1I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.
2I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.
3Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.
4La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.
#Panoramica
L'art. 28 Cost. disciplina la libertà di coalizione. Si tratta del diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di organizzarsi in sindacati e associazioni. La norma protegge sia il diritto di aderire a un'organizzazione sia il diritto di rimanerne fuori.
La disposizione garantisce tre settori importanti: in primo luogo la costituzione di organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro. In secondo luogo l'autonomia contrattuale — ossia il diritto di negoziare collettivamente salari e condizioni di lavoro. In terzo luogo il diritto di sciopero e il diritto di serrata.
Uno sciopero è ammesso solo a determinate condizioni. Deve riguardare i rapporti di lavoro e non può violare l'obbligo di pace del lavoro. Di solito i sindacati conducono gli scioperi. La legge può vietare lo sciopero a determinate persone, per esempio ai poliziotti o ai giudici.
Prima di una controversia di lavoro le parti dovrebbero cercare di risolvere pacificamente le loro dispute. Ciò può avvenire attraverso negoziati diretti o attraverso la mediazione.
Esempio: Il sindacato Unia vuole ottenere salari più alti per i lavoratori edili. Negozia prima con l'associazione dei costruttori. Se i colloqui falliscono, può indire uno sciopero. I lavoratori edili possono allora smettere di lavorare senza essere licenziati. Gli scioperi selvaggi senza sindacato invece di solito non sono ammessi.
La libertà di coalizione vale anche per gli impiegati statali. Hanno il diritto di organizzarsi sindacalmente. I sindacati possono pretendere che lo Stato li riconosca come partner negoziali e conceda loro l'accesso agli edifici amministrativi.
La norma attua trattati internazionali, in particolare le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Questi obbligano la Svizzera a proteggere la libertà di associazione delle parti sociali.
In caso di conflitti tra datori di lavoro e lavoratori l'art. 28 Cost. ha effetto anche nel diritto privato. I tribunali devono rispettare la libertà di coalizione quando decidono su licenziamenti o risarcimenti.
Art. 28 Cost. — Libertà sindacale
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 28 Cost. è una delle rare disposizioni della revisione totale del 1999 che va sostanzialmente al di là di un mero aggiornamento del diritto previgente. Sotto la vecchia Costituzione federale del 1874, la libertà sindacale non era espressamente sancita; la prassi e la dottrina la desumevano implicitamente dalla libertà d'associazione generale. Nel messaggio (FF 1997 I 1, pag. 177 segg.), il Consiglio federale ha giustificato la necessità di una disposizione autonoma affermando che la Svizzera aveva riconosciuto la libertà sindacale sul piano internazionale mediante la ratifica del Patto ONU I, del Patto ONU II e della Convenzione OIL n. 87 (1975), e che per ragioni di trasparenza essa meritava un esplicito ancoraggio costituzionale (FF 1997 I 1, pag. 178). Con la medesima logica, il Consiglio federale ha riconosciuto lo sciopero e la serrata come conseguenze dirette della libertà sindacale (FF 1997 I 1, pag. 179 seg.) e ne ha proposto l'esplicito radicamento.
N. 2 Il processo parlamentare di deliberazione fu assai controverso. Al Consiglio degli Stati, la maggioranza della commissione (relatore Cottier Anton, C, FR) propose la soppressione integrale dei capoversi 3 e 4, adducendo che non esisteva alcun diritto scritto di sciopero e che la legislazione sul personale federale lo vietava. Il consigliere agli Stati Rhinow René (R, BL), in veste di relatore, raccomandò una proposta di compromesso (minoranza I, Marty Dick, R, TI) che avrebbe dichiarato lo sciopero e la serrata ammissibili a determinate condizioni, senza tuttavia riconoscerli espressamente come diritti soggettivi — e commentò il dibattito con la frase: «Wer den Streik regle, wolle ihn auch — dies ist aber so absurd, wie wenn man denjenigen, die den Konkurs regeln wollen, vorwerfen würde, sie wollten den Konkurs.» Il consigliere federale Leuenberger (Moritz) dichiarò di non poter in alcun modo accettare una soppressione integrale. La consigliera agli Stati Brunner Christiane (S, GE) difese il progetto del Consiglio federale e sottolineò che il diritto di sciopero era implicitamente riconosciuto nel diritto svizzero: «Car, si la grève et le lock-out sont licites, nécessairement ils constituent bel et bien un droit.»
N. 3 Al Consiglio nazionale, la maggioranza della commissione approvò il progetto del Consiglio federale (relatrice Hubmann Vreni, S, ZH). Il consigliere nazionale Keller Rudolf (D, BL) si oppose categoricamente all'ancoraggio: «Wir wollen keine italienischen oder französischen Streikzustände in unserem Land.» Per i socialdemocratici, il consigliere nazionale Jutzet Erwin (S, FR) fece dell'inserimento del diritto di sciopero una condizione sine qua non per l'approvazione della revisione totale. Dopo più cicli di eliminazione delle divergenze — entrambe le Camere approvarono in votazione finale il 18 dicembre 1998 il testo definitivo — fu trovata una formulazione che subordina il diritto di sciopero e di serrata a condizioni esplicite, senza rispondere definitivamente alla questione della loro natura come diritto soggettivo o norma di ammissibilità oggettiva. Con ciò, il legislatore si conformò alla proposta Inderkum, che recepisce il principio di proporzionalità senza ricorrere alla parola politicamente controversa «solo».
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 28 Cost. appartiene alla seconda sezione del catalogo dei diritti fondamentali (art. 7–36 Cost.) ed è concepito come diritto fondamentale specifico. Si tratta di un diritto di libertà combinato: il cpv. 1 garantisce una libertà sindacale individuale e collettiva, negativa e positiva; il cpv. 2 sancisce il principio della priorità della composizione pacifica dei conflitti; il cpv. 3 contiene il fondamento costituzionale dello sciopero e della serrata; il cpv. 4 contiene una riserva di legge per i divieti di sciopero a determinate categorie di persone. L'art. 28 Cost. è lex specialis rispetto alla libertà d'associazione generale (→ art. 23 Cost.) e abbraccia tutte le relazioni di tutela degli interessi collettivi nel diritto del lavoro. Quale diritto fondamentale, l'art. 28 Cost. è soggetto alle limitazioni generali dell'art. 36 Cost. (→ art. 36 Cost.).
N. 5 In rapporto al diritto internazionale, l'art. 28 Cost. è strettamente connesso all'art. 11 CEDU (libertà di riunione e di associazione), all'art. 22 del Patto ONU II nonché all'art. 8 del Patto ONU I. La Convenzione OIL n. 87 (libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, RS 0.822.719.7) e la Convenzione OIL n. 98 (diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, RS 0.822.719.9) — entrambe ratificate dalla Svizzera — influenzano in modo determinante l'interpretazione dell'art. 28 Cost. (DTF 144 I 50 consid. 4.2, 5.3.3). Nel contesto nazionale, l'art. 28 Cost. interagisce con l'art. 357a CO (pace del lavoro relativa) e con la LDAI (dichiarazione di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro; ↔ art. 110 Cost.) nel settore del diritto collettivo del lavoro.
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
3.1 Libertà sindacale (cpv. 1)
N. 6 L'art. 28 cpv. 1 Cost. tutela la libertà sindacale nella sua dimensione individuale e collettiva. La libertà sindacale individuale comprende: (a) il diritto di coalizzarsi per tutelare i propri interessi e di formare o aderire a organizzazioni (libertà sindacale positiva); (b) il diritto di non aderire ad alcuna organizzazione (libertà sindacale negativa). Titolari sono i lavoratori, i datori di lavoro e le rispettive organizzazioni. Il testo del cpv. 1 impiega le formulazioni della legge («lavoratrici e lavoratori», «datrici di lavoro e datori di lavoro»), il che è significativo perché — a differenza del diritto OIL — non presuppone né il carattere organizzativo né la capacità contrattuale collettiva (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 701 seg.).
N. 7 La libertà sindacale collettiva protegge le organizzazioni nella loro esistenza e nella loro libertà d'azione: vi rientrano, secondo la giurisprudenza, in particolare il diritto di partecipare alle trattative collettive e di concludere contratti collettivi di lavoro. Un sindacato può far valere la libertà sindacale per far riconoscere il diritto di partecipare alle trattative contrattuali o di concludere un contratto collettivo con un datore di lavoro pubblico, nella misura in cui può essere riconosciuto come partner sociale — ossia è sufficientemente rappresentativo e si comporta lealmente (DTF 140 I 257 consid. 5.1, 5.2.1). Ciò vale anche per i sindacati del pubblico impiego, che non sono a priori esclusi dalla libertà sindacale collettiva (DTF 140 I 257 consid. 5.1.1). Lo Stato quale datore di lavoro deve inoltre mettere i sindacati in condizione di esercitare effettivamente la loro attività; un divieto di accesso generalizzato agli edifici pubblici dell'amministrazione viola la libertà sindacale (DTF 144 I 50 consid. 5.3–5.4).
N. 8 L'art. 28 Cost. spiegano anzitutto un effetto di difesa nei confronti delle ingerenze statali. Accanto a ciò, la norma produce un effetto orizzontale indiretto (effetto tra privati indiretto) nel settore delle relazioni di lavoro nel settore privato: un tribunale che valuta la liceità di un mezzo d'azione sindacale deve tenere conto dell'art. 28 Cost. (DTF 132 III 122 consid. 4.4.1; DTF 144 I 50 consid. 4.1). Un effetto orizzontale diretto — come ad esempio un diritto di accesso a edifici aziendali privati — non sussiste tuttavia (DTF 144 I 50 consid. 5.1–5.2).
3.2 Priorità della composizione pacifica delle controversie (cpv. 2)
N. 9 L'art. 28 cpv. 2 Cost. obbliga le parti a comporre le controversie «per quanto possibile» mediante trattativa o mediazione. Questa disposizione codifica il principio dell'ultima ratio: le misure di lotta sono ammissibili soltanto quando le trattative sono fallite o appaiono prive di prospettive (DTF 132 III 122 consid. 4.4.2; FF 1997 I 1, pag. 180). Il Tribunale federale ha qualificato questo principio come implicito obbligo di proporzionalità per tutti i mezzi d'azione sindacale.
3.3 Sciopero e serrata (cpv. 3)
N. 10 L'art. 28 cpv. 3 Cost. menziona tre condizioni cumulative per la liceità dello sciopero e della serrata:
- Riferimento alle relazioni di lavoro: gli scioperi politici o quelli privi di riferimento a concrete relazioni di lavoro sono inammissibili. Lo sciopero è definito come rifiuto collettivo della prestazione lavorativa dovuta allo scopo di imporre rivendicazioni in merito a determinate condizioni di lavoro (DTF 134 IV 216 consid. 5.1.1; DTF 125 III 277 consid. 3a).
- Assenza di un obbligo di pace del lavoro contrario: la pace del lavoro relativa (art. 357a cpv. 2 CO) vieta misure d'azione riguardo a materie già disciplinate. Una pace del lavoro assoluta deve essere espressamente pattuita nel contratto collettivo di lavoro.
- Assenza di un obbligo contrario di conciliazione: se sussiste un obbligo contrattuale o legale di svolgere trattative di conciliazione, le misure d'azione sono inammissibili fino alla conclusione di tale procedura.
N. 11 Il Tribunale federale ha elaborato, sulla base dell'art. 28 cpv. 3 Cost. e della giurisprudenza precedente (DTF 125 III 277 consid. 3b; DTF 111 II 245 consid. 4c), quattro condizioni cumulative per la liceità dei mezzi d'azione sindacale: (1) riferimento alle relazioni di lavoro; (2) assenza di violazione della pace del lavoro; (3) titolarità da parte di un'organizzazione di lavoratori con capacità contrattuale collettiva; (4) rispetto della proporzionalità (DTF 132 III 122 consid. 4.4). Il criterio della titolarità da parte di un'organizzazione con capacità contrattuale collettiva è tuttora valido nonostante l'assenza di un'espressa menzione nel cpv. 3, poiché il legislatore costituzionale vi ha rinunciato per meri motivi redazionali (FF 1997 I 1, pag. 179; DTF 132 III 122 consid. 4.4.2).
N. 12 La proporzionalità (→ art. 36 cpv. 3 Cost.) deve essere esaminata per tutti i mezzi d'azione sindacale. Sono sproporzionati i mezzi che ricorrono alla violenza o arrecano danni alla proprietà dell'impresa. È invece lecito il «peaceful picketing» pacifico, ossia il tentativo di convincere le persone disposte a lavorare a non presentarsi al lavoro, purché non vi sia ricorso alla violenza (DTF 132 III 122 consid. 4.5.4; DTF 134 IV 216 consid. 5.1.2). Il blocco di un'autostrada da parte di scioperanti nel quadro di un'azione sindacale non costituisce un mezzo d'azione sindacale ed è punibile come coazione (art. 181 CP), in quanto si rivolge contro terzi estranei alla controversia e si situa al di fuori della protezione dell'art. 28 cpv. 3 Cost. (DTF 134 IV 216 consid. 5.1.2, 4.5).
3.4 Divieto legale di sciopero per determinate categorie (cpv. 4)
N. 13 L'art. 28 cpv. 4 Cost. autorizza il legislatore a vietare lo sciopero a determinate categorie di persone. Il Consiglio federale ha deliberatamente rinunciato a menzionare in modo generico il «servizio pubblico» come categoria, al fine di concedere flessibilità al legislatore ed evitare un divieto generalizzato di sciopero per i dipendenti pubblici (FF 1997 I 1, pag. 179 seg.). Il divieto di sciopero deve soddisfare i requisiti generali dell'art. 36 Cost.: base legale, interesse pubblico, proporzionalità. Le persone impiegate in servizi statali indispensabili (ad es. polizia, esercito) possono essere escluse per legge dal diritto di sciopero (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 1097 seg.).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 14 Le ingerenze statali nella libertà sindacale ai sensi del cpv. 1 devono soddisfare i requisiti dell'art. 36 Cost.: richiedono una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione dei diritti fondamentali di terzi e devono essere proporzionate. Un divieto di accesso generalizzato per i sindacati agli edifici pubblici dell'amministrazione, che non lascia alcuna alternativa adeguata, è sproporzionato e viola l'art. 28 cpv. 1 Cost. (DTF 144 I 50 consid. 6.4.2).
N. 15 La violazione del principio della «porta aperta» in occasione della dichiarazione di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro (art. 2 n. 6 LDAI) viola la libertà sindacale positiva delle associazioni estranee al contratto. Se il principio non è rispettato, la dichiarazione di obbligatorietà generale deve essere negata; una semplice condizione accessoria con obbligo di ammissione successiva non è sufficiente (DTF 146 II 335 consid. 6). L'obiettivo è la protezione della libertà sindacale positiva a livello associativo in virtù dell'art. 2 n. 6 LDAI in combinato disposto con l'art. 28 cpv. 1 Cost. (DTF 146 II 335 consid. 6.2.1).
N. 16 Nel settore del diritto privato, l'art. 28 Cost. produce un effetto orizzontale indiretto: i tribunali civili devono tenere conto della libertà sindacale nella valutazione della liceità dei mezzi d'azione sindacale nel quadro dell'art. 41 CO. Chi impiega mezzi d'azione proporzionati nell'ambito di uno sciopero lecito non agisce illecitamente; chi ricorre a mezzi sproporzionati (violenza, danneggiamento di cose) risponde ai sensi dell'art. 41 CO (DTF 132 III 122 consid. 4.4.1, 4.5.4).
#5. Questioni controverse
N. 17 Diritto soggettivo o norma di ammissibilità oggettiva (cpv. 3)? La questione più rilevante riguarda la natura giuridica del diritto di sciopero e di serrata garantito dal cpv. 3. Il testo approvato dal Consiglio nazionale e la versione del Consiglio federale formulavano espressamente un diritto («Lo sciopero e la serrata sono ammessi…»). La formulazione definitiva rinuncia a un'affermazione dichiarativa e lascia aperta la questione se il cpv. 3 sancisca un diritto fondamentale soggettivo o si limiti a porre una norma di ammissibilità oggettiva con determinate condizioni. Rhinow René ha definito, in veste di relatore al Consiglio degli Stati, la versione della commissione come una formulazione che «rispecchia la realtà giuridica vigente», senza sancire un esplicito diritto di sciopero.
N. 18 In dottrina si contrappongono due posizioni. Vallender/Hettich (in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar di San Gallo, 3a ed. 2014, art. 28, N. 29) e Mahon (Petit commentaire, 2003, art. 28, N. 11) ravvisano nel cpv. 3 un autentico diritto fondamentale soggettivo, limitabile ai sensi dell'art. 36 Cost.; le condizioni del cpv. 3 non sarebbero limitazioni al diritto fondamentale, bensì condizioni al cui verificarsi il diritto sorge. Il Tribunale federale ha implicitamente confermato questa posizione nella DTF 140 I 257 consid. 5.2.2, qualificando le condizioni del cpv. 3 come «condizioni che devono essere soddisfatte affinché gli interessati possano invocare l'art. 28 cpv. 3 Cost.» — dunque come elementi costitutivi, non come limitazioni. Auer/Malinverni/Hottelier (Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3a ed. 2013, N 1595) sostengono per contro che il cpv. 3 contiene principalmente una disciplina oggettiva delle condizioni alle quali le misure di lotta sono ammissibili, senza fondare un pieno diritto soggettivo. La rilevanza pratica di questa controversia risiede in particolare nella questione se e quali obblighi positivi di protezione dello Stato derivino dal cpv. 3.
N. 19 Titolarità dello sciopero da parte di un'organizzazione con capacità contrattuale collettiva. L'art. 28 cpv. 3 Cost. non menziona espressamente la titolarità da parte di un'organizzazione di lavoratori. Il Tribunale federale ribadisce nondimeno che uno sciopero deve essere sostenuto da un'organizzazione con capacità contrattuale collettiva (DTF 132 III 122 consid. 4.4.2; DTF 134 IV 216 consid. 5.1.1). Garrone (La liberté syndicale, in: Droit constitutionnel suisse, 2001, N. 28) condivide tale posizione, mentre Portmann (Der Einfluss der neuen Bundesverfassung auf das schweizerische Arbeitsrecht, ISAS 2002, pag. 65) e una parte della dottrina lasciano aperta la questione se gli «scioperi spontanei» possano, in determinate circostanze, essere coperti dal cpv. 3. Il legislatore costituzionale ha rinunciato a una menzione espressa per meri motivi redazionali (FF 1997 I 1, pag. 179), il che depone a favore della posizione del Tribunale federale.
N. 20 Il diritto di serrata sullo stesso piano del diritto di sciopero? Il consigliere nazionale Rechsteiner Paul (S, SG) e il consigliere nazionale Gysin Remo (S, BS) hanno criticato al Consiglio nazionale il fatto che la serrata sia collocata sul medesimo piano costituzionale del diritto di sciopero, sebbene strutturalmente essa rappresenti una risorsa di potere asimmetrica del datore di lavoro. In dottrina, questa critica è stata ripresa da Andermatt (Liberté syndicale et droit de grève, in: Droit collectif du travail, 2010, pag. 13 seg.), che definisce l'ancoraggio simmetrico come discutibile sotto il profilo della politica del diritto. Vallender/Hettich (op. cit., N. 30 seg.) sostengono per contro che la simmetria corrisponde alla logica della libertà sindacale quale diritto paritetico di entrambe le parti del rapporto di lavoro.
#6. Indicazioni pratiche
N. 21 Invocazione della libertà sindacale nel pubblico impiego. Un sindacato che vuole essere riconosciuto come partner sociale nel pubblico impiego deve soddisfare cumulativamente quattro condizioni: (1) capacità contrattuale collettiva (competenza a concludere contratti collettivi di lavoro); (2) competenza per materia e per territorio; (3) sufficiente rappresentatività; (4) comportamento leale (DTF 140 I 257 consid. 5.2.1). Il criterio della lealtà è presunto; spetta al datore di lavoro confutarlo (DTF 140 I 257 consid. 6.2). Criteri quantitativi eccessivi di rappresentatività (ad es. presenza in un numero minimo di aziende di una struttura istituzionalmente eterogenea) possono fondare un abuso del potere discrezionale e una violazione della proporzionalità (DTF 140 I 257 consid. 6.3.4).
N. 22 Preparazione e svolgimento di misure d'azione sindacale. Prima di ricorrere a mezzi d'azione, devono essere condotte trattative ai sensi del principio dell'ultima ratio (cpv. 2). In presenza di un contratto collettivo di lavoro vincolante, l'organo di conciliazione deve essere adito tempestivamente (cfr. art. 356 cpv. 3 CO). I picchettatori possono tentare di convincere pacificamente le persone disposte a lavorare; qualsiasi ricorso alla coercizione o alla violenza fisica rende illecita l'azione (DTF 132 III 122 consid. 4.5.4.1). Le manifestazioni su suolo pubblico nel quadro di uno sciopero sono in linea di principio tollerabili; le azioni di blocco mirate che colpiscono terzi estranei e sono finalizzate a provocare ingorghi stradali vanno oltre l'ambito di protezione dell'art. 28 cpv. 3 Cost. e possono integrare la fattispecie penale della coazione (art. 181 CP) (DTF 134 IV 216 consid. 5.1.2).
N. 23 Dichiarazione di obbligatorietà generale e libertà sindacale. Nel procedimento di dichiarazione di obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro (→ art. 110 cpv. 1 lett. d Cost.), il principio della «porta aperta» (art. 2 n. 6 LDAI) quale espressione della libertà sindacale positiva deve essere rispettato. Se le associazioni firmatarie negano a un'associazione estranea sufficientemente rappresentativa l'adesione a parità di diritti e obblighi, la dichiarazione di obbligatorietà generale deve essere negata (DTF 146 II 335 consid. 6). Ciò è particolarmente rilevante nella prassi nei settori in cui una o poche associazioni dominano il panorama sindacale.
N. 24 Limitazioni ai sensi dell'art. 36 Cost. Qualsiasi limitazione dell'art. 28 Cost. — sia del diritto sindacale (cpv. 1), del diritto di sciopero (cpv. 3), sia mediante un divieto legale di sciopero (cpv. 4) — presuppone una base legale, un motivo di interesse pubblico e la proporzionalità (→ art. 36 Cost.). Il principio di proporzionalità esige in particolare che le misure statali volte a limitare la libertà sindacale siano idonee, necessarie e ragionevolmente esigibili (DTF 144 I 50 consid. 6.1). I divieti di sciopero ai sensi del cpv. 4 sono ammissibili unicamente per le categorie la cui azione di sciopero determinerebbe una concreta messa in pericolo di funzioni statali essenziali o della sicurezza e dell'ordine pubblici; un divieto generalizzato di sciopero per i dipendenti pubblici è incostituzionale (FF 1997 I 1, pag. 179 seg.; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1960).
#Giurisprudenza
#Libertà sindacale e attività sindacale
BGE 144 I 50 del 6 settembre 2017 Diritto di accesso sindacale agli edifici amministrativi del datore di lavoro pubblico. La decisione concretizza la portata della libertà sindacale per i sindacati nel servizio pubblico.
«La libertà sindacale secondo l'art. 28 Cost. non è soltanto una libertà negativa, ma garantisce anche un minimo di libertà d'azione positiva, che permette l'esercizio effettivo dell'attività sindacale. Il diritto di accesso agli edifici amministrativi è una componente essenziale della libertà sindacale, poiché senza questo diritto i sindacati non possono svolgere efficacemente i loro compiti.»
BGE 140 I 257 del 26 luglio 2014 Riconoscimento di un sindacato come partner sociale nell'ambito dei PF. La decisione precisa i presupposti per il riconoscimento come sindacato abilitato alle trattative.
«Un sindacato può invocare la libertà sindacale per far valere pretese di partecipazione alle trattative tariffali o alla conclusione di un contratto tariffale con un datore di lavoro pubblico, nella misura in cui possa essere riconosciuto come partner sociale. Ciò presuppone che sia sufficientemente rappresentativo e si comporti lealmente.»
#Diritto di sciopero e lotta sindacale
BGE 132 III 122 del 13 settembre 2005 Legittimità dei mezzi di lotta sindacale e dei picchetti di sciopero. La decisione fondamentale definisce i quattro presupposti dei mezzi di lotta sindacale legittimi.
«L'art. 28 Cost. concernente la libertà sindacale spiega un effetto indiretto tra terzi nell'ambito dei rapporti di lavoro del settore privato. Perché un mezzo di lotta sia legittimo, deve riguardare i rapporti di lavoro, non violare l'obbligo di pace relativo, essere sostenuto da un'associazione di lavoratori e rispettare il principio di proporzionalità.»
BGE 134 IV 216 del 3 aprile 2008 Punibilità dei blocchi autostradali durante uno sciopero. La decisione traccia i confini tra sciopero legittimo e coercizione punibile.
«È lecito organizzare picchetti di sciopero purché non usino la forza. Non appena i picchetti di sciopero usano la violenza per costringere persone a non presentarsi al lavoro, escono dal quadro dell'esercizio lecito di un mezzo di lotta.»
#Dichiarazione di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro
BGE 146 II 335 dell'11 maggio 2020 Principio della «porta aperta» nella dichiarazione di obbligatorietà generale. La decisione tratta i presupposti per la dichiarazione di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro.
«Se il principio della 'porta aperta' (art. 2 n. 6 LECL) non è rispettato, la dichiarazione di obbligatorietà generale deve essere rifiutata; non è sufficiente completare la dichiarazione di obbligatorietà generale con una condizione accessoria corrispondente.»
#Libertà di associazione e associazioni professionali
BGE 134 I 23 del 31 ottobre 2007 Libertà sindacale e previdenza sociale nel servizio pubblico. La decisione tratta l'ambito di applicazione della libertà sindacale presso le casse pensioni.
Altre decisioni rilevanti riguardano la delimitazione tra libertà di associazione (art. 23 Cost.) e libertà sindacale (art. 28 Cost.), dove l'art. 28 Cost. come norma più speciale disciplina i rapporti giuslavoristici tra datori di lavoro e lavoratori.
#Sviluppi attuali
In decisioni più recenti il Tribunale federale ha maggiormente considerato la dimensione internazionale della libertà sindacale, in particolare attraverso il richiamo alle Convenzioni OIL n. 87 e 98 nonché all'art. 11 CEDU. La giurisprudenza si sviluppa verso un rafforzato riconoscimento dei diritti sindacali anche nel settore pubblico.