cpv. 1 fu motivata dal Consiglio federale con la «grande importanza pratica» di questo aspetto dell'equità procedurale (FF 1997 I 178).
N. 3 Nel progetto di Costituzione del 1995 (PE 95) mancava ancora una disposizione autonoma sulle garanzie procedurali generali; queste furono introdotte come autonomo art. 25a soltanto nel progetto del Consiglio federale del novembre 1996. La struttura in tre capoversi — parità di trattamento ed equità/termine ragionevole (cpv. 1), diritto di essere sentiti (cpv. 2), gratuito patrocinio (cpv. 3) — corrisponde al progetto del Consiglio federale e rimase invariata nel corso del procedimento parlamentare. Il Consiglio degli Stati approvò nella votazione finale del 18 dicembre 1998, il Consiglio nazionale nella stessa data; la nuova Costituzione federale entrò in vigore il 1° gennaio 2000.
N. 4 Il consigliere agli Stati Wicki Franz (C, LU), durante la deliberazione sulla garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost., allora art. 25a del progetto), sottolineò che tale garanzia conferisce il diritto di «adire il giudice, ma non necessariamente quello della corte suprema, ossia del Tribunale federale» (Boll. uff. 1998 CS, estratto separato). Questo principio vale per analogia anche per l'art. 29 Cost.: le garanzie procedurali generali assicurano un quadro processuale equo, ma non determinano né il grado di giurisdizione né l'ampiezza del potere cognitivo.
#2. Collocazione sistematica
N. 5 L'art. 29 Cost. si trova nella terza sezione del secondo capitolo della Costituzione federale («Diritti fondamentali», artt. 7–36 Cost.). La norma costituisce, insieme all'art. 29a Cost. (garanzia della via giudiziaria) e all'art. 30 Cost. (procedura giudiziaria), il nucleo dei diritti fondamentali di natura procedurale di rango costituzionale. Il campo d'applicazione materiale dell'art. 29 Cost. è più ampio di quello dell'art. 30 Cost. (che riguarda esclusivamente i procedimenti giudiziari) e dell'art. 6 CEDU (limitato alle cause civili e penali): l'art. 29 Cost. abbraccia tutti i procedimenti statali dinanzi ad autorità giudiziarie e amministrative.
N. 6 L'art. 29 Cost. è un autentico diritto fondamentale con effetto diretto nei confronti delle autorità statali (→ art. 35 cpv. 1 Cost.). La norma è giustiziabile: le violazioni possono essere fatte valere con ricorso al Tribunale federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale esamina le violazioni dell'art. 29 Cost. con pieno potere cognitivo (→ art. 95 LTF). Non sussiste un effetto diretto tra privati (effetto orizzontale); tuttavia, nella misura in cui i privati svolgono compiti statali, sono tenuti a rispettare le garanzie procedurali (↔ art. 35 cpv. 2 Cost.).
N. 7 Rapporto con altre norme: l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentiti) è strettamente connesso con ↔ art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica). L'art. 29 cpv. 1 Cost. (procedura equa, termine ragionevole) può essere limitato ai sensi di → art. 36 Cost., nella misura in cui venga qualificato come diritto soggettivo. Il rapporto con → art. 6 CEDU e → art. 14 del Patto ONU II è di natura complementare: queste garanzie convenzionali possono offrire, nel singolo caso, una tutela più ampia (ad es. nei procedimenti penali), ma non vanno oltre l'art. 29 Cost. per quanto riguarda il campo d'applicazione materiale.
#3. Contenuto della norma
3.1 Cpv. 1: Parità di trattamento ed equità nonché giudizio entro un termine ragionevole
N. 8 Il diritto alla «parità di trattamento ed equità» (cpv. 1, prima variante) deve essere inteso come garanzia procedurale autonoma che va oltre il principio generale di uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). Esso comprende il principio di imparzialità e neutralità dell'autorità decidente, il divieto di distinzioni estranee al merito nel procedimento, nonché il principio della parità delle armi («égalité des armes»). Il Tribunale federale ha concretizzato questo aspetto in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, sotto il profilo della parità delle armi tra l'assicurato e l'ente assicuratore (DTF 137 V 210 consid. 2.1.2).
N. 9 Il divieto di denegata giustizia (cpv. 1, seconda variante) obbliga le autorità statali a pronunciarsi entro un «termine ragionevole». La ragionevolezza è misurata in base alle circostanze del caso concreto: vanno considerati la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti, il carico di lavoro dell'autorità e gli interessi in gioco per la persona interessata. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 830, sottolineano che la denegata giustizia deve essere intesa non soltanto in senso formale, ma anche sul piano sostanziale — come rifiuto di emettere una decisione di merito. Il Tribunale federale interviene in caso di ritardo illecito ordinando di trattare la causa senza indugio (cosiddetto ricorso per denegata giustizia).
N. 10 Il diritto alla parità di trattamento ed equità ai sensi del cpv. 1 include il diritto alla ricusazione di chi è coinvolto nella decisione e si trovi in una situazione di parzialità. Chi ha un interesse personale in un procedimento o appare parziale per altri motivi deve ricusarsi (→ art. 10 PA; → art. 34 LTF). DTF 137 V 210 consid. 2.1.3 afferma esplicitamente che anche i periti medici devono in linea di principio essere indipendenti e imparziali allo stesso modo dei giudici, poiché le perizie, data la loro funzione ausiliaria, costituiscono spesso un elemento determinante dell'accertamento giuridico.
3.2 Cpv. 2: Diritto di essere sentiti
N. 11 Il diritto di essere sentiti (cpv. 2) è la garanzia procedurale fondamentale più centrale e più frequentemente applicata nell'ordinamento giuridico svizzero. Il Tribunale federale lo definisce come un «diritto formale», la cui violazione conduce all'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del rimedio giuridico (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il carattere formale tutela la fiducia delle parti in un procedimento equo e serve al contempo all'accertamento dei fatti (cfr. FF 1997 I 178 seg.).
N. 12 Secondo la giurisprudenza costante, il diritto di essere sentiti comprende i seguenti elementi:
- Diritto di esprimersi: le parti devono potersi pronunciare sui fatti determinanti e sulle questioni di diritto prima che sia emessa una decisione (DTF 126 I 97 consid. 2b).
- Diritto di offrire prove: le parti hanno il diritto di presentare offerte probatorie pertinenti e ammissibili; l'autorità può respingerle in via anticipata se i fatti sono già sufficientemente accertati.
- Diritto di consultare gli atti: la persona interessata ha il diritto di consultare gli atti determinanti ai fini della decisione.
- Obbligo di motivazione: l'autorità deve motivare la propria decisione affinché la persona interessata possa impugnarla in modo adeguato. La motivazione deve illustrare almeno sommariamente i considerandi essenziali, senza dover esaminare singolarmente ogni argomento (DTF 126 I 97 consid. 2b).
- Diritto di replica: le parti hanno il diritto di essere informate di tutte le allegazioni degli altri partecipanti al procedimento e di potersi esprimere in merito (DTF 137 I 195 consid. 2.3.1; DTF 138 I 484 consid. 2.1).
N. 13 Il diritto di replica presuppone, secondo DTF 137 I 195 consid. 2.3.1, che le allegazioni in questione siano effettivamente notificate alla parte — la mera possibilità di consultare gli atti non è sufficiente. DTF 138 I 484 consid. 2.4 precisa: spetta al giudice garantire in ogni singolo caso un diritto di replica effettivo. A tale scopo può essere sufficiente trasmettere un'allegazione soltanto «per conoscenza» (senza fissazione di termine), se dalla parte rappresentata da un avvocato ci si può attendere che prenda posizione immediatamente d'ufficio o che chieda la fissazione di un termine.
N. 14 Una violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata se la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'istanza di ricorso che può esaminare liberamente sia i fatti sia il diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2). In caso di violazioni particolarmente gravi, la sanatoria è tuttavia esclusa; vige il principio secondo cui i destinatari del diritto hanno il diritto al rispetto del grado di giurisdizione (DTF 137 I 195 consid. 2.7).
N. 15 Il diritto di essere sentiti ai sensi del cpv. 2 vale per le «parti». Questa nozione deve essere intesa in senso funzionale e include tutte le persone i cui interessi giuridici sono direttamente toccati dall'esito del procedimento. Nel procedimento amministrativo la nozione è più ampia che nel diritto processuale civile (→ art. 6 PA; art. 102 CPC).
3.3 Cpv. 3: Gratuito patrocinio
N. 16 L'art. 29 cpv. 3 Cost. prevede due garanzie cumulative: (a) esonero dalle spese processuali e dalle spese di parte («gratuito patrocinio» in senso stretto) e (b) nomina di un patrocinatore d'ufficio gratuito, «nella misura in cui ciò sia necessario per tutelare i diritti». La norma contiene tre condizioni che devono essere soddisfatte cumulativamente:
- Indigenza: una persona è indigente se non può sostenere le spese processuali senza pregiudicare il suo sostentamento necessario e quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1).
- Non manifesta infondatezza: la domanda non deve «apparire priva di possibilità di successo». Un ricorso è privo di possibilità di successo quando le prospettive di accoglimento sono considerevolmente inferiori ai rischi di insuccesso (DTF 128 I 225 consid. 2.5.3).
- Necessità (solo per il patrocinatore): il patrocinatore d'ufficio gratuito deve essere nominato se gli interessi coinvolti sono di notevole rilevanza e il caso presenta difficoltà di fatto o di diritto a cui la persona interessata non sarebbe in grado di far fronte da sola (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2).
N. 17 Il diritto sussiste per ogni procedimento statale in cui la persona richiedente è coinvolta o che è necessario per tutelare i suoi diritti — quindi non solo per i procedimenti giudiziari, ma anche per i procedimenti amministrativi non contenziosi (DTF 128 I 225 consid. 2.3). Sono escluse la pura consulenza legale al di fuori di un procedimento concreto e le procedure future non ancora avviate; per ogni procedimento occorre esaminare separatamente se le condizioni siano soddisfatte (DTF 128 I 225 consid. 2.4.2).
N. 18 L'art. 29 cpv. 3 Cost. è una garanzia minima; il diritto processuale cantonale e federale possono prevedere diritti più estesi (→ artt. 117 segg. CPC; art. 65 LTF). Nel diritto cantonale, l'art. 29 cpv. 3 Cost. si applica direttamente come rete di protezione sussidiaria, nella misura in cui il diritto cantonale non offra una tutela equivalente (DTF 128 I 225 consid. 2.3).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 19 La violazione dell'art. 29 Cost. comporta conseguenze giuridiche differenti a seconda della garanzia parziale interessata:
- Violazione del cpv. 1 (procedura equa): cassazione della decisione impugnata o rinvio per nuova deliberazione; in caso di denegata giustizia, ordine di trattare la causa senza indugio.
- Violazione del cpv. 2 (diritto di essere sentiti): annullamento della decisione indipendentemente dalla fondatezza materiale, poiché il diritto di essere sentiti è un diritto formale. Sanatoria eccezionalmente possibile nel procedimento di ricorso (→ N. 14).
- Violazione del cpv. 3 (gratuito patrocinio): annullamento della condanna alle spese o ordine di nomina di un patrocinatore d'ufficio gratuito; nessuna cassazione automatica della decisione di merito.
N. 20 Le restrizioni all'art. 29 Cost. sono ammissibili ai sensi di → art. 36 Cost., nella misura in cui la norma sia qualificata come diritto di libertà. Ciò ha importanza pratica soprattutto per il diritto al gratuito patrocinio (ad es. limitazione ai procedimenti non manifestamente infondati) e per il diritto di essere sentiti (ad es. apprezzamento anticipato delle prove). Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 875 segg., fanno notare che i presupposti di restrizione per i diritti fondamentali processuali tendono ad essere interpretati più restrittivamente rispetto ai diritti di libertà materiali, poiché al procedimento equo spetta una funzione strumentale nei confronti di tutti gli altri diritti fondamentali.
#5. Questioni controverse
N. 21 Rapporto tra art. 29 cpv. 1 e art. 6 CEDU: È controverso se e in quale misura l'art. 29 cpv. 1 Cost. abbia, rispetto all'art. 6 CEDU, un contenuto autonomo che vada oltre la garanzia convenzionale. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 2690 segg., sottolineano il contenuto costituzionale autonomo dell'art. 29 cpv. 1 Cost., che vale anche nel procedimento amministrativo privo di carattere di «civil rights». Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 829 segg., concordano, ma relativizzano l'importanza pratica della differenza, poiché il Tribunale federale interpreta l'art. 6 CEDU in modo sempre più estensivo. Il Tribunale federale stesso afferma in giurisprudenza costante che l'art. 29 cpv. 1 Cost. coincide nel suo ambito di applicazione con l'art. 6 n. 1 CEDU, ma si applica inoltre a tutti i procedimenti statali al di là di quest'ultimo (DTF 134 I 140 consid. 4 seg.).
N. 22 Carattere formale versus materiale del diritto di essere sentiti: In dottrina si discute se il carattere formale del diritto di essere sentiti — la decisione viene annullata indipendentemente dalla fondatezza materiale — sia giustificato o conduca a un eccessivo formalismo processuale. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 870 segg., difendono il rigore con l'argomento che solo in questo modo si può ottenere un effetto deterrente efficace contro le violazioni procedurali da parte delle autorità. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 2705 segg., riconoscono la regola, ma sottolineano che la sanatoria nel procedimento di ricorso costituisce una necessaria eccezione per evitare ritardi eccessivi del procedimento. Il Tribunale federale ha espressamente confermato la possibilità di sanatoria in DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, stabilendo però il principio del grado di giurisdizione come limite.
N. 23 Portata del diritto di replica: È controverso se il giudice debba sempre fissare espressamente un termine per la presa di posizione o se la semplice trasmissione «per conoscenza» possa essere sufficiente. La Corte EDU, nella sentenza Schaller-Bossert c. Suisse (28 ottobre 2010), ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 6 CEDU poiché una ricorrente non rappresentata da un avvocato non aveva potuto replicare efficacemente. DTF 138 I 484 consid. 2.3 seg. precisa: per le parti rappresentate da un avvocato, che devono conoscere la prassi sul diritto di replica incondizionato, è sufficiente la trasmissione per conoscenza, purché il giudice lasci un tempo sufficiente prima di emettere la decisione. Questa distinzione è accettata dalla dottrina (cfr. Lanter, ZBl 113/2012 pag. 167, 175 seg., citato in DTF 138 I 484 consid. 2.4), ma rimane contestabile nei singoli casi.
N. 24 Gratuito patrocinio nel procedimento amministrativo non contenzioso: Era controverso se l'art. 29 cpv. 3 Cost. si applicasse soltanto nei procedimenti formalmente contenziosi o anche nel procedimento amministrativo non contenzioso. Il Tribunale federale ha confermato la vasta applicazione a tutti i procedimenti statali sin da DTF 128 I 225 consid. 2.3 e in giurisprudenza costante. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 836 segg., accolgono favorevolmente questa soluzione come necessaria conseguenza del carattere sociale della garanzia; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 2715 segg., segnalano il correlato onere fiscale, che ritengono però giustificato dal rango costituzionale della garanzia.
#6. Note pratiche
N. 25 Censura della violazione del diritto di essere sentiti dinanzi al Tribunale federale: La violazione dell'art. 29 Cost. è una censura di diritto federale (art. 95 lett. a LTF) e può essere fatta valere con ricorso in materia di diritto pubblico nonché — nella misura in cui non sia disponibile un altro rimedio giuridico — con ricorso sussidiario in materia costituzionale (artt. 116 segg. LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione dell'art. 29 Cost. con pieno potere cognitivo. Poiché la sanatoria di una violazione del diritto di essere sentiti è possibile nel procedimento di ricorso, la parte interessata dovrebbe censurare esplicitamente tutte le violazioni già dinanzi all'istanza di ricorso, per evitare la decadenza.
N. 26 Diritto di replica nella prassi: Chi riceve un'allegazione «per conoscenza» e intende esprimersi in merito deve farlo senza indugio o chiedere espressamente la fissazione di un termine. Il silenzio dopo la notifica di un'allegazione può essere interpretato come rinuncia al diritto di replica (DTF 138 I 484 consid. 2.2, 2.5). Le parti rappresentate da un avvocato sono soggette a un dovere di diligenza accresciuto a questo riguardo.
N. 27 Obbligo di motivazione e opinioni dottrinali: Un'autorità non viola l'obbligo di motivazione derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. se riporta un'opinione dottrinale con il contenuto che essa effettivamente le attribuisce — anche se questa interpretazione dell'autore citato è oggettivamente erronea — purché fondi effettivamente la propria decisione su tale opinione (DTF 126 I 97 consid. 2c). È determinante che la motivazione consenta un'impugnazione adeguata.
N. 28 Gratuito patrocinio — istanza: L'istanza di gratuito patrocinio deve essere presentata tempestivamente, ossia prima della scadenza degli anticipi sulle spese processuali, e deve essere corredata di documenti attestanti l'indigenza. La manifesta infondatezza è valutata in base alle circostanze al momento della presentazione dell'istanza (DTF 128 I 225 consid. 2.5.3). Una valutazione favorevole al momento dell'istanza non è inficiata da un successivo parere peritale negativo.
N. 29 Rapporto con l'art. 6 CEDU nella prassi: I professionisti del diritto devono tenere presente che l'art. 6 CEDU offre nelle cause civili e penali garanzie specifiche più estese (pubblicità dell'udienza, divieti di utilizzazione delle prove, principi del diritto processuale penale) che l'art. 29 Cost. non contiene necessariamente. Nei procedimenti amministrativi al di fuori del campo d'applicazione dell'art. 6 CEDU, invece, l'art. 29 Cost. è la norma di garanzia pertinente. L'esame parallelo della CEDU deve essere sempre effettuato quando sono in gioco diritti civili o accuse penali (↔ art. 6 CEDU).
N. 30 Parità delle armi nel procedimento in materia di assicurazioni sociali: La parità delle armi derivante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. impone correttivi strutturali laddove una persona assicurata si trovi in una posizione di svantaggio strutturale rispetto a un ente assicuratore specializzato. DTF 137 V 210 ha emesso al riguardo una decisione di principio, obbligando il legislatore delegato e le autorità di vigilanza ad adottare misure di riforma (principio del sorteggio nell'assegnazione degli incarichi ai COMAI, diritti di partecipazione nell'ordinazione delle perizie). Questa sentenza è fondamentale per la comprensione della parità delle armi come correttivo strutturale, e non semplicemente come obbligo formale di parità di trattamento.
Art. 29 Cost.
#Giurisprudenza
#Diritto di essere sentiti (cpv. 2)
Diritto di replica e obbligo di notificazione
DTF 137 I 195 del 23 marzo 2011 Il diritto di replica come aspetto parziale del diritto di essere sentiti presuppone la notificazione di tutti gli atti delle parti al procedimento. Tale violazione non può essere sanata dalla mera possibilità di consultare gli atti.
«L'esercizio del diritto di replica come aspetto parziale del diritto di essere sentiti secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU presuppone la notificazione degli atti presentati dalle altre parti al procedimento. Se il tribunale non ha notificato tale atto, ma questo si trova negli atti, l'istanza di ricorso non può sanare la violazione del diritto di essere sentiti con il mero rinvio alla possibilità di consultare gli atti.»
DTF 145 I 167 del 26 novembre 2018 Gli iniziativisti hanno diritto di essere sentiti in determinate circostanze nell'esame della validità di un'iniziativa popolare da parte dell'esecutivo cantonale. Il diritto di essere sentiti non è violato quando la decisione si basa su un'argomentazione giuridica prevedibile.
«In determinate circostanze sussiste per gli iniziativisti un diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) quando un esecutivo cantonale decide sulla validità di un'iniziativa prima che vengano raccolte le firme.»
Vizi procedurali nella giurisprudenza
DTF 136 I 229 del 14 maggio 2010 Procedura d'esame e violazione del diritto di essere sentiti nella valutazione di diplomi di master. Un risultato d'esame può essere impugnato con ricorso costituzionale sussidiario quando il superamento o meno dell'esame e i predicati sono determinati secondo regole fisse.
«Un risultato d'esame (rispettivamente un voto) può essere impugnato con ricorso costituzionale sussidiario quando è in questione il mancato superamento, un'altra conseguenza giuridica (come l'esclusione dalla formazione continua) o un predicato per il quale il regolamento d'esame prevede come deve essere determinato.»
DTF 126 I 97 del 12 aprile 2000 Obbligo di motivazione dell'autorità decidente sui punti essenziali come parte del diritto di essere sentiti. L'autorità deve esporre nella sua decisione perché non ha considerato determinati mezzi di prova.
«L'autorità deve esporre nella sua decisione perché non ha considerato determinati mezzi di prova o aspetti che erano di considerevole importanza per la parte interessata e da questa addotti.»
#Assistenza giudiziaria gratuita (cpv. 3)
Principi e presupposti
DTF 128 I 225 del 14 agosto 2002 Il diritto all'assistenza legale gratuita nell'esecuzione di misure sussiste solo per procedimenti concreti, non per l'intera durata dell'esecuzione. Per la prima concessione di misure di attenuazione del regime di detenzione è necessaria una rappresentanza legale data la complessità e la portata.
«Un diritto all'assistenza legale gratuita sussiste solo per un procedimento concreto (p. es. esame di una liberazione (a titolo di prova), di misure di attenuazione del regime di detenzione o di singole ordinanze), non però per l'intera durata dell'esecuzione relativa alla configurazione della misura (pianificazione dell'esecuzione) e al suo controllo regolare.»
DTF 141 III 369 del 27 agosto 2015 È ammissibile la concessione parziale dell'assistenza giudiziaria gratuita. Una parte può essere liberata dalle prestazioni di garanzia senza che le debba essere necessariamente concesso un patrocinio gratuito.
«Non è escluso dal diritto federale liberare la parte parzialmente indigente nel senso dell'art. 118 cpv. 1 lett. a CPC da prestazioni di anticipo e garanzia, ma non concederle un patrocinio gratuito.»
#Durata ragionevole del procedimento (cpv. 1)
DTF 137 V 210 del 31 marzo 2011 Configurazione equa del procedimento nell'ottenimento di perizie da parte dei Servizi medici regionali (SMR) nei procedimenti di assicurazioni sociali. Le parti hanno diritto a prendere posizione su elementi procedurali essenziali.
«Anche considerando la giurisprudenza più recente della Corte europea dei diritti dell'uomo non sussiste nel procedimento per l'attribuzione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali un diritto formale a una perizia indipendente dall'assicurazione.»
DTF 135 V 465 del 28 ottobre 2009 Valutazione delle prove nei procedimenti di assicurazioni sociali e l'importanza del procedimento equo secondo la CEDU. Anche nei procedimenti di diritto amministrativo valgono i principi dell'art. 29 cpv. 1 Cost.
«L'autorità decidente è tenuta a configurare l'assunzione di prove in modo tale da garantire un procedimento equo e che le parti al procedimento possano esercitare efficacemente i loro diritti.»
#Sviluppi attuali (2020-2024)
Sentenza 6B 172/2023 del 24 maggio 2023 Violazione del diritto di essere sentiti nel procedimento penale per insufficiente considerazione delle obiezioni dell'imputato su questioni essenziali di valutazione delle prove.
Sentenza 8C_710/2022 del 6 marzo 2023 Diritto di replica nei procedimenti amministrativi: l'istanza precedente deve dare alle parti sufficiente opportunità di prendere posizione quando ordina uno scambio di scritti.
VB.2024.00020 del 21 agosto 2024 (TAF ZH) Diritto di essere sentiti in caso di oneri imposti dall'autorità: un'autorità viola il diritto di essere sentiti quando impone oneri e prende una decisione finale senza ulteriori atti di direzione del processo.
#Rapporto con l'art. 6 CEDU
DTF 134 I 140 del 7 gennaio 2008 Misure di protezione contro la violenza domestica e garanzie procedurali. Le garanzie dell'art. 29 Cost. corrispondono essenzialmente a quelle dell'art. 6 CEDU, mentre l'art. 29 Cost. vale anche per i procedimenti di puro diritto amministrativo.
DTF 142 II 218 del 5 aprile 2016 Assistenza amministrativa in materia fiscale: applicazione delle garanzie procedurali nei procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale. Il termine per prendere posizione deve essere ragionevolmente misurato.
DTF 127 I 54 del 29 febbraio 2000 Divieto dell'arbitrio e diritto di essere sentiti per le perizie psichiatriche nel procedimento penale. Una perizia senza esame personale è ammissibile solo eccezionalmente.
«Una perizia psichiatrica senza esame personale dell'interessato è ammissibile solo eccezionalmente quando motivi di peso rendono impossibile un esame personale e altre fonti di conoscenza sono sufficienti per una valutazione adeguata.»