1La proprietà è garantita.
2In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
Art. 26 Cost. — Garanzia della proprietà
#Panoramica
La garanzia della proprietà dell'art. 26 Cost. protegge la proprietà dai interventi statali. La disposizione ha due capoversi: il capoverso 1 garantisce la proprietà in via di principio. Il capoverso 2 disciplina l'indennizzo in caso di espropriazioni e interventi assimilabili all'espropriazione.
Il Tribunale federale distingue tra la garanzia dell'esistenza (protezione dall'ablazione) e la garanzia del valore (protezione dalla svalutazione). La garanzia della proprietà protegge tutti i diritti reali su cose, come la proprietà di fondi, veicoli o altre cose mobili (DTF 126 I 213 consid. 1b). Il patrimonio nel suo complesso non è tuttavia protetto (Waldmann, BSK BV, Art. 26 n. 21).
In caso di espropriazione (ablazione totale o parziale della proprietà) lo Stato deve sostituire il valore integrale. Ciò vale anche per interventi assimilabili all'espropriazione – ossia gravi limitazioni che equivalgono a un'espropriazione. Un esempio: lo Stato sottrae un fondo per la costruzione di un'autostrada. Il proprietario riceve un indennizzo completo al valore di mercato.
La giurisprudenza applica la garanzia della proprietà anche a nuovi ambiti. Così il Tribunale federale ha esteso la protezione in caso di soppressione di accessi stradali (DTF 126 I 213) e ha verificato in caso di prescrizioni comunali per l'edilizia abitativa (DTF 146 I 70).
#Significato
La garanzia della proprietà è un diritto fondamentale centrale dell'ordinamento economico. Riguarda i proprietari di immobili, gli imprenditori e tutti i proprietari in caso di misure statali come espropriazioni per progetti infrastrutturali, rizonizzazioni o interventi regolamentari. La garanzia assicura che lo Stato non possa intervenire senza indennizzo in diritti legittimamente acquisiti.
Nella pratica sono importanti i progetti di costruzione statali (strade, ferrovie), le misure di pianificazione del territorio e le prescrizioni ambientali. La delimitazione tra interventi soggetti a indennizzo e interventi non soggetti a indennizzo è centrale per le autorità di pianificazione e i proprietari interessati. La controversia dogmatica tra teoria delle limitazioni (protezione globale con possibilità di limitazione) e teoria della concretizzazione (l'ambito di protezione si determina dall'ordinamento giuridico) caratterizza lo sviluppo del diritto (Waldmann, BSK BV, Art. 26 n. 9-10).
Art. 26 Cost. — Garanzia della proprietà
#Dottrina
#1. Genesi
N. 1 La garanzia della proprietà era riconosciuta in Svizzera sin dal XIX secolo quale diritto costituzionale non scritto ed è stata recepita nel testo della Costituzione federale vigente all'epoca nel 1969 mediante l'art. 22ter. L'art. 26 Cost. 1999 ne riprende il contenuto quasi integralmente. Il Consiglio federale ha qualificato questo recepimento come continuità nel messaggio del 20 novembre 1996: la norma avrebbe dovuto «riprendere nella misura più ampia possibile il vigente art. 22ter Cost.» e assicurare la garanzia istituzionale, la garanzia di mantenimento e la garanzia del valore della proprietà (FF 1997 I 172).
N. 2 Non è stata deliberatamente recepita la norma di autorizzazione contenuta nell'art. 22ter cpv. 2 vCost., che consentiva alla Confederazione e ai Cantoni di prevedere limitazioni della proprietà ed espropriazioni nell'interesse pubblico. Il Consiglio federale ha rilevato che tale autorizzazione sarebbe stata sostituita dall'art. 36 Cost. (FF 1997 I 173). Non è stata parimenti sancita una funzione sociale della proprietà sul modello dell'art. 14 cpv. 2 della Legge fondamentale tedesca (FF 1997 I 174). La relativa proposta di minoranza del consigliere nazionale Jutzet (PS, FR) è stata respinta nel corso delle deliberazioni parlamentari del 1998.
N. 3 In seno al Consiglio nazionale è scoppiato un intenso dibattito sul principio dell'indennizzo. Il consigliere nazionale Gysin (PS, BS) aveva proposto di indennizzare le espropriazioni in modo soltanto «adeguato» anziché «pieno»; il consigliere nazionale Baumberger (PPD, ZH) intendeva invece introdurre un obbligo di compensazione «adeguata» per le limitazioni della proprietà al di sotto della soglia espropriativa. Il consigliere nazionale Schlüer (UDC, ZH) si oppose: «Chi delimita la proprietà la distrugge. Per questo, quando una limitazione avviene nell'interesse pubblico, la proprietà deve essere indennizzata 'pienamente', non 'adeguatamente'.» Il Consiglio degli Stati — su proposta del relatore Marty Dick (PLR, TI) e del consigliere federale Leuenberger — si è allineato alla versione del Consiglio federale con «pieno indennizzo». Il Consiglio nazionale aveva inizialmente inserito l'aggiunta Baumberger, che prevedeva una «compensazione adeguata» per altre limitazioni della proprietà; il consigliere agli Stati Marty Dick ha rilevato che ciò avrebbe «cambiato completamente il sistema» e avrebbe comportato «conseguenze finanziarie difficilmente prevedibili». Nella procedura di eliminazione delle divergenze l'aggiunta Baumberger non è stata recepita; la conferenza di conciliazione ha approvato la versione senza tale aggiunta, consolidando così l'attuale impostazione in due capoversi.
N. 4 Nella versione in lingua francese il legislatore costituente ha scelto, diversamente dalla vecchia formulazione dell'art. 22ter vCost. («juste indemnité»), la nuova espressione «pleine indemnité», al fine di eliminare la discrepanza tra le versioni tedesca e francese. Il consigliere agli Stati Marty Dick ha precisato: «La doctrine et la jurisprudence ont affirmé à plusieurs reprises que ce sont bien les versions allemande et italienne qui sont correctes: elles expriment le principe de l'«Eigentumsgarantie als Wertgarantie».» Il Tribunale federale aveva già confermato in BGE 127 I 185 consid. 3 che l'espressione «juste indemnité» nella Costituzione cantonale vallesana corrispondeva nel merito al «pieno indennizzo» ai sensi dell'art. 22ter cpv. 3 vCost. (FF 1997 I 174).
#2. Inquadramento sistematico
N. 5 L'art. 26 Cost. è un diritto fondamentale di natura economica (→ art. 27 Cost. Libertà economica) e si colloca nel terzo capitolo della Costituzione federale dedicato ai diritti fondamentali (artt. 7–36 Cost.). Si tratta di un classico diritto di difesa che limita le ingerenze statali nella proprietà privata, ma che contiene altresì una garanzia istituzionale. In quanto diritto fondamentale, vincola la Confederazione e i Cantoni ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 Cost.; l'effetto orizzontale diretto nei rapporti tra privati è escluso.
N. 6 La garanzia della proprietà è strettamente connessa all'art. 36 Cost. (restrizione dei diritti fondamentali): qualsiasi ingerenza nella proprietà che non costituisca un'espropriazione formale o un'espropriazione materiale ai sensi del cpv. 2 deve soddisfare le tre condizioni di ammissibilità — base legale, interesse pubblico e proporzionalità — e non può ledere il nucleo essenziale del diritto (art. 36 cpv. 4 Cost.). ↔ art. 36 Cost. Vi sono inoltre rinvii a → art. 5 Cost. (legalità), → art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica nelle questioni di indennizzo) nonché → art. 27 Cost., poiché entrambe le norme tutelano l'attività economica.
N. 7 Nel diritto internazionale, l'art. 26 Cost. corrisponde all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1 alla CEDU (PA CEDU), che garantisce il diritto al rispetto della proprietà. La Corte EDU applica un concetto tripartito: protezione della proprietà, controllo dell'uso della proprietà e privazione della proprietà, che strutturalmente corrisponde al concetto svizzero di garanzia di mantenimento, di utilizzo e del valore. La prassi della CEDU deve essere presa in considerazione in via integrativa nell'interpretazione dell'art. 26 Cost., ma non fonda nel diritto svizzero un autonomo diritto all'indennizzo che vada al di là dell'art. 26 cpv. 2 Cost.
#3. Elementi costitutivi e contenuto normativo
3.1 Campo di applicazione (cpv. 1)
N. 8 La garanzia della proprietà tutela su tre livelli: (a) Garanzia istituzionale: la proprietà privata quale istituto giuridico deve essere conservata nei suoi tratti fondamentali; il legislatore non può svuotarla né abolirla. (b) Garanzia di mantenimento («garanzia della proprietà in senso stretto»): i diritti di proprietà concreti del singolo sono protetti contro ingerenze equivalenti a una privazione. (c) Garanzia del valore: in caso di espropriazione o di limitazione equivalente a un'espropriazione è dovuto il pieno indennizzo (art. 26 cpv. 2 Cost.). Questa triade è stata espressamente confermata nel messaggio (FF 1997 I 172) e corrisponde alla giurisprudenza consolidata sin da BGE 96 I 557.
N. 9 L'ambito di applicazione personale comprende le persone fisiche e giuridiche nonché i soggetti collettivi di diritto privato. Gli enti di diritto pubblico non possono in linea di principio invocare l'art. 26 Cost. quando agiscono nell'esercizio di poteri sovrani. L'ambito di applicazione materiale comprende tutti i diritti patrimoniali di diritto privato: proprietà fondiaria, proprietà mobiliare, diritti reali limitati (servitù, ipoteche), diritti di credito con valore patrimoniale nonché — secondo la giurisprudenza del Tribunale federale — anche concessioni e autorizzazioni di diritto pubblico con contenuto patrimoniale (BGE 132 II 485 consid. 5). I diritti quesiti rientrano parimenti nell'ambito di protezione (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Diritto federale svizzero, 10a ed. 2020, N 2071).
N. 10 L'ambito di protezione si estende non solo alle facoltà giuridiche che derivano direttamente dalla proprietà, ma anche a taluni presupposti fattuali per l'esercizio di tali facoltà. Il Tribunale federale ha modificato in BGE 126 I 213 consid. 1b la propria prassi precedente e ha riconosciuto che i proprietari confinanti possono invocare la garanzia della proprietà nei confronti della soppressione dell'uso comune di una strada pubblica, qualora ciò pregiudichi la fruibilità della loro proprietà.
3.2 Limitazioni e verifica dell'ingerenza
N. 11 Le limitazioni della proprietà sono ammissibili se soddisfano le condizioni dell'art. 36 Cost.: base legale, interesse pubblico, proporzionalità. Per le ingerenze lievi nella garanzia della proprietà è sufficiente una legge in senso materiale; per le ingerenze gravi è richiesta una base chiara e inequivocabile in una legge in senso formale (BGE 130 I 360 consid. 14.2). Nella pianificazione territoriale, la ponderazione degli interessi ai sensi degli artt. 3 e 14 ss. della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) è determinante; il Tribunale federale esamina in linea di principio liberamente la proporzionalità e l'interesse pubblico (BGE 132 II 408 consid. 4.3).
N. 12 La garanzia della proprietà riveste particolare importanza nel diritto fiscale: una imposizione fiscale è qualificata come confiscatoria e dunque come violazione dell'art. 26 Cost. soltanto se i redditi patrimoniali non sono durevolmente sufficienti a coprire il carico fiscale. Un onere temporaneamente superiore al reddito in un singolo periodo fiscale non è sufficiente (BGE 143 I 73 consid. 5.1–5.2). Il Tribunale federale ha così qualificato una tassazione duratura del patrimonio in sostanza come un'ingerenza nel nucleo essenziale della proprietà.
3.3 Espropriazione formale e materiale (cpv. 2)
N. 13 L'art. 26 cpv. 2 Cost. disciplina due casi: (a) Espropriazione formale: sottrazione o limitazione coattiva di un diritto di proprietà concreto da parte dello Stato mediante atto di sovranità, di norma fondato sulla legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711) o sul diritto cantonale in materia. (b) Espropriazione materiale («limitazione della proprietà equivalente a un'espropriazione»): una limitazione della proprietà di diritto pubblico che nei suoi effetti equivale a un'espropriazione formale, senza percorrere la via formale dell'espropriazione. Il Tribunale federale distingue a tal proposito due casi: primo, la privazione totale o praticamente totale della possibilità d'uso; secondo, il sacrificio speciale di un singolo o di un gruppo ristretto a vantaggio della collettività (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 2083 ss.; Rhinow/Schefer/Uebersax, Diritto costituzionale svizzero, 3a ed. 2016, N 1842 ss.).
N. 14 Per l'espropriazione materiale derivante da mancata classificazione o declassificazione di zone vige, secondo giurisprudenza consolidata, quanto segue: una mancata classificazione in zona edificabile è soggetta a obbligo di indennizzo se il fondo era già allacciato alle infrastrutture e edificabile e se il proprietario poteva legittimamente confidare nella futura classificazione in zona (cosiddetto «diritto di zona preesistente»). L'espropriazione materiale derivante da declassificazione presuppone che la possibilità di utilizzo esistente non sia soppressa solo temporaneamente e che sussista un grave sacrificio speciale. Il Tribunale federale ha stabilito in BGE 139 II 243 consid. 10.5 che un contingentamento temporaneo delle abitazioni secondarie, da concretizzare mediante il diritto di esecuzione, costituisce una «limitazione meramente temporanea della garanzia della proprietà» tra la data della votazione e l'emanazione delle disposizioni di esecuzione, per la quale non si possono porre requisiti elevati quanto alla densità normativa.
N. 15 L'obbligo di indennizzo ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 Cost. è inderogabile e non può essere escluso né dal diritto cantonale né spostato a un periodo in cui l'ingerenza si è già verificata. L'art. 5 cpv. 2 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) concretizza il diritto costituzionale federale per le espropriazioni materiali derivanti dalla pianificazione territoriale e vincola i Cantoni quanto alla determinazione dell'indennizzo. Il Tribunale federale ha chiarito in BGE 127 I 185 consid. 4 che in tali casi non vi è spazio per supplementi di involontarietà che vadano oltre il pieno indennizzo. Per contro, i Cantoni possono accordare indennità superiori al pieno indennizzo nei procedimenti di espropriazione formale cantonale che non si fondano sulla LPT.
#4. Effetti giuridici
N. 16 Il capoverso 1 conferisce al singolo un diritto soggettivo di rango costituzionale, che può essere fatto valere mediante il ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF) e il ricorso in materia di diritto pubblico (artt. 82 ss. LTF). A livello legislativo, esso vincola il legislatore federale a non sopprimere la proprietà privata nella sua sostanza (garanzia istituzionale). A livello esecutivo, tutte le ingerenze devono soddisfare le condizioni dell'art. 36 Cost.
N. 17 Il capoverso 2 fonda un diritto all'indennizzo direttamente fondato sulla Costituzione in caso di espropriazione formale e materiale. Il «pieno indennizzo» significa: integrale compensazione del danno causato dall'espropriazione (valore venale del bene espropriato, più eventuali ulteriori danni quali la diminuzione di valore della parte residua, le spese di trasloco e di sistemazione, ecc., meno gli eventuali vantaggi). L'indennizzo deve tenere l'espropriato indenne dal danno, non arricchirlo. Per il legittimato ne consegue un diritto azionabile nel procedimento espropriativo (artt. 16 ss. LEspr) o, in caso di espropriazione materiale, nel procedimento di impugnazione contro il rilevante atto pianificatorio. → art. 5 cpv. 2 LPT.
N. 18 La violazione dell'art. 26 Cost. mediante un'ingerenza illecita priva di sufficiente base legale comporta l'annullamento del provvedimento o della decisione impugnata. Un indennizzo mancante o insufficiente fonda un corrispondente diritto a prestazione per il complemento dell'indennizzo. In caso di sequestro statale e successiva realizzazione o distruzione di beni senza sufficiente base legale, lo Stato viola l'art. 26 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 36 cpv. 1 Cost. (BGE 130 I 360 consid. 14.2).
#5. Questioni controverse
N. 19 Funzione sociale della proprietà: Nel corso del processo legislativo parlamentare del 1998 è rimasto controverso se la funzione sociale sul modello dell'art. 14 cpv. 2 LF dovesse essere introdotta nella nuova Costituzione. La maggioranza del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati lo ha respinto. In dottrina, Müller/Schefer (Diritti fondamentali in Svizzera, 4a ed. 2008, pag. 729 ss.) criticano il fatto che la mancata sancita dell'obbligo sociale occulti il carattere sociale della proprietà e perpetui una concezione puramente individualistica. Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., N 1862) sottolineano invece che la funzione sociale della proprietà è immanente anche senza un'esplicita sancita, attraverso le restrizioni generali dei diritti fondamentali (art. 36 Cost., interesse pubblico) e la competenza legislativa di Confederazione e Cantoni nel settore del diritto della pianificazione del territorio, dell'edilizia e della protezione contro le immissioni.
N. 20 Principio del tutto o niente nell'espropriazione materiale: Il diritto vigente conosce una soluzione binaria: o l'ingerenza supera la soglia espropriativa e fa scattare il pieno diritto all'indennizzo, oppure rimane al di sotto di essa e deve essere tollerata senza indennizzo. Il consigliere nazionale Baumberger aveva definito questo «principio del tutto o niente» nel dibattito parlamentare come insoddisfacente, poiché renderebbe tollerabili senza indennizzo perdite di valore fino al 40–45 %. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (op. cit., N 2083) ritengono una riforma verso prestazioni compensative graduali politicamente discutibile, ma de lege lata non obbligatoria, dato che il legislatore costituente ha consapevolmente rifiutato l'introduzione di un diritto generale di compensazione per le limitazioni della proprietà al di sotto della soglia espropriativa.
N. 21 Portata del «pieno indennizzo»: Mentre la giurisprudenza limita il pieno indennizzo alla compensazione del danno causato dall'espropriazione (danno obiettivo, eventualmente con aggiunta di un danno soggettivo), alcuni Cantoni hanno storicamente concesso supplementi di involontarietà che eccedevano il danno. Il Tribunale federale ha chiarito in BGE 127 I 185 consid. 4 che l'art. 26 cpv. 2 Cost. non vieta ai Cantoni di accordare indennità superiori al danno pieno nelle espropriazioni formali di diritto cantonale — ma soltanto nella misura in cui norme federali speciali (in particolare l'art. 5 cpv. 2 LPT) non disciplinino in modo esaustivo la determinazione dell'indennizzo.
N. 22 Concessioni come proprietà protetta: È riconosciuto che le posizioni concessorie di valore patrimoniale rientrano nell'ambito di protezione dell'art. 26 Cost. (BGE 132 II 485 consid. 5). È tuttavia controversa la portata di tale protezione: poiché le concessioni sono rilasciate dallo Stato e sono soggette a oneri, si pone la questione della misura in cui il concessionario doveva aspettarsi la modifica o la revoca della concessione. Il Tribunale federale ha sottolineato che la revoca di una concessione di telecomunicazioni costituisce una grave ingerenza nella garanzia della proprietà, che richiede un'attenta ponderazione degli interessi (BGE 132 II 485). Müller/Schefer (op. cit., pag. 737 s.) propugnano un concetto graduato che tenga conto della tutela della buona fede e delle condizioni intrinseche della concessione nell'esame dell'ingerenza.
#6. Note pratiche
N. 23 Nella contestazione di una violazione dell'art. 26 Cost. occorre anzitutto identificare l'ingerenza e classificarla in base alla sua gravità. Una ingerenza grave (ad es. privazione dell'intera fruibilità economica di un fondo, distruzione di oggetti sequestrati) richiede una base chiara in una legge in senso formale (BGE 130 I 360 consid. 14.2). Per le ingerenze lievi è sufficiente una legge in senso materiale; l'esame si limita all'arbitrio.
N. 24 La questione se sussista un'espropriazione materiale è spesso rilevante nella pratica del diritto della pianificazione del territorio. I punti di verifica pertinenti sono: (a) L'utilizzo precedente era già realizzato o almeno in modo sicuro realizzabile nel prossimo futuro? (b) Sussiste una perdita di valore considerevole (il Tribunale federale tollera secondo la giurisprudenza più risalente perdite fino al 40–45 % senza indennizzo, che il consigliere nazionale Baumberger definì come «svuotamento della garanzia del valore»)? (c) L'ingerenza colpisce il proprietario come sacrificio speciale rispetto alla collettività? Se tali domande ricevono risposta affermativa, occorre far valere l'obbligo di indennizzo ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LPT e dell'art. 26 cpv. 2 Cost.
N. 25 Nel diritto fiscale, un'imposizione confiscatoria non sussiste già quando l'imposta supera il reddito in un singolo periodo (BGE 143 I 73 consid. 5.2). È determinante il carico nel tempo; la formazione di capitale mediante accantonamento esclude il carattere confiscatorio nella misura in cui il contribuente partecipa all'incremento di valore del patrimonio.
N. 26 Nei procedimenti di espropriazione cantonale occorre tenere presente: i Cantoni possono andare oltre il pieno indennizzo nelle espropriazioni formali di diritto cantonale (al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 5 cpv. 2 LPT e del diritto federale sull'espropriazione) (BGE 127 I 185 consid. 4). Non appena tuttavia norme federali speciali disciplinano la determinazione dell'indennizzo, queste sono inderogabili e non consentono supplementi cantonali.
N. 27 Di notevole rilevanza pratica è inoltre l'aspetto temporale: le nuove restrizioni pianificatorie si applicano di norma, a partire dalla loro entrata in vigore, anche alle domande pendenti, salvo che non esista una disposizione transitoria di tenore contrario. Il Tribunale federale ha chiarito in BGE 139 II 243 consid. 10.5 che anche disposizioni costituzionali di applicazione immediata (come il divieto di abitazioni secondarie di cui all'art. 75b Cost.) limitano la garanzia della proprietà solo temporaneamente, fintanto che il legislatore emana la legislazione di esecuzione, e che per tali misure temporalmente limitate non si possono porre requisiti elevati quanto alla densità normativa.
#Giurisprudenza
#Contenuto essenziale della garanzia della proprietà
DTF 130 I 360 del 13 luglio 2004 Distruzione di cannabis sequestrata durante il procedimento penale La disposizione del codice di procedura penale bernese sulla liquidazione anticipata di oggetti sequestrati non costituisce una base legale sufficiente per la distruzione anticipata di cannabis sequestrata.
«Secondo l'art. 26 cpv. 1 Cost. la proprietà è garantita. Un intervento nella garanzia della proprietà richiede una base legale sufficiente. Inoltre deve essere giustificato da un interesse pubblico ed essere proporzionato (art. 36 Cost.). Per un grave intervento nella garanzia della proprietà è necessaria una base chiara e inequivocabile in una legge formale.»
DTF 126 I 213 del 28 giugno 2000
Posizione giuridica del proprietario confinante in caso di soppressione di un accesso
Ai proprietari confinanti non può essere negato a priori il diritto di invocare la garanzia della proprietà contro la soppressione o limitazione dell'uso comune di una cosa pubblica (modifica della giurisprudenza).
«Ai proprietari confinanti non può essere negato a priori il diritto di invocare la garanzia della proprietà contro la soppressione o limitazione dell'uso comune di una cosa pubblica.»
#Espropriazione e diritto all'indennizzo
DTF 127 I 185 del 30 maggio 2001 Supplemento per involontarietà all'indennizzo di espropriazione di diritto cantonale Il principio costituzionale federale del pieno indennizzo non impedisce ai Cantoni di risarcire agli espropriati, nel quadro di espropriazioni formali di diritto cantonale, più dell'intero danno.
«Il principio costituzionale federale del pieno indennizzo non impedisce ai Cantoni di risarcire agli espropriati, nel quadro di espropriazioni formali di diritto cantonale, più dell'intero danno e di corrispondere così indennizzi che superano il quadro del diritto al pieno indennizzo.»
DTF 138 II 77 del 9 dicembre 2011
Espropriazione di diritti di vicinato a causa del rumore aereo
Per la valutazione schematica del danno causato dal rumore aereo negli stabili plurifamiliari la Commissione federale di stima può applicare un modello di valutazione edonistico.
«Nello sviluppo di un modello di valutazione da parte di un team di esperti sotto la direzione di un giudice specializzato della CFS non si applicano le disposizioni sulle perizie di esperti esterni, tuttavia devono essere garantite la trasparenza e i diritti procedurali delle parti.»
#Espropriazione materiale e limitazioni della proprietà
DTF 139 II 243 del 22 maggio 2013
Limitazione della costruzione di abitazioni secondarie
L'art. 75b cpv. 1 in combinazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. contiene un divieto di rilascio di licenze edilizie direttamente applicabile per abitazioni secondarie nei comuni dove è raggiunta o superata la quota del 20%.
«L'art. 75b cpv. 1 in combinazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. contiene un divieto di rilascio di licenze edilizie direttamente applicabile per abitazioni secondarie nei comuni dove è raggiunta o superata la quota del 20%. Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie che sono state rilasciate in prima istanza nei comuni interessati dal 11 marzo 2012.»
DTF 146 I 70 del 14 novembre 2019
Disposizioni comunali per l'edilizia abitativa a prezzi accessibili
Le disposizioni inserite nel regolamento edilizio della città di Berna per garantire un'offerta sufficiente di abitazioni in affitto a prezzi accessibili possono essere interpretate in modo che non siano collegati interventi ingiustificati nella garanzia della proprietà.
«Le disposizioni inserite nel regolamento edilizio della città di Berna per garantire un'offerta sufficiente di abitazioni in affitto a prezzi accessibili sono compatibili con il principio della supremazia del diritto federale. Possono essere interpretate e attuate in modo che con la loro applicazione non siano collegati interventi ingiustificati nella libertà economica o nella garanzia della proprietà.»
#Tassazione confiscatoria
DTF 143 I 73 del 5 gennaio 2017
Garanzia della proprietà e divieto della tassazione confiscatoria
La garanzia costituzionale della proprietà non è violata già quando in un singolo periodo fiscale il carico fiscale supera i redditi patrimoniali. Decisiva è la valutazione a lungo termine.
«Poiché l'imposta patrimoniale ha per oggetto la sostanza del patrimonio e la capacità economica si determina proprio in base alla sua entità, e poiché una tassazione è considerata confiscatoria solo quando i redditi patrimoniali non sono sufficienti a lungo termine per coprire il carico fiscale, la garanzia costituzionale della proprietà non può essere considerata violata già quando in un singolo periodo fiscale il carico fiscale supera i redditi patrimoniali.»
#Diritto processuale penale e garanzia della proprietà
DTF 135 I 209 dell'11 giugno 2009
Obbligo di indennizzo per armi e componenti di armi confiscate
La legge sulle armi non contiene una base legale per la confisca del ricavato netto della liquidazione di oggetti sequestrati per motivi di sicurezza a favore dello Stato.
«La legge sulle armi non contiene una base legale per la confisca del ricavato netto della liquidazione di oggetti sequestrati o confiscati per motivi di sicurezza a favore dello Stato. Se l'oggetto non può più essere restituito o rilasciato al proprietario, a questi deve essere corrisposto un indennizzo adeguato.»
DTF 141 IV 305 del 23 giugno 2015
Demolizione illegale di una casa unifamiliare degna di protezione
Nella fissazione di una pretesa risarcitoria deve essere applicato il principio lordo, rispettando la garanzia della proprietà.
«Applicazione del principio lordo o netto nella fissazione di una pretesa risarcitoria (riassunto e conferma della giurisprudenza). L'applicazione del principio lordo porta negli interventi nella proprietà a un risultato proporzionato che tiene conto delle direttive costituzionali della garanzia della proprietà.»
#Diritto processuale amministrativo
DTF 132 II 485 del 26 ottobre 2006
Modifica, trasferimento e revoca di una concessione di telecomunicazioni
La revoca di una concessione rappresenta un grave intervento nella garanzia della proprietà che richiede un'accurata ponderazione degli interessi.
«La revoca di una concessione di telecomunicazioni, che come diritto con valore patrimoniale rientra nella protezione della garanzia della proprietà, richiede un'accurata ponderazione tra l'interesse pubblico e gli interessi legittimi del concessionario.»
#Pianificazione del territorio e garanzia della proprietà
DTF 140 I 176 del 27 marzo 2014
Qualificazione giuridica di una tassa su abitazioni secondarie non utilizzate
L'imposta sulle abitazioni secondarie mira al migliore utilizzo delle abitazioni secondarie già esistenti e non costituisce un intervento confiscatorio nella garanzia della proprietà.
«L'imposta sulle abitazioni secondarie mira in particolare al migliore utilizzo delle abitazioni secondarie già esistenti sul territorio comunale. Poiché un effetto di orientamento è comunque potenzialmente presente e l'imposta è configurata proporzionatamente, non sussiste violazione della garanzia della proprietà.»
#Collisioni tra diritti fondamentali
DTF 136 I 17 del 23 novembre 2009
Protezione dal fumo passivo e garanzia della proprietà
Il divieto di fumare nei ristoranti rappresenta un intervento giustificato e proporzionato nella garanzia della proprietà, legittimato dalla protezione della salute.
«Il fatto che la legislazione bernese per la protezione dal fumo passivo non preveda una regolamentazione speciale per il consumo di pipe ad acqua nei ristoranti non viola il diritto costituzionale, in particolare non la libertà economica, la garanzia della proprietà o il divieto di discriminazione.»