1La libertà economica è garantita.
2Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.
#Panoramica
L'art. 27 Cost. tutela la libertà economica come diritto fondamentale autonomo. Questa comprende tre settori principali: la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività lucrativa privata e il suo libero esercizio. La libertà economica vale per tutte le persone che vogliono esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.
Attività protette: La libertà economica tutela ogni attività economica privata esercitata professionalmente e orientata al profitto o al reddito (BGE 130 I 26). Vi appartengono ad esempio aprire un ristorante, lavorare come avvocato o gestire un'impresa. Anche la libertà contrattuale (il diritto di concludere contratti con chi si vuole e a quali condizioni) fa parte della libertà economica.
Limiti della tutela: Non sono protette le attività prive di carattere lucrativo. Così il Tribunale federale ha stabilito che l'accattonaggio non rientra nell'art. 27 Cost., poiché non sussiste un'attività lucrativa professionale (BGE 134 I 214, BGE 149 I 248). È pure controversa la libertà di consumo (il diritto come cliente di comprare ciò che si vuole): il Tribunale federale rifiuta la sua tutela tramite l'art. 27 Cost., mentre parti della dottrina come Vallender e Biaggini criticano ciò (Uhlmann, BSK BV, Art. 27 N. 12).
Limitazioni statali: Lo Stato può limitare la libertà economica solo sotto severe condizioni. Necessari sono: una base legale, un interesse pubblico, la proporzionalità e la salvaguardia del nucleo essenziale (→ art. 36 Cost.). Inoltre lo Stato deve agire in modo neutrale rispetto alla concorrenza (↔ art. 94 Cost.). Gli obblighi di autorizzazione per determinate professioni sono in linea di principio ammissibili, ma devono essere giustificati (BGE 130 I 26).
Attività economica statale: Quando lo Stato stesso è attivo economicamente (p.es. una banca statale), deve rispettare la neutralità concorrenziale. Non può fare concorrenza sleale alle imprese private o soppiantarle (BGE 138 I 378). Nel caso di monopoli (diritti esclusivi dello Stato) devono essere soddisfatti requisiti particolarmente severi.
Significato pratico: La libertà economica è particolarmente importante nelle procedure di autorizzazione, nelle regolamentazioni professionali e nelle misure di pianificazione del territorio. Tutela anche le persone straniere e le imprese attive in Svizzera (BGE 131 I 223). Il diritto fondamentale tuttavia non fonda in linea di principio pretese a prestazioni statali, ma protegge dagli interventi statali.
Art. 27 Cost. — Libertà economica
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 27 Cost. riprende l'art. 31 vCost. (libertà di commercio e industria). Nel messaggio del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 166 segg.), il Consiglio federale ha deciso di sostituire la nozione tradizionale di «libertà di commercio e industria» con quella più ampia di «libertà economica», senza modificarne sostanzialmente la portata protettiva (FF 1997 I 167). L'obiettivo era ricomprendere appieno le nuove forme di attività lucrativa privata che non potevano essere sussumibili sotto le categorie di «commercio e industria».
N. 2 Il messaggio ha espressamente escluso il radicamento dell'integrazione sociale e della responsabilità ambientale dell'economia nell'articolo sui diritti fondamentali, come pure il riconoscimento di una libertà di consumo quale contenuto parziale della garanzia (FF 1997 I 167 seg.). Le due dimensioni — garanzia di diritto individuale (art. 27 Cost.) e principio ordinatore istituzionale (art. 94 Cost.) — sono state consapevolmente ripartite su due disposizioni distinte (FF 1997 I 257 segg.).
N. 3 In sede di dibattito al Consiglio degli Stati, il relatore Marty Dick (R, TI) ha qualificato l'art. 27 Cost. esclusivamente come garanzia di diritto individuale del singolo all'esercizio di un'attività lucrativa; il significato istituzionale è stato ricondotto all'art. 94 Cost. La disposizione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio degli Stati.
N. 4 Al Consiglio nazionale si sono fronteggiate tre concezioni: la maggioranza (sostenuta da Dettling, R, SZ, e Sandoz, L, VD) ha approvato il disegno del Consiglio federale. La minoranza I (Gysin, S, BS) ha proposto di sostituire la «libertà economica» con l'«iniziativa economica privata» corredandola di un vincolo al bene comune: «L'economia non è un fine in sé, bensì solo un mezzo per uno scopo.» (Gysin Remo). La minoranza II (Vallender, R, AR; Bührer, R, SH; Weigelt, R, SG) chiedeva una riserva costituzionale per le deroghe direttamente nell'articolo sui diritti fondamentali, e non soltanto nell'art. 94 cpv. 4 Cost.: «Dove rimane il nucleo essenziale della libertà economica per le ferrovie? Per l'energia nucleare? Per l'agricoltura?» (Vallender Dorle). Il relatore Pelli (R, TI) e Gross Jost (S, TG) hanno ritenuto il raddoppio della riserva superfluo: «Il radicamento della riserva costituzionale per le deroghe anche nell'articolo 23 comporta un inutile raddoppio e, in caso di formulazione non coincidente, costituisce altresì fonte di nuove incertezze giuridiche.» (Gross Jost). Il disegno del Consiglio federale ha infine prevalso.
N. 5 Il Tribunale federale ha confermato il carattere di continuità dell'aggiornamento: DTF 130 I 26 consid. 4.1 accerta che, anche sotto il nuovo diritto costituzionale, la giurisprudenza precedente relativa all'art. 31 vCost. rimane in linea di principio valida, e DTF 138 I 378 consid. 6.1 ribadisce la struttura duale (contenuto di diritto individuale nell'art. 27 Cost., dimensione istituzionale nell'art. 94 Cost.) con espresso rinvio al messaggio (FF 1997 I 167 segg., 261, 264).
#2. Collocazione sistematica
N. 6 L'art. 27 Cost. appartiene alla terza sezione dei diritti fondamentali (artt. 7–36 Cost.) ed è pertanto soggetto alla clausola generale di restrizione di → art. 36 Cost. (base legale, interesse pubblico, proporzionalità, tutela del nucleo essenziale). Quale diritto di libertà, esso fonda in primo luogo una dimensione difensiva nei confronti degli interventi statali. Una dimensione prestazionale — segnatamente un diritto alla promozione economica da parte dello Stato — non discende in linea di principio dall'art. 27 Cost. (DTF 130 I 26 consid. 4.1).
N. 7 Lo stretto legame con ↔ art. 94 Cost. è strutturalmente determinante: l'art. 27 Cost. protegge il contenuto di diritto individuale; l'art. 94 cpv. 1 Cost. obbliga Confederazione e Cantoni a rispettare il principio della libertà economica; l'art. 94 cpv. 4 Cost. sancisce la riserva costituzionale per le deroghe al principio, in particolare per le misure che falsano la concorrenza. Il Tribunale federale qualifica gli artt. 27 e 94 Cost. come strettamente correlati, senza che le norme possano essere considerate isolatamente (DTF 138 I 378 consid. 6.1). Una funzione cerniera spetta al principio della parità di trattamento dei concorrenti e alla neutralità concorrenziale dello Stato (FF 1997 I 169 nota 266).
N. 8 Sono rilevanti altresì le seguenti delimitazioni: → art. 26 Cost. (garanzia della proprietà, che protegge valori economici ma non l'attività lucrativa), → art. 28 Cost. (libertà sindacale, quale norma speciale del diritto costituzionale del lavoro), nonché → artt. 16 e 17 Cost. (libertà d'opinione e d'informazione, che non includono una componente lucrativa). La libertà economica va distinta da tali garanzie, ma può concorrere con esse in concorso ideale. Sul piano del diritto internazionale, l'art. 27 Cost. non trova una diretta corrispondenza nella CEDU; l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (protezione della proprietà) è parzialmente pertinente, ma la sua portata protettiva non raggiunge quella dell'art. 27 Cost.
#3. Fattispecie e contenuto normativo
3.1 Ambito di applicazione soggettivo
N. 9 Titolari della libertà economica sono in primo luogo le persone fisiche. Il Tribunale federale riconosce la legittimazione anche alle persone giuridiche di diritto privato, nella misura in cui svolgono un'attività economica privata (DTF 130 I 26 consid. 4.1). I soggetti pubblici — enti collettivi, istituti di diritto pubblico, imprese statali — non possono invocare l'art. 27 Cost. nella misura in cui agiscono nell'esercizio di compiti di diritto pubblico. Per contro, qualora un'impresa statale partecipi alla concorrenza con gli stessi diritti e obblighi di un imprenditore privato, ciò non fonda di per sé una restrizione della libertà economica individuale dei concorrenti, fintanto che l'offerta privata non sia addirittura soppiantata (DTF 138 I 378 consid. 6.2).
N. 10 Anche gli stranieri sono in linea di principio titolari della libertà economica. Le restrizioni all'accesso a una professione previste dalle norme in materia di stranieri devono essere misurate al principio di proporzionalità ed esaminate alla luce dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), che contiene autonomi divieti di discriminazione (DTF 130 I 26 consid. 3).
3.2 Ambito di applicazione oggettivo
N. 11 L'ambito di applicazione oggettivo comprende, secondo l'art. 27 cpv. 2 Cost., tre contenuti parziali: (1) la libera scelta della professione; (2) il libero accesso a un'attività lucrativa privata; (3) il libero esercizio di tale attività. L'attributo «privata» è determinante: la protezione è accordata solo a un'attività orientata al conseguimento di un compenso o di un utile e che non avvenga principalmente nell'adempimento di un compito pubblico.
N. 12 La difesa d'ufficio, nonostante la sua apparenza commerciale, non rientra nell'art. 27 Cost., poiché assolve un compito statale (DTF 141 I 124 consid. 4.1). Parimenti, l'art. 27 Cost. non protegge attività puramente private o altruistiche prive di scopo lucrativo. L'accattonaggio («Bettelei») non costituisce un'attività lucrativa privata ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 Cost.; per l'assenza di carattere produttivo o di controprestazione, esso esorbita dall'ambito di applicazione oggettivo (DTF 134 I 214; confermata in DTF 149 I 248).
N. 13 Secondo la prassi del Tribunale federale, rientrano espressamente nella protezione, tra l'altro: la libera ammissione professionale degli operatori sanitari (DTF 130 I 26 consid. 4.1), l'affissione professionale di manifesti su fondo privato (DTF 128 I 3 consid. 3a), l'uso del suolo pubblico a scopo lucrativo privato (servizi di taxi, attività fieristiche; DTF 130 I 26 consid. 4.4), il libero esercizio della professione di avvocato nell'ambito del monopolio (DTF 141 I 124 consid. 4.1) nonché la partecipazione a procedure di messa a concorso nel settore dello sfruttamento concessionato delle acque (DTF 142 I 99).
N. 14 Dall'art. 27 Cost. discende il principio della parità di trattamento dei concorrenti: le misure statali che privilegiano o svantaggiano singoli operatori del mercato senza giustificazione oggettiva violano l'art. 27 Cost. Ciò vale in particolare per le regolamentazioni monopolistiche che escludono attività in concorrenza senza base costituzionale (DTF 128 I 3 consid. 3a, cambiamento di prassi in materia di monopolio giuridico sull'affissione su fondo privato). L'attività statale che falsa la concorrenza viola l'art. 94 cpv. 4 Cost., ma anche il diritto alla parità di trattamento radicato nell'art. 27 Cost. (DTF 138 I 378 consid. 9.1).
3.3 Nozione di intervento
N. 15 Gli interventi classici nella libertà economica sono i divieti giuridici, gli obblighi di autorizzazione, le limitazioni all'accesso e le clausole del bisogno. La giurisprudenza riconosce altresì interventi di fatto, qualora misure statali pregiudichino i destinatari in modo analogo a un divieto giuridico (DTF 130 I 26 consid. 4.4; DTF 138 I 378 consid. 6.2.2). La concorrenza statale non integra invece in linea di principio un intervento nella libertà economica individuale, fintanto che l'offerta privata non sia addirittura soppiantata (→ N. 9).
N. 16 Le clausole del bisogno — ossia le norme che subordinano l'accesso al mercato a un fabbisogno quantitativo — sono in linea di principio incompatibili con l'art. 27 Cost.; esse necessitano di una speciale abilitazione costituzionale ai sensi dell'art. 94 cpv. 4 Cost., che può essere contenuta anche implicitamente in una norma di competenza (DTF 130 I 26 consid. 6.2 con rinvio a Vallender, SGK BV, art. 27 N. 44 seg.). Il Tribunale federale ha ritenuto costituzionalmente sostenibile il blocco delle ammissioni per i medici che operano nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, in quanto l'art. 117 Cost. contiene un'abilitazione costituzionale implicita (DTF 130 I 26 consid. 6.2).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 17 L'art. 27 Cost. fonda un diritto soggettivo di rango costituzionale, che può essere fatto valere mediante ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF) o ricorso in materia di diritto pubblico (artt. 82 segg. LTF) contro atti di autorità statali. → L'art. 36 Cost. determina le condizioni cumulative alle quali gli interventi nella libertà economica sono costituzionalmente ammissibili:
- Base legale: Gli interventi gravi richiedono una base nel diritto formale (art. 36 cpv. 1 Cost.); in caso di blocco delle ammissioni pluriennale, la base legale deve comprendere gli elementi fondamentali della restrizione (DTF 130 I 26 consid. 5.1).
- Interesse pubblico: L'interesse non può essere di natura meramente fiscale (DTF 128 I 3 consid. 3a). Gli interessi pubblici ammissibili includono in particolare la tutela della salute (DTF 136 I 184), la protezione del paesaggio urbano e la sicurezza della circolazione (DTF 128 I 3), nonché il contenimento dei costi nell'assicurazione sociale (DTF 130 I 26).
- Proporzionalità: La misura deve essere idonea, necessaria e ragionevolmente esigibile. Sono da preferire i mezzi meno restrittivi (ad es. obbligo di autorizzazione anziché monopolio) (DTF 128 I 3 consid. 3e/cc).
- Tutela del nucleo essenziale: Il nucleo essenziale della libertà economica non può essere svuotato (DTF 136 I 1 consid. 5.5).
N. 18 La concorrenza statale al settore privato è compatibile con l'art. 94 Cost., purché vi siano una base nel diritto formale, un interesse pubblico e la proporzionalità, e sia rispettato il principio di neutralità concorrenziale. Le sovvenzioni incrociate sistematiche tra il settore in monopolio e quello in concorrenza di un'impresa statale sono incostituzionali (DTF 138 I 378 consid. 9.1).
#5. Questioni controverse
5.1 Doppia dimensione: di diritto individuale o istituzionale?
N. 19 La dottrina dominante distingue tra il contenuto di diritto individuale (art. 27 Cost.) e la dimensione istituzionale della libertà economica (art. 94 Cost.). Biaggini sottolinea che entrambi gli aspetti «sono strettamente correlati e non possono essere considerati isolatamente» (Biaggini, Von der Handels- und Gewerbefreiheit zur Wirtschaftsfreiheit, ZBl 102/2001, pag. 241). Rhinow/Schmid/Biaggini/Uhlmann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2a ed. 2011, pag. 69, richiamano la scelta di principio del diritto costituzionale per un ordinamento economico privatistico. Il Tribunale federale ha confermato questa struttura duale nella DTF 138 I 378 consid. 6.1 con esplicito rinvio al messaggio.
N. 20 È controverso se dall'art. 27 Cost. derivi un diritto condizionato alla protezione dalla concorrenza statale. Biaggini (op. cit., pag. 243) e il Tribunale federale (DTF 138 I 378 consid. 6.2.2) lo negano in linea di principio: la concorrenza statale non costituisce un intervento nella libertà economica individuale, fintanto che non soppianti addirittura l'offerta privata. Richli (Grundriss des schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, 2007, pag. 55 N. 179) e Schott (Staat und Wettbewerb, 2010, pag. 442 N. 733 seg.) sostengono per contro che l'attività economica statale costituisca sempre una lesione di fatto dei diritti fondamentali, ovvero che sia ammissibile solo in caso di fallimento del mercato. Il Tribunale federale ha qualificato il principio di sussidiarietà nel senso di Richli espressamente come mero modello di politica economica, non come norma giuridicamente giustiziabile (DTF 138 I 378 consid. 8.4).
5.2 Riserva costituzionale: art. 27 o art. 94 Cost.?
N. 21 Durante l'iter parlamentare era controverso se la riserva costituzionale per le deroghe alla libertà economica dovesse essere radicata direttamente nell'art. 27 Cost. (come sosteneva la minoranza II; Vallender, Bührer, Weigelt) oppure soltanto nell'art. 94 cpv. 4 Cost. (come propugnavano la maggioranza e il Consiglio federale). La dottrina è oggi prevalentemente dell'avviso che la separazione non comporti un indebolimento della protezione dei diritti fondamentali, poiché l'art. 36 Cost. si applica all'art. 27 Cost. e l'art. 94 cpv. 4 Cost. all'aspetto istituzionale. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N. 661 segg., giudicano la separazione sistematica appropriata; Rhinow, Die Bundesverfassung 2000, pag. 313, richiama la decisione consapevole del costituente.
5.3 Portata della protezione dagli interventi di fatto
N. 22 È controverso fino a che punto si estenda la protezione della libertà economica dai meri interventi di fatto. La giurisprudenza riconosce gli interventi di fatto con riserva (DTF 138 I 378 consid. 6.2.2; DTF 130 I 26 consid. 4.4): è determinante se l'incidenza di fatto della misura statale pregiudichi i destinatari «allo stesso modo di una restrizione di una facoltà giuridica». Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 729, si pronunciano a favore di un riconoscimento più generoso degli interventi di fatto; Vallender/Hettich/Lehne, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4a ed. 2006, pag. 188 seg., sottolineano che in linea di principio non esiste protezione dalla concorrenza quando lo Stato opera alle stesse condizioni dei privati.
5.4 Parità di trattamento dei concorrenti
N. 23 Il principio della parità di trattamento dei concorrenti (neutralità concorrenziale) è considerato come discendente dall'art. 27 Cost. (DTF 130 I 26 consid. 4.4; DTF 128 I 3 consid. 3a). Il Tribunale federale ha affermato nella DTF 130 I 26 consid. 6.3.3.4 che il precetto della parità di trattamento dei concorrenti è più rigoroso del principio generale di uguaglianza giuridica di cui all'art. 8 cpv. 1 Cost. Se tale principio debba essere qualificato come diritto parziale autonomo nell'ambito dell'art. 27 Cost. o come emanazione dell'art. 94 Cost. è questione non definitivamente chiarita in dottrina (lasciata aperta in Biaggini, ZBl 102/2001, pag. 241 seg.; con differenziazioni in Rhinow/Schmid/Biaggini/Uhlmann, op. cit., pag. 69 seg.).
#6. Note pratiche
N. 24 Ordine di esame in caso di asserita violazione: (1) Ambito di applicazione oggettivo: si tratta di un'attività lucrativa privata? (2) Ambito di applicazione soggettivo: il ricorrente è titolare del diritto fondamentale? (3) Intervento: vi è un intervento giuridico o un intervento di fatto qualificato? (4) Giustificazione ai sensi dell'art. 36 Cost.: base legale, interesse pubblico, proporzionalità (idoneità, necessità, ragionevole esigibilità), nucleo essenziale. (5) Parità di trattamento dei concorrenti.
N. 25 Attività economica statale: Qualora un'impresa statale agisca a danno della concorrenza (ad es. estensione del campo d'attività), non è primariamente l'art. 27 Cost. a essere applicabile, bensì il contenuto istituzionale dell'art. 94 cpv. 4 Cost. Le questioni centrali sono: base nel diritto formale, interesse pubblico, neutralità concorrenziale (in particolare divieto di sovvenzioni incrociate tra il settore in monopolio e quello in concorrenza) (DTF 138 I 378 consid. 6.3).
N. 26 Monopoli: I monopoli giuridici su fondo privato sono ammissibili solo qualora i mezzi meno restrittivi (obbligo di autorizzazione corredato di norme materiali) risultino insufficienti. Il Tribunale federale ha modificato nella DTF 128 I 3 consid. 3e la prassi precedente in materia di monopoli sull'affissione su fondo privato, affermando che un obbligo di autorizzazione abbinato a norme materiali è sufficiente per fare valere gli interessi pubblici. I monopoli di fatto su suolo pubblico possono invece continuare a essere compatibili con l'art. 27 Cost., qualora rispondano a un genuino interesse pubblico e siano proporzionati.
N. 27 Regime concessorio: Le concessioni per lo sfruttamento di beni pubblici (ad es. utilizzazione delle acque) rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 27 Cost. quando costituiscono il presupposto per un'attività lucrativa privata. I criteri di aggiudicazione devono essere obiettivi e trasparenti e garantire la parità di trattamento dei concorrenti (DTF 142 I 99).
N. 28 Rapporto con l'ALC e il diritto internazionale: L'art. 27 Cost. e l'ALC sono applicabili in parallelo. L'ALC conferisce diritti autonomi di stabilimento e di esercizio professionale; nelle fattispecie prive di elemento transfrontaliero si applica esclusivamente il diritto nazionale (DTF 130 I 26 consid. 3.2). Le restrizioni all'accesso che formalmente trattano allo stesso modo le persone nazionali e straniere sono misurate al divieto di discriminazione dell'ALC solo qualora colpiscano in misura maggiore, di fatto, i cittadini dell'UE (DTF 130 I 26 consid. 3.3).
N. 29 Delimitazione rispetto alla garanzia della proprietà (art. 26 Cost.): La libertà economica protegge la libertà di esercitare un'attività economica, la garanzia della proprietà protegge la sussistenza dei valori patrimoniali esistenti. Entrambe le garanzie possono essere toccate cumulativamente in caso di interventi di diritto pianificatorio o di diritto delle professioni. Qualora una misura risulti essere un intervento sproporzionato nella libertà economica, non occorre esaminare ulteriormente la garanzia della proprietà (DTF 128 I 3 consid. 3f).
#Giurisprudenza
#Ambito di protezione e contenuto della garanzia
BGE 130 I 26 27 novembre 2003 Il blocco delle ammissioni per il personale medico non viola la libertà economica se si basa su una base legale sufficiente ed è proporzionato. La decisione conferma che anche gli interventi strutturali del mercato possono essere compatibili con l'art. 27 Cost. se sono nell'interesse pubblico.
«La libertà economica non si oppone a una limitazione delle ammissioni se questa si basa su una base legale, è nell'interesse pubblico ed è proporzionata. Il contenimento dei costi nel settore sanitario rappresenta un importante interesse pubblico.»
BGE 134 I 214 9 maggio 2008 L'accattonaggio non rientra nella protezione della libertà economica, poiché non rappresenta un'attività economica di diritto privato. Decisione fondamentale per la delimitazione dell'ambito di protezione dell'art. 27 Cost. rispetto ad altri diritti fondamentali.
«L'esercizio dell'accattonaggio non è garantito dall'art. 27 Cost. La libertà economica protegge le attività economiche di diritto privato che mirano alla produzione di un profitto o di un guadagno. Il semplice chiedere l'elemosina non costituisce tale attività.»
BGE 149 I 248 2023 Aggiornamento della giurisprudenza sui divieti di accattonaggio — l'accattonaggio rimane al di fuori dell'ambito di protezione dell'art. 27 Cost. Il Tribunale federale conferma la sua giurisprudenza costante sulla delimitazione tra libertà economica e libertà personale.
«Non si torna sulla giurisprudenza secondo cui l'accattonaggio non rientra nella protezione della libertà di opinione e della libertà economica nel presente contesto.»
#Attività economica statale e neutralità concorrenziale
BGE 138 I 378 3 luglio 2012 Principi per l'attività imprenditoriale statale ammissibile: base legale, interesse pubblico, proporzionalità e neutralità concorrenziale. Decisione pionieristica sulla compatibilità della concorrenza statale con l'art. 27 in combinazione con l'art. 94 Cost.
«Con il principio della libertà economica (art. 94 cpv. 4 Cost.) è compatibile un'attività imprenditoriale dello Stato, purché esista una base legale formale, l'attività sia nell'interesse pubblico e proporzionata e sia rispettato il principio della neutralità concorrenziale.»
BGE 143 II 425 22 maggio 2017 Il comportamento neutrale dal punto di vista concorrenziale degli offerenti statali negli appalti pubblici è prerequisito per la compatibilità con l'art. 27 Cost. La decisione concretizza i requisiti per i partecipanti al mercato statali in rapporti di concorrenza.
«Una violazione del principio della neutralità concorrenziale sussiste quando un'azienda statale riceve vantaggi concorrenziali che non sono disponibili a un'azienda privata.»
#Pianificazione del territorio e libertà economica
BGE 128 I 3 13 novembre 2001 I monopoli per manifesti su terreno privato costituiscono un intervento sproporzionato nella libertà economica. Cambiamento di prassi sulla compatibilità delle regolamentazioni monopolistiche con l'art. 27 Cost.
«Diversamente da un monopolio di fatto per l'affissione di manifesti su terreno pubblico, un monopolio legale per manifesti, nella misura in cui comprende terreno privato, costituisce un intervento sproporzionato nella libertà economica; un obbligo di autorizzazione, unito alle corrispondenti norme materiali, è sufficiente per far valere gli interessi pubblici determinanti.»
BGE 142 I 162 9 novembre 2016 Le misure di pianificazione del territorio possono essere compatibili con la libertà economica se si basano su una base legale e sono proporzionate. Conferma della prassi consolidata sulla compatibilità dei piani di zona con l'art. 27 Cost.
«Le misure di pianificazione del territorio sono compatibili con la libertà economica se si basano su una base legale sufficiente, sono giustificate da un interesse pubblico prevalente e proporzionate e garantiscono la parità di trattamento dei concorrenti.»
#Esercizio della professione e accesso alla professione
BGE 141 I 124 2 marzo 2015 La difesa d'ufficio non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 27 Cost., poiché adempie un compito statale. Decisione fondamentale sulla delimitazione tra attività statali e di diritto privato.
«La difesa d'ufficio adempie un compito statale e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 27 Cost. Viene rimunerata secondo la tariffa degli avvocati della Confederazione o di quel Cantone in cui si è svolto il procedimento penale.»
BGE 131 I 223 10 dicembre 2004 Il divieto di accordare e mediare finanziamenti processuali è compatibile con la libertà economica. La decisione mostra i limiti della libertà economica per attività che mettono in pericolo altri beni giuridici.
«La legge federale sull'avvocatura (LAv) disciplina in modo esaustivo l'esercizio della professione degli avvocati. Attività incompatibili con l'amministrazione ordinata della giustizia non rientrano nella protezione della libertà economica.»
#Parità di trattamento e concorrenza
BGE 128 II 292 16 luglio 2002 L'assegnazione di aree operative a singoli gestori di eliporti viola il precetto della parità di trattamento dei concorrenti. La decisione concretizza il principio della libertà di concorrenza derivante dall'art. 27 Cost.
«L'assegnazione di aree operative a un singolo o a pochi singoli gestori di eliporti è incompatibile con i precetti della proporzionalità e della parità di trattamento dei concorrenti.»
#Fumo passivo e libertà economica
BGE 136 I 17 23 novembre 2009 I divieti di fumo nei ristoranti sono compatibili con la libertà economica se servono alla protezione della salute e sono proporzionati. La decisione mostra la giustificazione di interventi nella libertà economica attraverso interessi pubblici prevalenti.
«Il fatto che l'ordinamento legislativo bernese per la protezione dal fumo passivo non preveda una regolamentazione speciale per il consumo di pipe ad acqua nei ristoranti non viola il diritto costituzionale, in particolare non viola la libertà economica.»
#Allevamento di cani e diritto di sicurezza
BGE 136 I 1 13 gennaio 2010 I divieti di allevamento e detenzione per certe razze di cani sono compatibili con la libertà economica se sono motivati dalla polizia della sicurezza. La decisione mostra i limiti della libertà economica per attività con un potenziale di pericolo elevato.
«Limitazioni del libero esercizio di un'attività economica sono ammissibili dal punto di vista del diritto costituzionale se si basano su una base legale sufficiente, sono nell'interesse pubblico, proporzionate e non ledono il contenuto essenziale della libertà economica.»
#Libertà commerciale e monopoli comunali
BGE 126 I 133 7 giugno 2000 La distinzione tra pubblicità propria e di terzi nell'autorizzazione di misure pubblicitarie deve essere giustificata oggettivamente. La decisione concretizza il divieto dell'arbitrio nell'ambito della libertà economica.
«Chi vuole distribuire prestazioni a pagamento e non fa chiaramente riconoscere al pubblico mirato l'eventuale obiettivo missionario collegato, deve accettare che le sue azioni pubblicitarie non siano privilegiate dal punto di vista della libertà religiosa.»
#Economia idrica e sistema delle concessioni
BGE 142 I 99 31 marzo 2016 I sistemi di concessione per l'utilizzo dell'acqua sono compatibili con la libertà economica se contengono criteri di aggiudicazione trasparenti e oggettivi. La decisione conferma l'ammissibilità del controllo statale nell'utilizzo di beni pubblici.
«Le disposizioni riviste sulla concessione per uso speciale secondo il diritto di utilizzo dell'acqua del Canton Uri, in particolare sulla situazione di concorrenza nell'assegnazione della concessione, non sono contestabili dal punto di vista del diritto federale.»
#Diritto dei medicamenti e informazioni professionali
BGE 136 I 184 18 gennaio 2010 Le disposizioni delle autorità per la modifica delle informazioni professionali sui medicamenti interferiscono con la libertà economica dei produttori, ma sono giustificate se servono alla protezione della salute. La decisione mostra la giustificazione di interventi attraverso importanti interessi pubblici nel settore sanitario.
«La modifica dell'informazione professionale per un medicamento da parte di Swissmedic costituisce un intervento nella libertà economica del produttore, ma è giustificata dall'interesse pubblico prevalente alla protezione della salute.»