1Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono.
2I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
3Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
Art. 25 Cost. — Protezione dall'espulsione e dall'estradizione
#Panoramica
L'art. 25 Cost. protegge le persone dalla rimozione forzata dalla Svizzera in tre situazioni diverse. Questa disposizione è particolarmente importante per le persone che rischiano gravi violazioni dei diritti in altri Paesi.
I cittadini svizzeri non possono essere espulsi. Le persone con passaporto svizzero non possono mai essere rimosse forzatamente dalla Svizzera. Questo vale anche per i cittadini con doppia cittadinanza. Un'estradizione verso altri Stati è possibile solo con il consenso esplicito della persona interessata. Questo consenso deve essere volontario — un semplice silenzio non è sufficiente.
Esempio: Un cittadino svizzero commette un reato in Germania e fugge in Svizzera. La Germania può chiedere la sua estradizione. La Svizzera però può estradarlo solo se acconsente personalmente. Se rifiuta il consenso, deve rimanere in Svizzera.
I rifugiati sono protetti dal rimpatrio. Le persone perseguitate nel loro Paese d'origine non possono essere rimandate là. Questo vale sia per i rifugiati riconosciuti sia per le persone che non hanno ancora ottenuto l'asilo ma sono perseguitate. La protezione si applica anche alle estradizioni verso il Paese persecutore.
Esempio: Un'oppositionista iraniana fugge in Svizzera. Anche se la sua domanda d'asilo non è ancora stata decisa, non può essere deportata in Iran finché là rischia la persecuzione.
Nessuno può essere estradato per essere torturato. La Svizzera non può in linea di principio deportare o estradare nessuna persona verso un Paese dove rischia la tortura. Lo stesso vale per i trattamenti inumani o degradanti. Questa protezione è assoluta e vale per tutte le persone — indipendentemente dalla loro cittadinanza o da quello che hanno fatto.
Esempio: Un terrorista deve essere estradato verso uno Stato dove si tortura sistematicamente. La Svizzera non può procedere a questa estradizione, anche se lo Stato in questione promette di non torturare. Solo se tali promesse sono credibili e verificabili, può eccezionalmente avvenire un'estradizione.
Le conseguenze giuridiche sono chiare: Se la Svizzera viola questi divieti, la decisione di espulsione o di estradizione è nulla. La persona interessata può opporvisi con ricorso. Per i rifugiati e le vittime di tortura la Svizzera deve esaminare un'ammissione provvisoria se un ritorno è impossibile.
L'art. 25 Cost. garantisce che la Svizzera non diventi complice di violazioni dei diritti umani. La disposizione protegge sia i propri cittadini sia gli stranieri particolarmente vulnerabili dalle forme più gravi di violenza statale.
Art. 25 Cost. — Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio coatto
#Dottrina
#1. Genesi normativa
N. 1 L'art. 25 Cost. è una creazione originale della revisione totale del 1999 e non trova una corrispondenza diretta nella Costituzione federale del 1874. L'avamprogetto 1995 (AP 1995) conteneva all'art. 25 una disciplina delle garanzie procedurali in caso di privazione della libertà; le disposizioni ivi enunciate (principio di legalità, comunicazione dei motivi, controllo giurisdizionale) sono confluite nell'odierno art. 31 Cost. (Rapporto esplicativo AP 1995, pag. 60 seg.). Il divieto di espulsione e di estradizione oggetto del presente commento figurava nell'avamprogetto 1996 all'art. 21 AP 96. Il Consiglio federale ha osservato nel messaggio che l'art. 21 AP 96 non conteneva «alcuna disposizione corrispondente nella precedente Cost.» ed era pertanto nuovo (FF 1997 I 563).
N. 2 La struttura in tre capoversi è stata deliberatamente scelta dal Consiglio federale: il cpv. 1 tutela le Svizzere e gli Svizzeri dall'espulsione e dall'estradizione involontaria; il cpv. 2 protegge i rifugiati dal rinvio nello Stato persecutore; il cpv. 3 sancisce un divieto assoluto di rinvio coatto a protezione dalla tortura e dai trattamenti crudeli, valido per chiunque (FF 1997 I 170 seg.). Il Consiglio federale ha respinto esplicitamente un'estensione al diritto d'asilo; tanto il diritto di asilo quanto diritti più estesi per le straniere e gli stranieri sono stati esclusi (FF 1997 I 172). Il messaggio ha precisato che la norma avrebbe deliberatamente lasciato aperto lo sviluppo della prassi giurisprudenziale e dei trattati internazionali (FF 1997 I 172).
N. 3 In seno al Consiglio degli Stati i principi materiali dell'art. 25 sono rimasti incontestati. Il consigliere agli Stati Marty Dick (R, TI), in qualità di relatore della commissione, ha constatato che la protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio coatto era stata «accettata all'unanimità dalla commissione» «senza discussione sul principio» (Boll. uff. 1998 CS edizione separata). Il consigliere agli Stati Schmid Carlo (C, AI) si è limitato a interrogarsi sul rapporto con il decreto federale sulla cooperazione con i tribunali penali internazionali — questione in merito alla quale il Consiglio federale sosteneva allora che il trasferimento a tribunali internazionali non costituisse «estradizione» ai sensi del cpv. 1 (Boll. uff. 1998 CS edizione separata). Il testo definitivo corrisponde in larga misura al progetto del Consiglio federale.
#2. Collocazione sistematica
N. 4 L'art. 25 Cost. si inserisce nel secondo capitolo della Costituzione federale (Diritti fondamentali, art. 7–36 Cost.) ed è configurato come diritto soggettivo di difesa. La norma contiene tre contenuti di tutela strutturalmente distinti: il divieto di espulsione secondo il cpv. 1 è un diritto civico riservato alle Svizzere e agli Svizzeri; il precetto di non respingimento secondo il cpv. 2 si applica ai rifugiati; il divieto di tortura secondo il cpv. 3 è un diritto assoluto spettante a chiunque (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 475 segg.).
N. 5 La norma è strettamente connessa con → art. 10 cpv. 3 Cost. (divieto di tortura), → art. 7 Cost. (dignità umana) e → art. 36 Cost. (limitazione dei diritti fondamentali). Per il cpv. 3 l'art. 36 Cost. non si applica: la garanzia è assoluta e non ammette clausole di ponderazione. Sul piano del diritto internazionale, i tre capoversi corrispondono all'art. 3 CEDU (divieto di tortura), all'art. 33 della Convenzione sui rifugiati (non respingimento dei rifugiati) e all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (RS 0.105). La norma parallela nella CEDU al cpv. 3 è l'art. 3 CEDU, qualificato anch'esso dalla Corte EDU come diritto assoluto, non suscettibile di ponderazione.
N. 6 L'art. 25 Cost. produce effetti di applicabilità immediata nei confronti dello Stato: tutte le autorità federali, i Cantoni e i privati incaricati di compiti statali sono vincolati dalle garanzie della norma (→ art. 35 cpv. 2 Cost.). In quanto diritto fondamentale, l'art. 25 Cost. fonda un diritto soggettivo direttamente giustiziabile; la norma è considerata self-executing in tutti e tre i capoversi. Un'efficacia orizzontale tra privati (effetto verso terzi) non è invece oggetto della presente norma, poiché essa riguarda esclusivamente atti statali di espulsione, estradizione e rinvio coatto.
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
Cpv. 1: Divieto di espulsione e riserva del consenso in caso di estradizione
N. 7 Il divieto di espulsione di cui al cpv. 1 frase 1 tutela «le Svizzere e gli Svizzeri», ossia le persone aventi la cittadinanza svizzera (→ art. 37 Cost.). L'espulsione — il provvedimento statale che impone di lasciare il territorio, accompagnato da un divieto di reingresso — è assolutamente esclusa per i cittadini. Il divieto vale indipendentemente dal fatto che la persona interessata risieda in Svizzera. Il Consiglio federale ha sottolineato che questo divieto «discende necessariamente dal diritto della cittadinanza»: uno Stato non può espellere i propri cittadini (FF 1997 I 170). La norma non protegge invece dall'espulsione penale accessoria (→ art. 66a segg. CP), che non si applica ai cittadini svizzeri.
N. 8 Le persone la cui naturalizzazione è stata annullata perdono retroattivamente la cittadinanza svizzera e con essa la protezione del cpv. 1. Il Tribunale federale ha stabilito che con l'annullamento della naturalizzazione la persona interessata viene «ricondotta, sotto il profilo del diritto degli stranieri, alla medesima posizione giuridica precedente alla naturalizzazione» (DTF 135 II 1 consid. 3.4 del 12.11.2008).
N. 9 Il cpv. 1 frase 2 vieta l'estradizione di un cittadino svizzero a un'autorità straniera senza il suo consenso. Il consenso deve essere libero, informato e privo di coercizione. Oggetto del divieto è la consegna alle autorità statali di un paese estero; il trasferimento a tribunali penali internazionali è disciplinato separatamente per via convenzionale (ad es. decreto federale sulla cooperazione con i tribunali internazionali, RS 351.20) e, secondo la posizione del Consiglio federale, non rientra nella nozione di «estradizione» ai sensi del cpv. 1.
Cpv. 2: Precetto di non respingimento per i rifugiati
N. 10 Il cpv. 2 vieta il rinvio coatto o l'estradizione di «rifugiati» verso Stati «in cui sono perseguitati». La nozione di rifugiato è retta dall'art. 3 LAsi (RS 142.31) in combinato disposto con l'art. 1A della Convenzione sui rifugiati: è rifugiato chiunque nel proprio Stato di origine abbia fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. La persecuzione deve provenire dallo Stato di origine o non poter essere da questo impedita.
N. 11 La norma contempla due forme di azione statale: il «rinvio coatto» (esecuzione di un allontanamento) e l'«estradizione» (consegna a uno Stato estero per via diplomatica o nel quadro dell'assistenza giudiziaria). Rientra nell'ambito di applicazione qualsiasi forma di coercizione statale che conduca al trasferimento nello Stato persecutore, incluso il rinvio a catena (ulteriore trasferimento da parte dello Stato di accoglienza verso lo Stato persecutore; cfr. art. 5 cpv. 1 LAsi).
N. 12 Il precetto di non respingimento secondo il cpv. 2 ammette eccezioni ai sensi dell'art. 33 n. 2 della Convenzione sui rifugiati e dell'art. 5 cpv. 2 LAsi: in caso di grave pericolo per la sicurezza della Svizzera o di condanna per un crimine particolarmente grave, il precetto può decadere. Questa eccezione presuppone tuttavia un rischio concreto di recidiva — una mera pericolosità astratta non è sufficiente (DTF 135 II 110 consid. 2.2.2, consid. 4.3.2 del 16.2.2009). Il divieto assoluto di tortura secondo il cpv. 3 non prevede tali eccezioni (→ N. 18). Nella DTF 139 II 65 consid. 5.4 del 15.12.2012 il Tribunale federale ha confermato che, anche in caso di coordinamento tra allontanamento in base al diritto degli stranieri e revoca dello status di rifugiato, devono essere integralmente rispettati i requisiti dell'art. 65 LAsi e il precetto di non respingimento degli art. 25 cpv. 2 e 3 Cost.
Cpv. 3: Divieto assoluto di rinvio coatto in caso di rischio di tortura
N. 13 Il cpv. 3 vieta il rinvio coatto verso uno Stato in cui la persona è «esposta al pericolo di essere sottoposta a tortura o ad un altro trattamento o punizione crudele e inumano». Il campo di applicazione è più ampio di quello del cpv. 2: si applica a «nessuno», ossia senza riguardo alla nazionalità, allo statuto di soggiorno o ai reati commessi. Per «tortura» si intende l'infliggere intenzionalmente gravi sofferenze fisiche o mentali da parte di agenti statali o con la tolleranza dello Stato (art. 1 Convenzione ONU contro la tortura, RS 0.105). Per «trattamento crudele e inumano» si intendono le forme gravi di maltrattamento che non raggiungono la soglia della tortura.
N. 14 Il «pericolo» presuppone un rischio serio, concreto e personale — una mera possibilità teorica o astratta di maltrattamento non è sufficiente. Il Tribunale federale esige una valutazione globale del rischio che tenga conto, in primo luogo, della situazione generale dei diritti umani nello Stato di destinazione e verifichi poi se la persona interessata, in ragione della sua situazione personale, sia esposta a un rischio accresciuto (DTF 134 IV 156 consid. 6.8 del 18.12.2007).
N. 15 Secondo il messaggio, il divieto del cpv. 3 vale senza alcuna eccezione: nemmeno reati gravi, interessi di sicurezza o obblighi convenzionali possono giustificare il rinvio coatto verso uno Stato che pratichi la tortura (FF 1997 I 172). Questo carattere assoluto corrisponde all'art. 3 CEDU, che secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU non è suscettibile di ponderazione (Corte EDU, Chahal c. Regno Unito, 15.11.1996, n. 22414/93, § 79 segg.).
#4. Effetti giuridici
N. 16 Le violazioni del cpv. 1 (espulsione di un cittadino svizzero) fondano l'illegittimità della misura statale, che deve essere annullata giudizialmente. Secondo la dottrina costituzionale, gli atti statali che violano un diritto fondamentale assoluto sono nulli quando la violazione è grave e manifesta; l'atto non ha effetto giuridico e non deve essere eseguito d'ufficio (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 3202 segg.; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 2094 seg.). Per il cpv. 2 e il cpv. 3 vale: qualora il rinvio coatto o l'estradizione siano inammissibili, l'autorità competente deve ordinare l'ammissione provvisoria (art. 83 LStr, RS 142.20), sempre che l'esecuzione non possa essere conformata alla legalità in altro modo.
N. 17 L'inammissibilità dell'esecuzione di un allontanamento derivante dal divieto di non respingimento ai sensi del cpv. 3 è cogente e non può essere svuotata di contenuto dalla discrezionalità dell'autorità. L'ammissione provvisoria di cui all'art. 83 cpv. 3 LStr subentra come misura sostitutiva. Le clausole di esclusione dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 7 LStr) non possono eliminare l'inammissibilità ai sensi del cpv. 3 (DTF 135 II 110 consid. 2.3).
N. 18 Per il cpv. 3 la conseguenza giuridica è assoluta: nessun motivo giustificativo — né trattato internazionale, né interesse di sicurezza, né condanna penale della persona interessata — può giustificare il rinvio coatto in caso di serio rischio di tortura. Ciò distingue il cpv. 3 dal cpv. 2, che eccezionalmente ammette il rinvio coatto in caso di grave pericolosità per la sicurezza pubblica (art. 5 cpv. 2 LAsi).
#5. Questioni controverse
Assicurazioni diplomatiche
N. 19 La questione controversa di maggiore rilievo riguarda l'ammissibilità delle assicurazioni diplomatiche come strumento per consentire estradizioni nonostante il rischio di tortura. Il Tribunale federale si è confrontato in linea di principio con questa questione nella DTF 134 IV 156 consid. 6 del 18.12.2007: le assicurazioni diplomatiche possono costituire una protezione efficace qualora il rischio possa essere ridotto a un livello meramente teorico. Determinante è una valutazione globale del rischio che tenga conto della situazione generale dei diritti umani e della situazione personale concreta della persona perseguita.
N. 20 In dottrina questa prassi è controversa. Martina Caroni sostiene che, dal punto di vista dei diritti umani, l'idoneità delle assicurazioni diplomatiche come protezione efficace contro la tortura debba essere negata: uno Stato che disattende il divieto assoluto di tortura non offre garanzie che rispetterà un'assicurazione individuale di natura pattizia (Caroni, Menschenrechtliche Wegweisungsverbote: Neuere Praxis, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2006/2007, Berna 2007, pag. 59 seg.). Peter Popp aveva inoltre messo in dubbio la base legale per la concessione dell'assistenza giudiziaria soggetta a condizioni (DTF 134 IV 156 consid. 6.6.2). Il Tribunale federale non ha seguito nessuna delle due posizioni e si è fondato sugli art. 37 cpv. 3 e 80p AIMP (RS 351.1) come base legale per le estradizioni soggette a condizioni.
N. 21 Il Tribunale federale ha precisato nella DTF 133 IV 76 consid. 4 del 23.1.2007 che nei casi politicamente e giuridico-internazionalmente difficili occorre «attribuire grande peso a garanzie efficaci e verificabili dei diritti umani». Ciò comprende in particolare il diritto a visite carcerarie senza preavviso da parte dell'ambasciata svizzera, l'osservazione del processo nonché il diritto illimitato della persona perseguita di rivolgersi alla rappresentanza diplomatica svizzera. Tali requisiti vanno oltre una semplice dichiarazione dello Stato richiedente; essi devono essere inseriti nella decisione di estradizione come condizioni vincolanti.
Eccezioni al precetto di non respingimento (cpv. 2)
N. 22 È controverso a quali condizioni possa essere attivata l'eccezione di cui all'art. 33 n. 2 della Convenzione sui rifugiati rispettivamente all'art. 5 cpv. 2 LAsi. Il Tribunale federale esige in giurisprudenza costante un «pericolo di recidiva minimamente concretizzato e non meramente astratto» (DTF 135 II 110 consid. 4.3.2). In dottrina si sottolinea che l'eccezione deve essere interpretata restrittivamente, poiché il cpv. 2 Cost. si trova sistematicamente affianco al cpv. 3 e il principio di proporzionalità nella ponderazione degli interessi deve sempre includere il bisogno di protezione del rifugiato (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 729 segg.).
Rapporto con il cpv. 3 Cost. e con l'art. 3 CEDU
N. 23 Il rapporto tra l'art. 25 cpv. 3 Cost. e l'art. 3 CEDU è fondamentalmente coincidente; entrambi sono considerati assoluti e non ammettono eccezioni. Rhinow/Schefer/Uebersax sottolineano che l'art. 25 cpv. 3 Cost. comprende il rinvio coatto — non solo l'estradizione — e presenta quindi un campo di applicazione più ampio del regime della CEEstr (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1862). La garanzia costituzionale è in tal senso più ampia, poiché include cogentemente anche i rinvii coatti di diritto amministrativo (allontanamenti nell'ambito del diritto degli stranieri), mentre l'art. 3 CEDU si applica parimenti secondo la prassi della Corte EDU.
#6. Indicazioni pratiche
N. 24 Nel procedimento di esecuzione in materia di diritto degli stranieri, il divieto di non respingimento di cui all'art. 25 cpv. 2 e 3 Cost. deve essere esaminato obbligatoriamente prima di porre in esecuzione una decisione di allontanamento. L'esame deve avvenire in un'unica decisione coordinata; una suddivisione in procedimenti separati è ammissibile solo se è garantito che tutti gli aspetti dell'inammissibilità vengano esaminati in un procedimento conforme allo Stato di diritto (DTF 139 II 65 consid. 5.1 del 15.12.2012; DTF 135 II 110 consid. 3.2). Le autorità cantonali che intendono revocare o non rinnovare un permesso di soggiorno di un avente diritto all'asilo devono rispettare, oltre ai presupposti del diritto degli stranieri (art. 62 segg. LStr), anche i requisiti dell'art. 65 LAsi e il precetto di non respingimento. In caso di trasferimenti Dublino occorre inoltre verificare se nel paese di trasferimento sussiste il rischio di una violazione dell'art. 3 CEDU; una situazione semplicemente difficile, ma non senza vie d'uscita, non è sufficiente per configurare uno stato di necessità (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.3 del 30.6.2020).
N. 25 Nel procedimento di estradizione le assicurazioni diplomatiche sono ammissibili come strumento, a condizione che il rischio di tortura sia accertato concretamente sulla base di un'analisi globale del rischio e che le assicurazioni prevedano meccanismi di sorveglianza efficaci (visite carcerarie senza preavviso, osservazione del processo, libero contatto con la rappresentanza svizzera). Le mere dichiarazioni di garanzia generali prive di meccanismo di applicazione non sono sufficienti (DTF 133 IV 76 consid. 4.8; DTF 134 IV 156 consid. 6.14).
N. 26 Per la prassi penale vale: l'espulsione di cui all'art. 66a segg. CP si applica solo ai cittadini stranieri; i cittadini svizzeri non possono essere espulsi ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 Cost. Anche in caso di sanzioni penali con riferimento all'estero (ad es. estradizione ad autorità straniere), il cpv. 3 deve essere integralmente rispettato; il precetto di non respingimento produce un effetto sospensivo dell'esecuzione indipendentemente dalla gravità dei reati ascritti alla persona perseguita (cfr. DTF 133 IV 76 consid. 4.1).
N. 27 In merito all'onere della prova: l'autorità è in linea di principio tenuta ad accertare d'ufficio la situazione di sicurezza nello Stato di destinazione; la persona interessata deve rendere verosimile il rischio individuale. Qualora venga invocato l'art. 3 CEDU o l'art. 25 cpv. 3 Cost., il rinvio coatto non può essere eseguito finché sussistono seri dubbi sull'assenza di rischio di tortura. Le mere affermazioni generiche prive di sostanziazione non sono tuttavia sufficienti (DTF 139 II 65 consid. 6.4).
#Giurisprudenza
#Divieto di espulsione per i cittadini svizzeri (cpv. 1)
BGE 135 II 1 del 12 novembre 2008
Con l'annullamento di una naturalizzazione, la persona interessata è riportata dal diritto degli stranieri nella stessa posizione giuridica antecedente alla naturalizzazione. Il divieto di espulsione dell'art. 25 cpv. 1 Cost. vale solo per i veri cittadini svizzeri, non per le persone con naturalizzazione annullata.
«Con l'annullamento della naturalizzazione la persona interessata è riportata dal diritto degli stranieri, sotto riserva di eventuali motivi di estinzione, nella stessa posizione giuridica antecedente alla naturalizzazione.»
#Divieto di estradizione in caso di rischio di tortura (cpv. 3)
BGE 133 IV 76 del 23 gennaio 2007
Il divieto di tortura secondo l'art. 25 cpv. 3 Cost. vieta l'estradizione verso Stati dove minaccia la tortura o il trattamento inumano. Le garanzie diplomatiche possono essere sufficienti, ma devono essere efficaci e verificabili, in particolare attraverso l'osservazione processuale dell'ambasciata svizzera.
«Nessuno può essere estradato in uno Stato nel quale lo minaccia la tortura o un altro tipo di trattamento o punizione crudele e inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.). [...] In casi politicamente e dal punto di vista del diritto internazionale difficili come il presente, nei quali i presupposti di estradizione dell'CEDU sembrano fondamentalmente soddisfatti, secondo la prassi del Tribunale federale va quindi posto grande peso su garanzie dei diritti umani efficaci e verificabili.»
BGE 134 IV 156 del 18 dicembre 2007
Le garanzie diplomatiche possono costituire una protezione efficace per il perseguitato. Nell'esame va effettuata una valutazione del rischio. Il principio del non-refoulement vale anche per i reati economici, quando sussistono concreti rischi di tortura.
«Le garanzie diplomatiche possono costituire una protezione efficace per il perseguitato. Nell'esame se questo sia il caso, va effettuata una valutazione del rischio.»
#Principio del non-refoulement per i rifugiati (cpv. 2)
BGE 135 II 110 del 16 febbraio 2009
Il principio del non-refoulement secondo l'art. 25 cpv. 2 Cost. protegge i rifugiati riconosciuti dall'espulsione verso Stati di persecuzione. Un'espulsione nonostante lo statuto di rifugiato presuppone un pericolo di recidiva concretizzato minimamente e non meramente astratto.
«L'espulsione di un rifugiato riconosciuto, il cui asilo è stato revocato, si giustifica solo se, fondata su tutte le circostanze essenziali, appare proporzionata; a questo riguardo solo l'esame di aspetti che riguardano l'inammissibilità può essere rinviato nella procedura sull'ammissione provvisoria.»
BGE 139 II 65 del 15 dicembre 2012
Il precetto del non-refoulement vale anche nel coordinamento tra allontanamento secondo il diritto degli stranieri e revoca dell'asilo. Le autorità cantonali devono rispettare nell'allontanamento di aventi diritto all'asilo sia i requisiti del diritto degli stranieri che quelli del diritto d'asilo.
«Se l'autorità cantonale intende non prolungare o revocare un permesso di dimora o di domicilio di uno straniero che dispone dell'asilo e allontanare l'interessato in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 lett. c LStr, deve tuttavia provvedere affinché oltre ai presupposti secondo l'art. 62 segg. LStr siano rispettati anche i requisiti secondo l'art. 65 LAsi.»
#Espulsione penale dal territorio e non-refoulement
BGE 6B_747/2019 del 24 giugno 2020
Anche nell'espulsione penale dal territorio va rispettato il precetto del non-refoulement. L'esame dell'esecuzione deve considerare l'art. 25 cpv. 2 e 3 Cost.
«precetto del non-refoulement (art. 25 cpv. 2 Cost.).»
#Sviluppi attuali
E-4103/2024 dell'8 novembre 2024
Applicazione attuale del principio del non-refoulement nelle procedure d'asilo con riferimento alla Turchia. Il Tribunale amministrativo federale esamina ancora scrupolosamente il rispetto dell'art. 25 cpv. 2 e 3 Cost. nelle decisioni di allontanamento.
E-1308/2023 del 19 marzo 2024
Anche nelle procedure d'asilo accelerate il precetto del non-refoulement deve essere rispettato integralmente. Una durata procedurale abbreviata non esonera dall'esame scrupoloso degli impedimenti all'esecuzione secondo l'art. 25 Cost.
E-3427/2021 del 28 marzo 2022
Nelle procedure Dublino va esaminato il precetto del non-refoulement nei confronti del Paese terzo. L'art. 25 cpv. 2 e 3 Cost. vale anche per i trasferimenti in Paesi terzi sicuri, quando minaccia un respingimento a catena.
#Divieto di tortura e trattamento inumano
BGE 139 IV 41 del 5 febbraio 2013
Il divieto di tortura dell'art. 25 cpv. 3 Cost. in relazione con l'art. 3 CEDU vale anche per l'esecuzione delle pene in Svizzera. Non ogni irregolarità nella carcerazione preventiva giustifica un rilascio dal carcere.
BGE 140 I 125 del 26 febbraio 2014
Le condizioni di detenzione devono corrispondere agli standard dell'art. 25 cpv. 3 Cost. e dell'art. 3 CEDU. Il sovraffollamento e le condizioni carcerarie inaccettabili possono violare il divieto di tortura.
#Rapporto con i trattati internazionali
BGE 122 II 373 dell'11 settembre 1996
L'art. 25 cpv. 3 Cost. concretizza obblighi di diritto internazionale derivanti dall'art. 3 CEDU. Le estradizioni sono ammissibili solo se sussistono sufficienti garanzie per un trattamento conforme ai diritti umani.
BGE 146 IV 297 del 30 giugno 2020
Il precetto del non-refoulement vale anche per i trasferimenti Dublino. L'aiuto di emergenza giustifica azioni illecite solo in caso di vera situazione d'emergenza senza altre possibilità di rimedio.